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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/06/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n. 48/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 48/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 5.06.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che tali note sono state prodotte in atti tempestivamente da entrambe le parti;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F.: elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Alì Maria Grazia (pec: che lo Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti;
(opponente)
1 E
(C.F. e P. IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. ZURLO
RAFFAELE (pec: ed ORNATI ANDREA (pec: , Email_2 Email_3
giusta procura in atti;
(opposta)
OGGETTO: opposizione ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 420/2018 del 29.10.2018;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso monitorio depositato in data 15.10.2018, e per essa, quale procuratore, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha chiesto all'intestato Controparte_2
Tribunale di ingiungere a il pagamento della somma di € 26.792,54, oltre Parte_1
interessi legali maturandi sulla sorte capitale, nonché delle spese di procedura e successive occorrende, esponendo: che, sulla base di un contratto di cessione di crediti sottoscritto il
16.01.2017, si era resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di Banca Ifis S.p.A. e dalla stessa precedentemente acquistati mediante i contratti di cessione ritualmente elencati in ricorso;
che i relativi obblighi pubblicitari erano stati assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 21 del
18.02.2017; che nell'operazione di cessione erano incluse le ragioni di credito di cui al rapporto contrattuale n. 3176744 - intercorso tra la Consum.it e - che, stante l'andamento Parte_1 irregolare e perdurando la morosità di quest'ultimo, veniva passato a sofferenza (cfr. all. 5 e 6 del fascicolo monitorio); di essere la titolare esclusiva delle ragioni di credito già vantate dalla cedente nei confronti della controparte, in virtù di rituale cessione del credito.
In accoglimento del ricorso, l'intestato Tribunale – con decreto n. 420/2018 del 29.10.2018 – ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di € 26.792,54, oltre gli interessi come da domanda e le spese e competenze del procedimento monitorio.
Con atto di citazione notificato tramite pec in data 12.01.2024, ha proposto Parte_1 opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avverso il predetto decreto ingiuntivo, rappresentando: che in data 23.11.2018 gli era stato notificato il ricorso monitorio, unitamente al
2 decreto ingiuntivo, avverso il quale non aveva proposto opposizione;
che, successivamente, la gli aveva notificato un atto di precetto “invitandolo al pagamento della somma di Controparte_1
€ 29.696,74 oltre spese di notifica del precetto, di interessi legali sino al saldo effettivo, nonché ogni ulteriore e successiva occorrenda spesa”; che, non essendo formulata alcuna opposizione avverso l'atto di precetto, la gli aveva poi notificato, in data 11.04.2023, un atto di CP_1
pignoramento presso terzi, avverso il quale veniva proposta opposizione, iscritta al n. 433/2023 e sub-1 R.G.; che, all'udienza del 5.12.2023, il Giudice dell'Esecuzione provvedeva come di seguito: “vista la Sentenza n. 9479/2023 delle SS.UU della Suprema Corte di Cassazione;
esaminato il contratto prodotto dal creditore procedente;
esaminato, altresì, il Decreto Ingiuntivo azionato;
informa le parti ed avvisa il debitore esecutato che nel termine di giorni 40, decorrenti dalla ricezione della comunicazione del presente provvedimento, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 cpc, per fare accertare solo ed esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole contrattuali” (cfr. verbale d'udienza, allegato all'atto di citazione).
Pertanto, sul presupposto che nel contratto di finanziamento per prestito personale e per l'utilizzo di una carta di credito posto alla base del ricorso monitorio fossero presenti clausole vessatorie
(indicate nell'atto di opposizione, cui si rimanda), chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa 1)
Dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 420/2018 emesso dal Tribunale di Locri il 29.10.2018, depositato in pari data e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
2)
Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del contratto di finanziamento per la presenza di clausole vessatorie;
3) Condannare in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Nelle more, con istanza depositata in data 9.02.2024, la parte opponente rappresentava “che alla data dell'iscrizione, 19.01.2024, nel sistema del PCT non vi era più la possibilità di distinguere tra rito pre-Cartabia e rito Cartabia e che pertanto il suddetto software ha classificato automaticamente l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo con il rito Cartabia;
che, invece, la predetta opposizione è da considerarsi rito pre-Cartabia”, chiedendo che fosse disposto il mutamento del rito.
