Sentenza 23 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2003, n. 8221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8221 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Sergio MATTONE R.G.N. 10392/00 Cron..18154 igl reA U J Dott. Alberto SPANO' 21 082 IGOLO igliere Dott. Luciano Rep. Consigliere Dott. At Ud.11/02/03 Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' speciale atto notar CARLO FEDERICO giusta procura TUCCARI di ROMA del 3. 2000, Rep. N. 54081; ricorrente
contro
ON NG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato 2003 VINCENZO RINALDI, che lo rappresenta e difende, giusta 841 -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 5/00 del Tribunale di TRENTO, depositata il 28/02/00 R.G.N. 46/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DE FERRA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 10392/2000 r.g.n. ud. 11 febbraio 2003 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato il 4.6.1998, BO LO conveniva in giudizio davanti al Pretore di Trento l'INAIL per ivi sentir accertare che l'infortunio occorsogli il 21.3.1995 in Denno era avvenuto a causa e in occasione di lavoro e conseguentemente dichiarare l'Istituto tenuto a tutte le prestazioni di legge oltre accessori. Assumeva il ricorrente che nelle suddette circostanze di tempo e luogo dovendosi recare col trattore nel proprio fondo ed avendo trovato la strada ostruita da alcuni sassi, era sceso dal mezzo ed aveva tentato di sollevare un masso allorché veniva colto da infarto, rimanendo conseguentemente assente dal lavoro per tre mesi. L'INAIL aveva peraltro respinto le sue richieste volte al conseguimento delle prestazioni di legge. Si costituiva in giudizio l'INAIL chiedendo il rigetto delle domande in quanto lo sforzo compiuto dal BO non poteva costituire la causa dell'infarto che andava invece ricondotto a patologie remote ed extralavorative Previa assunzione di CTU medica, il Pretore, con sentenza del 14.5.1999 respingeva il ricorso. Avverso tale provvedimento proponeva appello BO LO ribadendo sostanzialmente le argomentazioni di primo grado e censurando le conclusioni del consulente d'ufficio recepite in sentenza. Si costituiva l'INAIL resistendo all'impugnazione. Con sentenza del 20/28.1.2000 il tribunale, in accoglimento della proposta impugnazione, riformava la pronuncia di primo grado e dichiarava che l'infortunio occorso il 21 marzo 1995 a BO LO era avvenuto a causa ed in occasione di lavoro 10392/2000 r.g.n. 3 ud. 11 febbraio 2003 agricolo e conseguentemente dichiarava l'INAIL tenuto a corrispondere al medesimo le prestazioni di legge richieste. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l'INAIL con due motivi di ricorso. Resiste con contricorso l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso dell'INAIL è articolato in due motivi. Con il primo motivo l'Istituto denuncia la violazione degli artt. 2, 68, 74 e 79 d.P.R. n.1124 del 1965, nonché dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.; oltre al vizio di motivazione della sentenza impugnata. In particolare l'istituto contesta la sufficienza e coerenza di tale motivazione nella parte in cui ha ritenuto sussistere la causa violenta dell'infortunio e l'occasione di lavoro. Altresì l'Istituto sostiene che le risultanze di causa mostravano che la patologia cardiaca di cui soffriva il BO era ascrivibile a cause extralavorative e risalenti nel tempo, mentre nessuna incidenza causale aveva avuto nell'infarto al miocardio subito dal BO lo "sforzo", fatto da quest'ultimo, per sollevare un masso di 20-30 kg.. Con il secondo motivo di ricorso l'istituto denuncia la violazione degli artt. 99, 100, 112 e 437 c.p.c. oltre che degli artt. 2, 66, 68 e 74 d.P.R. n.1124 del 1965, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata. In particolare l'Istituto si duole per non aver il tribunale accertato se dall'infortunio patito dal BO fosse derivata un'inabilità permanente, assoluta o parziale, tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato. 4 ud. 11 febbraio 200310392/2000 r.g.n. Ancorché la pronuncia impugnata sia denunciata anche per violazione di legge (e segnatamente di un plesso normativo indicato dall'Istituto ricorrente in termini ampi negli artt. 2, 68, 74 e 79 d.P.R. n.1124 del 1965, nonché nell'art. 2697 c.c. e negli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.) la censura posta con il primo motivo di ricorso si identifica essenzialmente nel vizio di motivazione. Infatti la pronuncia impugnata ha innanzi tutto ricostruito i fatti di causa negli stessi termini del giudice di primo grado: il 21 marzo 1995 l'assicurato, mentre si stava recando con il trattore nel proprio fondo per svolgere la sua attività di contadino, tentava di sollevare un masso che ostruiva la strada allorché veniva colto da infarto. E' quindi ben identificata l'occasione di lavoro (il trasferimento al fondo agricolo) e la causa violenta (lo sforzo per sollevare il masso). Si tratta pertanto di tipico infortunio in