Sentenza 1 marzo 2002
Massime • 3
Il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione, in quanto, risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come base del suo ragionamento in contrasto con la prova acquisita agli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione "ex" art. 395 cod. proc. civ., importando detto vizio un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.
Il professionista che agisca nell'ordinario giudizio di cognizione per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare l'"an" del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso, senza potersi giovare della parcella da lui stesso unilateralmente predisposta, essendo questa priva, in detta sede, di rilevanza probatoria.
La disposizione dell'art. 2704 cod. civ., concernente l'inopponibilità della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione ne' registrata, opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la scrittura sia invocata come semplice fatto storico, del quale è consentita la prova con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni.
Commentario • 1
- 1. Violazione al Codice della Strada: efficacia probatoria del verbale di accertamentoAccesso limitatoVittorio Mirra · https://www.altalex.com/ · 11 ottobre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/2002, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DONATO PLENTEDA - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - rel. Consigliere -
Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA GI, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELANGELO MASSANO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO CAVITOR Srl, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELLI 36, presso l'avvocato LEOPOLDO FACCIOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GI GALLONE, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1605/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 18/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2001 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ZZ, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Facciotti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30 maggio 1995, l'avv. UI ZZ chiedeva, ai sensi dell'art. 101 l. fall. ed in relazione ad un preteso credito per prestazioni professionali, di essere ammesso al passivo del fallimento della s.r.l. Cavitor per l'importo di lire 199.000.000 in via privilegiata e per l'importo di lire 42.332.000 in via chirografaria. Il fallimento resisteva alla domanda deducendo che il ricorrente non solo aveva indicato genericamente le pretese prestazioni, ma non aveva fornito alcuna prova di esse. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 25 marzo 1999, rigettava la domanda di insinuazione al passivo, osservando, tra l'altro, che la parcella professionale non aveva forza probatoria nel giudizio di cognizione ordinaria;
che la domanda riguardava le prestazioni eseguite nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento della s.r.l. Cavitor;
che in relazione al detto biennio il professionista non aveva provato lo svolgimento di attività professionali se non di quelle per le quali il compenso richiesto con la parcella era assorbito dall'acconto che l'attore aveva ammesso di avere ricevuto;
che, in particolare, quanto al compenso richiesto per una pretesa attività di consulenza continuativa, era emerso soltanto che il professionista si era recato periodicamente negli uffici della s.r.l. Cavitor e che l'amministratore di questa si era recato con frequenza nello studio del legale, il che non consentiva di ritenere raggiunta la prova in ordine al conferimento dell'incarico, al compenso pattuito ed allo svolgimento delle prestazioni convenute, tenuto conto che l'attore aveva rivestito anche la carica di sindaco della s.r.l. Cavitor.
Avverso detta sentenza UI ZZ proponeva appello, deducendo ventiquattro motivi (secondo la numerazione attribuita dal giudicante) che la Corte di Torino, con sentenza del 18 novembre 1999, rigettava. In particolare, la Corte osservava che: 1) l'appellante aveva censurato soltanto la mancata ammissione del credito vantato per la pretesa attività di consulenza;
2) la parcella non consentiva di presumere lo svolgimento delle attività in essa indicate sia perché si era al di fuori di un procedimento monitorio sia perché il fallimento aveva dedotto la carenza di prova sin dalla comparsa di costituzione;
3) i motivi (1 - 2 - 3) attinenti alla frequentazione della sede sociale, da parte del professionista, e dello studio legale, da parte dell'amministratore della società, erano inconferenti rispetto alla ratio decidendi, poiché il primo giudice aveva escluso la prova dell'esecuzione della prestazione, sul rilievo che le dette frequentazioni erano equivoche, considerata la carica di sindaco rivestita dal professionista;
4) i testi, oltre a non fornire indicazioni cronologiche sugli incontri, non avevano chiarito il tipo di attività svolta dal professionista presso la società; 5) la relazione del curatore era stata inserita dall'appellante nel proprio fascicolo dopo la precisazione delle conclusioni e di essa non poteva tenersi conto;
6) era del tutto indimostrata l'affermazione che l'attività di sindaco era cessata nel 1987; 7) le doglianze dalla n. 6 alla n. 12 si riferivano alla pretesa convenienza per la cliente dell'accordo di consulenza ed attenevano perciò a circostanze irrilevanti;
8) i mezzi (12 - 13 - 19 - 21) relativi alle attività per le quali l'appellante aveva ricevuto un compenso superiore a quello previsto erano inammissibili per carenza di interesse;
9) i motivi (da 14 a 18) attinenti ad una pretesa sottrazione, da parte della curatela, di documenti che il professionista avrebbe consegnato dopo la dichiarazione di fallimento erano infondati, poiché la teste indicata sul punto aveva dichiarato di non ricordare nulla;
10) il motivo n. 20, con cui si deduceva l'avvenuta produzione di documenti e la conoscenza da parte degli organi della procedura della attività svolta dal professionista, era irrilevante sul piano probatorio;
11) i motivi da 22 a 24 si risolvevano in allegazioni e argomentazioni prive di supporto probatorio;
