Sentenza 1 giugno 2002
Massime • 1
La denuncia di travisamento di fatto, quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, o quando tende ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita dalla sentenza impugnata, costituisce motivo non di ricorso per cassazione, ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7965 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2002 |
Testo completo
0 7965/02 Aula 'B' POLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' Presidente R.G.N. 10594/99 - Consigliere Cron. 21982 Dott. Fernando LUPI Rel. Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 08/01/02 Dott. Natale CAPITANIO Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: RT PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell'avvocato DE e difeso ARCANGELIS GIORGIO, rappresentato dall'avvocato DE ARCANGELIS EGIDIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA TRASPORTI MUNICIPALIZZATA DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA STRESA 60, 2002 presso 10 studio dell'avvocato ANTONINO MODICA e da 20 ultimo d'ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE -1- SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CORRADO MARTELLI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 426/98 del Tribunale di - R.G. N. 1175/96;MESSINA, depositata il 07/01/99 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GUIDO RAIMONDI, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e rigetto del primo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 4 febbraio 1993, il sig. OL ER ricorreva a Pretore di Messina nei confronti della datrice di lavoro, Azienda Trasporti Municipalizzata di Messina (ATM), chiedendo che gli fossero riconosciute le differenze retributive conseguenti all'espletamento di mansioni superiori a quelle della qualifica di autista attribuitagli dall'azienda, nonché, con de- correnza dalla data di formalizzazione scritta dell'incarico amministrativo, la qualifica corrispondente alle effettive mansioni superiori. Deduceva che, sin dal 23 gennaio 1989, era stato addetto ad attività strettamente ammi- nistrativa nell'ufficio di presidenza, destinazione poi formalizzata in data 31 ottobre 1991; per contro, l'azienda, nel gennaio 1993, gli aveva ricono- sciuto il V° livello, sempre come autista. Con sentenza 17 ottobre 1996, il Pretore, accogliendo la domanda, dichiarava il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel IV livello (assi- stente), a decorrere dal 31 ottobre 1991, e condannava la datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dal gennaio 1989. L'appello dell'Azienda veniva accolto dal Tribunale della stessa se- de che, con sentenza in data 13 novembre 1998, rigettava la domanda del lavoratore, sul rilievo che le mansioni svolte erano state sostanzialmente quelle proprie del V livello (segretario), già attribuito dall'Azienda (indicato in sentenza come IV livello per mero errore materiale, come riconosciuto dallo stesso ER), in quanto non caratterizzate dall'autonomia decisio- nale e dalla complessità proprie di quelle del IV livello (assistente). 1059499 3 Per la cassazione di questa sentenza ricorre il ER con due mo- tivi. Resiste l'A.T.M. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo, deducendo violazione della normativa di legge e contrattuale (r.d. n.148 e accordo coll. 27.02.87) - Travisamento dei fatti con contraddittoria motivazione, sostiene che il Tribunale- premesso che non vi era una chiarissima e netta distinzione tra le due qualifiche di riferi- mento si sarebbe fatto fuorviare dalla distorta ricostruzione, operata dall'appellante, delle risultanze probatorie le quali, per contro, apparivano chiaramente favorevoli alle prospettazioni del dipendente. In particolare le dichiarazioni dei vertici aziendali (MAni e GA) - secondo cui il ER venne chiamato in amministrazione per coprire l'attività degli assi- stenti che nell'organico non erano stati mai rimpiazzati - avrebbero dovuto indurre a ritenere che il ER aveva espletato attività di assistente. Il motivo è infondato. La denuncia di travisamento di fatto, quando attiene non alla moti- vazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato af- fermato in contrasto con la prova acquisita, o quando tenda ad una rico- struzione dei fatti diversa da quella stabilita dalla sentenza impugnata co- stituisce motivo non di ricorso per cassazione (che pertanto risulterebbe inammissibile), ma di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n.4 c.p.c., impor- tando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legitti- 1059499 4 mità (Cass. 29 maggio 1991, n. 6086; 27 marzo 1999, n.2932; 28 novem- bre 1998, n. 12089; 23 giugno 1998, n. 6235); rileva, comunque, la Corte che, anche a voler inquadrare il vizio denunciato tra i vizi di motivazione, le censure presentano egualmente profili di inammissibilità. Costituisce, infatti, giurisprudenza costante di questa Corte che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesami- nare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì, la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridi- cità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legit- timamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di uffi- cio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni com- plessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del proce- dimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. 