3 Con decreto del 26.02.2024, questo Giudice provvedeva come di seguito: “considerato che la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo (cfr. Cass. civ., ord. n. 29642/2020) e, come ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite - ord. n. 20596/2007 - gli effetti della pendenza di una controversia introdotta con la domanda di ingiunzione retroagiscono al momento del deposito del relativo ricorso, sicché la prevenzione si individua con riguardo a tale momento (cfr. Cass. civ. n. 18564/2015 e Cass. civ. n.
1366/2018); ritenuto, quindi, che “nei giudizi di opposizione a decreto monitorio la
“litispendenza” necessaria ai fini della individuazione, tra l'altro, della normativa processuale applicabile, si determina alla data di deposito del ricorso monitorio, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, comma 3, c.p.c.” (cfr. Tribunale Roma, sez. VI,
8.05.2023); considerato che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 15.10.2018 e che, alla luce delle superiori considerazioni, il presente procedimento non è soggetto al rito
“ordinario Cartabia”, bensì al rito ordinario previgente;
ritenuto, ai sensi dell'art. 168 bis co.5
c.p.c. ratione temporis applicabile, di differire la data della prima udienza di comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrerà il termine per la costituzione del convenuto, ex art. 166 c.p.c., nella versione temporalmente vigente”, fissando ai sensi dell'art. 168 bis co. 5 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, l'udienza del 23.05.2024 per la comparizione delle parti.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la eccependo in via pregiudiziale che “la presente controversia è soggetta al Controparte_1
preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità, da esperirsi dopo la decisione relativa alla provvisoria esecuzione” e che, a norma dell'art. 5 bis del D.Lgs 28/2010, introdotto con il D.Lgs. 149/2022, “quando
l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”, chiedendo quindi la concessione di un termine per l'attivazione della procedura di mediazione;
nel merito ha contestato l'avversa opposizione, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, - Concedere alla Controparte_3
4
[...] il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 420/2018, R.G. n. 1472/2018, del
29/10/2018 emesso dal Tribunale di Locri, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 420/2018, R.G. n. 1472/2018, del 29/10/2018 emesso dal Tribunale di Locri. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Parte_1
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore
[...] Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza di prima comparizione, le parti si riportavano ai rispettivi atti;
la parte opponente, inoltre, chiedeva “la sospensione del decreto ingiuntivo, come da istanza telematicamente depositata in data 21.05.2024, che richiama integralmente”, nonché la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; l'opposta chiedeva termine per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, associandosi alla richiesta dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 22.07.2024, questo Giudice - rigettata la richiesta ex art. 649 c.p.c. di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto - assegnava alle parti il termine di giorni quindici dalla comunicazione del provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione, fissando l'udienza del 19.12.2024 (poi differita per esigenze di organizzazione del ruolo a quella del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), per la verifica della procedibilità della domanda e per l'eventuale prosieguo del giudizio.
Con le note sostitutive dell'udienza del 27.03.2025, la parte opposta dava atto che “per mero errore, non è stata avviata la procedura di mediazione a cura delle parti nel termine”, chiedendo
“un rinvio al fine di permettere alle parti di esperire detta procedura”; la controparte si opponeva alla richiesta di rinvio, eccependo l'improcedibilità dell'azione avviata tramite ricorso monitorio ed instando per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 28.03.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 5.06.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
5 Il presente giudizio ha ad oggetto un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo a tutela del consumatore, proposta in conformità ai principi enunciati nella nota sentenza n. 9479/2023 delle
Sezioni Unite della Cassazione.
Nel citato arresto, le Sezioni Unite hanno fatto applicazione dei principi espressi nelle quattro pronunce della C.G.U.E. rese il 17.05.2022 (causa n C-600/19, Ibercaja cause riunite C- Per_1
693/19, , e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza;
causa C-725/19, Impuls Controparte_4
Leasing Romania;
nella causa C-869/19, Unicaja Banco) in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, superando il principio dell'autorità di cosa giudicata in caso di decreto ingiuntivo non opposto e dettando un vero e proprio vademecum per i giudici nazionali, volto ad individuare i passaggi e gli obblighi cui questi ultimi devono attenersi nelle diverse fasi processuali.
