Articolo 10 della Legge 23 dicembre 1993, n. 559
Articolo 9Articolo 11
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15 gennaio 1994
Art. 10. (Spese relative all'organizzazione della DIA) 1. All' articolo 2, comma 2-quinquies, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 , dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e dei servizi e al personale posti alle dirette dipendenze della Direzione investigativa antimafia (DIA), nonche' le spese riservate, sono iscritte in apposita sottorubrica, nell'ambito della rubrica "Sicurezza pubblica", da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il direttore della DIA e' tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sui criteri e sulle modalita' di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima".
Nota all'art. 10:
- Il testo dell' art. 2, comma 2-quinquies, del D.L. n. 345/1991 (Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita' informative e investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410/1991 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"2-quinquies. A decorrere dal 1 gennaio 1993 la rubrica denominata "Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso", istituita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dall' art. 4 della legge 15 novembre 1988, n. 486 , e' soppressa e gli stanziamenti previsti sui corrispondenti capitoli, nonche' quello specificamente indicato per l'Alto Commissario dal comma 3 dell'art. 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , sono trasferiti sui capitoli della rubrica 'Sicurezza pubblica' del medesimo stato di previsione della spesa, rispettivamente per le esigenze di funzionamento della Direzione investigativa antimafia e per gli oneri complessivi concernenti le misure di protezione di coloro che collaborano con la giustizia.
Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e dei servizi e al personale posti alle dirette dipendenze della Direzione investigativa antimafia (DIA), nonche' le spese riservate, sono iscritte in apposita sottorubrica, nell'ambito della rubrica 'Sicurezza pubblica', da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il direttore della DIA e' tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sui criteri e sulle modalita' di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Entrata in vigore il 15 gennaio 1994
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