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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/12/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. LO DD, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4806/2022 di R.G. promossa da:
, , nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Tola al civico 21, presso lo studio dell'Avv.
ND ON, , che lo rappresenta e difende per procura speciale C.F._2
a margine dell'atto di citazione,
ATTORE,
CONTRO eredi di:
(nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 23.12.1974); Persona_1
(nato a [...] il [...], ivi deceduto il 22.8.1958); Persona_2
(nata a [...] il [...], ivi deceduta il 31.10.1941); Persona_3
(nata a [...] il [...], ivi deceduta il 08.09.1979); Persona_4
(nata a [...] il [...], deceduta a Carbonia il 31.12.1971); Persona_5
(nata a [...] il [...], ivi deceduta il 7.10.1970); Persona_6
(nata a [...] il [...], ivi deceduta il 1.7.1984); Persona_7
(nato a [...] il [...], deceduto a Cagliari il 25.6.1968); Persona_8
CONVENUTI PER PUBBLICI PROCLAMI, CONTUMACI.
§
1 CONCLUSIONI DELL'ATTORE
Precisate, come di seguito, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate in data 12.06.2025:
“Voglia il Giudice Ill.mo adito, respinta ogni contraria istanza,
In via principale:
1) Accertare e dichiarare la proprietà esclusiva del sig. , per effetto Parte_1 della maturata usucapione acquisitiva, del terreno attualmente accatastato come area urbana sito in Comune di Calasetta nella Via Roma n. 90, distinto in catasto al foglio 1, mappale 7016 (ex 1301).
2) Conseguentemente ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quelle relative alla procedura di mediazione per il solo caso di contestazione delle suesposte conclusioni.”
§
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Con rituale atto introduttivo, l'attore ha citato in giudizio i convenuti in intestazione, rimasti contumaci, per sentir dichiarare nei loro confronti l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale, ex art. 1158 c.c., del diritto di proprietà dell'immobile indicato nelle conclusioni sopra trascritte.
Per quanto rileva ai fini della decisione, l'attore ha dedotto che in data 28 febbraio 1990, con atto a rogito Notaio , ha acquistato dai propri genitori la piena proprietà Per_9 dell'appezzamento di terreno e del rudere insistente sul mappale 692, non oggetto di domanda, assumendo contestualmente il possesso anche del mappale 1301 (ora 7016), oggetto di domanda, originariamente destinato ad area cortilizia.
Ha allegato di aver esercitato da tale data il possesso pubblico, pacifico e ininterrotto, uti dominus, del terreno oggetto di domanda, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, delimitando i confini con murature e recinzioni, detenendo in via esclusiva le chiavi di accesso e provvedendo alla demolizione del fabbricato nel 2016, nonché alla
2 ristrutturazione del fronte strada nel 2018. Ha inoltre evidenziato di aver provveduto, nel
2017, alla variazione catastale in proprio favore del mappale 7016.
§
La notifica della citazione è avvenuta per pubblici proclami, giusto decreto ex art. 150
c.p.c. del 19.06.2022 (G.U. Parte Seconda n. 78 del 07.07.2022 - doc. 23).
Sussiste la condizione di procedibilità di cui al D. Lgs. 28/2010, giusto quanto risulta dal verbale negativo di mediazione del 04.10.2022 (doc. 4), per mancata comparizione della parte convocata (per pubblici proclami in forza del ridetto decreto ex art. 150 c.p.c. del
19.06.2022).
Con ordinanza a verbale d'udienza del 03.03.2022, dato atto dell'integrità del contraddittorio, è stata ammessa la prova per testi dedotta in citazione, relativa alle allegate circostanze di materiale manifestazione, ex art. 1140 c.c., del possesso ultraventennale per cui è causa.
§
I testi attorei ( , e ) sono stati Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 escussi all'udienza del 12.07.2023.
Con ordinanza ex art. 127 ter, comma III, c.p.c. del 29.07.2025, la causa è stata tenuta a decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.
In comparsa conclusionale l'attore ha rimarcato i propri assunti, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria.
§
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Suprema Corte.
3 - Chi agisce in giudizio deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus. Come evidenziato dalla Suprema Corte, l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria immobiliare consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr. Cass. n. 5964/96, Cass. n. 6079/02
e Cass. n. 2857/06).