Sostanzialmente, per i decreti ingiuntivi emessi sulla scorta di contratti conclusi tra professionista e consumatore, in favore dei primi, le Sezioni Unite hanno introdotto un'ipotesi di opposizione tardiva “atipica”, enunciando degli importanti principi di diritto a tutela dei debitori-consumatori
(nello stesso senso cfr. Tribunale Napoli, Sez. II, n. 5085/2025).
Ed invero, è stato innanzitutto previsto che, nella fase sommaria di un procedimento monitorio, il giudice abbia il potere/dovere di eseguire d'ufficio i controlli circa l'eventuale natura abusiva delle clausole contrattuali connesse alla richiesta di ingiunzione;
a seconda dell'esito dei rilievi eseguiti, il giudice potrà poi addivenire al rigetto del ricorso, ovvero al suo accoglimento (e, in quest'ultimo caso, il decreto ingiuntivo dovrà contenere sia l'avvertimento previsto dall'art. 641 c.p.c., sia quello per cui, in mancanza di opposizione, il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile).
Laddove invece il decreto ingiuntivo sia stato emesso senza alcun riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, le Sezioni Unite hanno previsto che competerà al giudice dell'esecuzione il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole, il G.E. informerà le parti ed avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650
6 c.p.c. per fare accertare soltanto l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno infatti statuito che “attraverso un'interpretazione conforme del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è dato ritenere che l'assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole e (specialmente) il mancato avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività solo entro un certo termine configurino un'ipotesi riconducibile alla previsione normativa del “caso fortuito o forza maggiore”, la quale dà facoltà al debitore consumatore, sebbene destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo, di fare opposizione tardiva pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo della cui rituale notificazione è stato destinatario … le indicate carenze formali del decreto monitorio vengono a configurare per il consumatore, privo della necessaria informazione per esercitare con piena consapevolezza i propri diritti, una causa non imputabile impeditiva della proposizione tempestiva dell'opposizione sul profilo della abusività delle clausole contrattuali e, dunque, il requisito richiesto dall'art. 650 c.p.c. per accedere all'opposizione tardiva”, altresì prevedendo che fosse indispensabile “procedere alla disapplicazione dell'ultimo comma dell'art. 650 c.p.c. e rinvenire il termine di 40 giorni dall'art. 641 c.p.c., ossia un termine che è pur sempre tratto dall'interno della disciplina dettata per l'opposizione a decreto ingiuntivo
e della cui rispondenza al criterio di effettività non è dato dubitare” (Cass. civ., Sez. Un., n.
9749/2023).
Qualora venga effettivamente proposta l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (si ribadisce, solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), il giudice avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
successivamente procederà secondo le forme di rito (Cass. civ., Sez. Un., n.
9479/2023).
Tanto premesso, vertendo la presente opposizione tardiva sull'asserita abusività di clausole contenute in un contratto di finanziamento, la stessa rientra nel novero di cause per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, co.
1 bis e 4 D.Lgs. 28/2010, nella versione vigente al tempo del deposito del ricorso monitorio (“1 bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di …
7 contratti … bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto … L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale … L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione … 4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione …”).
Pertanto, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto formulata ex art. 649 c.p.c., questo giudice - in conformità al disposto dell'art. 5 co.1 bis, nella versione ratione temporis vigente - ha assegnato alle parti il termine di giorni quindici (a decorrere dalla comunicazione del provvedimento) per la presentazione della domanda di mediazione. Ciononostante, nessuna delle parti si è attivata entro il termine di quindici giorni, o successivamente, per l'avvio del procedimento di mediazione.
Sul punto, giova considerare che la Suprema Corte ha in più occasioni ribadito la natura ordinatoria del suddetto termine quindicinale, essendo tuttavia necessario – ai fini della procedibilità della domanda – che la mediazione sia stata effettivamente intrapresa entro l'udienza fissata per il prosieguo del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 32454/2024: “La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n.
149 del 2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo”; Cass. civ., Sez. 3, n.
4133/2024: “In tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2 bis, del medesimo decreto (nella formulazione applicabile ratione
8 temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche”; Cass. civ., Sez. 2, n. 40035/2021: “In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone”).
