Sentenza 12 febbraio 2004
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4357 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. III, 10/02/2022, (ud. 28/09/2021, dep. 10/02/2022), n.4357 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente – Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere – Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere – Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere – Dott. PORRECA Paolo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 16936/2019 proposto da: P.F., elettivamente domiciliato in Roma Via Cola Di Rienzo N. 285 presso lo studio dell'avvocato Cucciniello Elisabetta, e rappresentato e difeso dall'avvocato Picciocchi Antonio; – ricorrente – contro Unipolsai Assicurazioni Spa, – intimato – …
Leggi di più… - 2. Si alla liquidazione in via equitativa della perdita di chanceAccesso limitatoAlessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 9 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2004, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO NO NO SPA, in persona dell'Amm.re delegato e legale rappresentante pro tempore sig.LU NO NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA VALENSISE, difeso dall'avvocato CARLO DI NANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TECNOTUBI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. OL NO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO DE BONIS, che lo difende unitamente all'avvocato FLAMINIO VALSERIATI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
LL COSTR SRL, in persona dell'Amm.re Unico e legale rappresentante pro tempore Sig. IO LL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell'avvocato ITALO CARDARELLI, difeso dall'avvocato ERMANNO SANTAMARIA AMATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
FALL CO PROGETT SRL, in persona del Curatore del Fallimento DOTT. MANTAPERTO GIOVANNI procura spec. rep. 54910 in OL 2/7/2001 per Notaio DOTT. ENRICO MARRA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, difeso dall'avvocato RICCARDO SATTA FLORES, giusta delega in atti;
- resistente con procura -
e contro
ITAL TUBI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2019/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 21/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato VALENSISE Carolina con delega dell'Avvocato DI NANNI Carlo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato VALSERIATI Flaminio difensore della TECNOTUBI SPA e l'Avvocato SANTA FLORES per FALL. CO PROGETT SRL, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo del ricorso principale e rigetto del resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22/10/1985 la s.r.l. TT - costruzioni progetti - e la s.r.l. Ing. Federico e Fabrizio ER ST convenivano in giudizio la s.p.a. IO IR OM alla quale si erano rivolti per la fornitura di tubi necessari per la realizzazione di un impianto di metanizzazione. Deducevano le società attrici che, messi in opera i tubi e proceduto al collaudo dell'impianto, le tubazioni avevano presentato fuoriuscita di gas, con conseguente diminuzione di pressione. Rimesso a vista l'impianto si era constatato che circa 80 metri lineari di tubi presentavano, a seguito della pressione, scollature delle saldature in senso longitudinale. Le istanti chiedevano quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti quantificati complessivamente in 80 milioni di lire.
La società IR OM, costituitasi, impugnava la domanda sostenendone l'infondatezza e spiegava domanda riconvenzionale per la somma di lire 63.084.277, dovute per il mancato pagamento nei termini delle somme convenute e per la perdita dello sconto, maggiorate degli interessi convenzionali come pattuito. La convenuta chiedeva altresì, ed otteneva, di chiamare in causa la s.r.l. Italia BI a scopo di garanzia, assumendo che tale società era stata la fornitrice della partita di tubi rivenduta alle società attrici. La s.r.l. AN BI si costituiva e, declinando ogni responsabilità, chiedeva a sua volta di chiamare in garanzia la s.p.a. NO indicando tale società come costruttrice delle tubazioni.
Nel costituirsi la NO aderiva a tutte le contestazioni e osservazioni della IR OM e della AN BI e sosteneva comunque la propria estraneità al giudizio.
Con sentenza 27/8/1993 l'adito tribunale di OL rigettava la domanda principale e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava in solido le società attrici al pagamento in favore della IR OM della somma di L. 60.498,705 oltre interessi nella misura legale.
