Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/2002, n. 3024
CASS
Sentenza 1 marzo 2002

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Massime3

Il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione, in quanto, risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come base del suo ragionamento in contrasto con la prova acquisita agli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione "ex" art. 395 cod. proc. civ., importando detto vizio un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.

Il professionista che agisca nell'ordinario giudizio di cognizione per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare l'"an" del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso, senza potersi giovare della parcella da lui stesso unilateralmente predisposta, essendo questa priva, in detta sede, di rilevanza probatoria.

La disposizione dell'art. 2704 cod. civ., concernente l'inopponibilità della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione ne' registrata, opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la scrittura sia invocata come semplice fatto storico, del quale è consentita la prova con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni.

Commentario1

  • 1Violazione al Codice della Strada: efficacia probatoria del verbale di accertamentoAccesso limitato
    Vittorio Mirra · https://www.altalex.com/ · 11 ottobre 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/2002, n. 3024
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3024
Data del deposito : 1 marzo 2002

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