Tuttavia, come anticipato, nella vicenda de qua è stato del tutto omesso l'avvio del procedimento di mediazione, tanto nel termine di quindici giorni assegnato dal giudice, quanto successivamente.
Con riguardo alla parte processuale tenuta ad avviare il procedimento di mediazione (ed a sopportare le relative conseguenze in caso di inerzia), si osserva quanto segue.
La c.d. riforma Cartabia, codificando un principio espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n.
19596/2020, ha introdotto l'art. 5 bis D.Lgs. 28/2010, ai sensi del quale: “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione
e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto
e provvede sulle spese”.
Nel caso in esame, tuttavia, non potendo trovare applicazione ratione temporis l'art. 5 bis, deve piuttosto farsi applicazione della disciplina in vigore al tempo del deposito del ricorso monitorio.
Ebbene, prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis D.Lgs. 28/2010, la questione dell'individuazione della parte processuale gravata dell'onere di instaurare la procedura di mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo è stata al centro di un
9 acceso dibattito nella giurisprudenza di merito, specie a seguito della sentenza n. 24629/2015, con cui la Terza Sezione della Corte di Cassazione aveva statuito che “l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua "ratio" e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre”.
Detto arresto giurisprudenziale è stato tuttavia espressamente superato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte che, sulla premessa per cui “l'effetto di improcedibilità della domanda che consegue al mancato esperimento del procedimento di mediazione implica che, se l'onere è posto
a carico dell'opponente, ciò determinerà l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo … mentre in caso contrario, l'effetto sarà quello della revoca del decreto medesimo … il quale ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto”, all'esito di una articolata e condivisibile motivazione, cui per brevità si rinvia, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., n. 19596/2020).
A parere della scrivente, detto principio può trovare applicazione anche nella presente vicenda, avente ad oggetto un'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., in virtù del condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, anche tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, il che esplica i suoi effetti anche in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti” (Cass. civ., Sez. 2, n. 25499/2021).
Depongono in tal senso anche argomenti testuali.
10 Ed invero, l'art. 5 co. 4 D.Lgs. 28/2010, nella versione ratione temporis applicabile, prevede(va) che “I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”, senza operare alcuna distinzione tra l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645
c.p.c. e l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; ancora, merita osservarsi che, in sede di trattazione di entrambi i procedimenti (opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. e opposizione a decreto ingiuntivo tardiva ex art. 650 c.p.c.) il Giudice provvede, rispettivamente, sulle istanze di concessione e sospensione dell'esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio e sull'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, da proporre ai sensi dell'art. 649
c.p.c., per come previsto dall'art. 650 co. 2 c.p.c.
Né, d'altra parte, assume rilievo dirimente la circostanza che il decreto opposto sia stato dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. considerato da un lato che, a seguito dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., l'esecutorietà può essere sospesa dal Giudice ex art. 649 c.p.c. e, dall'altro, che nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione tardiva il decreto ingiuntivo (benché esecutivo ex art. 647 c.p.c.) verrebbe comunque revocato.
Peraltro, nel caso di specie, la stessa parte opposta, sin dalla propria comparsa di costituzione, ha chiesto la concessione di un termine per esperire il procedimento di mediazione, senza tuttavia poi provvedervi, né nel termine di quindici giorni assegnato dal giudice con ordinanza del 22.07.2024, né successivamente. Ed infatti, nelle note sostitutive dell'udienza del 5.06.2025, la stessa ha preso atto “dell'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione”.
Applicando le coordinate ermeneutiche che precedono, stante l'omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso monitorio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
420/2018 del 29.10.2018.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. criterio della ragione più liquida, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2, n. 693/2024; Cass. civ., Sez. Un., n. 26242-26243/2014).
11 Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell'opposta alla rifusione delle stesse nei confronti dell'opponente, spese da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (compreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00, parametri minimi tenuto conto dell'attività concretamente espletata e delle ragioni della decisione, esclusa la fase istruttoria-di trattazione non espletata), nel seguente modo: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1.453,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 2.906,00, oltre € 286,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria per le ragioni esposte in parte motiva;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 420/2018 del 29.10.2018, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 1472/2018 R.G.;
- condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte opponente, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 2.906,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovuti).
