Art. 5. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "L'articolo 166 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , si interpreta nel senso che dall'abrogazione dell' articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , e' eccettuato il comma 5 del medesimo articolo".
Di seguito, si riporta il testo del suddetto comma 5 del presente articolo:
"5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede con parte delle entrate di cui alla legge 27 giugno 1985, n. 332 . E' altresi' autorizzato un limite di impegno trentennale di lire 20 miliardi a decorrere dal 1998, cui si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali".
Di seguito, si riporta il testo del suddetto comma 5 del presente articolo:
"5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede con parte delle entrate di cui alla legge 27 giugno 1985, n. 332 . E' altresi' autorizzato un limite di impegno trentennale di lire 20 miliardi a decorrere dal 1998, cui si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali".