Sentenza 11 febbraio 2002
Massime • 2
In tema di liquidazione del danno, allorché, non essendo contestata la sussistenza di quest'ultimo ed essendo incerta soltanto la sua entità, per il relativo accertamento la disposta consulenza tecnica venga - nella valutazione discrezionale del giudice di merito - ritenuta inattendibile ed allo scopo inidonea, ben può farsi ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., atteso che in tal caso, non essendo il giudice tenuto a fare proprie le conclusioni della consulenza tecnica, sussiste la situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del danno, prevista dalla norma come presupposto della valutazione equitativa, la quale, peraltro, richiede la indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale si è pervenuti alla sua adozione.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato da quanto il danneggiato richiede a titolo di risarcimento del danno comporta che, ove l'assicuratore non abbia fatto seguire, alla richiesta della controparte, l'offerta di una somma adeguata ed abbia preferito, nel suo interesse, attendere l'esito giudiziale della resistenza che lo stesso assicurato oppone alla pretesa del danneggiato, di ciò non potrà che sopportare le conseguenze, nel senso che dovrà tenere indenne l'assicurato da tutto quanto quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento, per effetto della liquidazione finale all'esito del giudizio (nella specie, interessi e rivalutazione monetaria sull'originaria misura del danno).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4668 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 14/02/2022), n.4668 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente – Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere – Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere – Dott. DELL�UTRI Marco – Consigliere – Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 22442-2019 proposto da: S.C., domicilia.to presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MATTEO BONATTI; – ricorrente – contro GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Francesco TRIFONE - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO PRO.BEL DI NE OV SNC, in persona del Curatore Dr. Gianenrico Vignaga, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato GUIDO POTTINO, che lo difende anche disgiuntaunitamente all'avvocato MIRELLA VIALE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA SPA, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Giacarlo Giannini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NICOLÒ PORPORA 12, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO CAVALIERE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
COMUNE DI GENOVA;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 01811/99 proposto da:
COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco Prof. Giuseppe Pericu, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato PASQUALE GERMANI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ASSITALIA SPA, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Giacarlo Giannini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NICOLÒ PORPORA 12, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO CAVALIERE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
FALLIMENTO PRO.BEL DI NE OV SNC, in persona del Curatore Dr. Gianenrico Vignaga, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato GUIDO POTTINO, che lo difende anche disgiuntaunitamente all'avvocato MIRELLA VIALE, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 479/98 della Corte d'Appello di GENOVA, Sezione I Civile, emessa il 30/04/98 e depositata il 09/06/98 (R.G. 690/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Guido POTTINO;
udito l'Avvocato Antonina FANILE (per delega Avv. A. CAVALIERE);
udito l'Avvocato Enrico ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 10.9.1991 la società PRO.BEL di G. Paponeto e C. s.n.c., esercente l'attività di vendita all'ingrosso di generi di profumeria e prodotti cosmetici con magazzini alla via Struppa in Genova, nei quali il giorno 16.6.1990, dalla fogna comunale, si era riversata una notevole quantità di acque nere allagandone i locali sino ad una altezza di oltre mezzo metro e causando la perdita di un grande quantitativo della merce depositata, conveniva in giudizio innanzi al tribunale il Comune di Genova per ottenerne la condanna al risarcimento del danno, con rivalutazioni ed interessi anche ai sensi dell'art. 1224 cod.civ. Il Comune di Genova contestava la sua responsabilità assumendo che la causa del rigurgito di fogna, che aveva provocato l'allagamento dei locali, era da attribuire all'irregolare allacciamento alla rete fognaria degli scarichi delle acque meteoriche nell'area privata di accesso agli immobili della società, per cui addebitava l'evento al caso fortuito;
deduceva la eccessività della pretesa di oltre mezzo miliardo di lire, giacché il disposto accertamento tecnico preventivo aveva stimato in soli tredici milioni il valore della merce danneggiata;
otteneva di chiamare in causa, per essere garantito, il proprio assicuratore IT s.p.a., che si costituiva e, associandosi alle difese dell'ente convenuto, eccepiva, ex art. 1911 cod.civ., la sussistenza di un sistema di copertura di tipo coassicurativo, nel quale essa società, che pure fungeva da delegata degli altri coassicuratori, di costoro non aveva anche la rappresentanza, onde chiedeva, in caso di accoglimento dell'azione di manleva, che fosse dichiarata tenuta a rispondere nei limiti della sua quota del 56,26 per cento dell'indennità assicurata.
