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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/10/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, all'udienza del 28 ottobre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2476/2023 R.G. e vertente fra
, c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' avv. Pietro Iurillo, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, alla Via
Giuseppe Verdi, 20, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
SA ER, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Persona_1
Fiumicino, come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: handicap grave.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 5.9.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dello status di handicap grave, beneficio denegato durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio.
1 Con memoria depositata il 26.1.2024 si è costituito l' ed ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda, deducendo la insussistenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento del beneficio rivendicato.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 28 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Sulla base delle contestazioni della parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della CTU, conferendo il relativo incarico al dott. . Persona_2
Il C.T.U., sulla base delle accurate indagini effettuate, ha ritenuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del beneficio in esame con decorrenza dall'aprile 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti, sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto, sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita posta in essere.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi riconoscere il diritto di parte ricorrente al conseguimento della prestazione richiesta.
3. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in applicazione del verbale del 03 novembre
2022, sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale, va posto a carico di l'importo di euro 1.348,50, oltre accessori CP_1 di legge, e a favore del procuratore antistatario della parte ricorrente.
Quanto alle spese di lite della fase ATP, in applicazione del suddetto verbale, il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa (ivi compresa l'epoca della visita della commissione medica), comporta la
2 liquidazione dell'importo di euro 764,00, oltre accessori di legge in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' comunque soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato il 5.9.2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione Pt_1 disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dello status di handicap grave con decorrenza aprile 2023;
b) in relazione al presente giudizio condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
1.348,50, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
c) in relazione alla fase ATP, previa compensazione della metà, condanna l' in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 764,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
d) pone in via definitiva a carico dell' le spese di C.T.U, già liquidate con CP_1 separato decreto.
Potenza, 28 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, all'udienza del 28 ottobre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2476/2023 R.G. e vertente fra
, c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' avv. Pietro Iurillo, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, alla Via
Giuseppe Verdi, 20, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
SA ER, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Persona_1
Fiumicino, come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: handicap grave.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 5.9.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dello status di handicap grave, beneficio denegato durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio.
1 Con memoria depositata il 26.1.2024 si è costituito l' ed ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda, deducendo la insussistenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento del beneficio rivendicato.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 28 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Sulla base delle contestazioni della parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della CTU, conferendo il relativo incarico al dott. . Persona_2
Il C.T.U., sulla base delle accurate indagini effettuate, ha ritenuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del beneficio in esame con decorrenza dall'aprile 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti, sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto, sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita posta in essere.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi riconoscere il diritto di parte ricorrente al conseguimento della prestazione richiesta.
3. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in applicazione del verbale del 03 novembre
2022, sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale, va posto a carico di l'importo di euro 1.348,50, oltre accessori CP_1 di legge, e a favore del procuratore antistatario della parte ricorrente.
Quanto alle spese di lite della fase ATP, in applicazione del suddetto verbale, il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa (ivi compresa l'epoca della visita della commissione medica), comporta la
2 liquidazione dell'importo di euro 764,00, oltre accessori di legge in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' comunque soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato il 5.9.2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione Pt_1 disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dello status di handicap grave con decorrenza aprile 2023;
b) in relazione al presente giudizio condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
1.348,50, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
c) in relazione alla fase ATP, previa compensazione della metà, condanna l' in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 764,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
d) pone in via definitiva a carico dell' le spese di C.T.U, già liquidate con CP_1 separato decreto.
Potenza, 28 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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