Sentenza 25 novembre 2025
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- 1. Confisca: non basta il rapporto di occasionalità tra il bene e il reatoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 27 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 38238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38238 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
38238-25
:
in case di diffusione der punde provvedimento orterela golità e gli altri dan identificative a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio Da richiesta di parte impoots data logge
Composta da IC ON
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
-Presidente-
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- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sent. n. sez. 620/2025 UP - 14/10/2025 R.G.N. 19710/2025
NZ ID nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2025 della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Antonio Balsamo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 febbraio 2025 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 26 giugno 2024, nel confronti di ID NZ, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., ha rideterminato la pena in quella di tre anni di reclusione. L'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. perché, chiudendo la cugina NA OS nella propria abitazione ed impendendole di uscire, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionarle la morte, colpendola con quattro coltellate dirette al petto e agli arti, cagionandole una ferita al torace, con conseguente pericolo di vita, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà. Sin dal giudizio di primo grado è stata ritenuta sussistente la circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen.
2. Secondo la concorde ricostruzione in fatto delle sentenze di merito, il 25 novembre 2023, alle ore 14 circa, i carabinieri intervenivano presso l'abitazione dell'imputato, su segnalazione di TO IZ, marito della persona offesa, in ragione del fatto che questa non rispondeva al telefono. Giunti sul posto, dopo aver bussato insistentemente alla porta che l'imputato non intendeva aprire, gli operanti rinvenivano la donna seduta ed immobile su una poltrona, sanguinante dal torace e con i vestiti intrisi di sangue. Nell'abitazione erano presenti abbondanti tracce ematiche;
in particolare, a terra e nel fondo della stanza dove si trovava la donna. Su un pensile della cucina veniva rinvenuto un coltello con delle piccole macchie di sangue e su un tavolino vicino alla poltrona ove era seduta la donna, un telefono cellulare bruciato di proprietà della vittima;
vi erano poi, in vari punti della casa, scatole contenenti altri coltelli. Successivamente, venivano sottoposti a sequestro 195 coltelli (da caccia, da combattimento, a serramanico e stiletti) storditori elettrici ed uno zaino utilizzato dall'imputato, solitamente, al di fuori della propria abitazione. Sopraggiunta l'ambulanza, la donna veniva trasportata in codice rosso presso il Pronto Soccorso. L'imputato, invitato a consegnare i vestiti indossati perché sporchi di sangue, si opponeva, mostrando un atteggiamento ostile, anche nel seguire i militari in ufficio. Era, inoltre, in condizioni di evidente alterazione psicofisica, dovuta
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all'assunzione di sostanze alcoliche.
I giudici di merito hanno dato conto delle dichiarazioni rese da UE IE, l'uomo che giornalmente si occupava delle pulizie nell'abitazione dell'imputato, dal marito della vittima, TO IZ, e da NA OS. Si tratta di dichiarazioni ritenute, sostanzialmente, convergenti e reciprocamente riscontrate quando alla sequenza degli avvenimenti avvenuti il
giorno dell'aggressione.
In particolare, hanno assunto rilievo, ai fini ricostruttivi, le dichiarazioni della vittima che ha descritto l'imputato come un soggetto dedito all'abuso alcolico, con frequenti istinti suicidi ed evidenziato che, il giorno del fatto, NZ era in stato di ubriachezza e più aggressivo del solito, tanto da indurla a ritenere che l'uomo voleva compiere un gesto violento. Secondo quanto raccontato dalla OS, dopo averla insultata verbalmente, andato via IE, l'imputato aveva chiuso la porta mettendo le chiavi in tasca e preso un coltello a serramanico dalla tasca destra;
a quel punto, la donna aveva chiamato il domestico, il quale, ritornato presso l'abitazione, aveva portato via l'arma. Chiusa la porta, aveva poi chiamato l'amica RA NA e, senza conversare, aveva fatto in modo che quest'ultima sentisse cosa stava accadendo. Nonostante i tentativi della OS di andare via, l'imputato, preso un altro coltello, aveva iniziato a colpiria, prima con una coltellata al petto, poi con altre due sulle braccia, una a destra e una a sinistra;
le aveva, poi, ordinato di sedersi sulla poltrona. Sentito IZ citofonare, NZ le aveva intimato di mandarlo via, o avrebbe fatto fuori anche lui;
non ricevendo risposte, il marito aveva continuato a telefonarle e, a quel punto, l'imputato, innervositosi, aveva iniziato a colpire il cellulare della vittima con lo stesso coltello, al punto da farlo scoppiare. Poco dopo, erano arrivate le forze dell'ordine.