12) infine, i documenti prodotti all'udienza collegiale di trattazione del 21 settembre 1999 erano privi di data certa, come eccepito da parte appellata e, pertanto, non erano opponibili al fallimento.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'avv. UI ZZ, deducendo due motivi. Il fallimento della s.r.l. Cavitor resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo complesso motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697, 2233 e 2727 c.c. nonché travisamento dei fatti, illogicità manifesta, insufficiente ed errata motivazione. In particolare, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia capovolto il principio di presunzione di veridicità della parcella del professionista, sino ad affermare che il professionista non può produrre nei confronti della curatela documenti ("lettere delle banche, degli uffici legali e dei colleghi inviate per fax") privi di data certa. Inoltre, lamenta che erroneamente erano stati ritenuti equivoci, sul piano probatorio, i suoi frequenti contatti con la società, poiché egli era cessato dalla carica di sindaco della società Cavitor nel giugno 1987, come riconosciuto dalla controparte nella memoria in appello del 2 luglio 1999; del resto, secondo il ricorrente, la società era stata trasformata in s.r.l. nel 1987 ed il suo capitale ridotto a lire 50.000.000=, per cui non potevano esservi più sindaci. Il motivo è infondato. Quanto al primo profilo, questa Corte ha più volte escluso il valore probatorio della parcella nel giudizio a cognizione ordinaria. Infatti, il professionista che agisca per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, senza potersi giovare della parcella in quanto da lui stesso unilateralmente predisposta (cfr. ex pluribus e da ultimo, Cass. 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. 13 aprile 1999, n. 3267; Cass. 21 gennaio 2000, n. 635). Quanto al secondo profilo, deve rilevarsi che il richiamo al principio di inopponibilità al fallimento dei documenti privi di data certa è erroneo nella sua assolutezza, poiché la disposizione dettata dall'art. 2704 c.c. opera soltanto quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto e non nel caso in cui la scrittura sia invocata come un mero fatto storico, del quale è consentita la prova con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni (cfr. ex pluribus e da ultimo, Cass. 23 marzo 2001, n. 42226; Cass. 9 maggio 1997, n. 4058; Cass. 25 gennaio 1995, n. 868). Il motivo, tuttavia, è inammissibile per genericità poiché non precisa quali documenti siano stati prodotti e quale sia il loro decisivo e specifico rilievo in ordine alla prova dello svolgimento della attività professionale, sulla quale il ricorrente fonda il suo preteso credito. Infatti, in base al principio di autosufficienza del ricorso, stabilito dall'art. 366 c.p.c., la parte che, in sede di ricorso per cassazione, addebiti a vizio della sentenza impugnata l'omessa valutazione di risultanze processuali (documenti, deposizioni testimoniali, dichiarazioni delle parti, accertamenti del c.t.u. etc.), ha l'onere, se non di trascriverne il contenuto nell'atto di impugnazione, almeno di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che da esse risultavano, in quanto il ricorso deve contenere in sè tutti gli elementi necessari per dare al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (v. ex pluribus e da ultimo, Cass 1^ febbraio 1995, n. 1161; Cass. 13 luglio 1996, n. 6536; Cass. 13 gennaio 1997, n. 265; Cass. 5 aprile 1997, n. 2965; Cass. 11 ottobre 1999, n. 11386; Cass. 13 settembre 200, n. 12080). Tale onere nella specie non è stato osservato, atteso che il ricorrente si è limitato ad affermare apoditticamente che la documentazione ricostruiva l'attività svolta, omettendo qualsiasi riferimento alle specifiche circostanze di fatto desumibili dai documenti. L'inammissibilità del motivo assorbe la questione relativa alla tempestività della produzione, effettuata in grado di appello, all'udienza di trattazione, senza che i documenti fossero elencati nell'atto di impugnazione.
Quanto, infine, al terzo profilo, occorre premettere che tra le parti non vi è stata controversia in ordine alla data in cui l'avv. ZZ era cessato dalla carica di sindaco;
le parti, infatti, contendevano soltanto in ordine al valore probatorio da attribuire ai contatti tra il legale e la società e se la Corte di merito ha attribuito valore equivoco a tali contatti, negando una circostanza (la cessazione dalla carica nel 1987) che, viceversa, era pacifica tra le parti, è incorsa in un errore revocatorio, censurabile soltanto con l'impugnazione prevista dall'art. 395 c.p.c. e non con il ricorso per cassazione, importando detto errore un accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità (v., da ultimo, Cass. 20 aprile 2001, n. 5899). Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. nonché travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
in particolare, oltre a riproporre le doglianze in ordine alla illegittimità della ritenuta inopponibilità al fallimento di documentazione di studio priva di data certa, si duole che la Corte di appello abbia tenuto conto delle affermazioni enunciate da controparte, in sede di memoria d'appello, in ordine ad un giudizio di responsabilità promosso nei suoi confronti per l'attività svolta come sindaco della società. Il motivo è assorbito nella parte in cui ripropone le doglianze già prospettate con il primo motivo;
nel resto è inammissibile. Nella sentenza impugnata la ratio decidendi non si fonda sul breve accenno all'azione di responsabilità ex art. 2407 c.c. promossa dal fallimento nei confronti del ZZ ("tanto da essere destinatario di un'azione di responsabilità da parte del Curatore"); infatti, la circostanza viene riportata come meramente confermativa, indipendentemente da qualsiasi riferimento cronologico, del fatto incontroverso che il ZZ aveva rivestito la qualità di sindaco, e la ratio decidendi riposa sulla ritenuta equivocità dei contatti tra legale e società, nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, in considerazione della mancanza di prova in ordine alla cessazione, anteriormente a detto periodo, dalla carica di sindaco. Soccorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2002