Avverso la detta sentenza la ER ST proponeva appello. Anche la TT proponeva autonomo gravame - con atto notificato a tutte le parti - ma non iscriveva la causa a ruolo. La detta società si costituiva poi nel giudizio di secondo grado promosso dalla ER depositando comparsa di costituzione in riassunzione contenente motivi di gravame che si identificavano con quelli sviluppati dall'appellante principale. La IR OM resisteva ai gravami e spiegava appello incidentale Si costituiva la s.p.a. NO che ribadiva le ragioni già dedotte in primo grado. Non si costituiva la s.r.l. AN BI che rimaneva contumace. Durante il corso del giudizio di secondo grado la società TT veniva dichiarata fallita e successivamente si costituiva la curatela del fallimento.
La corte di appello di OL - dopo aver ammesso ed espletato la richiesta prova per testi - con sentenza 24/7/2000: a) in accoglimento dell'appello della ER e della TT e in riforma dell'impugnata decisione, condannava la IR OM al risarcimento in favore delle due società appellanti dei danni che liquidava in via equitativa in L. 40 milioni;
b) rigettava la domanda riconvenzionale per mancato pagamento proposta dalla società IR OM e l'appello incidentale per interessi proposto dalla stessa società; c) dichiarava inammissibili, perché non espressamente riproposte nel giudizio di secondo grado, le domande di garanzia avanzate nei confronti della AN BI e della NO. Osservava la corte di merito: che, come risultava dagli atti di causa, nel corso delle operazioni di collaudo, successive alla messa in opera, le tubazioni fornite dalla IR OM avevano mostrato la perdita di compressione determinando lo svuotamento dell'impianto per la mancanza delle qualità pattuite che prevedevano la tenuta perfetta;
che la IR OM non aveva mai messo in dubbio di aver fornito le tubazioni ed aveva riconosciuto che le stesse erano affette da vizi occulti;
che, inoltre, la relazione dell'ing. NA aveva fornito una chiara visione dei fatti, nonché delle deficienze delle tubazioni messe sotto pressione e verificate;
che a distanza di un giorno era risultata la grave diminuzione della pressione dovuta a perdita delle saldature longitudinali;
che la prova per testi aveva confermato gli accadimenti e le deficienze delle tubazioni;
che risultava quindi raggiunta la prova sia sul fatto storico, del resto non contestato, sia sul nesso di causalità derivante appunto dalla scoperta dei vizi denunciati che avevano impedito il nomale corso dei lavori di costruzione del metanodotto per la perdita delle tubazioni;
che, agli effetti della quantificazione del danno non era sufficiente la documentazione prodotta integrata dalla prova per testi;
che, avendo le società appellanti chiesto la liquidazione equitativa e sussistendo nella specie l'impossibilità di una prova rigorosa dell'ammontare del danno, poteva essere liquidata la somma di L. 40 milioni;
che, come appariva chiaro, le due società appellanti avevano inteso ottenere il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla IR OM;
che tale domanda non era fondata per le medesime ragioni poste a base della decisione di accoglimento della domanda avanzata dalle società attrici;
che inoltre non appariva provata la quantità di tubi eventualmente utilizzati per la rete di metanodotto, atteso che il materiale a pie d'opera era stato ritirato dalla società venditrice;
che risultava comunque acquisito agli atti il principio di cui all'articolo 1460 c.c.; che il credito della IR OM non risultava provato nel suo ammontare, atteso che la fatturazione era rimasta immutata anche dopo il ritiro del materiale difettoso e, quindi, non rispecchiava ne' la fornitura ne' il credito per cui non poteva parlarsi di mancata liquidazione degli interessi convenzionali;
che, inoltre, nella fattispecie il danno provato con l'inadempimento non consentiva la liquidazione ne' del presunto credito ne' degli interessi convenzionali;
che peraltro, come asserito dalla committente e non smentito dalla venditrice, la clausola che prevedeva gli interessi non risultava sottoscritta ed accettata dal legale rappresentante della società acquirente;
che, in definitiva, non poteva trovare accoglimento l'appello incidentale per i diversi profili indicati;
che, in mancanza di specifica riproposizione in grado di appello della domanda di garanzia, non era possibile esaminare i rapporti tra la società IR OM e le due società chiamate in causa.