29 marzo 1059499 5 2001, n. 4667; 16 novembre 2000, n. 14858; 24 luglio 2000, n. 9716, non- ché S.U. n. 13045/1995). La Corte ha altresì ripetutamente affermato che, qualora con il ri- corso per cassazione vengano dedotti vizi di motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata o illogica o contraddittoria motivazione per l'asserita mancanza di adeguata valutazione di determinate risultanze processuali (documentali, testimoniali, dichiarazioni di parti, ecc.) è neces- sario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non adeguatamente valutata, che il ricorrente precisi, ove occorra mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la ri- sultanza medesima, dato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che il controllo sia consentito alla Corte sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperi- re con indagini integrative (Cass. 1° febbraio 1995, n. 1161; 10 novembre 2001, n. 13963; 13 luglio 2001, n. 9554; 12 giugno 2001, n. 7938). Alla stregua di tali principi, si rileva, anzitutto, che la circostanza (secondo il ricorrente riferita dal testi MA e GA) che il ER fos- se stato chiamato per coprire l'attività degli assistenti mancanti in organico non significa di per sé che lo stesso svolgesse attività di assistente, non potendosi escludere, sul piano logico, che a tale mancanza si fosse sop- perito rafforzando le presenze complessive degli addetti all'ufficio e che a tanto si riferisse l'espressione come sopra riportata nel ricorso. Soprattutto, però, occorre osservare che la decisione del Tribunale trae fondamento dalle deposizioni di più testi la cui valutazione ad opera del giudice di merito, il ricorrente ha contestato riportando solo brani o 1059499 6 sintesi delle loro dichiarazioni, mentre il principio di autosufficienza del ri- corso per cassazione ne avrebbe imposto la trascrizione integrale, al fine di porre la Corte, mediante il loro esame completo, in condizione di ap- prezzarne l'effettivo contenuto e la decisività. Comunque, dagli stralci o sintesi riportati, risulta solo che il ER svolgeva, in sostanza, una attività di collegamento dell'Azienda con altre autorità ed enti in relazione a pratiche di ufficio, senza che, secondo l'apprezzamento non illogico del giudice di merito, come tale non censura- bile dal giudice di legittimità, emergesse che l'attività del ER rispon- desse a quella propria del lavoratore che agendo su direttive di massima, svolge funzioni di concetto, richiedenti particolari e specifiche conoscenze tecnico-pratiche amministrative e/o tecniche, secondo il profilo dell'assistente dato dalla contrattazione collettiva, o rientrasse nella decla- ratoria del IV livello, cui appartengono, secondo l'accertamento del Tribu- nale, lavoratori che svolgono funzioni richiedenti il possesso di adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche necessarie alla soluzione di pro- blemi variabili e complessi, con relativi margini di autonomia e/o coordina- no e controllano l'attività di altri lavoratori. Col secondo motivo, il dipendente denuncia travisamento dei fatti con contraddittoria motivazione e censura la sentenza del Tribunale lad- dove la stessa dopo avere affermato che al ER spettava non il richie- sto IV livello (assistente), bensì il V livello (segretario), come riconosciuto- gli dall'amministrazione, non aveva considerato che per tali attività, svolte dal gennaio 1989, con formalizzazione dell'incarico intervenuto solo il 31 ottobre 1991, mediante ordine scritto, l'Azienda aveva attribuito il V livello. 1059499 7 solo nel gennaio 1993; e che conseguentemente le differenze retributive avrebbero dovuto essere riconosciute con decorrenza dal 1989. Dalla lettura degli atti processuali risultava come il ER avesse sostenuto che nel gennaio 1989 era stato trasferito, dalle mansioni di auti- sta di linea (VI livello) all'ufficio di presidenza, per svolgere attività ammini- strativa, mansioni formalizzate con ordine scritto del 31 ottobre 1991; solo nel gennaio 1993 gli era stato attribuito il V livello, ma esclusivamente per anzianità, permanendo la qualifica di autista di linea. Conseguentemente il ER aveva chiesto le differenze retributive dal 23 gennaio 1989 (data in cui venne chiamato all'ufficio di presidenza) e l'attribuzione della qualifica dal 31 ottobre 1991 (data di formalizzazione scritta dell'incarico). Il Tribunale, invece, ha ritenuto che il dipendente avesse svolto atti- vità amministrativa di V livello (segretario), e, sul presupposto che quel li- vello già gli era stato riconosciuto dall'Ente, ha rigettato la domanda senza avere considerato che il riconoscimento del V livello era avvenuto solo nel gennaio 1993, e non dalla data della destinazione agli uffici amministrativi (gennaio 1989). Il motivo è fondato. Infatti, in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende au- toferrotranviarie in concessione, l'accoglimento dell'azione dell'agente volta unicamente a conseguire il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte che si assumono di livello superiore rispetto a quelle relative alla qualifica riconosciuta dall'azienda, non è subordinato alle con- dizioni stabilite dall'art. 18 all. A al r.d. n. 148 del 1931 (ordine scritto del di- rettore dell'azienda e vacanza del posto), essendo sufficiente, per ritenere 1059499 8 fondata la domanda, lo svolgimento di fatto delle mansioni superiori in mancanza di un espresso divieto al riguardo (Cass.30 luglio 1987, n. 6611; 21 marzo 1990, n. 2337; 26 gennaio 1991, n. 772; 28 luglio 2000, n. 9962). Né è contestato che la destinazione agli uffici amministrativi era av- venuta nel gennaio 1989, sicché correttamente da quella data il Pretore aveva fatto decorrere la maturazione del diritto a differenze retributive (sia pure errando nella determinazione del livello di riferimento). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, deve esse- re accolto il secondo motivo di ricorso, mentre deve essere rigettato il pri- mo;
la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l'A.T.M. deve essere condannata a pagare al ER le differenze retributive (ri- spetto al V° livello) con la decorrenza determinata dal Pretore. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo. P. T. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna l'A.T.M. a pagare al ER le differenze retributive con la decorrenza determinata dal Pretore. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna I'A.T.M. a pagare a controparte le spese di questo giudizio in €. 18 #, ol- tre €.1500,00# per onorario. Così deciso in Roma, addì 8 gennaio 2002. 1059499 9 IL CONSIGLIERE 1059499 IL PRESIDENTE Нала дай ESTENSORE. NY Awere herselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 1610.2002 IL CANCELLIERE oggi,. Cudie Y A D S , S T I A O T . L T L R A O B S A ' E I L W P D L S E I A D N T . I G S 4 S O O - N 1 P A E 1 M S D I I E F A , A G D O O G R E T T E T S T L I I N G R E I A S E D E R L L O E D 10