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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 5363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5363 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa SA RU, nella causa iscritta al n.422/2024 R.G.L. promossa
D A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , n.q. di
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 eredi di Persona_1
(avv. FAZIO ALESSANDRA)
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti NE IM, TI NZ AR)
- resistente -
Avente ad oggetto: mansione e jus variandi
A seguito dell'udienza del 04/12/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.1.2024, i ricorrenti indicati in epigrafe, avendo premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del e di essere stati assegnatari di PP.OO., Controparte_1 lamentavano che il avesse revocato anticipatamente i superiori incarichi e Controparte_1 chiedevano “accertare e dichiarare che il provvedimento prot. 800146 del 20 giugno 2017, a firma del
Sindaco, costituisce un rinnovo e non una proroga dagli incarichi di PP.00/AA.PP e conseguentemente accertare e dichiarare che le note prot. n. 80492 del 21.6.2017 e prot. n. 1915698 del 29.12.2017 di attuazione, costituiscono provvedimenti di revoca anticipata illegittimi;
- accertare e dichiarare che le
PP.OO. dovevano pertanto intendersi rinnovate fino alla data del 20.5.2019 ex art. 13 comma 3 del
CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018; - conseguentemente, condannare il per le Controparte_1 ragioni precedentemente esposte in narrativa a corrispondere ai ricorrenti il pagamento delle retribuzioni accessorie di posizione e di risultato nonché i contributi previdenziali omessi, nella misura complessiva di euro 12.227,38 per il dott. di euro 12.227,38 per il dott. di euro Parte_1 Pt_2
10.101,59 per il dott. , di euro 10.101,59 per il dott. , di euro 10.101,59 per la dott.ssa Parte_3 Pt_5 di euro 12.000,00 per l'Ing. , di euro 7.000,00 per la dott.ssa , di euro 7.000,00 Pt_7 Pt_8 Pt_4 per la dott.ssa oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo, ovvero Pt_6 quella maggiore o minore somma ritenuta congrua dal Giudice anche mediante ausilio di ctu contabile, oltre la regolarizzazione della posizione contributiva – previdenziale. - Con vittoria di competenze ed onorari da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, la quale dichiara di non aver ricevuto compenso alcuno”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il eccepiva preliminarmente la Controparte_1 prescrizione (parziale) delle pretese attoree e contestava nel merito, la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., vene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso va respinto, dovendosi richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni già espresse da questo Tribunale in diversa composizione soggettiva contenute nella pronuncia in atti.
«Appare, infatti, fondata ed assorbente la preliminare eccezione di nullità della direttiva sindacale n.
800146 del 20 giugno 2017, sollevata in memoria.
A prescindere dalla qualificazione giuridica attribuibile al provvedimento in oggetto, sia esso di
“proroga” o di “rinnovazione” dell'incarico, risulta infatti evidente che il Sindaco ha adottato un atto che esula dall'ambito delle sue competenze politico-amministrative, invadendo invece l'area funzionale riservata alla dirigenza, in violazione degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Com'è noto, infatti, le funzioni di indirizzo politico e di controllo spettano agli organi di governo e quindi, nell'ambito comunale, al Sindaco, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici e più in dettaglio ai dirigenti cui “spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”. (cfr. art. 4, comma 2° del D. Lgs
165/2001).
Ancor più specifico appare il dettato dell'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato
“Funzioni e responsabilità della dirigenza”, secondo cui la direzione degli uffici e dei servizi spetta ai dirigenti, che vi provvedono in conformità ai criteri e alle norme stabiliti dagli statuti e dai regolamenti degli enti locali. Detto articolo ribadisce il principio della distinzione tra l'indirizzo politico- amministrativo, riservato agli organi politici, e la gestione tecnico-amministrativa e finanziaria, demandata ai dirigenti, ai quali sono conferiti autonomi poteri di spesa, organizzazione e controllo.
In particolare (comma 3°): “Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: …
c) la stipulazione dei contratti;
…
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
”
La competenza dirigenziale, come previsto dall'art. 1, comma 4, del medesimo decreto, può essere derogata esclusivamente in forza di espresse disposizioni di legge. Tale riserva di legge è tassativa e conferma che tutti gli atti inerenti alla gestione del personale, ivi inclusi quelli concernenti il conferimento di posizioni organizzative, rientrano nella sfera di competenza esclusiva dei dirigenti e devono essere formalizzati tramite provvedimenti dirigenziali.
Tale impianto normativo trova coerente riscontro nelle disposizioni negoziali collettive che disciplinano la materia ed in particolare l'art. 9 del C.C.N.L. comparto Regioni-Autonomie Locali del 31 marzo 1999 (pedissequamente riprodotto dall'art. 14 del successivo C.C.N.L. del 20.5.2018), secondo cui: “Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità”.
Sempre in continuità col suddetto impianto normativo anche il Regolamento Sull'ordinamento degli
Uffici e dei Servizi del convenuto stabilisce all'Articolo 63 che “1. I dipendenti inquadrati CP_1 nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata possono essere assegnati - sulla base e per effetto del CP_2 conferimento di un incarico a termine – a posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato…” precisando all'art. 64, in materia di “Conferimento e revoca degli incarichi/Incarichi ad interim” che “Il conferimento dell'incarico e la valutazione del risultato sono di competenza del Dirigente responsabile dell'Area/ Settore/Ufficio cui l'incarico d fferisce”. CP_3 E del resto, sia prima che dopo la breve parentesi caratterizzata dalla suddetta direttiva sindacale, emerge dai documenti allegati sia al ricorso che alla memoria, come il convenuto abbia, nella CP_1 prassi, dato piena applicazione al suddetto quadro normativo, affidando le posizioni organizzative ai funzionari comunali, tramite atti dirigenziali.
Da quanto sin qui esposto discende che, quale che sia la qualificazione giuridica attribuita al provvedimento del Sindaco, lo stesso risulta affetto da nullità radicale, per contrasto con norme imperative – ossia gli artt. 4 e 5 del D.lgs. 165/2001 e l'art. 9 del CCNL 1999 – che delimitano in modo rigoroso le competenze tra organi politici e dirigenza.
Né del resto parte ricorrente, che ne aveva pacificamente l'onere, ha dedotto né tanto meno provato che alla succitata direttiva sindacale nonché alla comunicazione del 21 giugno 2017 del Capo Area
Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione, abbia fatto seguito alcun atto dirigenziale, utile a sanare la suddetta nullità.
In definitiva, se per il periodo durante il quale l'atto, seppur nullo, ha prodotto effetti giuridici, trova applicazione l'art. 2126 c.c., il quale tutela il lavoratore che abbia prestato attività in esecuzione di un rapporto invalido, garantendogli il diritto alla retribuzione e alla relativa copertura previdenziale, deve certamente escludersi che tali effetti favorevoli (e nello specifico il vantato diritto alla percezione della retribuzione di posizione e di risultato), possa estendersi oltre il periodo di esecuzione dell'atto.»
(sentenza n. 2491/2025 del 29 maggio 2025).
Alla luce delle superiori considerazioni, le pretese retributive o risarcitorie azionate in ricorso in quanto fondate su un atto carente di legittimità ab origine, vanno rigettate.
Sussistono giusti motivi, connessi all'esistenza di difformi precedenti di merito, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 04/12/2025
La Giudice del Lavoro
SA RU