La cassazione della sentenza della corte di appello di OL è stata chiesta dalla s.p.a. IO IR OM con ricorso affidato ad undici motivi. Hanno resistito con separati controricorsi la s.r.l. ER ST e la s.p.a. NO, il difensore del fallimento della s.r.l. TT - munito di procura speciale - ha partecipato alla discussione orale. La AN BI non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la s.p.a. IR OM denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 347, 348, 358 e 83 c.p.c.. Sostiene la società ricorrente che l'atto di appello della
TT non è valido: infatti, per effetto della sua non iscrizione a ruolo e della conseguente mancata costituzione in giudizio dell'appellante, il detto appello è diventato improcedibile per cui non poteva essere "riassunto" come la TT ha dichiarato di voler fare con la comparsa depositata nel giudizio di gravame instaurato dalla ER ST. Intervenendo nel giudizio di appello della ER la TT ha non ha proposto a sua volta appello incidentale nei confronti di essa società IR OM. La sentenza di primo grado è quindi passata in giudicato nei confronti della TT con conseguente nullità della costituzione in giudizio del fallimento di detta società. Peraltro il fallimento si è costituito innanzi al Collegio in forza di una procura a margine della comparsa conclusionale, ossia di un atto che non rientra tra quelli previsti dall'articolo 83 c.p.c. per il rilascio di una valida procura.
Il motivo è infondato.
Dalla consentita lettura degli atti processuali risulta che la società TT ha prima proposto appello - con atto notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado e senza provvedere successivamente alla iscrizione della causa a ruolo - e si è poi costituita nel giudizio di gravame, autonomamente promosso dalla società ER, con comparsa di costituzione e risposta e con espressa dichiarazione che tale comparsa "rappresentava la riassunzione dell'atto di appello non iscritto a ruolo". Il detto atto di costituzione in riassunzione è stato depositato alla prima udienza tenutasi tra tutte le parti costituite le quali hanno accettato il contraddittorio senza sollevare alcuna eccezione circa le modalità della riassunzione. In particolare proprio la IR OM ha resistito all'impugnativa della TT difendendosi nel merito dei motivi di gravame come riportati nell'atto di appello non iscritto a ruolo e poi riassunto.
In proposito vanno richiamati i principi più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità secondo i quali la mancata costituzione delle parti dopo la notificazione della citazione in appello non determina la improcedibilità dell'impugnazione ma comporta l'onere di riassumerla entro un anno dalla scadenza del termine per la costituzione dell'appellato. Inoltre, qualora a seguito della notificazione della citazione di appello - che comporta l'esercizio del diritto di impugnazione e ne impedisce la decadenza - nessuna delle parti si sia costituita nei termini rispettivamente assegnati dalla legge, il processo, rimasto pendente, deve essere riassunto nel termine di un anno dalla scadenza di quello stabilito per la costituzione dell'appellato, senza che abbia rilievo la scadenza nel corso di detto anno del termine per appellare. A tal fine la riassunzione può essere validamente effettuata con la forma della citazione anziché con la comparsa, atteso che l'art. 125 disp. att. c.p.c. non prescrive tale forma dell'atto riassuntivo a pena di nullità (sentenze 3/7/1997 n. 5980; 7/9/1991 n. 9442; 8/2/1989 n. 778). Per quanto riguarda poi la parte della censura in esame relativa alla asserita irritualità della costituzione del fallimento della s.r.l. TT, va rilevato che il fallimento della detta società è stato dichiarato con sentenza successiva alla rimessione della causa al collegio e prima dell'udienza collegiale. La società ER, al fine di evitare l'interruzione del processo per la perdita della capacità della costituita s,r.l. TT, ha notificato al fallimento l'atto di riassunzione con l'invito a comparire dinanzi al Collegio per l'udienza già fissata. Al curatore del fallimento era quindi consentito costituirsi in giudizio davanti al Collegio con comparsa di risposta come parte processuale autonoma e diversa dal fallito e quale soggetto al quale la legge affida - sotto la vigilanza del giudice delegato ed anche per le controversie in corso al momento della dichiarazione di fallimento - la gestione dei rapporti di diritto patrimoniale del fallito dedotti in giudizio. La costituzione è ritualmente avvenuta con atto, definito "comparsa conlusionale previa costituzione", depositato pochi giorni prima dell'udienza collegiale e contenente l'espressa precisazione che con il detto atto il fallimento si costituiva in giudizio previa autorizzazione del G. D. e con mandato rilasciato dal curatore - subentrato ex lege al fallito in forza di una propria ed autonoma legittimazione non assimilabile a quella dell'intervento in giudizio del terzo ex articolo 105 c.p.c. - a margine di un atto da equiparare alla comparsa di risposta e, quindi, rientrante tra gli atti indicati nel terzo comma dell'articolo 83 c.p.c. e sui quali pu?' essere conferita la procura ad litem.