Il processo, che, a seguito del fallimento della società istante, era stato proseguito dalla curatela, veniva definito con sentenza depositata il 22 aprile 1996, la quale dichiarava la esclusiva responsabilità del Comune per l'evento dannoso con obbligo di corrispondere al fallimento la somma di lire 355.185.447, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al saldo;
dichiarava la compagnia di assicurazione obbligata a tenere indenne il Comune sino alla concorrenza della somma di lire 281.300.000, condannandola a versare direttamente detto importo al fallimento;
condannava il Comune a pagare all'attore la differenza tra l'importo complessivamente liquidato per danni di lire 355.185.447 e la somma allo stesso dovuta dalla società di assicurazione;
condannava il Comune alle spese sostenute dal fallimento e compensava quelle tra il medesimo Comune e la società IT spa.
Sulla impugnazione principale del Comune e su quella incidentale della società di assicurazione, la Corte di appello di Genova, con sentenza depositata il 9 giugno 1998, condannava il comune a pagare a titolo di risarcimento del danno al fallimento PRO.BEL la somma di lire 100.000.000, oltre interessi al tasso legale, sulla somma via via rivalutata di anno in anno, dal fatto al saldo, con deduzione dalla somma così dovuta dell'importo di lire 56.260.000 da corrispondersi dalla società IT spa;
riliquidava le spese di primo grado a carico del Comune e, confermata nel resto la impugnata sentenza, provvedeva in ordine alle spese del grado. I giudici di appello, ai fini che ancora interessano, consideravano che nessuna incidenza causale effettiva sul sinistro aveva avuto l'asserito irregolare collegamento alla fogna degli scarichi delle acque dall'area privata e che, pertanto, la responsabilità dell'allagamento era esclusivamente del Comune;
valutavano gli elementi indiziari assunti dal giudice di primo grado per la determinazione complessiva del danno inidonei a giustificarne la ritenuta entità e procedevano, di conseguenza, a diversa liquidazione;
rilevavano che, in presenza di contratto di coassicurazione con clausola di delega, il coassicuratore, delegatario in rappresentanza processuale anche degli altri, rispondeva nei confronti dell'assicurato solo nei limiti della sua quota.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale il fallimento PRO.BEL., che affida la impugnazione a due mezzi di doglianza, cui resistono con controricorsi la società IT spa ed il Comune di Genova, che, a sua volta, avanza ricorso incidentale basato su tre motivi, che il fallimento contrasta con controricorso. Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, distinte impugnazioni della medesima sentenza, debbono essere riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo del ricorso principale - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2056 e 1226 cod.civ.- il fallimento PRO.BEL. assume che, in presenza di elementi presuntivi idonei, la Corte di merito non avrebbe potuto fare ricorso alla valutazione equitativa del danno. Precisa, in proposito, il ricorrente principale che, nella specie, sussistevano elementi documentali e presuntivi più che idonei per la corretta determinazione del danno, giacché la consulenza tecnica di ufficio, svolta in primo grado, aveva accertato, sulla base della velocità di rotazione delle scorte di magazzino negli ultimi tre esercizi, quale era la giacenza della merce al 31 dicembre 1989; aveva così determinato la giacenza alla data del sinistro del 17 giugno 1990, procedendo in senso inverso a partire dall'inventario effettuato dalla Guardia di Finanza in data 15 ottobre 1990 e ricostruendo la situazione al 17 giugno 1990 sulla base degli acquisti e delle vendite compiute nel periodo compreso dal sinistro alla data del suddetto inventario;
aveva stabilito in lire 307.174.130 la complessiva entità del danno in riferimento al valore della merce alla data del sinistro ed al giorno successivo.
Il motivo non è fondato.
