Ordinanza collegiale 11 giugno 2024
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 01/04/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00417/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00435/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2023, proposto da
IL NC, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Tosches, con domicilio digitale come da p.e.c. Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, Corso Mazzini, n. 102;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da p.e.c. Registri di Giustizia;
Regione Puglia-Servizio Personale e Organizzazione, non costituito in giudizio;
nei confronti
DE GI, AN ME, BL Valeria, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determina del Dirigente del Servizio reclutamento e contrattazione n. 35 del 23 gennaio 2023, di approvazione della graduatoria finale per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 209 unità di categoria D per vari profili professionali - Bando numero 24 - area professionale “Area Comunicazione e Informazione” - profilo professionale “Specialista della comunicazione istituzionale”, n. 3 posti; e della stessa graduatoria nella parte in cui la ricorrente è collocata al posto 28 con 25,75 punti;
- ove occorra del bando di concorso n. 24 approvato dalla Regione Puglia con determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 1371 del 15 dicembre 2021, nella parte in cui all’art. 7, comma 4, dispone che non si tenga conto del titolo di studio che costituisce requisito di partecipazione, anche ove questo sia manifestamente superiore rispetto a quello minimo di ammissione;
- dei verbali della Commissione esaminatrice nominata con d.d. n. 231 del 22.3.2022 nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente il possesso di 1,5 punti aggiuntivi per il possesso della laurea magistrale e, in particolare, del verbale n. 9 del 16.11.2022 della Commissione;
- dei verbali della Commissione esaminatrice nominata con d.d. n. 231 del 22.3.2022 nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente il possesso di 1 punto aggiuntivo per il possesso della abilitazione all’esercizio della professione forense e, in particolare, dei verbali n. 6 del 18.7.2022 e n. 8 del 21.9.2022 della Commissione di concorso;
- di ogni altro atto e verbale presupposto, successivo e conseguenziale, ancorchè allo stato ancora non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente ha partecipato al concorso, per titoli ed esame, indetto dalla regione Puglia con il bando n. 24, di cui in epigrafe, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. tre unità di categoria “D” - posizione economica “D1”, area professionale “Comunicazione e informazione” - profilo professionale “Specialista della comunicazione istituzionale”.
Tra i requisiti di ammissione al concorso, l’art. 2 del bando ha prescritto il possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004; laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004; ovvero laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione a quelle suindicate ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009.
L’art. 7 del medesimo bando di concorso, concernente la valutazione dei titoli, prevede:
- l’attribuzione del punteggio per titoli di studio fino a un massimo di punti 8, come segue (comma 4, lettera “a”):
- 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l’ammissione al concorso;
- 0,5 punti per master di I livello
- 1,5 punti per master di II livello
- 2 punti per diploma di specializzazione;
- 2,5 punti per dottorato di ricerca;
- l’attribuzione del punteggio per altri titoli fino a un massimo di punti 2, come segue (comma 4, lettera “b”):
- 1 punto per ogni abilitazione professionale, solo se attinente al profilo per il quale si concorre.
L’odierna ricorrente, all’atto della presentazione della domanda di ammissione, ha dichiarato di essere in possesso della Laurea magistrale - LMG/01 PR , conseguita il 12 luglio 2017 presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” nonché del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
La deducente ha superato le prove di concorso.
Con determinazione dirigenziale n. 35 del 23 gennaio 2023, la regione Puglia ha approvato la graduatoria definitiva del concorso in questione, nella quale la stessa si è collocata al posto n. 28 con il punteggio di 25,75.
1.1 - La ricorrente ha impugnato gli atti, di cui in epigrafe, incluse le previsioni del bando.
Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
I. Violazione dell’art. 2, lett. i del bando di concorso, con riferimento all’errata valutazione dei titoli. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, irragionevolezza ed illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Sintomi di sviamento di potere ;
II.- Eccesso di potere (sviamento; erroneità dei presupposti). Violazione del bando di concorso (art. 7, comma 4, let. b). Ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione. Violazione della par condicio ;
III. - Eccesso di potere (sviamento; erroneità dei presupposti). Violazione del bando di concorso (art. 7, comma 4, lett. b). Ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione. Violazione della par condicio .