Con il secondo motivo la società ricorrente, denunciando omessa pronuncia su una domanda e violazione degli articoli 343 e 346 c.p.c., deduce che la corte di appello ha errato nel ritenere che essa IR OM avesse l'onere di spiegare appello incidentale per la domanda di garanzia avanzata in primo grado nei confronti della s.r.l. AN BI. La necessità dell'appello incidentale è invece da escludere in quanto essa società ricorrente è stata completamente vittoriosa in primo grado rispetto alla domanda avanzata nei suoi confronti dalla ER e dalla TT, sicché il riesame da parte del giudice del gravame dell'intero rapporto processuale discende dalla riproposizione, ex articolo 346 c.p.c., di tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni svolte nella precedente fase del giudizio.
Il motivo non è fondato posto che la corte di appello si è correttamente uniformata al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità - che questa Corte condivide e ribadisce - secondo cui nell'ipotesi (che ricorre appunto nella specie) di rigetto della domanda principale dell'attore in primo grado e di impugnazione della sentenza da parte di questi, la domanda di garanzia proposta in primo grado dal convenuto dev'essere riproposta nelle forme dell'appello incidentale, condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale, non essendo sufficiente la riproposizione della domanda a norma dell'art. 346 c.p.c., atteso che tale richiesta non tende alla conferma della sentenza di primo grado, ma ne presuppone la riforma (sentenze 10/11/1997 n. 11060; 15/3/1995 n. 2992; 1/6/1989 n. 2671; 12/5/1979 n. 2760). Con il terzo motivo di ricorso la s.p.a. IR OM denuncia vizi di motivazione sostenendo che la corte di appello nel valutare le risultanze processuali ha ritenuto sufficientemente raggiunta la prova del fatto posto dalle attrici a fondamento della loro domanda, nonché della sua imputabilità ad essa società ricorrente, oltre che del nesso di causalità con il danno lamentato. La corte di merito, però, non ha considerato che le attrici non avevano provato l'esatta quantità di tubi acquistati ne' la loro provenienza. Inoltre le circostanze di fatto affermate dalla ER e dalla TT non sono state confermate da alcuna prova. Il giudice di secondo grado è altresì pervenuto, contraddittoriamente ed immotivatamente, all'affermazione di responsabilità di essa IR OM omettendo di rilevare che quest'ultima aveva solo ricevuto dalle società attrici l'ordine che era stato poi eseguito direttamente dalla AN BI. Peraltro la corte ha basato la propria decisione su un ulteriore argomento non provato, ossia l'asserito riscontro del vizio soltanto dopo l'installazione e l'interramento di tutta la linea: la detta circostanza è invece smentita dalle dichiarazioni delle parti in causa e da quanto accertato dallo stesso giudice del gravame secondo il quale non era stata provata la quantità dei tubi utilizzati per la rete del metanodotto.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. per aver la corte di appello ritenuto raggiunta la prova dell'assunto delle, attrici sulla base di una relazione redatta a richiesta di queste ultime che non può essere considerata come prova precostituita per essere stata realizzata fuori da qualsiasi contraddittorio. Inoltre, in mancanza di un procedimento formale (accertamento tecnico preventivo) per l'individuazione dei tubi contestati, non esiste neppure certezza che la perizia dell'ing. NA sia stata eseguita effettivamente sui tubi di provenienza NO/AN BI/OM.
