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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/09/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 601 2020
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. Riccotti Maria Vittoria;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. PARRINO Controparte_1 C.F._2
CLAUDIA; convenuto avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2138/2019 con Parte_1
cui questo Tribunale l'ha condannato a pagare al fratello la Controparte_1 somma di € 9.385,55 oltre interessi e spese processuali, oggetto delle fatture 7, 10
e 11 del 2017 emesse per il pagamento del corrispettivo di beni strumentali della ditta parimenti ceduta all'opponente il 30.09.2017. Parte_2
L'opponente ha dedotto:
• L'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, non costituendo la fattura prova a ciò sufficiente;
• di aver già pagato tramite gli assegni n. 3748685155 del 19.10.2017 di €
3.200 e n. 3748685151 del 31.10.2017 di € 1.258,83, nonché (in virtù di accordi familiari) tramite il pagamento di cinque rate da € 559,30 ciascuna di un finanziamento concesso da all'opposto ed un bonifico di € 5.300 al padre CP_2
delle parti, affinché questi provvedesse a versare mensilmente sul conto corrente dell'opposto la somma di € 560 per il pagamento delle rate del medesimo finanziamento.
L'opposto si è costituito deducendo la sufficienza delle fatture all'emissione del decreto ingiuntivo e che i bonifici menzionati dall'opponente non si riferivano alle fatture azionate, essendo invece diretti a pagare parte delle rate di finanziamento contratto dall'opposto per l'attività imprenditoriale poi ceduta al fratello opponente.
***
L'opposizione è infondata.
Il motivo relativo all'insussistenza dei presupposti per l'ingiunzione è infondato, perché “la fattura è certamente titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito” (C. 5915/2011, C.
5071/2009).
Quanto al merito, va premesso che l'insorgenza del credito oggetto d'ingiunzione è pacifica, in quanto l'unica difesa svolta dall'opponente è quella di intervenuto adempimento: pertanto l'opposto è esonerato dalla prova del credito, ed è onere dell'opponente dimostrare l'adempimento (C. S.U. 13533/2001). Inoltre, per costante giurisprudenza di legittimità “il principio secondo cui quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di un denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare 1'esistenza, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione dell'assegno, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto 1'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni” (C. 6155/1978, C. 20134/2005, C. 3437/2007, C.
3008/2012, C. 3194/2016).
Nel caso di specie, l'opponente è quindi gravato dell'onere di dimostrare che tutti i pagamenti da lui effettuati abbiano estinto il credito ingiunto. Infatti:
- ai pagamenti tramite assegno si applica il principio appena richiamato;
- i bonifici sono stati effettuati a soggetti diversi dal creditore, e pertanto non possono di per sé essere considerati dei pagamenti a favore di questo, dovendo l'opponente dimostrare l'esistenza di un accordo in base al quale essi avrebbero estinto i propri debiti verso l'opposto (ad es. delegazione di pagamento, etc.).
Orbene, il teste ha negato che l'assegno n. 3748685155 sia da Tes_1
imputare al pagamento delle fatture azionate, essendo invece stato emesso per il pagamento di un furgone, oggetto della fattura n 6.
Lo stesso teste ha poi affermato che l'assegno n. 3748685151 non è mai stato consegnato all'opposto, e che parte dei versamenti effettuati mediante bonifico da in favore del fratello , erano stati effettuati per pagare Parte_1 CP_1
parte delle rate del mutuo. Tuttavia, alcuno dei capitoli di prova orale formulati dall'opponente aveva ad oggetto l'accordo in virtù del quale il pagamento (diretto o tramite il padre) del finanziamento intestato all'opposto avrebbe estinto i debiti dell'opponente verso di lui.
L'opposizione va quindi rigettata e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta l'opposizione e condanna a rifondere a Parte_1
le spese di lite, liquidate in euro 3500 oltre IVA CPA e rimborso Controparte_1
spese forfettarie al 15%.
