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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/09/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
RGL 9788/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 9788/24 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentato e difeso dall'avv. Benedetta Bonardo e dall'avv. Parte_1
Corrado Guarnieri dall'avv. Franco Bonardo e dall'avv. Francesca Romana Guarnieri parte ricorrente C O N T R O
, Controparte_1
parte convenuta contumace
* * * * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
1. accertare e dichiarare che dal 3.5.2022 al 18.12.2022 è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro accessorio avente il contenuto e le caratteristiche di cui in narrativa;
2. dichiarare tenuta e condannare la a pagare al ricorrente Controparte_1 la somma lorda di € 1.046,31, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla maturazione dei crediti al saldo
3. Con il favore delle spese …
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 28 novembre 2024 parte ricorrente espone che:
1 RGL 9788/24
- ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal 3 al 18 maggio 2022 in forza del contratto di lavoro accessorio sottoscritto in Torino;
- è stato assunto con la mansione di addetto alla sorveglianza e alla sicurezza in occasione degli eventi organizzati presso l'Eurosivion Village, con l'inquadramento al I livello CCNL Multiservizi1;
- la paga oraria è stata concordata in € 6,73133, come risulta dal listino paga2;
- la società convenuta ha consegnato un listino paga per l'importo di € 279,35, riferiti a 41,50 ore di lavoro;
- tale importo non considera le ore di lavoro supplementare, straordinario e notturno effettivamente svolte come da prospetto riportato in ricorso;
- pertanto, è creditrice della complessiva somma di € 1.046,31, già detratto l'importo percepito.
La parte convenuta, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, non si è costituita in giudizio. II
Nel corso dell'istruttoria è emerso che:
… Conosco le parti, ho lavorato con il ricorrente per la convenuta in occasione dell'evento dell'Eurovision qui a Torino, come steward, gestione affluenza del pubblico e supervisione del cantiere, sia in fase di costruzione che di smantellamento. Lavoravo con il ricorrente a stretto contatto, anche nelle stesse postazioni, lui aveva le mie medesime mansioni, come tutti gli altri, quindi gestire l'affluenza del pubblico e fare un cordone attorno ai palchi per monitorare l'affluenza della gente e non fare entrare dall'esterno altre persone. Prima e dopo l'evento, il compito era evitare che la gente si avvicinasse ai cantieri. In tutto io ho lavorato per tre settimane, una di montaggio, una di evento e una di smontaggio. Il ricorrente lavorò lo stesso mio periodo, l'orario anche era il medesimo. Indicativamente, nella settimana di costruzione era 9- 18, poi nell'evento era circa dalle 12 sino a fine evento, verso l'una di notte. Nella fase di smontaggio facevamo solo 6 ore, circa dalle 8 alle 15 o 12-18 (teste , udienza 5 giugno Tes_1
2025);
… Conosco le parti, ho lavorato col ricorrente presso la resistente nell'occasione dell'evento Eurovision qui a Torino, per un periodo di due/tre settimane, al Parco del Valentino. Abbiamo seguito il
2 RGL 9788/24
periodo di montaggio evento, la manifestazione e poi lo smontaggio, sempre insieme al ricorrente, di cui avevo le stesse mansioni. Facevamo le stesse attività, sicurezza del Valentino, stare a controllare chi entrasse, direzionare il pubblico elle entrate e uscite, eravamo segnati come “accoglienza” a livello di contratto. Nella fase di preparazione, dovevamo stare attenti a non far entrare le persone comuni ma solo gli addetti ai lavori. Nell'ultima fase, ci occupavamo di controllare entrate e uscite, per tener lontano il pubblico per evitare incidenti sul lavoro e fare entrare i lavoratori che avevano diritto. In tutto ho lavorato tutti i giorni in un periodo, alcuni colleghi furono assunti già il 1° maggio e fino a fine evento. Come orario facevamo dalle 9 o 10 sino alle 22 o 23, anche sforando oltre la mezzanotte, turni di 12-13 ore complessivamente. Sforavamo le ore quando c'era l'evento e terminavamo sempre un po' più tardi. Il contratto era di 25 ore a settimana, noi ne facevamo tra le 70 e le 80, quindi complessivamente sforavamo sempre l'orario (teste , udienza 5 Testimone_2 giugno 2025);