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 24/06/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
12
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 48/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 5.06.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che tali note sono state prodotte in atti tempestivamente da entrambe le parti;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F.: elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Alì Maria Grazia (pec: che lo Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti;
(opponente)
1 E
(C.F. e P. IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. ZURLO
RAFFAELE (pec: ed ORNATI ANDREA (pec: , Email_2 Email_3
giusta procura in atti;
(opposta)
OGGETTO: opposizione ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 420/2018 del 29.10.2018;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso monitorio depositato in data 15.10.2018, e per essa, quale procuratore, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha chiesto all'intestato Controparte_2
Tribunale di ingiungere a il pagamento della somma di € 26.792,54, oltre Parte_1
interessi legali maturandi sulla sorte capitale, nonché delle spese di procedura e successive occorrende, esponendo: che, sulla base di un contratto di cessione di crediti sottoscritto il
16.01.2017, si era resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di Banca Ifis S.p.A. e dalla stessa precedentemente acquistati mediante i contratti di cessione ritualmente elencati in ricorso;
che i relativi obblighi pubblicitari erano stati assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 21 del
18.02.2017; che nell'operazione di cessione erano incluse le ragioni di credito di cui al rapporto contrattuale n. 3176744 - intercorso tra la Consum.it e - che, stante l'andamento Parte_1 irregolare e perdurando la morosità di quest'ultimo, veniva passato a sofferenza (cfr. all. 5 e 6 del fascicolo monitorio); di essere la titolare esclusiva delle ragioni di credito già vantate dalla cedente nei confronti della controparte, in virtù di rituale cessione del credito.
In accoglimento del ricorso, l'intestato Tribunale – con decreto n. 420/2018 del 29.10.2018 – ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di € 26.792,54, oltre gli interessi come da domanda e le spese e competenze del procedimento monitorio.
Con atto di citazione notificato tramite pec in data 12.01.2024, ha proposto Parte_1 opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avverso il predetto decreto ingiuntivo, rappresentando: che in data 23.11.2018 gli era stato notificato il ricorso monitorio, unitamente al
2 decreto ingiuntivo, avverso il quale non aveva proposto opposizione;
che, successivamente, la gli aveva notificato un atto di precetto “invitandolo al pagamento della somma di Controparte_1
€ 29.696,74 oltre spese di notifica del precetto, di interessi legali sino al saldo effettivo, nonché ogni ulteriore e successiva occorrenda spesa”; che, non essendo formulata alcuna opposizione avverso l'atto di precetto, la gli aveva poi notificato, in data 11.04.2023, un atto di CP_1
pignoramento presso terzi, avverso il quale veniva proposta opposizione, iscritta al n. 433/2023 e sub-1 R.G.; che, all'udienza del 5.12.2023, il Giudice dell'Esecuzione provvedeva come di seguito: “vista la Sentenza n. 9479/2023 delle SS.UU della Suprema Corte di Cassazione;
esaminato il contratto prodotto dal creditore procedente;
esaminato, altresì, il Decreto Ingiuntivo azionato;
informa le parti ed avvisa il debitore esecutato che nel termine di giorni 40, decorrenti dalla ricezione della comunicazione del presente provvedimento, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 cpc, per fare accertare solo ed esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole contrattuali” (cfr. verbale d'udienza, allegato all'atto di citazione).
Pertanto, sul presupposto che nel contratto di finanziamento per prestito personale e per l'utilizzo di una carta di credito posto alla base del ricorso monitorio fossero presenti clausole vessatorie
(indicate nell'atto di opposizione, cui si rimanda), chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa 1)
Dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 420/2018 emesso dal Tribunale di Locri il 29.10.2018, depositato in pari data e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
2)
Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del contratto di finanziamento per la presenza di clausole vessatorie;
3) Condannare in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Nelle more, con istanza depositata in data 9.02.2024, la parte opponente rappresentava “che alla data dell'iscrizione, 19.01.2024, nel sistema del PCT non vi era più la possibilità di distinguere tra rito pre-Cartabia e rito Cartabia e che pertanto il suddetto software ha classificato automaticamente l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo con il rito Cartabia;
che, invece, la predetta opposizione è da considerarsi rito pre-Cartabia”, chiedendo che fosse disposto il mutamento del rito.
