Sentenza 11 gennaio 2001
Massime • 1
Le acque - piovane e nere - convogliate nelle fognature non sono annoverabili tra le acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dall'art. 1 del R.D. n. 1755 del 1933, dell'attitudine ad usi di pubblico generale interesse. La necessità di tale requisito, ai fini della qualificabilità delle acque come pubbliche, è rimasta ferma anche dopo l'entrata in vigore della Legge 5 gennaio 1994 n. 36. L'art. 1 del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238 (regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994 n. 36, in materia di risorse idriche) conferma - per espressa esclusione - la non annoverabilità tra le acque pubbliche delle acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2001, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
TINTORIA ETRUSCA Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. PELLICO 24, presso l'avvocato CESARE ROMANO CARELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO BOLOGNI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CAMPI BISENZIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso l'avvocato FABIO LORENZONI, rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO BIANCHI, giusta mandato a margine del controricorso;
- resistente -
avverso la sentenza n. 14/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 06/08/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/11/2000 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Firenze in composizione ordinaria con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3.10.1996 la Tintoria Etrusca s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale regionale delle Acque Pubbliche della Toscana il comune di Campi Bisenzio, per ottenere il risarcimento del danno subito a causa degli allagamenti provocati dalle esondazioni del condotto fognario comunale, verificatesi nell'ottobre-novembre 1991.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto eccepiva preliminarmente l'incompetenza del giudice specializzato, e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda.
Con sentenza 4.6-6.8.1999, il Tribunale regionale delle acque pubbliche della Toscana dichiarava la propria incompetenza, per essere competente il giudice ordinario (nella specie, Tribunale di Firenze), in base alle seguenti considerazioni. La causa del danno, nella prospettazione della stessa ricorrente, era da ricercarsi nella ridotta capacità di smaltimento delle acque meteoriche da parte della fognatura comunale: ora, le acque meteoriche, una volta convogliate nella fognatura, non erano più suscettibili di uso per alcun fine di pubblico generale interesse, secondo la nozione fornita dall'art. 1 del r.d. n. 1775 del 1933. Donde l'incompetenza del tribunale regionale delle acque pubbliche a conoscere della domanda di risarcimento del danno.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza la s.r.l. Tintoria Etrusca.
Il Comune di Campi Bisenzio ha depositato memoria difensiva. Nelle conclusioni scritte 18.7.2000 il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 140 lett. e) r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, sostiene la competenza del giudice specializzato in base: a)
alla configurabilità della fognatura comunale come opera idraulica, secondo la definizione del t.u. sulle acque pubbliche, trattandosi nella specie non di smaltimento delle acque nere, ma di sistema di convoglio delle acque meteoriche o di falda, tuttora suscettibili di utilizzazione a fini di pubblico interesse;
b) alla causa del danno lamentato, individuata nella limitata capacità di assorbimento e smaltimento della rete fognaria comunale, progettata e realizzata sottodimensionata, nonché nell'assenza di ordinaria manutenzione della fognatura stessa, ostruita da detriti e rifiuti di vario genere e pertanto inidonea a consentire il deflusso delle acque.
1.2. La censura è infondata, per l'essenziale ed assorbente ragione che la rete fognaria non può annoverarsi fra le opere idrauliche, in relazione alle quali, a termini dell'art. 140 del r.d. n. 1775 del 1933, sussiste la competenza del giudice specializzato,
poiché le acque meteoriche e nere convogliate nelle fognature urbane non sono suscettibili di alcuna utilizzazione, idonea a soddisfare un pubblico generale interesse, ma sono necessariamente destinate al mero smaltimento.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è pienamente consolidata, escludendo l'annoverabilità tra le acque pubbliche di quelle - piovane e nere - convogliate nelle fognature, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dall'art. 1 del r.d. n.1775 del 1933, dell'attitudine ad usi di pubblico generale interesse (Cass. 1451/2000; 674/1999; 5607/1998; 6908/1997; 4842/1993, ecc.).
Poiché dunque la rete fognaria non può considerarsi opera idraulica e le acque ivi convogliate non possono considerarsi pubbliche, viene meno il primo fondamentale presupposto per la competenza del giudice specializzato, restando conseguentemente irrilevante la causa del danno lamentato.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di cui alla legge 5.1.1994 n. 36 (con particolare riferimento agli artt. 1 e 4 lett. f)
ed alla legge regionale Toscana 21.7.1995 n. 81, avanza un'ulteriore argomentazione a sostegno della competenza del giudice specializzato. Deduce che l'indicata legge n. 36/1994 (di cui la legge regionale contiene le norme di attuazione), prevedendo l'istituzione e l'organizzazione di un servizio idrico integrato, "costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue", affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale, non consente più dubbi circa la devoluzione al giudice specializzato di ogni controversia per danni dipendenti da attività poste in essere dalla pubblica amministrazione in relazione al buon governo delle acque pubbliche.
2.2. Anche tale censura è priva di fondamento, per le stesse ragioni illustrate nel precedente motivo.
Ed invero, l'art. 1, comma 1, della legge 5.1.1994 n. 36, a termini del quale "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà", non ha introdotto un nuovo concetto di acque pubbliche, ma ha mantenuto fermo il requisito dell'interesse pubblico, come è fatto palese dal concetto di "utilizzazione secondo criteri di solidarietà", che presuppone comunque l'idoneità delle acque a soddisfare usi di pubblico generale interesse. Così ha stabilito la Corte costituzionale che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, del detto art. 1, comma 1, della legge n. 36/1994 (sent. 259/1996), ha precisato come la dichiarazione di pubblicità di tutte le acque non debba indurre in equivoco, poiché "l'interesse generale è alla base della qualificazione di pubblicità di un'acqua, intesa come risorsa suscettibile di uso previsto o consentito".
Nello stesso senso si è espressa anche questa Corte (sent. 7475/1995), confermando che, anche dopo l'entrata in vigore della legge 5.1.1994 n. 36, resta fermo, ai fini della qualificabilità delle acque come pubbliche, il requisito della concreta utilizzabilità delle acque stesse per uso di pubblico interesse. D'altro lato, il D.P.R. 18.2.1999 n. 238 (regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994 n. 36, in materia di risorse idriche), nel definire il demanio idrico, stabilisce all'art. 1 che "appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne" e che la suddetta disposizione "non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne".
Resta così confermata - per espressa esclusione - la non annoverabilità tra le acque pubbliche delle acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse. Il ricorso deve dunque essere respinto, avendo correttamente il giudice specializzato declinato la propria competenza. Segue al rigetto del ricorso la condanna della ricorrente alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in complessive L. 3.250.000, di cui L.
3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2001