Il ricorso alla valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 cod.civ. presuppone che non vi siano elementi di prova sul suo preciso ammontare e che la dimostrazione di esso sia impossibile o quantomeno assai difficoltosa in relazione alla peculiarità del fatto dannoso o alle condizioni soggettive del danneggiato, per cui a tale valutazione il giudice non può procedere quando le risultanze della causa offrano elementi per una precisa qualificazione, potendo detti elementi derivare anche dal risultato di una consulenza tecnica di ufficio, che lo stesso giudice di merito non può ingiustificatamente negare e le cui conclusioni non può disattendere qualora non esponga adeguata motivazione di dissenso. Quando, invece, non essendo contestata la sussistenza del danno ed essendo incerta soltanto la entità del pregiudizio economico, per il suddetto accertamento la disposta consulenza, nella valutazione discrezionale del giudice di merito, venga ritenuta inattendibile ed allo scopo inidonea, ben può farsi ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 cod.civ. In tal caso, infatti, non essendo il giudice tenuto a fare proprie le conclusioni della consulenza tecnica all'uopo esperita, sussiste la situazione di impossibilità o di estrema difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e l'entità del danno, cui si può sopperire con la valutazione equitativa ex art. 1226 cod.civ., la quale anche, per non risultare arbitraria, richiede la indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale si è pervenuti alla determinazione discrezionale del danno medesimo.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha considerato inaffidabili i risultati della disposta consulenza tecnica e ne ha esposto analiticamente le ragioni, per cui, non potendo venire in rilievo quali elementi di precisa quantificazione del danno quelli evidenziati nella relazione peritale, correttamente il giudice di merito ha ritenuto possibile la valutazione equitativa ex art. 1226 cod.civ., sicché non sussiste il denunciato vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo del ricorso principale - denunciando la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia- assume, tuttavia, il fallimento PRO.BEL che il giudice di secondo grado, nel ritenere inattendibili i risultati della consulenza tecnica di ufficio, avrebbe espresso una valutazione illogica, in quanto la contabilità dell'azienda non poteva ritenersi irregolare;
la ricostituzione del magazzino nel mese di ottobre non era stata effettuata;
il fatto che la merce fosse custodita nella sua maggior parte nel magazzino non colpito dal sinistro era fondato su un argomento inconsistente. Anche detto motivo non ha pregio, giacché la censura mira, in realtà, ad ottenere in questa sede una inammissibile valutazione dei mezzi di prova diversa da quella, immune da vizi logici e del tutto convincente, compiuta dal giudice di merito, il quale ha adeguatamente motivato circa l'esistenza di altro magazzino, nel quale era depositata la maggior parte della merce;
circa il fatto che le idrovore aspirano solo liquami e non altra merce;
circa il prevalente impiego del motofurgone per la pulizia del locale e le operazioni di sgombero;
circa la inverosimiglianza dei criteri di calcolo, adottati dal consulente, siccome tratti dalla contabilità non regolare dell'azienda.
Il ricorso principale, perciò, deve essere rigettato. Con il primo motivo del ricorso incidentale - deducendo la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia riguardante l'"an debeatur"- il comune di Genova assume che la Corte di appello, così come in primo grado il tribunale, avrebbe trascurato di considerare se il sinistro dovesse ritenersi, in tutto o in via principale, riconducibile al difettoso collegamento alla fogna delle acque di scarico dell'area privata, omettendo, altresì, di ammettere a riguardo al richiesta indagine a mezzo di consulenza tecnica di ufficio.
Il motivo non è fondato.
La impugnata sentenza, in ordine al motivo di gravame relativo al preteso errato collegamento dell'area privata al sistema fognario comunale, ha osservato che l'intasamento della rete nera comunale, quale causa dell'allagamento medesimo, risultava dimostrato dal rapporto del Servizio di Igiene Pubblica della USL competente nonché dal rapporto dei Vigili Urbani;
ha aggiunto che da parte del Comune non erano state dedotte ne' la sussistenza di norme regolamentari, che vietassero il collegamento alla fognatura dello scarico delle acque meteoriche, ne' la presenza nella condotta di scarico di distinte tubature per acque luride e bianche;
ha ribadito che l'occlusione della fogna sotto la via pubblica, in un punto lontano da quello dello scarico dal piazzale, era stata la causa esclusiva dell'evento dannoso;
ha rilevato, infine, che non vi era alcuna necessità di disporre il richiesto accertamento a mezzo di consulenza tecnica di ufficio.
La motivazione esposta è logica e convincente e la mancata ammissione del richiesto mezzo istruttorio non è censurabile, avendo il giudice di merito argomentato in modo adeguato sul punto che gli acquisiti elementi risultavano idonei alla formazione del sicuro suo convincimento, contrario a quanto il ricorrente sosteneva. Con il terzo motivo del ricorso incidentale - il cui esame deve precedere quello del secondo motivo, in quanto la censura attiene alla misura della garanzia del coassicuratore nei confronti dell'assicurato- il comune di Genova, deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1911 cod.civ. nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, assume che la condanna in manleva della società IT spa non doveva essere limitata all'importo della quota che, nell'ambito del rapporto di coassicurazione, il contratto stabiliva a carico della stessa in ragione del 56,25 per cento, giusta la previsione della polizza, ma avrebbe dovuto comprendere anche le quote determinate a carico degli altri coassicuratori.
Il motivo non può essere accolto.
In base alla nozione che ne dà la norma di cui all'art. 1911 cod.civ., il contratto di coassicurazione si ha quando la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alla medesima cosa sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, per cui ciascuno di essi è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proposizione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto.