- Al fine della prova di intervenuta usucapione, necessaria ex art. 2697 c.c., l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ., concreta la sussistenza del corpus possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141 c.c. I comma, è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza
10.07.2007, n. 15446).
- Tra le principali facoltà del proprietario vi è quella di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1796 del 20.01.2022).
§
In sintesi, ritiene questo giudice che ricorrano i sopra richiamati requisiti affinché possa dichiararsi in capo all'attore l'intervenuto acquisto per usucapione oggetto di domanda.
A tale conclusione si perviene in forza dei seguenti elementi.
Deposizioni testimoniali.
I testi escussi hanno sostanzialmente confermato gli assunti attorei, senza che sia emerso alcun elemento che possa far dubitare della genuinità ed attendibilità delle relative deposizioni.
Per costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto può essere fornita anche per testimoni (Cass. Civ. 26.07.1977, n.
3342 - Cass. Civ. 19.07.1999, n. 7692).
4 Documenti.
La documentazione offerta in comunicazione dall'attore, con particolare ma non esclusivo riferimento ai rogiti di compravendita (docc. 2 e 3) ed alla relazione notarile (doc. 22), è coerente con i relativi assunti.
Inoltre, nella contumacia dei convenuti, non si rinvengono in atti elementi documentali di segno contrario agli assunti attorei.
§
Sulle spese del giudizio.
Deve disporsi l'integrale compensazione delle stesse tra le parti, come richiesto dall'attore per l'ipotesi, verificatasi per contumacia dei convenuti, di mancata contestazione della domanda per cui è causa.
Sulla trascrizione della sentenza.
L'obbligo di trascrizione della presente sentenza è specificamente sancito nell'art. 2651 del
Codice Civile e non necessita di appositi pronunciamenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda di accertamento di intervenuta usucapione, ex art. 1158 c.c., dispiegata in citazione,
DICHIARA
, nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 proprietario, per intervenuta usucapione ventennale, dell'immobile censito come ente urbano nel Catasto Terreni del Comune di Calasetta (SU) al Foglio 1, Particella 7016.
Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, addì 21 dicembre 2025
Il giudice
LO DD
5
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. LO DD, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4806/2022 di R.G. promossa da:
, , nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Tola al civico 21, presso lo studio dell'Avv.
ND ON, , che lo rappresenta e difende per procura speciale C.F._2
a margine dell'atto di citazione,
ATTORE,
CONTRO eredi di:
(nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 23.12.1974); Persona_1
(nato a [...] il [...], ivi deceduto il 22.8.1958); Persona_2
(nata a [...] il [...], ivi deceduta il 31.10.1941); Persona_3
(nata a [...] il [...], ivi deceduta il 08.09.1979); Persona_4
(nata a [...] il [...], deceduta a Carbonia il 31.12.1971); Persona_5
(nata a [...] il [...], ivi deceduta il 7.10.1970); Persona_6
(nata a [...] il [...], ivi deceduta il 1.7.1984); Persona_7
(nato a [...] il [...], deceduto a Cagliari il 25.6.1968); Persona_8
CONVENUTI PER PUBBLICI PROCLAMI, CONTUMACI.
§
1 CONCLUSIONI DELL'ATTORE
Precisate, come di seguito, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate in data 12.06.2025:
“Voglia il Giudice Ill.mo adito, respinta ogni contraria istanza,
In via principale:
1) Accertare e dichiarare la proprietà esclusiva del sig. , per effetto Parte_1 della maturata usucapione acquisitiva, del terreno attualmente accatastato come area urbana sito in Comune di Calasetta nella Via Roma n. 90, distinto in catasto al foglio 1, mappale 7016 (ex 1301).
2) Conseguentemente ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quelle relative alla procedura di mediazione per il solo caso di contestazione delle suesposte conclusioni.”
§
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Con rituale atto introduttivo, l'attore ha citato in giudizio i convenuti in intestazione, rimasti contumaci, per sentir dichiarare nei loro confronti l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale, ex art. 1158 c.c., del diritto di proprietà dell'immobile indicato nelle conclusioni sopra trascritte.
