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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/11/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1622/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.10.2025 da
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Rieti, al Parte_1 C.F._1
Viale dei Flavi n. 15 presso e nello studio dell'Avv. Francesca Morgante, che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
E da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Rieti, al Parte_2 C.F._2
Viale dei Flavi n. 15 presso lo studio legale dell'Avv. Cecilia Rocca che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro in IC (RI) in data
22/08/2010, (Matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di IC anno
2010, atto n.6, parte II, serie A);
• ordinare al Comune di IC di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• omologare con sentenza i seguenti accordi:
1 1) La casa coniugale di proprietà esclusiva della RA rimarrà assegnata Parte_1 nella piena disponibilità della stessa, continuando ad abitarci, con tutto quanto in essa contenuto;
2) i figli vengono coaffidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre nella casa coniugale sita in IC Via Garibaldi n. 177, di proprietà della stessa.
Il padre potrà tenerli con sé:
a) due pomeriggi la settimana indicati nelle giornate di martedì e giovedì con prelievo dalle ore 17 alle ore 20 o con accompagnamento da parte della madre, previo tempestivo avviso al padre;
b) a week end alterni, dalle ore 13 del sabato alle ore 18 della domenica, con pernottamento di entrambi i figli e avendo cura di tenere in considerazione la disponibilità manifestata al riguardo dagli stessi. Qualora tali giornate dovessero coincidere con eventi extra scolastici dei bambini o esigenze personali-familiari- lavorative dei genitori, potranno essere modificate su accordo delle parti.
c) i compleanni dei bambini verranno festeggiati in presenza di entrambi i genitori e le relative spese, previamente concordate tra i coniugi, faranno carico agli stessi in pari quota;
d) per le festività Pasquali non si prenderà in considerazione il week-end alternato ed i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro dalle ore
13 alle ore 20, ad anni alterni secondo una turnazione che inizierà quest'anno con la madre;
e) per le festività Natalizie, i figli trascorreranno la vigilia di Natale con il padre ed il giorno di
Natale con la madre, il 31.12 con la madre ed il 1.01 con il padre sempre dalle ore 13 alle ore 20, con alternanza annuale. Parimenti, i bambini trascorreranno ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, i giorni del 6.1, 1.5 e 15.8 e le altre festività di calendario (che non ricadano di domenica)
f) per le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre una settimana continuativa.
I coniugi indicheranno entro il 30.05 il rispettivo periodo di vacanza con i figli, impegnandosi a comunicare la località di villeggiatura ove verranno condotti i minori.
Il Signor e la Sig.ra si danno reciprocamente atto che terranno i figli con le Parte_2 Pt_1 modalità specificate nel presente accordo, non in presenza di eventuali compagne/compagni, salvo il caso di stabile comprovata convivenza.
3) Il Signor corrisponderà alla moglie, quale concorso per il mantenimento dei Parte_2 figli minori, entro il 25 di ogni mese, l'importo di € 300,00 per ciascun figlio e così l'importo totale di € 600,00. La somma, soggetta a rivalutazione ISTAT annuale (mese di riferimento aprile 2019) verrà corrisposta entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico sul c/c intestato alla Sig.ra
in essere presso l'agenzia Intesa San Paolo di Rieti (cod. iban: IT06 B 03069 Parte_1
14603 100000011191).
2 Faranno altresì carico al padre il 50% delle spese straordinarie mediche (non mutuabili Asl), scolastiche (libri, iscrizione e gite) e sportive (uno sport per ciascun figlio) preventivamente concordate e documentate. I coniugi faranno riferimento, per le spese straordinarie, al Protocollo adottato dal Tribunale di Rieti, agli stessi noto.
I coniugi provvederanno a rimborsare l'uno all'altro le somme sostenute per spese straordinarie, nei dieci giorni successivi alla relativa richiesta e previa consegna della relativa documentazione probatoria.
4) L'assegno unico per le famiglie continuerà ad essere percepito dalla RA , Parte_1 obbligandosi il Signor a sottoscrivere ogni eventuale atto o dichiarazione fosse Parte_2 necessaria allo scopo.
5) entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e per questo ognuno provvederà al proprio mantenimento;
• dichiarare compensate le spese legali”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 21.10.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IC (RI) in data 22/08/2010, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2010), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nati i figli , Persona_1 in data 15/10/2013, e , in data 17/11/2016; il matrimonio non ha avuto effetti felici;
Persona_2 con decreto di omologazione del Tribunale di Rieti n. cronol. 2885/2019 del 03/06/2019 RG n.