Con il quinto motivo la società IR OM denuncia violazione degli articoli 1490, 1492 e 1497 c.c., nonché vizi di motivazione, deducendo che nel contratto di compravendita - al contrario di quanto affermato dalla corte di merito - non erano state promesse alle due acquirenti delle qualità poi mancanti in concreto. Infatti nell'ordine era stata inserita solo una dizione del tutto generica quale "tubi di acciaio elettrosaldati per resistenza ad altissima frequenza". In ogni caso, anche se si potesse configurare un vizio, non è stata raggiunta la prova tecnica della sua incidenza sulla idoneità del tubo e sulla sua non eliminabilità. La corte di appello ha anche omesso di esaminare la sollevata eccezione di decadenza dalla garanzia a norma dell'articolo 1495 c.c., non essendo stata data dalle attrici alcuna prova della tempestività della denunzia del vizio rispetto alla sua scoperta.
La Corte rileva l'infondatezza delle riportate censure che - per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione - possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza e che, pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione, si risolvono tutte, quale più e quale meno e sotto vari profili, essenzialmente nella pretesa di contrastare e criticare l'apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito (omesso od errato esame di risultanze istruttorie, preferenza conferita ad alcune prove rispetto ad altre) incensurabile in questa sede di legittimità perché sorretto da motivazione adeguata, logica ed immune da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Inammissibilmente la ricorrente prospetta una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.
Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all'obbligo di motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi - come nella specie - gli elementi sui quali fonda il suo convincimento dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Nel caso in esame non sono ravvisabili ne' il lamentato difetto di motivazione, ne' le asserite violazione di legge: la sentenza impugnata è corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.
Come riportato nella parte narrativa che precede il giudice di appello - con indagine di fatto condotta attraverso l'esame di tutti gli elementi probatori acquisiti al processo - ha coerentemente ritenuto raggiunta la prova, sulla base di circostanze qualificanti, dei fatti di causa come dedotti dalla ER e dalla TT, delle caratteristiche tecniche che avrebbero dovuto avere i tubi in questione, della sussistenza dei denunciati vizi e del nesso di causalità tra tali vizi e i danni lamentati.
Al riguardo la corte territoriale ha fatto riferimento: a) al contenuto della copia commissione (o ordine di acquisto); b) alle ammissioni della IR OM ed al riconoscimento da parte di quest'ultima della sussistenza dei vizi occulti dai quali erano affetti i tubi in questione;
c) alla relazione dell'ing. NA;
d) al risultato della prova per testi.
La corte di appello è quindi pervenuta alle riportate conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici - nel pieno rispetto delle regole che disciplinano l'onere della prova e con ragionamento ineccepibile - nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie riportate nella decisione impugnata.
Il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.
Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compite dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di Cassazione.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi della ER e della TT ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi della IR OM.
Pertanto, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può la ricorrente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le sue aspettative e confutazioni.
Va infine segnalato che le censure concernenti l'omesso o errato esame delle risultanze istruttorie (relative sia al contenuto dell'ordine, sia alle dichiarazioni dei testi escussi, sia alla relazione dell'ing. NA) oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, sono inammissibili anche per la loro genericità in ordine all'asserita erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell'interpretare e nel valutare le dette risultanze probatorie.
Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di Cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base. Nella specie le censure mosse dalla ricorrente sono carenti sotto l'indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo del contenuto dell'ordine di acquisto, delle deposizioni testimoniali e della relazione dell'ing. NA. Tale omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo sviluppati in ricorso.
Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile il rimedio della revocazione. Secondo quanto più volte affermato da questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per Cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità (sentenze 9/8/2002 n. 12807; 1/6/2002 n. 7965; 1/3/2002 n. 3024; 3/2/2000 n. 1195). In definitiva sono insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito.
Va infine segnalato che l'eccezione ex articolo 1495 c.c. non risulta essere stata sollevata nei giudizi di merito per cui della stessa non poteva occuparsi la corte di appello la quale, comunque, ha posto in evidenza che l'esistenza di vizi occulti era stata riconosciuta dalla IN OM il che, a norma del secondo comma del citato articolo, rende non necessaria la tempestiva denunzia dei vizi. Con il sesto motivo la società ricorrente, denunciando violazione degli articoli 1375, 1490 c.c., 214 e 215 c.p.c., sostiene che la corte di appello ha errato nel ritenere fondata la tesi difensiva della ER e della TT con la quale le dette società avevano sostenuto la non operatività delle condizioni di vendita facenti parte del contratto stipulato con essa IR OM (e contenenti il patto di esclusione o di limitazione della garanzia) in quanto la sottoscrizione del modulo sarebbe stata apposta non dal legale rappresentante delle società acquirenti ma da un dipendente. La corte di merito non ha considerato che la scrittura in questione non è stata mai formalmente disconosciuta a norma dell'articolo 214 c.p.c. per cui essa s.p.a. IR OM non aveva alcun onere di chiedere la verificazione della sottoscrizione, come invece è stato erroneamente affermato dalla corte territoriale.
Il motivo va disatteso posto che nella sentenza impugnata il punto relativo alla validità o meno della sottoscrizione della commissione o ordine di acquisto è stata affrontata non nel corso dell'esame dei motivi di appello relativi alla domanda proposta dalla ER e dalla TT, bensì al limitato ed esclusivo fine della ritenuta non vincolatività della sola clausola concernente la disciplina convenzionale degli interessi e non anche dell'asserito patto di esclusione o di limitazione della garanzia. Dalla lettura della pronuncia della corte di merito non risulta - ne' è stato dedotto dalla ricorrente -che nel giudizio di appello la IR OM abbia richiamato e ribadito la tesi difensiva che sarebbe stata esposta in primo grado circa una clausola contrattuale di esonero dalla garanzia. Quindi la mancata valutazione della detta clausola in tanto può essere dedotta in questo giudizio di legittimità in quanto risultino precisamente individuati i termini ed i modi della già avvenuta prospettazione innanzi al giudice del merito della problematica connessa al contenuto di tale asserita clausola e dei suoi effetti. Deve pertanto farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale, qualora una determinata questione non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l'onere di allegare non solo la già avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto. Nella specie tale onere non è stato rispettato dalla ricorrente IR OM. Va aggiunto che l'appello incidentale della IR OM relativo agli interessi è stato rigettato non solo per la contestata sottoscrizione della clausola relativa ai detti interessi convenzionali, bensì per altri numerosi autonomi ed indipendenti motivi, sicché anche se effettivamente sottoscritta dal legale rappresentante della società committente l'errore commesso dalla corte di appello non varrebbe a scalfire la pronuncia che sul punto è sorretta da una molteplicità di ragioni giuridiche tra loro indipendenti e ciascuna idonea a giustificare la decisione. Con il settimo motivo la IR OM denuncia vizi di motivazione per aver la corte di appello rigettato la domanda riconvenzionale di essa ricorrente senza rilevare che le società appellanti non avevano espressamente impugnato il corrispondente capo della sentenza di primo grado, sicché sul punto si era formato il giudicato. L'infondatezza della censura emerge con evidenza laddove si consideri che - come riportato nella sentenza impugnata - le società ER e TT con l'atto di appello chiesero espressamente la "totale riforma" della decisione di primo grado ivi compreso, quindi, il capo relativo all'accoglimento della domanda riconvenzionale della società IR OM.
