Sentenza 27 gennaio 2003
Massime • 2
La valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. rientra nei poteri del giudice del merito. Ne consegue che, nella ipotesi in cui la Corte di cassazione, avendo ritenuto illegittima la liquidazione del danno biologico effettuata con riferimento al criterio del triplo della pensione sociale, abbia cassato con rinvio la relativa decisione di merito, non limitandosi, peraltro, ad una valutazione in negativo del criterio seguito, ma indicando altresì in positivo uno dei criteri legittimi di valutazione equitativa di detto danno - quello del c.d. punto di invalidità -, tale indicazione non può avere efficacia vincolante per il giudice di rinvio, che può legittimamente adottare altri criteri.
Quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga un fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio, e, quindi, ad una pronuncia nel merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2003, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN SABA 7, presso lo studio dell'avvocato SERGIO MAGLIO, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCO ZANCAN, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA, con sede in Milano, in persona del Dr. Stefano Caldi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CEFALY, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
AN RI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 18200/00 proposto da:
AN RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato UGO DAL LAGO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
AN AN, WINTERTHUR ASSIC SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 444/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione 2^ civile emessa il 30/11/1999, depositata il 09/03/00; RG. 1599/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato FRANCO ZANCAN;
udito l'Avvocato UGO DAL LAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, l'estinzione di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel gennaio 1983 UR AN, deducendo di avere riportato gravissime lesioni nello scontro avvenuto il 12 settembre 1980 tra il motoveicolo da lui guidato ed un autotreno con rimorchio, conveniva davanti al Tribunale di Vicenza RL UR, la società C.F.B. RU e IT OE s.r.l. (d'ora in poi: società OE) e la società SS ER (rispettivamente conducente, proprietaria ed assicuratrice dell'autotreno), chiedendo la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni da lui subiti.
Costituitisi i tre convenuti, il Tribunale adito, con la sentenza 5 novembre 1990 - 1^ febbraio 1991, dichiarava che dello scontro erano responsabili il UR nella misura del 30% ed il AN nella misura del 70%; condannava il UR e la società OE in solido a corrispondere al AN la complessiva somma di L. 262.090.000, oltre gli interessi legali;
dichiarava cessata la materia del contendere tra il AN e la ER per effetto della rinunzia alla domanda da parte dell'attore dopo la percezione dell'importo di L. 140.000.000.
La Corte di appello di Venezia, con la sentenza depositata il 29 ottobre 1994, confermava la pronunzia di primo grado, rigettando gli appelli principali proposti dal UR e dalla società OE e l'appello incidentale proposto dal AN.
La società OE proponeva ricorso per cassazione, a cui resistevano il UR, il AN e la ER, i primi due proponendo anche ricorso incidentale. La Corte di cassazione, con la sentenza 18 settembre 1996 n. 8344, rigettati tutti gli altri motivi, accoglieva il motivo dedotto da tutti i ricorrenti in ordine alla liquidazione del danno biologico, nonché il terzo e quarto motivo proposti dal CA relativi, rispettivamente, a vizi di motivazione sulla domanda di liquidazione delle spese future ed alla rivalutazione ed interessi sulle somme attribuite al CA dalla sentenza di primo grado, per il periodo successivo alla stessa. Il CA ha riassunto il giudizio citando la curatela del fallimento della società OE, il UR e la ER SS, ed ha chiesto la condanna solidale dei primi due soggetti. Costituitesi tutte le parti citate, la Corte di appello di Venezia, con la sentenza 30 novembre 1999 - 9 marzo 2000, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta contro la curatela fallimentare;
ha condannato il UR a corrispondere al CA, a titolo di danno biologico permanente, la somma di L. 241.800.000, "oltre interessi legali da oggi al saldo"; ha rigettato il motivo di appello del CA relativo alla liquidazione delle spese future;
ha rivalutato gli importi oggetto della condanna del UR al risarcimento dei danni per il periodo successivo alla sentenza di primo grado (con gli interessi sulle somme risultanti di anno in anno), importi "epurati della voce per danno biologico permanente". Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia RL UR ha proposto ricorso per cassazione, a cui UR CA ha resistito con controricorso e ricorso incidentale;
la società ER SS si è limitata a fare presente, nel controricorso, che non ha interesse a contraddire al ricorso ad essa notificato dal UR. Quest'ultimo ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). 2. - Con l'unico motivo del ricorso principale il UR deduce la (violazione dell'art. 360 n. 5 per contraddittorietà ed illogicità della motivazione sulla quantificazione del danno biologico", sostenendo che la sentenza impugnata ha interpretato ed applicato erroneamente i principi della precedente sentenza della Cassazione che ha disposto il giudizio di rinvio, perché: a) ha liquidato il danno biologico in base alla tabella redatta per il Triveneto il 20 aprile 1998, la quale pertanto è stata applicata ad un sinistro avvenuto il 12 settembre 1980, mentre poteva essere presa in considerazione la precedente tabella entrata in vigore nel gennaio 1996; b) nell'applicazione della tabella del 1998 la Corte territoriale non ha seguito il criterio dettato dalla citata sentenza della Cassazione, secondo cui il punto di invalidità doveva essere calcolato sulla media dei precedenti giudiziari concernenti invalidità inferiori al 10% (c.d. microinvalidità), aumentabile fino al 50% in considerazione delle peculiarità del caso concreto.