2.1. In punto di capacità di intendere e di volere dell'imputato, i giudici di merito hanno ritenuto, ritenendo condivisibile la relazione del consulente del pubblico ministero, il quale aveva effettuato una prima diagnosi in carcere, nonché l'osservazione diretta e la somministrazione del test MMSE, che lo stesso, al momento del fatto, fosse in una condizione di infermità tale da scemare grandemente, ma non escludere, la capacità di intendere e di volere.
2.2. L'idoneità e la non equivocità degli atti posti in essere da NZ a cagionare la morte della vittima, in ragione del giudizio prognostico effettuato sulla base delle circostanze valutate ex ante, e dunque in ragione delle modalità oggettive, del contesto, nonché delle zone attinte (torace, ascelle, spalle) e dello strumento utilizzato, sono state giudicate tali da potere ravvisare la volontà
omicidiaria, non essendosi verificato l'evento mortale per cause indipendenti dalla volontà dell'imputato. Le ferite riportate dalla vittima sono consistite in una lineare di quattro centimetri a livello del terzo spazio intercostale penetrante in cavo pleurico, e tre subcentimetriche superficiali sulla spalla bilateralmente e in corrispondenza dell'ascella sinistra, con diagnosi di emopneumotorace traumatico destro con ferita da taglio aperta nel torace, che ha determinato l'interessamento del polmone con spandimento emorragico a livello polmonare e necessitato di un drenaggio per permettere la fuoriuscita del sangue, giudicata guaribile con una prognosi di quaranta giorni. Le conclusioni del consulente medico-legale Casali, che ha ritenuto tali ferite non idonee a porre in pericolo la vita della vittima, poiché l'utilizzo del coltello a livello toracico non è stato impiegato in modo realmente pericoloso, sono state disattese dai giudici di merito in quanto basate su una lettura ex post del fatto, dunque sugli effetti raggiunti realmente dall'azione, non avendo in considerazione il contesto complessivo.
2.3. Le circostanze attenuanti generiche sono state escluse in ragione della negativa personalità dell'imputato, della gravità della condotta e del comportamento processuale tenuto sin dall'inizio del procedimento. La Corte di appello ha concesso la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., in ragione della dazione spontanea del risarcimento del danno da parte dell'imputato e della dichiarazione di piena soddisfazione da parte della persona offesa.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione ID NZ, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando cinque motivi.
3.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge penale, difetto di motivazione e travisamento probatorio in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, con riferimento all'inidoneità dell'azione a mettere in pericolo la vita della vittima. Alla luce dello stato di alterazione in cui versava l'imputato al momento del fatto, la qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio sarebbe stata desunta da elementi che, seppure cristallizzati nelle cartelle cliniche e nelle relazioni tecniche in atti, sono stati oggetto di travisamento. I giudici di merito avrebbero trascurato di considerare l'utilizzo del coltello <di taglio» e non <<di punta», la mancanza di una particolare forza nello sferrare i colpi, la dimissione ospedaliera dopo soli nove giorni dal ricovero della OS (completamente guarita dopo la degenza), il fatto che la persona offesa è stata, soccorsa solamente due ore dopo il fatto e, soprattutto, la relazione tecnica del dott. Casali.