Va inoltre segnalato che, come è noto e come è ormai "ius receptum", l'interpretazione del contenuto dell'atto di appello rientra nei compiti del giudice del merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se correttamente motivata. Detta interpretazione non è soggetta alle regole di ermeneutica contrattuale e deve essere condotta tenendo conto sia della formulazione letterale, sia del contenuto sostanziale dell'atto stesso in relazione alla finalità che la parte intende perseguire. Nel caso in esame la corte di merito - dopo aver esaminato e ritenuto fondati i motivi di gravame della ER e della TT - ha coerentemente ravvisato con chiarezza l'intenzione delle società appellanti di "ottenere il rigetto della domanda riconvenzionale":
detta chiarezza discende logicamente dal contenuto complessivo dei numerosi motivi posti a base dell'impugnativa delle citate società, Con l'ottavo motivo la società ricorrente denuncia: violazione degli articoli 1460 c.c. e 345 c.p.c.; violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (articolo 112 c.p.c.); vizi di motivazione. Secondo la IR OM l'eccezione di inadempimento non è stata mai sollevata in primo grado e neppure negli atti di appello ed appare prospettata solo dal fallimento TT nella comparsa conclusionale e di costituzione innanzi al Collegio e ciò in violazione del divieto di nuove eccezioni disposto dall'articolo 345 c.p.c.. In ogni caso nella fattispecie non è applicabile l'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c.. Anche questo motivo - al pari degli altri sopra esaminati - è infondato.
Dalla lettura degli atti processuali - attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura (in procedendo) dei vizi denunciati - deve ritenersi sollevata dalla ER e dalla TT l'eccezione di cui all'articolo 1460 c.c. in quanto logicamente ricompresa nelle tesi difensive sviluppate sin dal primo grado dalle citate società. La detta eccezione, pur se non rilevabile di ufficio, tuttavia, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l'avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un'interpretazione del giudice del merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità (in tali sensi, tra le tante, sentenze di questa Corte 5/8/2002 n. 11728;
29/9/1999 n. 10784).
Nel caso in esame nei motivi posti a base della richiesta formulata dalla ER e dalla TT di accoglimento della domanda principale e di rigetto di quella riconvenzionale della IR OM deve ritenersi necessariamente prospettata e sollevata, in quanto logicamente consequenziale, l'exceptio inadimpleti contractus ex articolo 1460 c.c.. Con il nono motivo la IR OM denuncia: nullità della sentenza per ultrapetizione;
vizi di motivazione;
violazione dell'articolo 1226 c.c.. Secondo la ricorrente la corte di appello ha accolto la domanda di risarcimento con riferimento all'intera rete installata dalle società ER e TT e ciò nonostante che nell'atto di citazione il danno era stato riferito e limitato ad 80 metri di tubazioni. Nella quantificazione del risarcimento, poi, la corte (di merito ha deciso in assenza di una specifica domanda avendo fatto ricorso al criterio equitativo che nessuna delle parti aveva espressamente invocato.
La censura è priva di pregio in quanto la corte di appello per la quantificazione del danno subito dalla ER e dalla TT ha fatto riferimento non solo agli 80 metri lineari di tubi risultati difettosi ma anche alle opere - indicate nella specifica richiesta come formulata dalle società appellanti riportata nella sentenza impugnata e contenenti, ad esempio, il "taglio conglomerato bituminoso" ed il "ripristino pavimentazione stradale" - rese necessarie per mettere a luce l'intero impianto al fine di poter individuare i singoli tubi viziati.
In relazione, poi, alla decisione del giudice di secondo grado di liquidare il danno in via equitativa è appena il caso di rilevare che al riguardo la corte di appello ha posto in evidenza sia che la documentazione prodotta non era sufficiente al fine di consentire una esatta quantificazione del detto danno, sia che nella specie era ravvisabile l'impossibilità di una prova rigorosa sull'ammontare del danno. La corte distrettuale ha quindi accolto la richiesta espressamente formulata dalle società appellanti di procedere ad una valuta-zione equitativa tenendo conto di tutti gli elementi acquisiti al processo e della documentazione offerta.
