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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2586/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. con il patrocinio dell'avv. BOI ROBERTA C.F._1
e
Controparte_1
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MANCA GIULIA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, nella quale hanno esposto:
“– I ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in data 03 luglio 2021 presso il Comune di Monastir
adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni ed il relativo atto è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monastir Anno 2021, Numero 1, Parte I, Serie Ufficio 1;
– dalla loro unione, antecedentemente al matrimonio, in data 10 settembre 2014 in San Gavino
Monreale, è nato . Al piccolo è stata diagnosticato un ritardo psicomotorio Persona_1 Per_1
globale, e difficoltà nell'esprimersi;
– in data 30.11.2022 si è tenuta nella forma della trattazione scritta l'udienza dinanzi al Presidente
del Tribunale di Cagliari ff nella procedura di separazione personale n. 7383/2022, ed in data
06.12.2022 il Tribunale di Cagliari, omologava la separazione con decreto n. cron. 11019/2022;
– successivamente, nell'ambito della causa iscritta al n. 1903/2024 R.G., instaurata nanti il Tribunale
ordinario di Cagliari- Prima Sezione Civile- in esito al procedimento stesso, con provvedimento del
09.05.2024 che recepiva l'accordo tra le parti contenuto nel ricorso congiunto, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni proposte dalle parti.
TUTTO CIÒ PREMESSO
I sottoscritti e , come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, Parte_1 Controparte_1
chiedono che, in seguito al mutamento delle esigenze relative ai tempi di permanenza del minore,
l'Ill.mo Tribunale adito, voglia recepire le condizioni come parzialmente modificate e che di seguito si ritrascrivono integralmente. I ricorrenti chiedono che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte, e a tal fine, concludono dunque affinchè le condizioni relative all'assetto dei rapporti familiari vengano così definite: CONCLUSIONI
1. I coniugi, entrambi economicamente indipendenti, vivranno separati con reciproco rispetto, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio ritengano, con l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. Il minore è affidato ad entrambi i genitori, lo stesso continuerà a mantenere la residenza Per_1
anagrafica presso la madre, e dimorerà, a giorni alterni, presso il domicilio del padre e della madre.
Per quanto concerne il week end, i ricorrenti hanno concordato il seguente schema che si ripeterà a settimane alterne: il genitore con cui non ha trascorso la notte del giovedì lo preleverà da Per_1
scuola venerdì mattina e rimarrà con fino alle 17/19. In tale fascia oraria il bambino verrà Per_1
accompagnato presso l'altro genitore e rimarrà con lui fino alla domenica. Nella fascia oraria 17/19
della domenica verrà riaccompagnato presso l'altro genitore che lo accompagnerà a Per_1
scuola il lunedì' mattina. Inoltre, il minore trascorrerà 7 giorni consecutivi di festività natalizia con ciascun genitore. Analogo schema verrà osservato per le vacanze estive, salvo diverso accordo tra le parti, anche in relazione a tempi di permanenza più lunghi presso uno di essi. Relativamente alle altre festività in corso d'anno quali 25 aprile, 1° Maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre le stesse verranno ripartite secondo lo schema ordinario.
3. Non viene previsto un assegno di mantenimento a favore del minore posto che i genitori vi provvedono in modo diretto in base alle esigenze del bambino. Si precisa che è beneficiario Per_1
di una indennità di accompagnamento pari ad € 530,00 mensili, la quale viene accreditata nel libretto postale intestato allo stesso, che i genitori utilizzano al 50% al fine di soddisfare tutte le esigenze del minore. Si precisa inoltre che la IG.ra percepisce un assegno familiare pari ad € 356,00 mensili Pt_1
direttamente sul suo conto, anche tale assegno viene diviso al 50% tra entrambi i genitori, sempre nell'esclusivo interesse delle esigenze del minore;
4. Le spese straordinarie vengono sostenute da entrambi i genitori al 50%”. Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e del figlio.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con sentenza n. 176/2024 del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile del 09.05.2024
nel procedimento RG 1903/2024, così dispone:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 16.05.2025.
Si comunichi.
Il Presidente
Giorgio Latti