… Ho conosciuto il ricorrente lavorando insieme a lui per la cooperativa convenuta, in occasione dell'Eurovision Song Contest al Parco del Valentino nel maggio 2022. il ricorrente lavorava insieme a me, nelle medesime postazioni e qualche volta in postazioni diverse, ma sempre all'interno del parco del Valentino. Questo lo facevamo per controllare il pubblico, vigilare sull'affluenza al parco, gli ingressi, controllare i varchi. Gestivamo le persone autorizzate ad entrare. Io, personalmente, ho lavorato anche dopo nello smantellamento dell'evento, delle postazioni e del riordino del Parco. Il ricorrente fece anche questa fase con me, ma non so dire se lavorò anche nella fase della preparazione, perché io non vi avevo preso parte e quindi non posso dirlo. Lavoravamo tutti i giorni, con un paio di giorni di riposo nel periodo dal 5 al 17 maggio. Come orario, facevamo mediamente 10 ore al giorno, in genere facevamo dalle 9 alle 19, poi durante gli eventi, finivamo a mezzanotte perchè c'erano anche da terminare gli spettacoli, chi faceva la sera, iniziava più tardi al mattino, io ho fatto 12-24 in quelle occasioni. Nella fase di smantellamento, che durò solo alcuni giorni, l'orario tornava ad essere in media 9-19 (teste Tes_3
udienza 5 giugno 2025);
[...]
III All'esito del giudizio, alla luce delle risultanze testimoniali documentali e considerata la condotta di parte convenuta, si osserva che:
- nonostante la ritualità delle notificazioni parte convenuta non ha provveduto a costituirsi in giudizio né a partecipare
3 RGL 9788/24
personalmente alle udienze, neppure a quella fissata per l'interpello;
- pertanto, trova piena applicazione la c.d. ficta confessio di cui all'art. 232 cpc, secondo il quale se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio (o il giudice monocratico, in forza del rinvio operato dall'art. 281bis cpc), valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio;
- peraltro, l'esistenza del rapporto contrattuale è provata in via documentale dalla produzione della busta paga3;
- i testi escussi hanno confermato i fatti costitutivi allegati con riferimento al periodo, alla durata del rapporto, al luogo di lavoro, alle mansioni svolte, all'impegno orario;
- alla luce delle deduzioni svolte in ricorso, dei documenti prodotti, dei riscontri testimoniali e della condotta di parte convenuta, è pertinente ed assorbente il principio giurisprudenziale secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743, e da ultimo, Cass. Civ. sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584), onere cui parte convenuta nel caso di specie non ha assolto;
- i conteggi che hanno portato alla quantificazione della somma oggetto di domanda, redatti ai sensi del contratto collettivo applicabile al rapporto, risultano sufficientemente chiari ed analitici, sono stati notificati unitamente al ricorso e non sono comunque stati contestati in alcun modo;
- la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova a proposito di eventuali fatti estintivi della propria obbligazione.
In conclusione, la convenuta è condannata all'immediato pagamento a favore della ricorrente, dell'importo di €. 1.046,31, lordi oltre a rivalutazione e interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo. IV
4 RGL 9788/24
In applicazione del criterio della soccombenza, parte convenuta è condannata a rifondere le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo i criteri previsti dal DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/22, vale a dire:
- scaglione: €. 0,01-1.100,00;
- tutte le fasi processuali;
- valore medi: non sussistendo ragioni, ex art. 4, comma 1, DM 55/14, per disporre aumenti o diminuzioni;
- aumento del 20% ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14, per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, in misura ridotta in considerazione della non navigabilità del testo e del ridotto numero di documenti prodotti.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore di parte ricorrente della somma di €. 1.046,31, lordi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento, a favore dei procuratori anticipatari della somma di €. 641,00, a titolo di compensi, oltre 20% ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14, 15% spese forfettarie, IVA, se dovuta, e CPA, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio. Torino, 10 settembre 2025.