Nella ricostruzione della sentenza manca, peraltro, la descrizione dell'ipotetico lasso temporale che sarebbe stato necessario al verificarsi dell'evento mortale. Il giudizio di idoneità dell'azione, inoltre, sarebbe stato effettuato dando rilievo non agli atti ed alle circostanze esistenti al momento della stessa, bensì al solo mezzo utilizzato che, peraltro, non ha determinato il collasso del polmone, né una seria emorragia.
3.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge penale, difetto di motivazione e travisamento probatorio in punto di elemento soggettivo. Il dolo omicidiario sarebbe stato desunto in termini apodittici e immotivati, dando esclusivo rilievo alla natura del mezzo usato, alle parti del corpo attinte, e al comportamento antecedente e susseguente al reato. Sarebbero state trascurate, invece, le dichiarazioni rese dalla persona offesa (unico testimone del fatti) la quale ha dichiarato che, poiché l'aggressione è avvenuta in un momento di rabbia ed impeto, la volontà dell'imputato non era stata certamente quella di ucciderla, come confermato dalle ferite inferte alla spalla e dalla guarigione in nove giorni. In tal senso, deporrebbero, inoltre, l'avere desistito l'imputato dal portare al termine l'azione omicidiaria e la circostanza che NZ ha permesso alla vittima di chiamare l'amica. Risulterebbe violato, quanto meno, pertanto, il canone di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio con riferimento all'elemento soggettivo.
3.3. Con il terzo motivo ha eccepito violazione di legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di quantificazione della pena, non contenuta entro il minimo edittale. I giudici di merito, indicando quale pena base quella di anni dieci di reclusione in ragione della gravità della condotta, avrebbero errato laddove, nel giudizio di gravità del danno, hanno fatto esclusivo riferimento alla gravità dell'offesa, senza considerare l'intensità del dolo. La pena così fissata sarebbe eccessiva in considerazione, soprattutto, del fatto che la condotta è durata pochi secondi, della circostanza che l'imputato ha consentito ai carabinieri di entrare nell'abitazione e, in definitiva, della circostanza che è stato lo stesso imputato a desistere dal compimento dell'azione.
3.4. Con il quarto motivo ha eccepito violazione di legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La collaborazione offerta dall'imputato durante la consulenza effettuata dal dott. Lagazzi e in occasione dell'interrogatorio davanti al Giudice per le indagini preliminari, oltre che l'incensuratezza e la malattia mentale dell'imputato, avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a concedere le circostanze invocate.
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3.5. Con il quinto motivo ha eccepito violazione di legge penale e processuale, e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla confisca dei beni legittimamente detenuti e non pertinenti al reato. I giudici di merito, ritenendo la necessità di prevenire ulteriori reati sia in ragione delle precarie condizioni dell'imputato, sia, soprattutto, in considerazione del reato commesso, avrebbero errato, oltre che omesso di motivare, nel disporre la confisca dei coltelli, in quanto legittimamente detenuti presso l'abitazione, mai illecitamente portati fuori e non pertinenti al reato.
4. Il difensore dell'imputato ha chiesto procedersi a discussione orale e ha, in seguito rinunciato a tale istanza. E' stata fissata udienza di discussione sul presupposto dell'inefficacia della rinuncia ai sensi dell'art. 611, comma 1 ter, cod. proc. pen. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del
ricorso.
Nell'interesse di NZ è stata depositata memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento nei motivi principali.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del delitto tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice (fra le molte, Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, [...], Rv. 277032-02; Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, [...], Rv. 248305-01; Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, [...], Rv. 209688-01). Ciò posto, si deve rilevare che, al netto delle doglianze attraverso le quali il ricorrente lamenta la valutazione compiuta nel provvedimento impugnato sulla idoneità degli atti a cagionare l'evento mortale, il motivo di ricorso, sostanziandosi anche in deduzioni generiche, tendenti a sollecitare questa Corte ad una rilettura degli elementi fattuali che, correttamente, sono stati presi in considerazione dai giudici di merito per giungere a ritenere, con motivazione congrua e logica, la sussistenza del tentato omicidio, si palesa inidoneo a scardinare la correttezza della valutazione.