Ragusa, 11/09/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 601 2020
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. Riccotti Maria Vittoria;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. PARRINO Controparte_1 C.F._2
CLAUDIA; convenuto avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2138/2019 con Parte_1
cui questo Tribunale l'ha condannato a pagare al fratello la Controparte_1 somma di € 9.385,55 oltre interessi e spese processuali, oggetto delle fatture 7, 10
e 11 del 2017 emesse per il pagamento del corrispettivo di beni strumentali della ditta parimenti ceduta all'opponente il 30.09.2017. Parte_2
L'opponente ha dedotto:
• L'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, non costituendo la fattura prova a ciò sufficiente;
• di aver già pagato tramite gli assegni n. 3748685155 del 19.10.2017 di €
3.200 e n. 3748685151 del 31.10.2017 di € 1.258,83, nonché (in virtù di accordi familiari) tramite il pagamento di cinque rate da € 559,30 ciascuna di un finanziamento concesso da all'opposto ed un bonifico di € 5.300 al padre CP_2
delle parti, affinché questi provvedesse a versare mensilmente sul conto corrente dell'opposto la somma di € 560 per il pagamento delle rate del medesimo finanziamento.
L'opposto si è costituito deducendo la sufficienza delle fatture all'emissione del decreto ingiuntivo e che i bonifici menzionati dall'opponente non si riferivano alle fatture azionate, essendo invece diretti a pagare parte delle rate di finanziamento contratto dall'opposto per l'attività imprenditoriale poi ceduta al fratello opponente.
***
L'opposizione è infondata.
Il motivo relativo all'insussistenza dei presupposti per l'ingiunzione è infondato, perché “la fattura è certamente titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito” (C. 5915/2011, C.
5071/2009).
Quanto al merito, va premesso che l'insorgenza del credito oggetto d'ingiunzione è pacifica, in quanto l'unica difesa svolta dall'opponente è quella di intervenuto adempimento: pertanto l'opposto è esonerato dalla prova del credito, ed è onere dell'opponente dimostrare l'adempimento (C. S.U. 13533/2001). Inoltre, per costante giurisprudenza di legittimità “il principio secondo cui quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di un denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare 1'esistenza, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione dell'assegno, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto 1'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni” (C. 6155/1978, C. 20134/2005, C. 3437/2007, C.
3008/2012, C. 3194/2016).
Nel caso di specie, l'opponente è quindi gravato dell'onere di dimostrare che tutti i pagamenti da lui effettuati abbiano estinto il credito ingiunto. Infatti:
- ai pagamenti tramite assegno si applica il principio appena richiamato;
- i bonifici sono stati effettuati a soggetti diversi dal creditore, e pertanto non possono di per sé essere considerati dei pagamenti a favore di questo, dovendo l'opponente dimostrare l'esistenza di un accordo in base al quale essi avrebbero estinto i propri debiti verso l'opposto (ad es. delegazione di pagamento, etc.).
Orbene, il teste ha negato che l'assegno n. 3748685155 sia da Tes_1
imputare al pagamento delle fatture azionate, essendo invece stato emesso per il pagamento di un furgone, oggetto della fattura n 6.
Lo stesso teste ha poi affermato che l'assegno n. 3748685151 non è mai stato consegnato all'opposto, e che parte dei versamenti effettuati mediante bonifico da in favore del fratello , erano stati effettuati per pagare Parte_1 CP_1
parte delle rate del mutuo. Tuttavia, alcuno dei capitoli di prova orale formulati dall'opponente aveva ad oggetto l'accordo in virtù del quale il pagamento (diretto o tramite il padre) del finanziamento intestato all'opposto avrebbe estinto i debiti dell'opponente verso di lui.
L'opposizione va quindi rigettata e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta l'opposizione e condanna a rifondere a Parte_1
le spese di lite, liquidate in euro 3500 oltre IVA CPA e rimborso Controparte_1
spese forfettarie al 15%.
Ragusa, 11/09/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)