701/2019 è stata omologata la separazione dei detti coniugi;
da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Inoltre, le parti hanno dichiarato di esonerarsi reciprocamente dal deposito della documentazione ex art. 473 bis 12 c.p.c. e di essere economicamente indipendenti precisando che Parte_1 svolge lavoro dipendente presso l'Amministrazione Provinciale di Rieti e svolge Parte_2 lavoro dipendente presso il Ministero della Difesa, Carabinieri Rieti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
3 Con note scritte depositate per la udienza del 5.11.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha rimesso la decisione al Collegio per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del
Tribunale di Rieti n. cronol. 2885/2019 del 03/06/2019, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse dei figli;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione dei minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figli, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
4 Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in IC (RI) in data 22/08/2010, trascritto nei registri dello stato civile Parte_2 del predetto Comune (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2010);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IC, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 13 novembre 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.10.2025 da
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Rieti, al Parte_1 C.F._1
Viale dei Flavi n. 15 presso e nello studio dell'Avv. Francesca Morgante, che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
E da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Rieti, al Parte_2 C.F._2
Viale dei Flavi n. 15 presso lo studio legale dell'Avv. Cecilia Rocca che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro in IC (RI) in data
22/08/2010, (Matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di IC anno
2010, atto n.6, parte II, serie A);
• ordinare al Comune di IC di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• omologare con sentenza i seguenti accordi:
1 1) La casa coniugale di proprietà esclusiva della RA rimarrà assegnata Parte_1 nella piena disponibilità della stessa, continuando ad abitarci, con tutto quanto in essa contenuto;
2) i figli vengono coaffidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre nella casa coniugale sita in IC Via Garibaldi n. 177, di proprietà della stessa.
Il padre potrà tenerli con sé:
a) due pomeriggi la settimana indicati nelle giornate di martedì e giovedì con prelievo dalle ore 17 alle ore 20 o con accompagnamento da parte della madre, previo tempestivo avviso al padre;
b) a week end alterni, dalle ore 13 del sabato alle ore 18 della domenica, con pernottamento di entrambi i figli e avendo cura di tenere in considerazione la disponibilità manifestata al riguardo dagli stessi. Qualora tali giornate dovessero coincidere con eventi extra scolastici dei bambini o esigenze personali-familiari- lavorative dei genitori, potranno essere modificate su accordo delle parti.
c) i compleanni dei bambini verranno festeggiati in presenza di entrambi i genitori e le relative spese, previamente concordate tra i coniugi, faranno carico agli stessi in pari quota;
d) per le festività Pasquali non si prenderà in considerazione il week-end alternato ed i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro dalle ore
13 alle ore 20, ad anni alterni secondo una turnazione che inizierà quest'anno con la madre;
e) per le festività Natalizie, i figli trascorreranno la vigilia di Natale con il padre ed il giorno di
Natale con la madre, il 31.12 con la madre ed il 1.01 con il padre sempre dalle ore 13 alle ore 20, con alternanza annuale. Parimenti, i bambini trascorreranno ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, i giorni del 6.1, 1.5 e 15.8 e le altre festività di calendario (che non ricadano di domenica)
f) per le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre una settimana continuativa.
I coniugi indicheranno entro il 30.05 il rispettivo periodo di vacanza con i figli, impegnandosi a comunicare la località di villeggiatura ove verranno condotti i minori.
Il Signor e la Sig.ra si danno reciprocamente atto che terranno i figli con le Parte_2 Pt_1 modalità specificate nel presente accordo, non in presenza di eventuali compagne/compagni, salvo il caso di stabile comprovata convivenza.
3) Il Signor corrisponderà alla moglie, quale concorso per il mantenimento dei Parte_2 figli minori, entro il 25 di ogni mese, l'importo di € 300,00 per ciascun figlio e così l'importo totale di € 600,00. La somma, soggetta a rivalutazione ISTAT annuale (mese di riferimento aprile 2019) verrà corrisposta entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico sul c/c intestato alla Sig.ra
in essere presso l'agenzia Intesa San Paolo di Rieti (cod. iban: IT06 B 03069 Parte_1
14603 100000011191).
2 Faranno altresì carico al padre il 50% delle spese straordinarie mediche (non mutuabili Asl), scolastiche (libri, iscrizione e gite) e sportive (uno sport per ciascun figlio) preventivamente concordate e documentate. I coniugi faranno riferimento, per le spese straordinarie, al Protocollo adottato dal Tribunale di Rieti, agli stessi noto.
I coniugi provvederanno a rimborsare l'uno all'altro le somme sostenute per spese straordinarie, nei dieci giorni successivi alla relativa richiesta e previa consegna della relativa documentazione probatoria.
4) L'assegno unico per le famiglie continuerà ad essere percepito dalla RA , Parte_1 obbligandosi il Signor a sottoscrivere ogni eventuale atto o dichiarazione fosse Parte_2 necessaria allo scopo.
5) entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e per questo ognuno provvederà al proprio mantenimento;
• dichiarare compensate le spese legali”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 21.10.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IC (RI) in data 22/08/2010, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2010), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nati i figli , Persona_1 in data 15/10/2013, e , in data 17/11/2016; il matrimonio non ha avuto effetti felici;
Persona_2 con decreto di omologazione del Tribunale di Rieti n. cronol. 2885/2019 del 03/06/2019 RG n.
701/2019 è stata omologata la separazione dei detti coniugi;
da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Inoltre, le parti hanno dichiarato di esonerarsi reciprocamente dal deposito della documentazione ex art. 473 bis 12 c.p.c. e di essere economicamente indipendenti precisando che Parte_1 svolge lavoro dipendente presso l'Amministrazione Provinciale di Rieti e svolge Parte_2 lavoro dipendente presso il Ministero della Difesa, Carabinieri Rieti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
3 Con note scritte depositate per la udienza del 5.11.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha rimesso la decisione al Collegio per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del
Tribunale di Rieti n. cronol. 2885/2019 del 03/06/2019, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse dei figli;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione dei minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figli, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
4 Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in IC (RI) in data 22/08/2010, trascritto nei registri dello stato civile Parte_2 del predetto Comune (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2010);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IC, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 13 novembre 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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