3 Con decreto del 26.02.2024, questo Giudice provvedeva come di seguito: “considerato che la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo (cfr. Cass. civ., ord. n. 29642/2020) e, come ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite - ord. n. 20596/2007 - gli effetti della pendenza di una controversia introdotta con la domanda di ingiunzione retroagiscono al momento del deposito del relativo ricorso, sicché la prevenzione si individua con riguardo a tale momento (cfr. Cass. civ. n. 18564/2015 e Cass. civ. n.
1366/2018); ritenuto, quindi, che “nei giudizi di opposizione a decreto monitorio la
“litispendenza” necessaria ai fini della individuazione, tra l'altro, della normativa processuale applicabile, si determina alla data di deposito del ricorso monitorio, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, comma 3, c.p.c.” (cfr. Tribunale Roma, sez. VI,
8.05.2023); considerato che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 15.10.2018 e che, alla luce delle superiori considerazioni, il presente procedimento non è soggetto al rito
“ordinario Cartabia”, bensì al rito ordinario previgente;
ritenuto, ai sensi dell'art. 168 bis co.5
c.p.c. ratione temporis applicabile, di differire la data della prima udienza di comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrerà il termine per la costituzione del convenuto, ex art. 166 c.p.c., nella versione temporalmente vigente”, fissando ai sensi dell'art. 168 bis co. 5 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, l'udienza del 23.05.2024 per la comparizione delle parti.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la eccependo in via pregiudiziale che “la presente controversia è soggetta al Controparte_1
preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità, da esperirsi dopo la decisione relativa alla provvisoria esecuzione” e che, a norma dell'art. 5 bis del D.Lgs 28/2010, introdotto con il D.Lgs. 149/2022, “quando
l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”, chiedendo quindi la concessione di un termine per l'attivazione della procedura di mediazione;
nel merito ha contestato l'avversa opposizione, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, - Concedere alla Controparte_3
4
[...] il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 420/2018, R.G. n. 1472/2018, del
29/10/2018 emesso dal Tribunale di Locri, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 420/2018, R.G. n. 1472/2018, del 29/10/2018 emesso dal Tribunale di Locri. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Parte_1
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore
[...] Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza di prima comparizione, le parti si riportavano ai rispettivi atti;
la parte opponente, inoltre, chiedeva “la sospensione del decreto ingiuntivo, come da istanza telematicamente depositata in data 21.05.2024, che richiama integralmente”, nonché la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; l'opposta chiedeva termine per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, associandosi alla richiesta dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 22.07.2024, questo Giudice - rigettata la richiesta ex art. 649 c.p.c. di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto - assegnava alle parti il termine di giorni quindici dalla comunicazione del provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione, fissando l'udienza del 19.12.2024 (poi differita per esigenze di organizzazione del ruolo a quella del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), per la verifica della procedibilità della domanda e per l'eventuale prosieguo del giudizio.
Con le note sostitutive dell'udienza del 27.03.2025, la parte opposta dava atto che “per mero errore, non è stata avviata la procedura di mediazione a cura delle parti nel termine”, chiedendo
“un rinvio al fine di permettere alle parti di esperire detta procedura”; la controparte si opponeva alla richiesta di rinvio, eccependo l'improcedibilità dell'azione avviata tramite ricorso monitorio ed instando per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 28.03.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 5.06.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
5 Il presente giudizio ha ad oggetto un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo a tutela del consumatore, proposta in conformità ai principi enunciati nella nota sentenza n. 9479/2023 delle
Sezioni Unite della Cassazione.
Nel citato arresto, le Sezioni Unite hanno fatto applicazione dei principi espressi nelle quattro pronunce della C.G.U.E. rese il 17.05.2022 (causa n C-600/19, Ibercaja cause riunite C- Per_1
693/19, , e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza;
causa C-725/19, Impuls Controparte_4
Leasing Romania;
nella causa C-869/19, Unicaja Banco) in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, superando il principio dell'autorità di cosa giudicata in caso di decreto ingiuntivo non opposto e dettando un vero e proprio vademecum per i giudici nazionali, volto ad individuare i passaggi e gli obblighi cui questi ultimi devono attenersi nelle diverse fasi processuali.
