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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/10/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
CO ES, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1276 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito, promossa da
nato a [...] il [...] (CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.to e difeso dall'Avv Teresa Notaro
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
CP_ In primo luogo va sottolineato come il provvedimento di è carente di motivazione.
Pagina 1 L' resistente ha omesso di allegare e provare la parziale illegittimità degli importi CP_2
versati al pensionato e di chiarire le ragioni per le quali la prestazione realmente dovuta sarebbe stata inferiore rispetto a quella pagata.
Per come sancito da altre sentenze di merito (v produzione parte ricorrente), l'incertezza derivante da tale comunicazione non sembra poter consentire al ricorrente di effettuare i necessari controlli ed approntare le conseguenti difese, già nell'ambito del procedimento amministrativo da quest'ultimo avviato.
Va inoltre, nel caso di specie, applicata la normativa relativa al cd indebito previdenziale vertendo la controversia, in materia di pensione.
Può pertanto essere applicato l'art 52 L 88 /89, che così recita al comma 2 “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte,
salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.“
Anche la Corte di Cassazione, intervenuta sul punto con la sentenza n. 482 del 2017 ha
CP_ rigettato il ricorso dell' avverso la decisione n. 354/2009 della Corte d'Appello di
Milano che aveva dichiarato “non dovuta la rivalutazione sulle somme restituende al pensionato.”
CP_ Nel caso di specie, l' ha ammesso che la liquidazione della maggiore somma è stata dovuta da un errore di calcolo a seguito di ricostituzione del 19.12.2014: sulla scorta dei redditi dichiarati dal ricorrente e dalla di lui coniuge.
Nel caso di specie pertanto non appare configurabile nessun dolo in capo al ricorrente,
CP_ ritenuto che, per come sopra detto, trattasi di un ricalcolo effettuato da sulla scorta di dati allo stesso già conosciuti. CP_2
Pagina 2 Può infatti parlarsi di comportamento doloso, quando il pensionato pone in essere un'attività illecita – rilevante in sede penale -, ma anche alcuni comportamenti quali l'indicazione incompleta dei propri dati nella dichiarazione del proprio reddito o l'omissione di fatti determinanti il proprio diritto o la misura della prestazione, che il beneficiario è tenuto a comunicare e che non siano già a conoscenza dell'ente, integrano un comportamento doloso.
A tal proposito L'art. 13 comma. 1 L. 30.12.1991 n. 412 dispone: “Le disposizioni di
cui all'art. 52 comma 2 L.
9.3.1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite”.
Va condiviso, al riguardo, quanto già stabilito da una recente sentenza di merito laddove si afferma che “l'azione di ripetizione di indebito previdenziale è preclusa dall'omessa verifica annuale, da parte dell'ente, delle situazioni reddituali dei pensionati che incidono sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche. Il mancato accertamento da parte del soggetto erogatore della prestazione viola la disposizione dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412/1991 configurando, con tale condotta il vizio derivante da errore imputabile all'ente previdenziale, rilevante ai fini della sanatoria ex art. 52, l. n. 88/1989 ” (Tribunale Verona, 15/02/2023, n.82).
Ne deriva che la domanda può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
Pagina 3 PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop TT.
CO ES:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto ad dal ricorrente per le causali di cui al provvedimento del 25.10.2019
CP_ 2) Conseguentemente ordina ad la restituzione delle somme eventualmente trattenute dall'emissione dei provvedimenti di cui sopra
CP_ 3) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 1600,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 15.10.2025
Il Giudice Gop
TT CO ES
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
CO ES, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1276 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito, promossa da
nato a [...] il [...] (CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.to e difeso dall'Avv Teresa Notaro
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
CP_ In primo luogo va sottolineato come il provvedimento di è carente di motivazione.
Pagina 1 L' resistente ha omesso di allegare e provare la parziale illegittimità degli importi CP_2
versati al pensionato e di chiarire le ragioni per le quali la prestazione realmente dovuta sarebbe stata inferiore rispetto a quella pagata.
Per come sancito da altre sentenze di merito (v produzione parte ricorrente), l'incertezza derivante da tale comunicazione non sembra poter consentire al ricorrente di effettuare i necessari controlli ed approntare le conseguenti difese, già nell'ambito del procedimento amministrativo da quest'ultimo avviato.
Va inoltre, nel caso di specie, applicata la normativa relativa al cd indebito previdenziale vertendo la controversia, in materia di pensione.
Può pertanto essere applicato l'art 52 L 88 /89, che così recita al comma 2 “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte,
salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.“
Anche la Corte di Cassazione, intervenuta sul punto con la sentenza n. 482 del 2017 ha
CP_ rigettato il ricorso dell' avverso la decisione n. 354/2009 della Corte d'Appello di
Milano che aveva dichiarato “non dovuta la rivalutazione sulle somme restituende al pensionato.”
CP_ Nel caso di specie, l' ha ammesso che la liquidazione della maggiore somma è stata dovuta da un errore di calcolo a seguito di ricostituzione del 19.12.2014: sulla scorta dei redditi dichiarati dal ricorrente e dalla di lui coniuge.
Nel caso di specie pertanto non appare configurabile nessun dolo in capo al ricorrente,
CP_ ritenuto che, per come sopra detto, trattasi di un ricalcolo effettuato da sulla scorta di dati allo stesso già conosciuti. CP_2
Pagina 2 Può infatti parlarsi di comportamento doloso, quando il pensionato pone in essere un'attività illecita – rilevante in sede penale -, ma anche alcuni comportamenti quali l'indicazione incompleta dei propri dati nella dichiarazione del proprio reddito o l'omissione di fatti determinanti il proprio diritto o la misura della prestazione, che il beneficiario è tenuto a comunicare e che non siano già a conoscenza dell'ente, integrano un comportamento doloso.
A tal proposito L'art. 13 comma. 1 L. 30.12.1991 n. 412 dispone: “Le disposizioni di
cui all'art. 52 comma 2 L.
9.3.1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite”.
Va condiviso, al riguardo, quanto già stabilito da una recente sentenza di merito laddove si afferma che “l'azione di ripetizione di indebito previdenziale è preclusa dall'omessa verifica annuale, da parte dell'ente, delle situazioni reddituali dei pensionati che incidono sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche. Il mancato accertamento da parte del soggetto erogatore della prestazione viola la disposizione dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412/1991 configurando, con tale condotta il vizio derivante da errore imputabile all'ente previdenziale, rilevante ai fini della sanatoria ex art. 52, l. n. 88/1989 ” (Tribunale Verona, 15/02/2023, n.82).
Ne deriva che la domanda può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
Pagina 3 PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop TT.
CO ES:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto ad dal ricorrente per le causali di cui al provvedimento del 25.10.2019
CP_ 2) Conseguentemente ordina ad la restituzione delle somme eventualmente trattenute dall'emissione dei provvedimenti di cui sopra
CP_ 3) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 1600,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 15.10.2025
Il Giudice Gop
TT CO ES
Pagina 4