Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2001, n. 315
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Sentenza 11 gennaio 2001

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Le acque - piovane e nere - convogliate nelle fognature non sono annoverabili tra le acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dall'art. 1 del R.D. n. 1755 del 1933, dell'attitudine ad usi di pubblico generale interesse. La necessità di tale requisito, ai fini della qualificabilità delle acque come pubbliche, è rimasta ferma anche dopo l'entrata in vigore della Legge 5 gennaio 1994 n. 36. L'art. 1 del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238 (regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994 n. 36, in materia di risorse idriche) conferma - per espressa esclusione - la non annoverabilità tra le acque pubbliche delle acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2001, n. 315
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 315
    Data del deposito : 11 gennaio 2001

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