Art. 9.
Nella prima applicazione della presente legge, alla nomina del comitato consultivo degli italiani all'estero nella composizione prevista dal precedente articolo 2 si provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
I componenti del comitato consultivo degli italiani all'estero, costituito con decreto del Ministro per gli affari esteri 21 settembre 1967 e successive modificazioni, a norma dell' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , restano in carica fino all'avvenuta costituzione del comitato nominato in applicazione della presente legge.
Nella prima applicazione della presente legge, alla nomina del comitato consultivo degli italiani all'estero nella composizione prevista dal precedente articolo 2 si provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
I componenti del comitato consultivo degli italiani all'estero, costituito con decreto del Ministro per gli affari esteri 21 settembre 1967 e successive modificazioni, a norma dell' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , restano in carica fino all'avvenuta costituzione del comitato nominato in applicazione della presente legge.