Sostanzialmente, per i decreti ingiuntivi emessi sulla scorta di contratti conclusi tra professionista e consumatore, in favore dei primi, le Sezioni Unite hanno introdotto un'ipotesi di opposizione tardiva “atipica”, enunciando degli importanti principi di diritto a tutela dei debitori-consumatori
(nello stesso senso cfr. Tribunale Napoli, Sez. II, n. 5085/2025).
Ed invero, è stato innanzitutto previsto che, nella fase sommaria di un procedimento monitorio, il giudice abbia il potere/dovere di eseguire d'ufficio i controlli circa l'eventuale natura abusiva delle clausole contrattuali connesse alla richiesta di ingiunzione;
a seconda dell'esito dei rilievi eseguiti, il giudice potrà poi addivenire al rigetto del ricorso, ovvero al suo accoglimento (e, in quest'ultimo caso, il decreto ingiuntivo dovrà contenere sia l'avvertimento previsto dall'art. 641 c.p.c., sia quello per cui, in mancanza di opposizione, il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile).
Laddove invece il decreto ingiuntivo sia stato emesso senza alcun riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, le Sezioni Unite hanno previsto che competerà al giudice dell'esecuzione il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole, il G.E. informerà le parti ed avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650
6 c.p.c. per fare accertare soltanto l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno infatti statuito che “attraverso un'interpretazione conforme del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è dato ritenere che l'assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole e (specialmente) il mancato avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività solo entro un certo termine configurino un'ipotesi riconducibile alla previsione normativa del “caso fortuito o forza maggiore”, la quale dà facoltà al debitore consumatore, sebbene destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo, di fare opposizione tardiva pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo della cui rituale notificazione è stato destinatario … le indicate carenze formali del decreto monitorio vengono a configurare per il consumatore, privo della necessaria informazione per esercitare con piena consapevolezza i propri diritti, una causa non imputabile impeditiva della proposizione tempestiva dell'opposizione sul profilo della abusività delle clausole contrattuali e, dunque, il requisito richiesto dall'art. 650 c.p.c. per accedere all'opposizione tardiva”, altresì prevedendo che fosse indispensabile “procedere alla disapplicazione dell'ultimo comma dell'art. 650 c.p.c. e rinvenire il termine di 40 giorni dall'art. 641 c.p.c., ossia un termine che è pur sempre tratto dall'interno della disciplina dettata per l'opposizione a decreto ingiuntivo
e della cui rispondenza al criterio di effettività non è dato dubitare” (Cass. civ., Sez. Un., n.
9749/2023).
Qualora venga effettivamente proposta l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (si ribadisce, solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), il giudice avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
successivamente procederà secondo le forme di rito (Cass. civ., Sez. Un., n.
9479/2023).
Tanto premesso, vertendo la presente opposizione tardiva sull'asserita abusività di clausole contenute in un contratto di finanziamento, la stessa rientra nel novero di cause per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, co.
1 bis e 4 D.Lgs. 28/2010, nella versione vigente al tempo del deposito del ricorso monitorio (“1 bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di …
7 contratti … bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto … L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale … L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione … 4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione …”).
Pertanto, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto formulata ex art. 649 c.p.c., questo giudice - in conformità al disposto dell'art. 5 co.1 bis, nella versione ratione temporis vigente - ha assegnato alle parti il termine di giorni quindici (a decorrere dalla comunicazione del provvedimento) per la presentazione della domanda di mediazione. Ciononostante, nessuna delle parti si è attivata entro il termine di quindici giorni, o successivamente, per l'avvio del procedimento di mediazione.
Sul punto, giova considerare che la Suprema Corte ha in più occasioni ribadito la natura ordinatoria del suddetto termine quindicinale, essendo tuttavia necessario – ai fini della procedibilità della domanda – che la mediazione sia stata effettivamente intrapresa entro l'udienza fissata per il prosieguo del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 32454/2024: “La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n.
149 del 2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo”; Cass. civ., Sez. 3, n.
4133/2024: “In tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2 bis, del medesimo decreto (nella formulazione applicabile ratione
8 temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche”; Cass. civ., Sez. 2, n. 40035/2021: “In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone”).
