Ordinanza cautelare 5 maggio 2021
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/12/2025, n. 23278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23278 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23278/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03610/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3610 del 2021, proposto da
CA IE, rappresentato e difeso dall'avvocato Piero Sandulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota MIBACT, Direzione Generale Spettacolo, Servizio I - Teatro, Attività circensi e spettacolo viaggiante del 25 novembre 2020, prot. 17914-P;
- del decreto ministeriale MIBACT del 29 gennaio 2021, n. 186, avente ad oggetto il provvedimento finale di “non accoglimento” dell'istanza del ricorrente, codice DOM-2020-27605 CESVAD-00001;
- del decreto ministeriale MIBACT del 16 ottobre 2017, n. 48, nella parte in cui, all'art. 34, comma 3, lett. e), prevede che, ricorrendo tutti i presupposti per la concessione del contributo, « Non sono accettate domande che abbiano un codice identificativo intestato alla ditta venditrice o costruttrice, o richiesto o volturato in data successiva a quella di scadenza per la presentazione della domanda di contributo »;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, o consequenziale a quelli impugnati ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 10 ottobre 2025 il dott. LU IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il 13 novembre 2019 il ricorrente ha acquistato un’attrazione (denominata “Piattaforma alzabile con seggiolini girevoli”) dalla società Visa International s.r.l., che ne ha affidato la costruzione alla società Guernieri & C. s.r.l.; il bene è stato consegnato il 12 agosto 2020.
2. Il 13 agosto 2020 il ricorrente ha presentato all’Unione dei Comuni montani del Casentino un’istanza di aggiornamento della propria licenza ex art. 69 TULPS per l’esercizio di attività di spettacolo viaggiante, chiedendo, in particolare, l’inserimento, in aggiunta, del bene acquistato. L’istanza è stata accolta il medesimo giorno.
3. Il 14 settembre 2020 il ricorrente ha chiesto al MIBACT l’erogazione del contributo previsto dall’articolo 34 del d.m. 27 luglio 2017, che è stata respinta il 29 gennaio 2021 perché era emerso che il ricorrente non aveva volturato il provvedimento di registrazione e di assegnazione del codice identificativo del bene.
4. Con ricorso, notificato il 24 marzo 2021 e depositato il successivo 1° aprile 2021 il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
5. Il 19 aprile 2021 si è costituita l’amministrazione resistente con una comparsa di mero stile e le sue difese sono state compendiate con una memoria depositata il successivo 28 aprile.
6. All’esito dell’udienza camerale del 4 maggio 2021 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente e, in quella straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
7. Con il proprio ricorso il ricorrente sostiene che l’art. 34 del d.m. 27 luglio 2017 non richiederebbe la corrispondenza tra titolare del provvedimento di registrazione e di assegnazione del codice univoco e il proprietario dell’attrazione.
A suffragio delle proprie asserzioni egli evidenzia che il bene gli sarebbe stato consegnato il 12 agosto 2020 e il giorno successivo l’Unione dei Comuni montani del Casentino avrebbe aggiornato la propria licenza ex art. 69 TULPS.
A ciò si aggiungerebbe che la proprietà del bene sarebbe altresì confermata dal “log book” dell’attrazione.
8. Il ricorso è infondato.
Il d.m. 18 maggio 2007 (dedicato alle orme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante) prevede all’articolo 4, comma 10, che « Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo ».
Il d.m. 27 luglio 2017 del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (« Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 ») sancisce, invece, all’art. 34 comma 3 che « Il contributo di cui al presente articolo è concesso sulla base di apposita domanda, che deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre di ogni annualità a valere sugli acquisti effettuati a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente. Tale domanda deve essere redatta su modello predisposto dall'amministrazione» e deve contenere a pena di inammissibilità «copia del provvedimento di avvenuta registrazione e assegnazione del codice identificativo all'attrazione oggetto dell'acquisto, intestato direttamente al gestore, ovvero copia del provvedimento di registrazione e assegnazione del codice identificativo al produttore, venditore o importatore, unitamente alla comunicazione di voltura della titolarità e alla dichiarazione che tale soggetto non è titolare della licenza di esercizio per attività di spettacolo viaggiante, a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice medesimo». Il medesimo comma precisa poi che non «sono ammesse domande relative all'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali che abbiano un provvedimento di registrazione e di assegnazione del codice identificativo richiesto, rilasciato ed intestato in prima istanza alla ditta venditrice o costruttrice e successivamente volturato al soggetto richiedente il contributo. Non sono ammesse istanze relative all'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali la cui domanda di registrazione e assegnazione del codice identificativo è successiva alla data di scadenza per la presentazione dell'istanza di contributo annuale ».
Ne consegue che la titolarità del provvedimento di registrazione e di assegnazione del codice univoco è essenziale non solo per ottenere il contributo richiesto ma anche per esercitare l’attività stessa.
Tanto premesso, dall’esame degli atti di causa è emerso in modo inequivocabile che alla data di presentazione dell’istanza il menzionato atto era ancora intestato al costruttore e, solo il successivo 1° dicembre 2020, esso è stata volturato al ricorrente.
Inoltre, al contrario di quanto asserito nel ricorso il provvedimento de quo non è meramente ricognitivo di una precedente volturazione ma rappresenta l’atto con cui, a seguito dell’istanza del ricorrente presentata il medesimo giorno, il Comune ha formalmente volturato provvedimento di registrazione e di assegnazione del codice univoco: esso ha inequivocabilmente un’efficacia costitutiva, tant’è che in esso si legge chiaramente che « a seguito domanda di voltura, presentata al comune di Melara in data 1 dicembre 2020 e registrata al prot.n. 7303, il codice identificativo n. 029032- 004/2020, dell'attrazione: “Piattaforma alzabile con seggiolini girevoli - Media attrazione”, viene volturato a nome della ditta SIVIERI GIANCARLO, C.F. [...], con sede in Pioppi (AR) Ditta che risulta esserne proprietaria a tutti gli effetti ».
Né tali conclusioni possono essere inficiate dall’aggiornamento della licenza ex art. 69 TULPS né dal fatto che egli risulti proprietario dal libretto di attività, posto che, anche a voler prescindere dalla correttezza delle iscrizioni de quibus , che sono state effettuate in assenza della richiesta voltura, il d.m. 18 maggio 2007 reputa comunque insufficiente per esercitare l’attività il possesso della mera licenza di polizia.
Inoltre, ai fini de quibus non può essere attribuita alcuna efficacia al libretto di attività in quanto esso rappresenta solo parte della documentazione tecnica illustrativa e certificativa che deve essere allegata all’istanza di registrazione al Comune ed è finalizzato a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3 del D.M. 18 maggio 2007, tant’è che l’articolo 2 decreto de quo lo definisce come il « registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi ».
9. Poiché quindi l’istanza era sprovvista dei requisiti normativamente previsti per il suo accoglimento, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
DO ST, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
LU IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU IA | DO ST |
IL SEGRETARIO