Seguendo tale criterio il punto di invalidità sarebbe stato di L. 4.450.000, anziché di L. 8.060.000, come è stato determinato dalla Corte di appello.
Il ricorso principale è infondato.
2.1. - La sentenza della Cassazione 18 settembre 1996 n. 8344, che, in accoglimento delle censure di tutte le parti, ha rimesso al giudice di rinvio la nuova liquidazione del danno biologico spettante al AN, ha cassato la precedente liquidazione equitativa di detto danno perché ha ritenuto illegittimo il criterio seguito dal giudice del merito (triplo della pensione sociale previsto dalla legge ad altri fini incompatibili con la natura del danno biologico). Nel disporre il giudizio di rinvio la Cassazione non si è limitata ad una valutazione negativa del criterio seguito dalla sentenza cassata, ma ha indicato, in positivo, uno dei criteri legittimi di valutazione equitativa del danno biologico, rientrante, in quanto tale, nei poteri del giudice del merito.
Tale criterio viene interpretato erroneamente dal ricorrente come il solo applicabile dal giudice di rinvio. Siffatta interpretazione contrasta con il contenuto della citata sentenza di questa Corte n. 8344/96, che ha indicato il metodo di liquidazione del danno biologico come "valido criterio di liquidazione equitativa" secondo "la più recente giurisprudenza della Corte Suprema", e non come esclusivo criterio di liquidazione. In tal modo la sentenza è stata interpretata anche dal Massimario ufficiale di questa Corte che l'ha massimata (in parte qua) nel senso che il danno biologico "può" (e non deve) essere liquidato con il criterio indicato nella stessa sentenza. Ma, soprattutto, la lettura che il ricorrente fa della precedente sentenza della Cassazione contrasta con la considerazione che, essendo la liquidazione del danno biologico di natura equitativa e non secondo diritto, l'indicazione in positivo di un determinato metodo di liquidazione da parte di questo giudice di legittimità non può avere efficacia obbligante per il giudice del merito, nei cui poteri rientra, per definizione, la valutazione equitativa del danno prevista dall'art. 1226 c.c.. Consegue che il giudice di rinvio, se non poteva più applicare il criterio del triplo della pensione sociale, non era obbligato a seguire il criterio che la sentenza di annullamento della Cassazione aveva indicato come criterio già considerato legittimo dalla stessa Corte.
2.2. - Nella valutazione del danno biologico la sentenza impugnata ha fatto applicazione della apposita tabella del Triveneto del 20 aprile 1998, liquidando il danno ai valori attuali. Il criterio seguito dal giudice di rinvio è legittimo perché rientra nei suoi già ricordati poteri equitativi, i quali gli consentono o di liquidare il danno biologico all'epoca dell'evento dannoso con successiva rivalutazione dell'importo così determinato ovvero di liquidarlo direttamente all'attualità in modo da comprendervi anche la rivalutazione.
Consegue che il giudice del merito non era obbligato ad applicare la precedente tabella del 1996, come ha sostenuto il ricorrente principale.
3. - Il ricorso incidentale del AN, relativo alla decorrenza degli interessi sul danno biologico, contiene una censura che ha formato oggetto anche di istanza per correzione di errore materiale della sentenza impugnata, onde il ricorso stesso è stato proposto subordinatamente al mancato accoglimento di detta istanza. Nella udienza odierna il difensore del AN ha prodotto ordinanza della Corte di appello di Venezia del 10 ottobre 2000, che ha disposto la chiesta correzione.
Consegue che è cessata la materia del contendere in ordine al ricorso incidentale, onde questa impugnazione va dichiarata inammissibile perché è venuto meno l'interesse del ricorrente (v., in tal senso, Sez. un. 18 maggio 2000 n. 368). 4. - Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale per cessata materia del contendere. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2003