Art. 26.
E' approvato per il R. opificio dello pietre dure in Firenze il ruolo organico del personale secondo la tabella F annessa alla presente legge.
Al personale stesso sono applicabili le disposizioni dell'art. 12 della presente legge; per gli uffici di direttore, cassiere-economo, aiuto direttore e segretario sono applicabili le disposizioni dell'art. 25.
Il direttore dell'opificio sara' nominato dal Re su proposta del ministro della pubblica istruzione, udito il parere della sezione II del Consiglio superiore di belle arti.
Il personale amministrativo e quello delle officine e di servizio sara' nominato dal ministro, sentito il parere del direttore dell'opificio.
E' approvato per il R. opificio dello pietre dure in Firenze il ruolo organico del personale secondo la tabella F annessa alla presente legge.
Al personale stesso sono applicabili le disposizioni dell'art. 12 della presente legge; per gli uffici di direttore, cassiere-economo, aiuto direttore e segretario sono applicabili le disposizioni dell'art. 25.
Il direttore dell'opificio sara' nominato dal Re su proposta del ministro della pubblica istruzione, udito il parere della sezione II del Consiglio superiore di belle arti.
Il personale amministrativo e quello delle officine e di servizio sara' nominato dal ministro, sentito il parere del direttore dell'opificio.