1.2 - Si è costituita in giudizio la regione Puglia. Ha evidenziato in via preliminare la necessità di integrazione del contraddittorio. Ha contestato le avverse pretese, chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3 - All’udienza in camera di consiglio del 27 aprile 2023 per la trattazione dell’istanza cautelare, su istanza concorde delle parti è stata disposta la cancellazione dal ruolo.
1.4 - Con ordinanza 11 giugno 2024, n. 738, questa sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, prescrivendone le modalità.
1.5 - Parte ricorrente ha provveduto alla disposta integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
1.6 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive pretese.
1.7 - All’udienza pubblica del 18 dicembre 2024, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Preliminarmente, come riconosciuto dalla stessa Regione (cfr. la memoria difensiva del 14 novembre 2024), risulta adempiuta la disposta integrazione del contraddittorio che, pertanto, risulta integro (si veda il tempestivo deposito documentale in data 17 luglio 2024).
3. - Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato, nei sensi di seguito precisati.
4. - Parte ricorrente lamenta, in sintesi, la mancata attribuzione dell’ulteriore punteggio di 1,5 in relazione alla Laurea magistrale a ciclo unico LMG/01 in PR (titolo superiore rispetto a quello minimo di ammissione, costituito dalla laurea triennale).
Invoca, in particolare, l’illegittimità del bando in parte qua (art. 7), che si traduce in una irragionevole disparità di trattamento tra concorrenti in possesso di un titolo di studio superiore (diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale articolata su di un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) rispetto a quello minimo di ammissione, costituito dalla laurea triennale, con alterazione della par condicio competitorum .
Cita giurisprudenza a supporto.
Reclama, quindi, il riconoscimento di punti 1,5 aggiuntivi per il possesso della laurea magistrale de qua , requisito ulteriore rispetto a quello minimo per l’accesso al concorso.
4.1 - La doglianza è fondata.
Questa sezione ha già scrutinato la fondatezza di analoghe censure (cfr. le sentenze n. 211 e 212 del 22 febbraio 2024; n. 309 in data 11 marzo 2024; n. 524 del 26 aprile 2024; n. 656 del 23 maggio 2024; n. 828 in data 8 luglio 2024; 22 ottobre 2024, n. 1114). A tale orientamento si intende dare continuità.
Invero, occorre evidenziare che il bando di concorso de quo , all’art. 2 ( Requisiti di ammissione al concorso ) ha richiesto, tra i requisiti di partecipazione, il possesso, quale titolo di studio, alternativamente della laurea di primo livello (L), del diploma di laurea (DL), ovvero di laurea specialistica (LS) o di laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione.
La valutazione dei titoli di studio (art. 7) avrebbe riguardato quelli ulteriori rispetto agli altri dichiarati nella domanda di partecipazione come requisiti di partecipazione, fino all’assegnazione di massimo otto (8) punti - tra i quali è stata prevista l’attribuzione di 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso.
Quindi, il bando prevede, alternativamente, ai fini dell’accesso alla procedura in esame, il possesso della laurea triennale (o di primo livello), della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea “vecchio ordinamento”, in applicazione della circolare n. 6350 del 27 dicembre 2000, la quale ha stabilito che Per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l’accesso alle posizioni CI, C2, C3 del comparto Ministeri, nonché per l’accesso alle equivalenti qualifiche degli altri comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall’art. 3 del citato regolamento ministeriale .
Ciò premesso, deve convenirsi con la ricorrente che, essenzialmente, contesta il medesimo bando, nella parte in cui ha escluso, per la valutazione dei titoli aggiuntivi, la laurea magistrale a ciclo unico, qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale (art. 7 del bando).
