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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3344/2024 R.G.L. promossa
d a
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Carmelo Butticè ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, in Via Catania n.15, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Maurizio Falqui Cao e Stefania Sotgia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale giusta procura alle liti del Notar di Roma;
Per_1
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.08.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi il pagamento dei ratei maturati e non CP_1 riscossi dell'assegno ordinario di invalidità riconosciuto con decreto di omologa relativo al procedimento portante R.G. n. 77/2022 emesso dal Tribunale civile di Termini Imerese in data 02.04.2024. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente rilevando che “…….vi è stata la liquidazione della prestazione, in data 16 maggio 2024, ma non il pagamento dei ratei….. con la medesima comunicazione di liquidazione si informava l'utente che, per disporre il pagamento, totale o parziale, o il totale reincasso degli arretrati, "occorre verificare se ci sono quote incumulabili con la retribuzione per lavoro dipendente o con altre prestazioni;
pertanto è necessario che Lei restituisca a questa Agenzia di produzione la presente dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta" (vedasi pag. 13 - 16 della documentazione allegata (doc. 2). Ebbene il ricorrente non ha mai fornito il chiesto modello TE09, debitamente compilato e sottoscritto, al fine di valutare le eventuali trattenute da applicare alla somma accantonata (id est trattenute da lavoro dipendente) e potere sbloccare gli arretrati in suo favore”. Con note sostitutive d'udienza del 03.02.2025, il ricorrente deduceva che
“contrariamente a quanto ex adverso affermato, la prestazione del sig. è Parte_1 stata interamente pagata dall' con data valuta 04.11.2024”; chiedeva, pertanto CP_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo altresì nella vittoria delle spese di lite, stante la tardività del pagamento avvenuto dopo la notifica del ricorso. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.02.2025 per il deposito di note.
***
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione assistenziale, oggetto della domanda, è già stata interamente riconosciuta e liquidata in sede amministrativa in data 16.05.2024 (cfr. modello T08 in atti fascicolo parte resistente), conformemente a quanto dichiarato da parte ricorrente. Rilevato, inoltre, che parte ricorrente non fornisce prova documentale della liquidazione della prestazione in data 04.11.2024, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per intero le spese di lite. Così deciso, il 25.03.2025.
IL GIUDICE Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3344/2024 R.G.L. promossa
d a
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Carmelo Butticè ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, in Via Catania n.15, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Maurizio Falqui Cao e Stefania Sotgia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale giusta procura alle liti del Notar di Roma;
Per_1
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.08.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi il pagamento dei ratei maturati e non CP_1 riscossi dell'assegno ordinario di invalidità riconosciuto con decreto di omologa relativo al procedimento portante R.G. n. 77/2022 emesso dal Tribunale civile di Termini Imerese in data 02.04.2024. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente rilevando che “…….vi è stata la liquidazione della prestazione, in data 16 maggio 2024, ma non il pagamento dei ratei….. con la medesima comunicazione di liquidazione si informava l'utente che, per disporre il pagamento, totale o parziale, o il totale reincasso degli arretrati, "occorre verificare se ci sono quote incumulabili con la retribuzione per lavoro dipendente o con altre prestazioni;
pertanto è necessario che Lei restituisca a questa Agenzia di produzione la presente dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta" (vedasi pag. 13 - 16 della documentazione allegata (doc. 2). Ebbene il ricorrente non ha mai fornito il chiesto modello TE09, debitamente compilato e sottoscritto, al fine di valutare le eventuali trattenute da applicare alla somma accantonata (id est trattenute da lavoro dipendente) e potere sbloccare gli arretrati in suo favore”. Con note sostitutive d'udienza del 03.02.2025, il ricorrente deduceva che
“contrariamente a quanto ex adverso affermato, la prestazione del sig. è Parte_1 stata interamente pagata dall' con data valuta 04.11.2024”; chiedeva, pertanto CP_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo altresì nella vittoria delle spese di lite, stante la tardività del pagamento avvenuto dopo la notifica del ricorso. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.02.2025 per il deposito di note.
***
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione assistenziale, oggetto della domanda, è già stata interamente riconosciuta e liquidata in sede amministrativa in data 16.05.2024 (cfr. modello T08 in atti fascicolo parte resistente), conformemente a quanto dichiarato da parte ricorrente. Rilevato, inoltre, che parte ricorrente non fornisce prova documentale della liquidazione della prestazione in data 04.11.2024, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per intero le spese di lite. Così deciso, il 25.03.2025.
IL GIUDICE Giorgia Marcatajo