Va in proposito richiamato il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui la vantazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. rientra nei poteri discrezionali che il giudice del merito,
in presenza delle condizioni richieste dal citato articolo, può esercitare anche senza necessità di richiesta della parte (sentenze 27/1/2003 n. 1205; 18/6/2002 n. 315; 11/2/2002 n. 1885; 11/1/2001 n. 315). La liquidazione del danno con criterio equitativo non postula poi necessariamente l'impossibilità assoluta di stimare con esattezza l'entità del danno potendo il giudice ricorrervi anche quando, in relazione alla peculiarità del fatto dannoso, la precisa determinazione del danno riesca difficoltosa (sentenze 15-1-2000 n. 409; 15-5-1998 n. 4914). Il giudice non è poi tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (sentenza 2-12-1998 n. 12237). Peraltro l'esercizio in concreto dei potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando - come nella specie - la motivazione della decisione dia conto dell'uso di tale facoltà indicando il processo logico e valutativo seguito (sentenze 17-5-2000 n. 6414; 10-4-1996 n. 3341). Con il decimo motivo la ricorrente denuncia vizi di motivazione per aver la corte territoriale rigettato l'appello incidentale proposto da essa IR OM con motivazione troppo stringata e vaga inidonea a consentire di ricostruire il ragionamento del giudice di secondo grado.
Il motivo è inconsistente risultando adeguata e congrua la motivazione posta a base del rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla IR OM: dalla lettura della sentenza impugnata risulta evidente che tale rigetto deriva logicamente dall'accoglimento della domanda principale proposta dalla ER e dalla TT. La corte territoriale in proposito ha infatti testualmente affermato che "la domanda riconvenzionale non è fondata v per le medesime ragioni poste a base della decisione di accoglimento della domanda proposta dalle società attrici". La corte di appello ha poi aggiunto che la detta domanda riconvenzionale non poteva trovare accoglimento anche per altre ed autonome ragioni (tra le quali, la mancanza di prove in ordine agli elementi di fatto posti a sostegno della riconvenzionale, l'applicazione nella specie del principio di cui all'articolo 1460 c.c.). Sul punto, quindi, la motivazione della decisione di cui si chiede l'annullamento - al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente - non può non essere ritenuta ampia, precisa, coerente ed idonea a consentire di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito dal giudice del merito.
Con l'undicesimo motivo la IR OM denuncia violazione degli articoli 1292, 1293 e 2615 c.c. per aver la corte di appello disconosciuto la solidarietà tra le società ER e TT in base ad una errata valutazione delle norme che regolano i rapporti tra consorziati e terzi.
Il motivo è inammissibile in quanto dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che la problematica esposta con la censura in esame abbia formato oggetto del giudizio di secondo grado, in quanto rientrante tra le questioni dibattute in appello, ne' la ricorrente ha affermato di aver inserito le dette problematiche nelle tesi difensive sviluppate in primo ed in secondo grado. Incombeva invece alla IR OM dedurre di aver prospettato tali questioni onde dar modo alla corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, la tesi esposta dalla ricorrente con il motivo in esame non è quindi deducibile in questa sede di legittimità perché introduce per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste. I motivi del ricorso per Cassazione devono infatti investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudizio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richiesti in sede di merito. Il giudizio di Cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regolarità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati e non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di secondo grado ed involgenti accertamenti non compiuti in detto giudizio, tranne nell'ipotesi - che non ricorre nella specie - in cui si tratti di questioni rilevabili di ufficio (in ogni stato e grado del giudizio) fondate però sugli stessi elementi di fatto esposti e la cui soluzione non presupponga o non richieda nuovi accertamenti ed apprezzamenti di fatto.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti costituite le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2004