Per quanto rileva ai fini della decisione, l'attore ha dedotto che in data 28 febbraio 1990, con atto a rogito Notaio , ha acquistato dai propri genitori la piena proprietà Per_9 dell'appezzamento di terreno e del rudere insistente sul mappale 692, non oggetto di domanda, assumendo contestualmente il possesso anche del mappale 1301 (ora 7016), oggetto di domanda, originariamente destinato ad area cortilizia.
Ha allegato di aver esercitato da tale data il possesso pubblico, pacifico e ininterrotto, uti dominus, del terreno oggetto di domanda, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, delimitando i confini con murature e recinzioni, detenendo in via esclusiva le chiavi di accesso e provvedendo alla demolizione del fabbricato nel 2016, nonché alla
2 ristrutturazione del fronte strada nel 2018. Ha inoltre evidenziato di aver provveduto, nel
2017, alla variazione catastale in proprio favore del mappale 7016.
§
La notifica della citazione è avvenuta per pubblici proclami, giusto decreto ex art. 150
c.p.c. del 19.06.2022 (G.U. Parte Seconda n. 78 del 07.07.2022 - doc. 23).
Sussiste la condizione di procedibilità di cui al D. Lgs. 28/2010, giusto quanto risulta dal verbale negativo di mediazione del 04.10.2022 (doc. 4), per mancata comparizione della parte convocata (per pubblici proclami in forza del ridetto decreto ex art. 150 c.p.c. del
19.06.2022).
Con ordinanza a verbale d'udienza del 03.03.2022, dato atto dell'integrità del contraddittorio, è stata ammessa la prova per testi dedotta in citazione, relativa alle allegate circostanze di materiale manifestazione, ex art. 1140 c.c., del possesso ultraventennale per cui è causa.
§
I testi attorei ( , e ) sono stati Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 escussi all'udienza del 12.07.2023.
Con ordinanza ex art. 127 ter, comma III, c.p.c. del 29.07.2025, la causa è stata tenuta a decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.
In comparsa conclusionale l'attore ha rimarcato i propri assunti, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria.
§
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Suprema Corte.
3 - Chi agisce in giudizio deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus. Come evidenziato dalla Suprema Corte, l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria immobiliare consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr. Cass. n. 5964/96, Cass. n. 6079/02
e Cass. n. 2857/06).
- Al fine della prova di intervenuta usucapione, necessaria ex art. 2697 c.c., l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ., concreta la sussistenza del corpus possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141 c.c. I comma, è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza
10.07.2007, n. 15446).
- Tra le principali facoltà del proprietario vi è quella di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1796 del 20.01.2022).
§
In sintesi, ritiene questo giudice che ricorrano i sopra richiamati requisiti affinché possa dichiararsi in capo all'attore l'intervenuto acquisto per usucapione oggetto di domanda.
A tale conclusione si perviene in forza dei seguenti elementi.
Deposizioni testimoniali.
I testi escussi hanno sostanzialmente confermato gli assunti attorei, senza che sia emerso alcun elemento che possa far dubitare della genuinità ed attendibilità delle relative deposizioni.
Per costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto può essere fornita anche per testimoni (Cass. Civ. 26.07.1977, n.
3342 - Cass. Civ. 19.07.1999, n. 7692).
4 Documenti.
La documentazione offerta in comunicazione dall'attore, con particolare ma non esclusivo riferimento ai rogiti di compravendita (docc. 2 e 3) ed alla relazione notarile (doc. 22), è coerente con i relativi assunti.
Inoltre, nella contumacia dei convenuti, non si rinvengono in atti elementi documentali di segno contrario agli assunti attorei.
§
Sulle spese del giudizio.
Deve disporsi l'integrale compensazione delle stesse tra le parti, come richiesto dall'attore per l'ipotesi, verificatasi per contumacia dei convenuti, di mancata contestazione della domanda per cui è causa.
Sulla trascrizione della sentenza.
L'obbligo di trascrizione della presente sentenza è specificamente sancito nell'art. 2651 del
Codice Civile e non necessita di appositi pronunciamenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda di accertamento di intervenuta usucapione, ex art. 1158 c.c., dispiegata in citazione,
DICHIARA
, nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 proprietario, per intervenuta usucapione ventennale, dell'immobile censito come ente urbano nel Catasto Terreni del Comune di Calasetta (SU) al Foglio 1, Particella 7016.
Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, addì 21 dicembre 2025
Il giudice
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