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Ineccepibile è, infatti, l'argomentazione sviluppata dai giudici di merito che, al termine del giudizio prognostico effettuato secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, hanno desunto l'idoneità degli atti a cagionare l'evento mortale in ragione della materialità della condotta (consistita nell'aver attinto la donna con quattro coltellate, di cui una al torace), della documentazione medica e della diagnosi di dimissione (da cui è emerso un vero e proprio emopneumotorace destro da ferita da taglio con interessamento del polmone e con spandimento emorragico a livello polmonare, con applicazione del drenaggio per permettere la fuoriuscita di sangue e con successiva atelettasia lobo medio inferiore destro risolta con CPAP). E' stato valorizzato anche il particolare contesto in cui si è svolta l'azione: l'imputato, dopo aver chiuso in casa la donna una prima volta, armatosi di coltello, l'ha reiteratamente colpita, richiudendo a chiave la porta ed impedendo l'accesso al marito della vittima. Inoltre, hanno assunto rilievo le parti del corpo attinte, la reiterazione dei colpi, le modalità impiegate, la micidialità del mezzo, la ferocia e la determinazione dell'imputato, desumibili dall'aver chiuso in casa la donna, impedendo al marito di accedervi, minacciando peraltro di «far fuore anche lui, nonché la circostanza che l'azione si sia rivelata inadeguata a provocare la morte esclusivamente in ragione dell'intervento tempestivo di IZ e delle forze dell'ordine.
2.2. La guarigione in soli nove giorni, la circostanza che l'arma sia stata utilizzata di punta e non «di taglio», che la vittima sia stata soccorsa a distanza di due ore dal ferimento e, ancora, il fatto che non si siano verificati il collasso del polmone o una emorragia, non valgono a scalfire l'apparato argomentativo che sorregge la valutazione operata, perché l'idoneità degli atti nel tentativo va riferita all'insieme complessivo dell'attività posta in essere dal soggetto, tenendo conto di tutte le circostanze effettive conosciute e conoscibili in quel momento dall'agente, e della potenzialità, quindi, della condotta stessa a produrre l'evento. Non rileva il risultato, meno grave, che ne sia conseguito, per cause indipendenti dalla volontà del colpevole e dalla idoneità della condotta posta in essere (Sez. 4, n. 2211 del 20/06/1985, dep. 1986, [...], Rv. 172168-01). Va, altresi, considerato che, ai fini dell'integrazione della fattispecie contestata, non è rilevante la circostanza che la vittima sia stata realmente attinta dai colpi dell'aggressore, subendo un effettivo vulnus della propria integrità psico- fisica (Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, [...], Rv. 261702), essendo sufficiente che l'azione offensiva sia stata attuata in modo da configurare, secondo una valutazione prognostica riferita al momento in cui detta azione si è dispiegata, il probabile conseguimento del risultato offensivo avuto di mira.
2.3. Né vale a spostare il giudizio, secondo ancora quanto ricostruito dal
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giudici di merito, la diversa conclusione del dott. Casali circa il fatto che l'azione non avrebbe potuto cagionare l'evento mortale: come evidenziato nelle convergenti sentenze di merito, la stessa si è rivelata insufficiente a contestare la valutazione adottata dal giudice di prime cure perché basata su una lettura operata ex post, dunque sugli effetti realmente raggiunti, come tale tendente a sminuire il fatto concreto verificatosi, e non già sul contesto complessivo in cui si è inserita l'azione. Non sussiste pertanto, a tale proposito, il lamentato vizio del travisamento della prova, posto che lo stesso va escluso nel caso in cui venga lamentata l'interpretazione delle risultanze processuali e tenuto conto del costante orientamento di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (fra le molte, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, [...], Rv. 281085-01).