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. CCNL doc. 2 ric. 2 Cfr. listino paga, doc. 1 ric. 3 Cfr. doc. 1 ric.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 9788/24 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentato e difeso dall'avv. Benedetta Bonardo e dall'avv. Parte_1
Corrado Guarnieri dall'avv. Franco Bonardo e dall'avv. Francesca Romana Guarnieri parte ricorrente C O N T R O
, Controparte_1
parte convenuta contumace
* * * * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
1. accertare e dichiarare che dal 3.5.2022 al 18.12.2022 è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro accessorio avente il contenuto e le caratteristiche di cui in narrativa;
2. dichiarare tenuta e condannare la a pagare al ricorrente Controparte_1 la somma lorda di € 1.046,31, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla maturazione dei crediti al saldo
3. Con il favore delle spese …
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 28 novembre 2024 parte ricorrente espone che:
1 RGL 9788/24
- ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal 3 al 18 maggio 2022 in forza del contratto di lavoro accessorio sottoscritto in Torino;
- è stato assunto con la mansione di addetto alla sorveglianza e alla sicurezza in occasione degli eventi organizzati presso l'Eurosivion Village, con l'inquadramento al I livello CCNL Multiservizi1;
- la paga oraria è stata concordata in € 6,73133, come risulta dal listino paga2;
- la società convenuta ha consegnato un listino paga per l'importo di € 279,35, riferiti a 41,50 ore di lavoro;
- tale importo non considera le ore di lavoro supplementare, straordinario e notturno effettivamente svolte come da prospetto riportato in ricorso;
- pertanto, è creditrice della complessiva somma di € 1.046,31, già detratto l'importo percepito.
La parte convenuta, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, non si è costituita in giudizio. II
Nel corso dell'istruttoria è emerso che:
… Conosco le parti, ho lavorato con il ricorrente per la convenuta in occasione dell'evento dell'Eurovision qui a Torino, come steward, gestione affluenza del pubblico e supervisione del cantiere, sia in fase di costruzione che di smantellamento. Lavoravo con il ricorrente a stretto contatto, anche nelle stesse postazioni, lui aveva le mie medesime mansioni, come tutti gli altri, quindi gestire l'affluenza del pubblico e fare un cordone attorno ai palchi per monitorare l'affluenza della gente e non fare entrare dall'esterno altre persone. Prima e dopo l'evento, il compito era evitare che la gente si avvicinasse ai cantieri. In tutto io ho lavorato per tre settimane, una di montaggio, una di evento e una di smontaggio. Il ricorrente lavorò lo stesso mio periodo, l'orario anche era il medesimo. Indicativamente, nella settimana di costruzione era 9- 18, poi nell'evento era circa dalle 12 sino a fine evento, verso l'una di notte. Nella fase di smontaggio facevamo solo 6 ore, circa dalle 8 alle 15 o 12-18 (teste , udienza 5 giugno Tes_1
2025);
… Conosco le parti, ho lavorato col ricorrente presso la resistente nell'occasione dell'evento Eurovision qui a Torino, per un periodo di due/tre settimane, al Parco del Valentino. Abbiamo seguito il
2 RGL 9788/24
periodo di montaggio evento, la manifestazione e poi lo smontaggio, sempre insieme al ricorrente, di cui avevo le stesse mansioni. Facevamo le stesse attività, sicurezza del Valentino, stare a controllare chi entrasse, direzionare il pubblico elle entrate e uscite, eravamo segnati come “accoglienza” a livello di contratto. Nella fase di preparazione, dovevamo stare attenti a non far entrare le persone comuni ma solo gli addetti ai lavori. Nell'ultima fase, ci occupavamo di controllare entrate e uscite, per tener lontano il pubblico per evitare incidenti sul lavoro e fare entrare i lavoratori che avevano diritto. In tutto ho lavorato tutti i giorni in un periodo, alcuni colleghi furono assunti già il 1° maggio e fino a fine evento. Come orario facevamo dalle 9 o 10 sino alle 22 o 23, anche sforando oltre la mezzanotte, turni di 12-13 ore complessivamente. Sforavamo le ore quando c'era l'evento e terminavamo sempre un po' più tardi. Il contratto era di 25 ore a settimana, noi ne facevamo tra le 70 e le 80, quindi complessivamente sforavamo sempre l'orario (teste , udienza 5 Testimone_2 giugno 2025);