Come già rilevato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (cfr. Sez. III-ter, n. 12613 del 2021; Sez. IV, nn. 1739 e 3739 del 2022) (T.A.R. Lazio, Roma, sezione quarta, 26 ottobre 2022, n. 13846; in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sezione terza ter , 7 dicembre 2021, n. 12613, citata anche dall’interessata). Infatti, sarebbe “illogica e discriminatoria l’attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento: in sintesi, se per accedere al concorso è sufficiente la laurea triennale, chi è in possesso della (unitaria) laurea quadriennale vecchio ordinamento ha oggettivamente un titolo in più” (Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2022, n. 3890, di conferma di Tar Lazio, sez. III-ter, n. 12613 del 2021; Id., sez. IV, 23 settembre 2022, n. 12130, non appellata). Tale interpretazione è stata del resto già condivisa dalla Sezione in recenti pronunce (cfr. sentenza 29 marzo 2023, n. 3243) (Consiglio di Stato, sezione terza, 21 giugno 2023, n. 6108, con argomentazioni sovrapponibili, per eadem ratio , in relazione alla laurea magistrale a ciclo unico; in termini, Consiglio di Stato, sezione prima, parere n. 1539/2022).
Pertanto, qualora tale titolo di studio superiore non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, verrebbe a determinarsi un’illogica disparità di trattamento tra candidati che hanno acquisito titoli di studio manifestamente diversi tra loro e che sono conseguiti al termine di percorsi didattici caratterizzati da peculiari insegnamenti, prove di esame ed esperienze accademiche.
Se ai fini della partecipazione alla selezione può essere considerata sufficiente la laurea “breve” triennale, nel rispetto della legittima valutazione svolta dall’Amministrazione (sottolineata nelle difese della regione Puglia), deve, comunque, tenersi conto della diversità dei percorsi di studi sopra accennata: il diploma di laurea “vecchio ordinamento” e la laurea magistrale a ciclo unico non possono che essere considerati tra i titoli “aggiuntivi o ulteriori” rispetto a quello minimo necessario per partecipare al concorso, con la consequenziale attribuzione del punteggio relativo, nel caso di specie 1,5.
La diversità tra i due percorsi di studi emerge anche dai distinti obiettivi individuati dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 ( Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ), in cui si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali (art. 3, comma 4, d.M. n. 270/2004), mentre il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici (art. 3, comma 6, d.M. n. 270/2004).
Alla luce delle predette considerazioni, quindi, deve ritenersi illegittimo, in parte qua , l’art. 7 del bando (e l’interpretazione svolta dalla Commissione di concorso), che ha condotto all’omessa considerazione del titolo di laurea posseduto dalla ricorrente (nel caso di specie, la laurea magistrale a ciclo unico in PR), superiore rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea triennale.
In senso contrario non vale la giurisprudenza invocata da ultimo dalla difesa dell’Amministrazione regionale, che ha respinto i ricorsi dei candidati sulla base del principio di autoresponsabilità dichiarativa, escludendo il punteggio aggiuntivo.
Nella vicenda valutata da questo Collegio, infatti, si evince dall’esame delle modalità di partecipazione al concorso, comunque, che l’istante non avrebbe potuto far valere il titolo aggiuntivo: la lex specialis , infatti, consentiva di far valere ai fini della partecipazione sia la laurea triennale sia quella frutto di un percorso di studi più articolato (LM o DL “vecchio ordinamento”), ma non consentiva di far valere altresì la laurea magistrale a ciclo unico o “vecchio ordinamento” quale titolo ulteriore rispetto a quello minimo necessario per partecipare.
Tale illegittimo impedimento, pertanto, non consente di far valere il principio di autoresponsabilità dichiarativa.