2.4. Priva di pregio l'ulteriore censura per la quale i giudici di merito avrebbero preso in considerazione il solo mezzo utilizzato, in luogo delle circostanze esistenti al momento del fatto, atteso che risulta compiuta, invece, una disamina complessiva degli elementi fattuali disponibili. Inoltre, giova ribadire che successivamente al mancato verificarsi della consumazione del reato voluto dall'agente, deve essere esperito un tipico giudizio controfattuale, operato riportando la sequenza criminosa al momento della estrinsecazione della condotta e ipotizzando se fosse probabile, in tale fase, la verificazione del risultato offensivo voluto, assumendo quale base del relativo giudizio il complesso delle circostanze conosciute o conoscibili dall'agente in quella fase dell'iter criminis (Sez. 1, n. 32851 del 10/6/2013, [...], Rv. 256991-01; Sez. 2, n. 44148 del 7/7/2014, [...], Rv. 260855-01; Sez. 2, n. 36311 del 12/7/2019, [...], Rv. 277032-01). Nel caso di specie, tutte le circostanze evidenziate sono state congruamente valutate e ritenute deponenti per la sussistenza della idoneità degli atti a cagionare
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la morte della persona offesa, non verificatasi, poi, per circostanze indipendenti dal volere dell'imputato.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
3.1. Nell'ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo - ove manchino esplicite ammissioni da parte dell'imputato ha natura essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che per la loro non equivoca potenzialità offensiva sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente, assumendo valore determinante, per l'accertamento della sussistenza dell'animus necandi, l'idoneità dell'azione, la quale va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti. Il giudizio di idoneità è una prognosi formulata ex post, ma con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare (Sez. 1, n. 3185 del 10/02/2000, [...], Rv. 215511-01; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275012-01). Pertanto, la prova del dolo del delitto di tentato omicidio deve essere desunta da elementi esterni oggettivi, aventi un sicuro valore sintomatico che, con l'ausilio di appropriate massime di esperienza, consentono di inferire la sussistenza dell'elemento soggettivo. Per stabilire se il colpevole abbia effettivamente voluto la morte del soggetto passivo, è necessario affidarsi ad una serie di regole di esperienza, la conformità alle quali - quando non sussistono circostanze di fatto che lascino ragionevolmente supporre che le cose sono andate diversamente da come vanno le cose materiali ed umane è sufficiente per dimostrare "animus necandi" (Sez. 1, n. 1172 del 27/11/1991, dep. 1992, [...], Rv. 189074-01).
3.2. Nel caso di specie, la volontà omicidiaria è stata desunta avuto riguardo a molteplici elementi sintomatici, quali l'arma utilizzata (una pericolosa arma da taglio), la direzione e la reiterazione dei colpi (uno dei quali ad una zona vitale, quella del torace, ed altre due alla zona ascellare, molto delicata, ed alle spalle), la diagnosi di dimissione, la dinamica che ha visto NZ minacciare la vittima con l'arma, sottratta una prima volta da IE su sollecitazione e preoccupazione della stessa OS, e poi colpirla con quattro coltellate, chiudendo la porta di casa al fine di impedire l'ingresso ad altri, la circostanza che l'evento mortale non si sia verificato per l'intervento tempestivo di IZ e delle forze dell'ordine. Deve rilevarsi, anche su questo punto, l'aderenza della ricostruzione operata nel merito alle emergenze processuali ed ai requisiti necessari per la configurabilità del delitto di tentato omicidio, anche con riferimento all'elemento soggettivo, al cui proposito va precisato che nel delitto di tentato omicidio, ai fini della
sussistenza del reato è sufficiente il dolo diretto, rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione (Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, [...], Rv. 266915-01).
3.3. La doglianza difensiva, per la quale i giudici di merito avrebbero omesso di considerare le dichiarazioni della persona offesa, che ha affermato che la volontà dell'imputato non era certamente quella di uccidere, ritenute fondamentali in quanto unico testimone dell'azione, è infondata. Con argomentazioni effettive e insindacabili la Corte di appello ha smentito la medesima tesi difensiva qui riproposta. Le dichiarazioni sono state ascritte ad un atteggiamento protettivo della donna nei confronti dell'imputato, come quello tenuto durante l'udienza (la donna si era seduta di fianco all'imputato), volto nel complesso a ridimensionare la portata dell'azione; in quanto tall sono state giudicate inidonee a sovvertire l'impianto accusatorio, dovendosi separare la percezione privata e familistica da quella pubblicistica e penalistica dell'evento.