… Ho conosciuto il ricorrente lavorando insieme a lui per la cooperativa convenuta, in occasione dell'Eurovision Song Contest al Parco del Valentino nel maggio 2022. il ricorrente lavorava insieme a me, nelle medesime postazioni e qualche volta in postazioni diverse, ma sempre all'interno del parco del Valentino. Questo lo facevamo per controllare il pubblico, vigilare sull'affluenza al parco, gli ingressi, controllare i varchi. Gestivamo le persone autorizzate ad entrare. Io, personalmente, ho lavorato anche dopo nello smantellamento dell'evento, delle postazioni e del riordino del Parco. Il ricorrente fece anche questa fase con me, ma non so dire se lavorò anche nella fase della preparazione, perché io non vi avevo preso parte e quindi non posso dirlo. Lavoravamo tutti i giorni, con un paio di giorni di riposo nel periodo dal 5 al 17 maggio. Come orario, facevamo mediamente 10 ore al giorno, in genere facevamo dalle 9 alle 19, poi durante gli eventi, finivamo a mezzanotte perchè c'erano anche da terminare gli spettacoli, chi faceva la sera, iniziava più tardi al mattino, io ho fatto 12-24 in quelle occasioni. Nella fase di smantellamento, che durò solo alcuni giorni, l'orario tornava ad essere in media 9-19 (teste Tes_3
udienza 5 giugno 2025);
[...]
III All'esito del giudizio, alla luce delle risultanze testimoniali documentali e considerata la condotta di parte convenuta, si osserva che:
- nonostante la ritualità delle notificazioni parte convenuta non ha provveduto a costituirsi in giudizio né a partecipare
3 RGL 9788/24
personalmente alle udienze, neppure a quella fissata per l'interpello;
- pertanto, trova piena applicazione la c.d. ficta confessio di cui all'art. 232 cpc, secondo il quale se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio (o il giudice monocratico, in forza del rinvio operato dall'art. 281bis cpc), valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio;
- peraltro, l'esistenza del rapporto contrattuale è provata in via documentale dalla produzione della busta paga3;
- i testi escussi hanno confermato i fatti costitutivi allegati con riferimento al periodo, alla durata del rapporto, al luogo di lavoro, alle mansioni svolte, all'impegno orario;
- alla luce delle deduzioni svolte in ricorso, dei documenti prodotti, dei riscontri testimoniali e della condotta di parte convenuta, è pertinente ed assorbente il principio giurisprudenziale secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743, e da ultimo, Cass. Civ. sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584), onere cui parte convenuta nel caso di specie non ha assolto;
- i conteggi che hanno portato alla quantificazione della somma oggetto di domanda, redatti ai sensi del contratto collettivo applicabile al rapporto, risultano sufficientemente chiari ed analitici, sono stati notificati unitamente al ricorso e non sono comunque stati contestati in alcun modo;
- la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova a proposito di eventuali fatti estintivi della propria obbligazione.
In conclusione, la convenuta è condannata all'immediato pagamento a favore della ricorrente, dell'importo di €. 1.046,31, lordi oltre a rivalutazione e interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo. IV
4 RGL 9788/24
In applicazione del criterio della soccombenza, parte convenuta è condannata a rifondere le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo i criteri previsti dal DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/22, vale a dire:
- scaglione: €. 0,01-1.100,00;
- tutte le fasi processuali;
- valore medi: non sussistendo ragioni, ex art. 4, comma 1, DM 55/14, per disporre aumenti o diminuzioni;
- aumento del 20% ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14, per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, in misura ridotta in considerazione della non navigabilità del testo e del ridotto numero di documenti prodotti.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore di parte ricorrente della somma di €. 1.046,31, lordi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento, a favore dei procuratori anticipatari della somma di €. 641,00, a titolo di compensi, oltre 20% ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14, 15% spese forfettarie, IVA, se dovuta, e CPA, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio. Torino, 10 settembre 2025.
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. CCNL doc. 2 ric. 2 Cfr. listino paga, doc. 1 ric. 3 Cfr. doc. 1 ric.