Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7965
CASS
Sentenza 1 giugno 2002

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La denuncia di travisamento di fatto, quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, o quando tende ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita dalla sentenza impugnata, costituisce motivo non di ricorso per cassazione, ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7965
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7965
    Data del deposito : 1 giugno 2002

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