Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2011, n. 20025
CASS
Sentenza 13 aprile 2011

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il delitto di truffa, nella forma cosiddetta contrattuale, è reato istantaneo e di danno la cui consumazione coincide con la perdita definitiva del bene, in cui si sostanzia il danno del raggirato ed il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso contro la sentenza che aveva ritenuto consumato il delitto di truffa, consistito nell'induzione in errore di soci di minoranza di una S.p.A alla vendita a prezzo vile delle azioni, nel momento della vendita medesima, considerando "post factum" non punibile la successiva distribuzione di utili, accantonati nel bilancio societario come riserva).

Commentari3

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    La massima In caso di truffa compiuta da un promotore finanziario mediante la vendita di prodotti di borsa senza fornire le necessarie informazioni circa tipologia e grado di rischio dell'investimento, il reato si consuma, non nel momento in cui il medesimo percepisce le provvigioni, bensì in quello, ove successivo, in cui sono accreditate sul conto corrente della vittima le somme, conseguenti all'investimento, depauperate dalle perdite (Cassazione penale, sez. II, 03/03/2021, n. 22957). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. II, 03/03/2021, n. 22957 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in …

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  • 3La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di truffa contrattuale
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 maggio 2021

    Cass., Sez. II, 3 dicembre 2020 (dep. 2 febbraio 2021), n. 4039 Cammino Presidente – Filippini Relatore Il professionista che con l'inganno fa credere al cliente di dover eseguire dei lavori (in realtà non occorrenti), inducendolo a sottoscrivere un preventivo ed a erogare un acconto senza poi eseguire quanto concordato né restituire il denaro ricevuto, risponde del delitto di truffa contrattuale, ciò in quanto la vittima si è determinato a contrarre nell'erronea convinzione della necessità delle opere, a nulla rilevando l'eventuale mancanza di diligenza da parte sua, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione causata dalla fiducia ottenuta con artifizi e raggiri (nel caso di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2011, n. 20025
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20025
Data del deposito : 13 aprile 2011

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