3.4. Analogamente, non vale ad escludere la sussistenza dell'animus necandi neppure la ritenuta superficialità delle ferite e la effettiva guarigione in nove giorni, in quanto indici, oltre che parziali, riferibili all'effetto realmente raggiunto, e non già alla situazione presentatasi al colpevole al momento dell'azione. Ineccepibile quanto già ritenuto, sul punto, dal giudici di merito che hanno sottolineato la decisività di quegli ulteriori elementi potenzialmente offensivi, dotati di valore sintomatico, in quanto tali i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente.
3.5. L'ulteriore assunto difensivo per il quale l'imputato, se fosse stato animato da volontà omicidiaria, avrebbe continuato nell'azione e non avrebbe consentito alla vittima di effettuare la telefonata all'amica, non vale ad escludere la sussistenza del dolo omicidiario, né ad escludere la punibilità della condotta: la desistenza non è difatti configurabile nei casi di "tentativo compiuto", in cui l'azione si sia perfezionata, pur senza provocare l'evento per ragioni non dipendenti dall'agente perché la desistenza, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile quando gli atti posti in essere, da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, integrano già gli estremi del tentativo (Sez. 1, n. 43036 del 23/10/2012, [...], Rv. 253616-01; Sez. 1, n. 42749 del 02/10/2007, [...], Rv. 238112-01). Le circostanze che nessuno, nella specifica situazione, avrebbe potuto
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impedire l'evento se lo stesso imputato non si fosse immediatamente fermato, o che lo stesso abbia permesso alla vittima di chiamare l'amica, consentendo, così, l'intervento del marito e delle forze dell'ordine, non possono escludere l'individuazione del dolo omicidiario nella condotta già realizzata, e quindi la sua idoneità a produrre l'evento mortale. Pertanto, accertata l'idoneità degli atti posti in essere, l'adeguatezza causale e l'attitudine a creare la situazione di pericolo, non rileva in termini decisivi il fatto che fu l'imputato a fermarsi, perché all'idoneità dell'azione consegue la punibilità del tentativo già compiuto.
3.6. Infine, va ribadito che il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito» (fra le molte, Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, [...], Rv. 270519-01; Sez. 1, Sentenza n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801-01). Non è sufficiente a incrinare la ricostruzione della sentenza, pertanto, la circostanza che il ricorrente illustri la semplice maggiore persuasività di diversi e alternativi elementi asseritamente oggetto di una non condivisa valutazione di merito.
4. In relazione terzo motivo (mancata irrogazione di una pena contenuta entro il minimo edittale), va richiamato il principio consolidato per il quale la motivazione in ordine alla determinazione della pena base, ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. Non ricorrendo questa ipotesi, anche l'uso di espressioni come *pena congrua», «pena equa», «congrua riduzione», «congruo aumento» o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen, per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al quantum della pena (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, [...], Rv. 271243-01). Cosi, l'estrema gravità del fatto e della condotta, i motivi a delinquere
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dell'imputato, la condotta precedente e contemporanea al reato e l'intensità del dolo hanno indotto (con particolare riguardo a quanto precisato sin dalla sentenza di primo grado) a ritenere equa e congrua la pena inflitta.