itinere e la pronuncia impugnata ha fatto puntuale applicazione del principio - ora confermato nella specifica disciplina dettata dal d.leg. n. 38 del 2000 - per cui è indennizzabile l'infortunio (in itinere, appunto) in caso di utilizzo di mezzo di trasporto privato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro purché esso sia necessitato (Cass., sez. lav., 11 dicembre 2001, n. 15617). Né in vero l'INAIL contesta sotto questo profilo l'indennizzabilità dell'infortunio occorso all'assicurato. Poi la pronuncia impugnata ha altresì fatto applicazione corretta anche del principio secondo cui ai sensi dell'art. 2 t.u. n. 1124/1965 per causa violenta>> - fatto genetico indispensabile per l'esistenza dell'infortunio sul lavoro si intende ogni evento lesivo che agisca ab estrinseco, ossia dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore;
né la preesistenza di un quadro morboso vale ad escludere il rapporto di causalità con la prestazione lavorativa, quando un concentrato dispendio di energie (come significativi sbalzi di temperatura, stress emotivo da lavoro) dia luogo ad una brusca rottura del precario equilibrio organico in atto, come l'infarto cardiaco (Cass., sez. lav., 16 ottobre 2000, n. 13741). In realtà la difesa dell'Istituto contesta che lo sforzo consistito nel sollevamento del masso possa aver avuto un effetto concausale nella determinazione dell'infarto, sostenendo - sulla scorta della consulenza di primo grado - che la quasi totalità degli 10392/2000 r.g.n. 5 ud. 11 febbraio 2003 infarti al miocardio dipendono principalmente da processi artereosclerotici a livello delle arterie coronariche a cui si sovrappone in fase acuta una trombosi occlusiva>>. Ed aggiunge che secondo i dati presenti nella letteratura scientifica, l'infarto al miocardio non è generalmente associato a sforzi fisici rilevanti (non oltre il 13-18% dei casi)>>>; (...) soltanto in un 10-15% dei casi l'infarto si può ricollegare infatti a sforzi fisici rilevanti>>; (...) l'evenienza dell'infarto al miocardio si distribuisce in modo del tutto casuale nell'arco delle 24 ore>>. Orbene all'evidenza la censura dell'INAIL attiene null'altro che all'accertamento del fatto ed in particolare al nesso causale tra infarto subito dall'assicurato e sforzo compiuto da quest'ultimo per sollevare un masso di considerevole peso. Questo accertamento del fatto è devoluto al giudice del merito ed è censurabile soltanto per vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria. Nella specie la pronuncia impugnata, non solo ha motivato ampiamente sul punto, ma ha seguito un iter logico immune da contraddittorietà. Ha infatti considerato che secondo la consulenza di primo grado vi era una ridotta percentuale>> di casi in cui lo sforzo fisico poteva costituire, per il rapido aumento pressorio, causa scatenante (e quindi concausa) dell'infarto al miocardio, che pur è conseguenza essenzialmente di una patologia ad andamento cronico (l'artereosclerosi coronarica). Ha poi considerato che vi era stata coincidenza cronologica>> tra lo sforzo fisico e l'infarto. Anche questa circostanza è puntualmente motivata da una parte con riferimento ad una certificazione medica rilasciata pressoché nell'immediatezza del fatto che riportava la narrazione dell'evento quale dichiarata al sanitario dall'assicurato; d'altra parte il tribunale ha puntualizzato che l'INAIL non aveva contestato, se non tardivamente in appello, la veridicità del fatto. Da queste due verificate premesse ha dedotto che nel caso concreto vi era stata incidenza concausale dello sforzo fisico nella determinazione dell'evento "infarto". Ossia la sentenza impugnata ha ritenuto che il caso concreto rientrasse in quei pur non frequenti casi in cui lo sforzo fisico è concausa contingente (quale causa scatenante) dell'infarto. 10392/2000 r.g.n. 6 ud. 11 febbraio 2003 Né la logica ineccepibile della sentenza impugnata è certo inficiata dalla considerazione, pur esatta, della difesa dell'Istituto secondo cui di norma gli sforzi fisici non hanno incidenza causale nella determinazione dell'infarto; ciò perché - come in realtà ammette lo stesso Istituto e come correttamente ritiene il tribunale sulla scorta della consulenza medico-legale ci sono comunque dei casi, in una ridotta percentuale, in cui ciò avviene. Ed il tribunale ha spiegato perché, a suo avviso, nella specie si ricade proprio in questo caso, per così dire, "eccezionale": è la coincidenza cronologica>> (sforzo/infarto) ad indurlo a tale convincimento e questa considerazione costituisce una motivazione sufficiente e non contraddittoria. D'altra parte giustamente il tribunale si chiede cos'altro sarebbe stato necessario accertare a conforto della ritenuta incidenza concausale dello sforzo fisico. In sintesi il primo motivo di ricorso invoca nella sostanza null'altro che una nuova valutazione del sillogismo in punto di fatto svolto dal tribunale, che invece si sottrae a censura perché sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria.
3. Va invece accolto per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso. Il tribunale ha dichiarato il diritto dell'assicurato alle prestazioni di legge>>. Si tratta di una condanna generica in relazione alla domanda dell'assicurato dell'indennità per inabilità temporanea e della rendita. Ma mentre per l'indennità temporanea la pronuncia solo sull'an debeatur può dirsi corretta perché risulta dalla sentenza impugnata, seppur implicitamente (costituendo peraltro fatto notorio la circostanza che l'infarto comporti una inabilità quanto meno temporanea), che l'assicurato è rimasto assente dal lavoro a causa dell'infarto subito;
sicché la sentenza non è censurabile per non aver verificato l'esatta durata dell'inabilità temporanea (indicata appunto in narrativa in tre mesi), attenendo ciò al quantum debeatur. Invece per la rendita, alla quale pur era estesa la domanda dell'assicurato di condanna generica, la pronuncia, ancorché parimenti limitata solo all'an debeatur. , implicava necessariamente l'accertamento, che invece è mancato, della concreta 10392/2000 r.g.n. 7 ud. 11 febbraio 2003 indennizzabilità, o meno, dell'infortunio in ragione della percentuale dei postumi permanenti. Infatti in caso di infortunio in atto non indennizzabile per l'inesistenza di una infermità inabilitante nella misura richiesta, non è possibile una pronuncia di mero accertamento, con efficacia di giudicato, dell'infermità stessa in vista di eventuali futuri aggravamenti, non essendo al riguardo configurabile alcuna questione pregiudiziale, di cui possa chiedersi l'accertamento, con efficacia di giudicato, indipendentemente dall'esito della domanda principale;
bensì si tratta di uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita, che può essere accertato dal giudice solo come fondamento della relativa pretesa fatta valere in giudizio, non di per sé e per gli effetti futuri eventualmente ricavabili da tale accertamento (cfr., in tema di malattie professionali, Cass., sez. lav., 16 gennaio 1998, n. 336). Va quindi ribadito che in caso di infortunio sul lavoro (o di malattia professionale) la condanna - anche generica, deve aggiungersi - dell'Inail alla costituzione di una rendita per inabilità permanente presuppone l'accertamento (oltre che della indennizzabilità dell'evento) della sussistenza di un grado di inabilità permanente superiore alla soglia minima del dieci per cento così come previsto dall'art. 74 t.u. n. 1124/1965 (Cass., sez. lav., 30 maggio 2000, n. 7217).
4. In conclusione, rigettato il primo motivo di ricorso, va accolto il secondo sotto il profilo appena indicato. La sentenza impugnata va pertanto cassata il relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia.
PER QUESTI MOTIVI
10392/2000 r.g.n. 8 ud 11 febbraio 2003 La Corte rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia. Così deciso in Roma, 1'11 febbraio 2003 Il Consigliere estensore Il Presidente ретро мастильн Jaden (Giovanni Amoroso) (Sergio Mattone) Qua horelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria jogar23 MAG. 2003 ORGELLIE selle 3 0 I A 3 1 D S 5 S . , T A O . R T L , N L A ' A O L S 3 B L E 7 I E . P S D D 3 . I I 1 A S N 1 T G N S E O O E S P A G I M D A G I E E , O A L T O D T R I E A T R T L S I I L N D G E E E S D R E 10392/2000 r.g.n. 9 ud. 11 febbraio 2003