Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2003, n. 1205
CASS
Sentenza 27 gennaio 2003

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La valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. rientra nei poteri del giudice del merito. Ne consegue che, nella ipotesi in cui la Corte di cassazione, avendo ritenuto illegittima la liquidazione del danno biologico effettuata con riferimento al criterio del triplo della pensione sociale, abbia cassato con rinvio la relativa decisione di merito, non limitandosi, peraltro, ad una valutazione in negativo del criterio seguito, ma indicando altresì in positivo uno dei criteri legittimi di valutazione equitativa di detto danno - quello del c.d. punto di invalidità -, tale indicazione non può avere efficacia vincolante per il giudice di rinvio, che può legittimamente adottare altri criteri.

Quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga un fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio, e, quindi, ad una pronuncia nel merito.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2003, n. 1205
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1205
Data del deposito : 27 gennaio 2003

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