Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15342 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' EPUBBLICA ITALIANA1 5 34 2 /02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 11773/00 Consigliere Cron..35767 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Dott. Camillo FILADORO - Consigliere Ud. 08/07/02 Rel. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SEN TENZA sul ricorso proposto da: TU CE, elettivamente domiciliata in ROMA is dei Veraltic presso l'ew. Renato Vie presso Ta CANCELLERÍA DELLA CORTE SUPREMA DI Rende, CASSAZIONE rappresentata e difesa dall'avvocatol PIETRO AMATO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro proj tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 2313/99 del Tribunale di 3341 -1- -PALERMO, depositata il 19/02/00 R.G.N. 667/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato RENDA per delega AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. 11773/00 Svolgimento del processo La sigra RA TU, ricorre, illustrando due mezzi d'impugnazione, per la cassazione della sen- tenza del Tribunale di Palermo, meglio descritta in epigrafe, che, riformando quella di primo grado, e- messa su opposizione del Ministero dell'Interno avverso l'ingiunzione di pagamento dell'importo di L. 883.510, preteso a titolo di accessori (rivalutazione e interessi) sui ratei della prestazione d'invalidità civile concessale a suo tempo, ma liquidati in ritardo, accogliendo l'appello dell'Amministrazione stessa, ha ri- tenuto maturato il termine di prescrizione quinquennale e ha, pertanto, rigettato la domanda. L'Amministrazione resistente s'é costituita con controricorso, integrato da memoria. Motivi della decisione Con il primo mezzo d'impugnazione la difesa di parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applica- zione degli artt. 442 e 429, cod.proc.civ., nonché dell'art. 129, comma 1, r. d.lgs. n. 1827/1935, oltre vizi di motivazione. Con la seconda censura illustra la violazione e falsa applicazione degli artt. 442 e 429, cod. proc.civ., dell'art. 129, comma 1, r.d. lg.vo n. 1827/35 e dell'art. 2948, cod civ., oltre vizi di motivazione, per avere il Tribunale assegnato agli interessi natura di componente autonoma del credito principale, come tale as- soggettata all'art. 2948, n. 4, cod.civ., senza tener conto di alcune pronunce di questa Corte (7882/97; 11535/95, ecc.) che hanno sancito la prescrizione decennale dei crediti che non siano stati posti in riscos- sione, compresi gli accessori, che costituiscono parte integrante del credito base. I due motivi del ricorso, che contestano la sentenza impugnata in quanto gli interessi e la rivalutazione di crediti di natura assistenziale non costituiscono accessori esterni al credito capitale, ma ne formano parte integrante e, pertanto, sono retti dallo stesso sistema prescrizionale, con l'effetto che il pagamento in ritar- do dei ratei, nel solo importo capitale, comporta che si instauri, rispetto ai medesimi, il regime della pre- scrizione ordinaria decennale, meritano di essere condivisi. Costituisce ius receptum, infatti il principio secondo cui la rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali esprimono non già un accessorio di tali creciti, ma una sua componente connaturale, essendo idonei a mantenere costante il valore della prestazione duran- te la mora del debitore. In tal senso si sono espresse, anche le sentenze n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, con le quali la Corte costituzionale, con riferimento, rispettivamente, ai crediti previdenziali e a quelli assistenziali, ha dichia- rato costituzionalmente illegittimo l'art. 442, cod.proc.civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenzia- 3 li, deve determinare, in modo analogo a quanto previsto, per i crediti di lavoro, dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., oltre gli interessi nella misura di legge, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito, "cosicché interessi e rivalutazione finiscono per essere un tutt'uno col credito previdenziale o as- sistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali componenti, rappresenta nel tempo l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiomato". Pertanto la disciplina prescrizionale applicabile è quella dettata per lo specifico credito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio e il pagamento di quest'ultimo nel suo valore originario costituisce a- dempimento parziale dell'obbligazione che ha come oggetto, sempre e soltanto il medesimo credito (valorizzato nel tempo), che rimane tale fino a quando non sia stato interamente pagato nel suo importo globale, ovvero comprensivo degli accessori in questione, per cui, ciò che non è soddisfatto dopo il pa- gamento del solo importo capitale conserva la natura di credito previdenziale Questa indissolubile configurazione del credito previdenziale (su cui va eventualmente applicata la di- sciplina dettata dall'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991) implica, necessariamente, l'impos- sibilità di assoggettare "la porzione del credito contabilmente imputabile ad interessi e rivalutazione ad un regime prescrizionale diverso da quello proprio della porzione ascrivibile a somma capitale (Cass. 6 settembre 1997, n. 8649; 23 giugno 1992, n. 7661; 16 aprile 1992 n. 4666; 4 ottobre 1991 n. 10336)". In questo quadro, ferma restando l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assisten- ziale garantita dall'art. 38 Cost, perché connesso ad uno status del cittadino, è appena il caso di segnalare che, per contro, "si prescrivono (oppure da essi si può decadere), invece, i diritti esclusivamente patrimo- niali, cioè i singoli crediti o "rate" periodiche che maturano di mese in mese o con scadenza maggiore. Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 283 del 25 maggio 1989, ha confermato che la regola generale per i ratei della prestazione previdenziale o assistenziale è la prescrizione decennale, mentre o pera la prescrizione quinquennale soltanto per i ratei liquidi, ovvero per quelli che sono l'espressione, ex art. 1282, cod.civ., conclusiva del procedimento contabile di liquidazione della spesa (successivo alla de- finizione amministrativa della prestazione),che si materializza nel concreto mandato di erogazione della somma (v. art. 129, r.dl. n. 1827/1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione "non riscosse": (v., ex multis, Cass.; 22 maggio 1997, n. 7882), sicché anche sotto questo profilo il diritto di credito relativo a qualsiasi somma frutto di prestazione assistenziale,che non sia stata posta in riscossione,si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma sopra indicata. Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, "la costante giurisprudenza della Corte, dopo un'ini- ziale incertezza (Cass. 29 novembre 1993 n. 11808), ha espresso chiara consapevolezza che (in forza del generale disposto dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973) il provvedimento illegittimamente negativo o l'i- nutile decorso dei centoventi giorni dalla data di presentazione in via amministrativa della domanda di prestazione segna il momento dell'esigibilità del credito previdenziale o assistenziale, per cui è solo da ta- le momento che decorre la prescrizione (Cass. 24 maggio 1994 n. 5044; 17 novembre 1994 n. 9720), relativamente al primo dei ratei in cui tale credito si articola e che costituiscono oggetto di altrettante ob- bligazioni reciprocamente autonome;
mentre, per i ratei successivi al primo (rispetto ai quali ovviamente non si pone un problema di spatium deliberandi, riservato al debitore, solo ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione in sé considerata), il momento dell'esigibilità (e quindi il dies a quo del relativo termine prescrizionale) coincide con quello della maturazione secondo la periodicità e le scadenze stabi- lite in relazione ai vari tipi di prestazione" (v., così: 8 febbraio 2001, n. 1804). La stessa sentenza da ultimo citata richiama, infine, " l'orientamento giurisprudenziale secondo cui gli adempimenti oggettivamente parziali non concretano riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 2944, cod.civ., salvo che non si risolvano nella corresponsione di "acconti", cioè in adempimenti parziali anche dal punto di vista soggettivo del solvens che, eseguendoli, riconosce l'esistenza del credito nella sua interezza". Applicando i principi di diritto sopra precisati, il ricorso merita accoglimento, perché il Tribunale ha erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta dall'Amministrazione, individuando il momento di decorrenza nel pagamento dei ratei arretrati, anziché dal momento a partire dal quale il diritto alla prestazione poteva essere fatta valere in giudizio. Il computo del periodo di prescrizione deve quindi effettuarsi in conformità ai principi sopra indicati.com la precisazione che, per la rivalutazione e gli interessi relativi al primo rateo, il termine decorre dal cento- ventunesimo giorno successivo alla domanda amministrativa della prestazione, mentre per la rivaluta- zione e gli interessi dei restanti ratei pagati in ritardo, la decorrenza è offerta dalle rispettive scadenze di ciascuno di essi. Quanto alla possibile esistenza di atti interruttivi diversi ed anteriori rispetto alla domanda giudiziale, questi, in ipotesi, potrebbero essere identificati nel pagamento del capitale, se eseguito con il riconosci- mento del carattere parziale dell'adempimento e con la riserva di provvedere successivamente alla corre- sponsione di rivalutazione ed interessi. Ma il Tribunale, per effetto dell'errore di diritto in cui è incorso, si è limitato ad accertare la data del pa- gamento del capitale arretrato, omettendo qualsiasi indagine sulla data di presentazione della dornanda amministrativa e sulle modalità con le quali è avvenuto il pagamento dei ratei anretrati. Per questa ragio- ne, conformemente a quanto da ultimo deciso con la più volte citata e parzialmente riprodotta sentenza di questa Corte dell'8 febbraio 2001, n. 1804, la decisione impugnata va cassata,con rinvio ad altro giu- dice, che si designa nella Corte d'appello di Palermo,la quale, oltre a provvedere sulla regolamentazione delle spese processuali, procederà ai necessari accertamenti di fatto, uniformandosi ai principi di diritto sopra indicati, senza che possa attribuirsi al mero pagamento di ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui al- l'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens non abbia espressamente considerato parziale il pagamento stes- so, facendo puntuale riserva di provvedere successivamente al versamento delle somme ulteriori.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame e per il rego- lamento delle spese del giudizio di cassazione alla Corte d'Appello di Palermo. Così deciso in Roma l'otto luglio 2002 Il consigliere est. Il Presidente V s IL CANCELLIERE Depositate Corcelleria OTT 2002 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, DIRITTO AI SEN: JERE DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 SPESA, TASSA ART. 10 6