Si realizza in tal modo - siccome è stato già evidenziato in dottrina - una struttura oggettivamente unitaria del negozio (avente ad oggetto il medesimo rischio ovvero rischi diversi riguardanti lo stesso bene), ma soggettivamente composita dal lato degli assicuratori, che, d'accordo tra loro e con il contraente assicurato, prestano la garanzia frazionatamente, in misura della rispettiva concordata partecipazione al rischio, per cui, in presenza di una pluralità di posizioni debitorie distinte, caratterizzate dalla parziarietà, viene ad essere escluso tra i coassicuratori ogni vincolo di solidarietà, con la conseguente insussistenza di un diritto di regresso, siccome evidenzia questo giudice di legittimità in costante indirizzo (ex plurimis: Cass. n. 9786/95; Cass. n. 5673/90; Cass.n. 2923/83; Cass. n. 1038/80). Può anche avvenire che tutti i coassicuratori affidino ad uno solo di essi, con il potere di stipulare il contratto anche in nome e per conto degli altri, il potere, altresì, di rappresentanza, in virtù di apposita clausola cd. di delega o di guida, generalmente inquadrata nello schema del m andato con rappresentanza, la quale può, nella prassi, comprendere pure l'incarico di gestire la polizza in tutti gli atti successivi occorrenti (riscossione e ricezione di comunicazioni dell'assicurato; rilascio di dichiarazioni e di quietanze;
eventuale incarico di pagamento del medesimo indennizzo). Con l'incarico conferito di pagamento dell'indennizzo, la compagnia delegataria assume la legittimazione a resistere in giudizio alla pretesa dell'assicurato anche in rappresentanza del coassicuratore delegante (Cass. 8400/93). Tuttavia, anche in tal caso il coassicuratore delegatario non diviene obbligato in solido verso il contraente assicurato, ma continua ad essere tenuto in proprio nei limiti della quota di sua pertinenza (Cass. n. 1712/2000; Cass. n. 4799/2001), potendo al più, per il resto, essere tenuto in nome e per conto degli altri coassicuratori, per cui la pronuncia di condanna eventuale per l'intero indennizzo non solo richiede che la domanda giudiziale dell'assicurato sia stata proposta anche nei confronti degli altri coassicuratori, ma deve tener conto della diversa posizione sostanziale, in proprio e come rappresentante del coassicuratore delegatario al fine di determinare ed indicare la quota di pertinenza di ciascuno dei coassicuratori rispetto alla complessiva indennità dovuta all'assicurato.
Nel caso in esame il Comune di Genova non aveva avanzato alcuna istanza di manleva nei confronti degli altri coassicuratori, onde, in virtù del rapporto di coassicurazione, la condanna della società convenuta necessariamente doveva essere limitata alla quota a suo carico prevista dalla polizza, non sussistendo la dedotta solidarietà passiva dei coassicuratori.
È, invece, fondata la censura di cui al secondo motivo del ricorso incidentale, secondo la quale il Comune di Genova -deducendo la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto nonché la contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui riconosce il diritto di rivalsa di esso istante limitatamente al solo importo di lire 56.260.000- lamenta che per l'assicuratore il giudice di merito abbia escluso l'obbligo di corrispondere, su detta somma, anche la rivalutazione e gli interessi nella misura posta a carico dell'assicurato e dallo stesso dovuta al danneggiato fallimento.
Occorre, infatti, considerare, in tema di assicurazione della responsabilità civile, che l'obbligazione dell'assicuratore, di tenere indenne l'assicurato da quanto il danneggiato richiede a titolo di risarcimento, diventa attuale dal momento in cui lo stesso assicurato, che ne abbia ricevuto richiesta dal danneggiato, a sua volta avanzi istanza di essere tenuto indenne nei confronti del suo assicuratore. Il quale, perciò, a tale istanza deve fare seguire l'offerta della somma che ritiene adeguata, essendo stato posto in condizione di valutare la sussistenza e l'entità del suo debito. Con la ulteriore considerazione che, ove l'assicuratore non provveda a formulare alcuna offerta e preferisca nel suo interesse - per il beneficio che potrebbe di riflesso ricavare da una decisione favorevole all'assicurato- attendere l'esito giudiziale della resistenza che lo stesso assicurato oppone alla pretesa del danneggiato, di ciò non potrà che sopportare le conseguenze, nel senso che dovrà tenere indenne l'assicurato da tutto quanto quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento, per effetto della liquidazione finale complessiva del danno. La Corte di merito, limitandosi a condannare l'assicuratore al pagamento della somma corrispondente al danno nella misura originaria, non ha tenuto conto di quanto innanzi precisato, per cui la impugnata sentenza deve essere cassata "in parte qua", con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per la determinazione dell'indennizzo.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità nella controversia tra la società di assicurazione ed il ricorrente incidentale.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione tra il fallimento, da un lato, e la società IT spa ed il Comune di Genova dall'altro.
P.T.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso del Fallimento PRO.BEL.; accoglie il secondo motivo del ricorso del Comune di Genova e rigetta gli altri motivi;
cassa in relazione la impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Genova anche per le spese tra spa IT e Comune, compensando le spese di questo grado per intero nei rapporti tra fallimento PRO.BEL. da un lato ed IT spa e Comune dall'altro.
Roma, 27 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria l'11 febbraio 2002