Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 912/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta (127 ter c.p.c.) ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 on il patro TO ATORE C.F._2
esercenti la potestà sulla minore C.F._3 Per_1
(C.F. il patrocinio dell'avv. D'AMICO TOM
[...] C.F._4 dell'avv. CANTATORE GLORIA BEATRICE ( Indirizzo Telematico;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telema avv. D'AMICO TOMMASO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 ament in Via Putignani n. 108 70123 Baripresso il difensore avv. CONTURSI CHIARA
resistente
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 30/01/2024, a seguito di dichiarazione di dissenso, e , nella qualità, ricorreva a questa A.G.; Parte_1 Parte_2 richiamati gli ar to di accertamento tecnico preventivo, concludevano chiedendo accertare e dichiarare che la minore è soggetto Persona_1 invalido, affetto da patologie tali da determinare l'incapacità a svolgere gli atti della vita quotidiana tipici dell' età senza la continua assistenza di soggetti terzi ( indennità di accompagnamento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (16.02.2021), o da quella successiva che risulterà all'esito del presente giudizio;
riconoscere inoltre lo stato di portatore di Handicap in situazione di gravità ex art 3 comma 3 L.104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (16.02.2021) o da quella successiva che risulterà all'esito del presente giudizio. In subordine accertare e dichiarare che la minore , è Persona_1 soggetto con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri à, (indennità di frequenza) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (16.02.2021), o da quella successiva che risulterà all'esito del presente giudizio , …..; a tal fine contestavano le valutazioni del CTU che aveva fatto decorrere la indennità di frequenza dalle
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Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La causa è sta tata in decisione nelle forme della trattazione scritta.
Osserva
Il CTU, nominato in fase sommaria, ha escluso il requisito sanitario dell'handicap e riconosciuto quello per l'indennità di frequenza a fare data dalla visita peritale.
In precedenza gli odierni istanti avevano presentato comanda amministrativa in data 16-2- 2021; avverso la negativa valutazione della Commissione, espressasi il 26-5-2021, hanno proposto ATPO in data 27-1-2022 (fascicolo 642/22).
Ancora in data 16-2-2021 gli stessi ricorrenti proponevano istanza di aggravamento per conseguire in favore della minore (già titolare di indennità di frequenza) la Persona_1 indennità di accompagnamento;
avverso la negativa valutazione della Commissione, espressasi il 26-5-2021, hanno proposto ATPO in data 4-2-2022 (fascicolo 910/22).
Assumono i ricorrenti che tale seconda valutazione (relativa all'accompagnamento) abbia revocato sostanzialmente anche il beneficio dell'indennità di frequenza precedentemente riconosciuto.
Premesso che non è dato capire (…..) il motivo dello sdoppiamento dei ricorsi (comportamento processuale sempre valutabile anche ai fini del governo delle spese;
e non solo), si deve prestare pieno assenso alle conclusioni del CTU, il quale scrive:
Sistema Nervoso e Psiche
Linguaggio caratterizzato da assenza di alterazioni del ritmo della parola e fluente.
in un clima consono alla situazione ed alla sua eta',ha mostrato nelle risposte alle mie Per_1 nde e nella elaborazione delle stesse un lasso di tempo modicamente prolungato e caratterizzato da relativa elaborazione nei concetti.
Dal punto di vista morfosintattico il linguaggio è stato caratterizzato da frasi compiute e non vi è stata evidenza di dislalia.
In relazione alla componente fonetica e articolatoria ha acquisito i suoni della lingua Per_2 italiana.
Assenza di parole onomatopeiche.
Durante l'intera durata delle operazioni peritali si sono rese manifeste modeste alterazioni dell'umore o stati di ansia con costante ricerca da parte del minore della figura genitoriale.
La minore ,in un clima consono alla situazione ed alla età della minore, ha Persona_1 mostrato nelle risposte alle mie domande e nella elaborazione delle stesse un lasso di tempo modicamente prolungato Per una corretta valutazione della minore il mio atteggiamento durante la visita è stato orientato ad uno stato di estrema attenzione verso la gestione del rapporto con il periziando, con l'obiettivo di trasmettere a la impressione di dissimulare Per_1 una visita medica,ed evitare nel contempo l'insorgere di possibile noia e non vanificare cosi' la sua concentrazione sino ad ottenere un rapporto fiduciario con lo stesso,importante è stata la collaborazione mostrata dal genitore in sede di operazioni peritali.
Apparato Osteoarticolare
2 Deambulazione sicura,senza necessita di appoggio ed in assenza di evidenze patologiche cio' dopo tempo protratto di deambulazione e assenza di possibili limitazioni funzionali.
La perizianda regge la posizione in punta di piedi in assenza di note patologiche.
VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE
Dopo attenta e scrupolosa disamina della documentazione sanitaria presente in atti,e sulle evidenze semeiologiche e cliniche della visita medico-legale effettuata dallo scrivente il 3 maggio 2023 è possibile concludere affermando come la perizianda sia affetta da: Persona_1
Disturbi della regolazione emotiva Ritardo mentale lieve
Pregresso disturbo del linguaggio
Alla diagnosi sono giunto valutando attentamente le obiettività scaturite dalla documentazione in atti,dalla anamnesi e dall'esame semeiologico,clinico ed etiologico resosi manifesto in sede di operazioni peritali,valutando attentamente i criteri riportati nei manuali diagnostici in uso per le patologie che determinano la diagnosi finale: l'International Classification of Diseases (ICD) e ilDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) elaborato dall
[...]
Controparte_2
Una perizia medico-legale,per avere substrato attendibile,è costituita sicuramente da una valutazione degli atti ma anche e soprattutto dalle obiettivita' cliniche e semeiologiche rilevate in sede di visita medica che sono espressione fondamentale dello status delle patologie che insistono sul periziando in quel momento, poiche' si puo' verificare se una patologia abbia potuto virare verso una cronicizzazione o verso una risposta positiva a terapie mediche e/o riabilitative,e la possibile aderenza tra le certificazioni agli atti e la clinica che insiste sul periziando al momento della valutazione medico-legale.
E' prioritario in una valutazione medico-legale avere esatta e dettagliata cognizione delle obiettivita' semeiologiche che si desumono da un esame particolareggiato dei vari apparati e/o organi.
La consulenza medico-legale sicuramente consta dell'attento esame degli atti integrato dagli elementi clinici e semeiologici che si evidenziano in sede di visita medica e che rappresentano la obiettivita' sicuramente piu' affidabile dello status della patologia al momento e del suo stato dell'arte e della sua responsivita' a terapie mediche e/o riabilitative.
In sede di operazioni peritali è stata evidente la costante ricerca della figura genitoriale e chiara evidenza di un disturbo della sfera emotiva seppur non importante.
ha manifestato sfumati sintomi di isolamento sociale. Verosimilmente la minore oggetto Per_1 utazione medico-legale non è riuscita ad avere una buona integrazione ed interazione con cerebrali nel pz in età pediatrica siano suscettibili di modifiche che interessano gli emisferi cerebrali ed i lobi con le loro funzioni cognitive.
Verosimilmente la minore dipende ancora dalla propria figura di attaccamento per raggiungere questa regolazione.
Dalla attenta analisi delle motivazioni che sostengono la mia valutazione medico-legale ne deriva come ci sia netta antitesi con la richiesta di indennita' di accompagnamento poiche' in alcunamisura si puo' ravvisare una totale e permanente inabilita' della perizianda che certamente ed inconfutabilmente non si si trova nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o abbia bisogno di assistenza continua perche' non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
3 Parimenti l'esame semeiologico,clinico ed etiopatogenetico in dettaglio descritto per le patologie che insistono sulla piccola porta alla conclusione che non sia ridotta l'autonomia Per_1 personale, correlata all'età,in m a rendere necessario un intervento assistenziale permanente,continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ed altresi si determinano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della età.
Ed ha così concluso: Disturbi della regolazione emotiva Ritardo mentale lieve;
Pregresso disturbo del linguaggio. Facendo riferimento alle valutazioni cliniche e medico-legali sopraesposte ed alla letteratura internazionale posso rispondere al quesito posto in sede di giuramento dal Sig. Giudice affermando che “Trattasi di patologie che non determinano lo status di invalido civile con necessita' di accompagnamento e costante bisogno di assistenza personale ma determinano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore eta' ed il periziando non è portatore di handicap in situazione di gravita'”
La decorrenza del beneficio della indennità di frequenza deve intendersi dalla data delle operazioni peritali in cui sono resi manifesti in toto i disturbi della regolazione emotiva non diagnosticati dalla commissione, considerando risolto il disturbo del linguaggio ed assenza di nesso di causa con il beneficio richiesto della disabilità intellettiva lieve.Revisione tra 12 mesi
Le risultanze della ctu medico legale- basate sulla diretta osservazione del comportamento della minore compiuta dall'Ausiliario- appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Pertanto le conclusioni dell'Ausiliario, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante. Va aggiunto che il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale. Parimenti, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario (Cassazione civile sez. lav., 13/07/2023, n.20090).
Le spese di lite compensate non solo per la reciproca soccombenza e per la decorrenza del requisito sanitario della indennità di frequenza ma anche per la indebita moltiplicazione dele domande, chiaramente connesse si dall'inizio. Le spese di CTU non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta come in intestazione così dispone:
- dichiara che la minore è nel possesso del requisito sanitario Persona_1 dell'indennità di accompagnamento a fare data dal 3 maggio 2023;
- rigetta ogni altro capo di domanda;
- pone definitivamente a carico del_ le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 provvedimento;
Foggia, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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