Tuttavia, come anticipato, nella vicenda de qua è stato del tutto omesso l'avvio del procedimento di mediazione, tanto nel termine di quindici giorni assegnato dal giudice, quanto successivamente.
Con riguardo alla parte processuale tenuta ad avviare il procedimento di mediazione (ed a sopportare le relative conseguenze in caso di inerzia), si osserva quanto segue.
La c.d. riforma Cartabia, codificando un principio espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n.
19596/2020, ha introdotto l'art. 5 bis D.Lgs. 28/2010, ai sensi del quale: “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione
e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto
e provvede sulle spese”.
Nel caso in esame, tuttavia, non potendo trovare applicazione ratione temporis l'art. 5 bis, deve piuttosto farsi applicazione della disciplina in vigore al tempo del deposito del ricorso monitorio.
Ebbene, prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis D.Lgs. 28/2010, la questione dell'individuazione della parte processuale gravata dell'onere di instaurare la procedura di mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo è stata al centro di un
9 acceso dibattito nella giurisprudenza di merito, specie a seguito della sentenza n. 24629/2015, con cui la Terza Sezione della Corte di Cassazione aveva statuito che “l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua "ratio" e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre”.
Detto arresto giurisprudenziale è stato tuttavia espressamente superato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte che, sulla premessa per cui “l'effetto di improcedibilità della domanda che consegue al mancato esperimento del procedimento di mediazione implica che, se l'onere è posto
a carico dell'opponente, ciò determinerà l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo … mentre in caso contrario, l'effetto sarà quello della revoca del decreto medesimo … il quale ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto”, all'esito di una articolata e condivisibile motivazione, cui per brevità si rinvia, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., n. 19596/2020).
A parere della scrivente, detto principio può trovare applicazione anche nella presente vicenda, avente ad oggetto un'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., in virtù del condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, anche tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, il che esplica i suoi effetti anche in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti” (Cass. civ., Sez. 2, n. 25499/2021).
Depongono in tal senso anche argomenti testuali.
10 Ed invero, l'art. 5 co. 4 D.Lgs. 28/2010, nella versione ratione temporis applicabile, prevede(va) che “I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”, senza operare alcuna distinzione tra l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645
c.p.c. e l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; ancora, merita osservarsi che, in sede di trattazione di entrambi i procedimenti (opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. e opposizione a decreto ingiuntivo tardiva ex art. 650 c.p.c.) il Giudice provvede, rispettivamente, sulle istanze di concessione e sospensione dell'esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio e sull'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, da proporre ai sensi dell'art. 649
c.p.c., per come previsto dall'art. 650 co. 2 c.p.c.
Né, d'altra parte, assume rilievo dirimente la circostanza che il decreto opposto sia stato dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. considerato da un lato che, a seguito dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., l'esecutorietà può essere sospesa dal Giudice ex art. 649 c.p.c. e, dall'altro, che nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione tardiva il decreto ingiuntivo (benché esecutivo ex art. 647 c.p.c.) verrebbe comunque revocato.
Peraltro, nel caso di specie, la stessa parte opposta, sin dalla propria comparsa di costituzione, ha chiesto la concessione di un termine per esperire il procedimento di mediazione, senza tuttavia poi provvedervi, né nel termine di quindici giorni assegnato dal giudice con ordinanza del 22.07.2024, né successivamente. Ed infatti, nelle note sostitutive dell'udienza del 5.06.2025, la stessa ha preso atto “dell'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione”.
Applicando le coordinate ermeneutiche che precedono, stante l'omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso monitorio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
420/2018 del 29.10.2018.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. criterio della ragione più liquida, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2, n. 693/2024; Cass. civ., Sez. Un., n. 26242-26243/2014).
11 Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell'opposta alla rifusione delle stesse nei confronti dell'opponente, spese da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (compreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00, parametri minimi tenuto conto dell'attività concretamente espletata e delle ragioni della decisione, esclusa la fase istruttoria-di trattazione non espletata), nel seguente modo: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1.453,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 2.906,00, oltre € 286,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria per le ragioni esposte in parte motiva;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 420/2018 del 29.10.2018, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 1472/2018 R.G.;
- condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte opponente, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 2.906,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovuti).
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 24/06/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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