5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Giova richiamare il principio per il quale in tema di circostanze attenuanti generiche, al fine di ritenerle o escluderle il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [...], Rv.279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv. 271269). Inoltre, è altrettanto consolidato l'orientamento in base al quale, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più solo sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, [...], Rv. 270986-01). Tanto premesso, le circostanze addotte dalla difesa a sostegno della richiesta, quali la incensuratezza dell'imputato, l'atteggiamento collaborativo tenuto durante la perizia effettuata dal dott. Lagazzi e durante l'interrogatorio del giudice per le indagini preliminari, nonché la malattia mentale dello stesso, sono state ritenute, con valutazione congrua e insindacabile, inidonee alla concessione delle stesse. A ciò si aggiunga che, come correttamente evidenziato, la condizione mentale dell'imputato, che già fonda l'attenuante del vizio parziale di mente, non può essere, contestualmente, presa in considerazione ai fini dell'applicazione della diminuente prevista dall'art. 89 cod. pen., e come fondamento per la concessione delle attenuanti generiche, dovendo trovare giustificazione le relative diminuenti su fatti e motivi diversi (Sez. 5, n. 1080 del 18/10/2021, [...], Rv. 282533- 01). Nessuna valenza, inoltre, è stata attribuita dai giudici di merito alla mancata confessione da parte dell'imputato; sono state valorizzate, al contrario, la personalità altamente negativa dello stesso, la gravità della condotta ed il negativo comportamento processuale tenuto sin dalla prima fase del procedimento. La censura, pertanto, è stata articolata in termini generici ed aspecifici.
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6. Fondato è, infine, il quinto motivo di ricorso. Con la sentenza di primo grado è stata disposta la confisca e la distruzione del coltello sottoposto a sequestro il 25 novembre 2023, ossia di quello adoperato per la commissione del delitto per il quale si procede. E' stata, altresi, disposta la confisca di altri coltelli sottoposti a sequestro il giorno successivo in quanto ritenuti pertinenti al reato e la confisca e la distruzione, per le medesime ragioni, di altri coltelli a serramanico sequestrati in pari data. Decidendo sul motivo di appello relativo alla confisca dei coltelli diversi da quello utilizzato per colpire la vittima, la Corte milanese lo ha rigettato sull'assunto che la disponibilità di una vasta collezione di coltelli, che peraltro l'imputato aveva l'abitudine di maneggiare abitualmente di fronte a qualsiasi interlocutore, già altamente controindicata prima del fatto in ragione delle precarie condizioni di equilibro del NZ, a rigore deve ritenersi «decisamente da impedire in considerazione del reato commesso. Sul punto, il motivo di ricorso coglie un insanabile difetto di motivazione. Ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., possono essere soggette a confisca le cose che servirono a commettere il reato ovvero le cose che ne costituiscano il prodotto o il profitto. Nel caso di specie, si verte in tema di beni che non rientrano in alcuna delle categorie descritte dalla norma citata. Per completezza, si osserva, comunque, che il presupposto del provvedimento ablativo, nel caso di confisca facoltativa, è costituito dal nesso di pertinenzialità del bene con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo). Non è sufficiente l'affermazione di un semplice rapporto di occasionalità con il reato, dovendosi dimostrare una relazione dimostrativa della elevata probabilità della reiterazione della condotta punibile. A tale proposito, giova richiamare il principio generale in tema di confisca facoltativa affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito «è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell'illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso>> (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, [...], Rv. 285062-01; Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, [...], Rv. 270324 - 01; Sez. 3, n. 20429 del 02/04/2014, [...], Rv. 259631-01). In applicazione di tale consolidato principio, la motivazione del giudici di merito si rivela meramente apodittica e concretamente assente non essendo stato esplicitato in cosa consista il nesso di pertinenzialità tra il delitto per il quale si
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procede e i coltelli (diversi da quello utilizzato per la commissione del tentato omicidio) legittimamente detenuti dall'imputato. Sul punto, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito.
7. Alla luce di quanto esposto, discende l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al profilo indicato con restituzione dei coltelli all'avente diritto e il rigetto, nel resto, del ricorso. Deve essere disposto l'oscuramento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei coltelli diversi da quello sequestrato in data 25 novembre 2023 e per l'effetto ordina la restituzione dei medesimi all'avente diritto.
Rigetta nel resto il ricorso.
In caso di diffusione del presente omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.gs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 14/10/2025
Il Consigliere estensore Vincenzo Galati
Il Presidente
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SUPREMA CI CASSAZIONE Da Sezione Pouple esitata in Cancu 25/11/2025 SOPULARID louile Vere
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