Peraltro, la giurisprudenza amministrativa in ultimo richiamata dalla regione (T.A.R. Lazio, n. 4188 del 2023) conferma la correttezza dell’orientamento interpretativo esposto in precedenza, in quanto dalla stessa si evince che i candidati avrebbero potuto “indicare la laurea magistrale ottenuta con il più elevato voto quale titolo di accesso; ed in tal caso, in effetti, avrebbe avuto diritto al raddoppio particolarmente favorevole del punteggio relativo ai titoli”; in altri termini, secondo detta giurisprudenza, la laurea magistrale avrebbe potuto essere considerata tra i titoli aggiuntivi, essendo oggettivamente diversa da quella triennale, ma il candidato non l’aveva correttamente indicata nella domanda di partecipazione (in cui aveva fatto riferimento alla laurea triennale). Tutto ciò nell’ambito di una procedura concorsuale (quella all’esame del T.A.R. Lazio), la cui disciplina - diversa rispetto a quella all’attenzione di questo Collegio - consentiva di far valere il titolo di laurea superiore, per cui, in base al principio di autoresponsabilità, il Tribunale capitolino ha ritenuto di respingere il ricorso.
4.2 - Da quanto sopra, consegue l’annullamento degli atti impugnati in parte qua e il riconoscimento alla ricorrente del punteggio aggiuntivo di 1,5 previsto per il possesso del titolo ulteriore/aggiuntivo in questione (Laurea magistrale a ciclo unico in PR).
5. - La censura con cui la ricorrente lamenta la mancata attribuzione di 1 ulteriore punto per il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense è infondata.
Questa sezione, su omologa questione relativa alla stessa graduatoria de qua , ha già ritenuto, con argomentazioni dalle quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, che L’art. 7, comma 4, lett. b) del bando prevede l’attribuzione di 1 punto “per ogni abilitazione professionale, solo se attinente al profilo per il quale si concorre”.
Nel verbale n. 6 del 15 luglio 2022, come in altri successivi, la Commissione ha ritenuto che non dovesse essere considerata valutabile, perché non pertinente per il profilo di selezione di competenza, l’abilitazione all’esercizio della professione forense.
La previsione non presenta profili di irragionevolezza. Non valgono in senso contrario le pur pregevoli argomentazioni difensive con cui si rappresenta che i dottorati di ricerca ed i master di I e II livello vengono valutati quali titoli superiori a prescindere dalla loro attinenza.
Trattasi, infatti, di titoli di studio e non professionali, sicchè la diversa categoria di appartenenza giustifica la diversa disciplina.
Esclusa, dunque, l’irragionevolezza della previsione, non resta che prendere atto che non è stata dimostrata l’attinenza dell’abilitazione professionale conseguita (professione forense) con il profilo concorsuale (comunicazione e informazione) (T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 22 ottobre 2024, n. 1114).
Per tale parte, il ricorso va respinto.
6. - In conclusione, per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto parzialmente, nei sensi e nei limiti innanzi precisati, con conseguente annullamento dell’art. 7 del bando di concorso, in parte qua, nei termini sopra illustrati e nei limiti dell’interesse di parte ricorrente, e degli ulteriori atti, di cui in epigrafe, nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente il punteggio di 25,75, senza tener conto della Laurea magistrale a ciclo unico in PR (punti 1,5).
Da quanto sopra, consegue il riconoscimento alla ricorrente del punteggio aggiuntivo di 1,5 previsto per il possesso del titolo ulteriore/aggiuntivo, costituito nel caso di specie dalla Laurea magistrale a ciclo unico in PR.
Rimane ferma ogni decisione conseguente alla presente sentenza, che la regione Puglia riterrà di adottare, alla luce dei superiori principi affermati in termini di valutazione del titolo aggiuntivo posseduto dalla ricorrente.
Il ricorso va - invece - respinto quanto alla reclamata attribuzione di ulteriore 1 (uno) punto, per il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense.
7. - Le spese del giudizio possono essere compensate, attesa la peculiarità delle questioni trattate, che involgono questioni interpretative di non agevole soluzione e sulle quali, all’epoca di indizione della procedura e della formulazione del bando, non si era consolidato l’odierno orientamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione prima) accoglie parzialmente il ricorso, di cui in epigrafe, nei limiti dell’interesse di parte ricorrente e nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla l’art. 7 del bando di concorso e gli ulteriori atti, di cui in epigrafe, in parte qua e nei sensi di cui in motivazione.
Respinge nel resto, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO