Sentenza 13 aprile 2011
Massime • 1
Il delitto di truffa, nella forma cosiddetta contrattuale, è reato istantaneo e di danno la cui consumazione coincide con la perdita definitiva del bene, in cui si sostanzia il danno del raggirato ed il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso contro la sentenza che aveva ritenuto consumato il delitto di truffa, consistito nell'induzione in errore di soci di minoranza di una S.p.A alla vendita a prezzo vile delle azioni, nel momento della vendita medesima, considerando "post factum" non punibile la successiva distribuzione di utili, accantonati nel bilancio societario come riserva).
Commentari • 3
- 1. Truffa online: artifici contrattuali e l’esclusione della tenuità del fattohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Truffa: sussiste nel caso di vendita di prodotti di borsa senza informazioni su rischio investimentoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima In caso di truffa compiuta da un promotore finanziario mediante la vendita di prodotti di borsa senza fornire le necessarie informazioni circa tipologia e grado di rischio dell'investimento, il reato si consuma, non nel momento in cui il medesimo percepisce le provvigioni, bensì in quello, ove successivo, in cui sono accreditate sul conto corrente della vittima le somme, conseguenti all'investimento, depauperate dalle perdite (Cassazione penale, sez. II, 03/03/2021, n. 22957). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. II, 03/03/2021, n. 22957 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in …
Leggi di più… - 3. La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di truffa contrattualeFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 maggio 2021
Cass., Sez. II, 3 dicembre 2020 (dep. 2 febbraio 2021), n. 4039 Cammino Presidente – Filippini Relatore Il professionista che con l'inganno fa credere al cliente di dover eseguire dei lavori (in realtà non occorrenti), inducendolo a sottoscrivere un preventivo ed a erogare un acconto senza poi eseguire quanto concordato né restituire il denaro ricevuto, risponde del delitto di truffa contrattuale, ciò in quanto la vittima si è determinato a contrarre nell'erronea convinzione della necessità delle opere, a nulla rilevando l'eventuale mancanza di diligenza da parte sua, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione causata dalla fiducia ottenuta con artifizi e raggiri (nel caso di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2011, n. 20025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20025 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 13/04/2011
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere - N. 1132
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 42906/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;
nei confronti di:
1) NT AU N. IL 29/09/1959;
2) IA AR, N. IL 13/11/1942;
3) NC NI, N. IL 25/12/1944;
4) NC RT, N. IL 06/01/1953;
avverso la sentenza n. 1926/2009 TRIBUNALE di BOLOGNA, del 07/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per la parte civile, Avv. Scheggia Vando del foro di Macerata, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
uditi i difensori avv.ti Sgubbi Filippo, del foro di Bologna, per UG RC, IA LA e IA NE, che chiede il rigetto dei motivi di ricorso;
È presente l'avv. Musco Enzo che chiede il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON US, quale parte civile nel procedimento penale n. 4806/07 R.G.N.R., a carico di UG RC ed altri, per il reato di cui agli artt. 110 e 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7 e 11, in danno di ON US ed altri, ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, avverso la sentenza, in data 7.6.2010, con cui il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, dichiarava estinto per intervenuta prescrizione detto reato.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata deducendo:
erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. e art. 157 c.p., avendo il Giudice ravvisato la consumazione della truffa con riferimento alla data del 25.3.2002 (data di cessione delle azioni) anziché a quella del 2.2.2005 (ultima distribuzione dei dividendi), dichiarando, quindi, erroneamente, la prescrizione del reato stesso, facendo decorrere da quest'ultima data il termine prescrizionale. Assumeva il ON che, nella specie, il delitto di truffa si era perfezionato non nel momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici e raggiri subiti, aveva assunto l'obbligazione di cedere le azioni, ma in quello, successivo in cui si era verificato la definitiva perdita di esse a seguito della distribuzione degli utili della società da parte degli imputati, distribuzione integrante la condotta del reato e non un "post factum". Proponeva ricorso per cassazione anche il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, deducendo, con un unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. e art. 157 c.p,; rilevava che il giudicante non aveva tenuto conto, ai fini della prescrizione del reato (riguardante una truffa contrattuale, commessa da detti imputati, per avere, in concorso fra loro, nella qualità rispettivamente, il UG, di consigliere delegato della Biochimici PSN s.p.a., IA LA e IA NE, quali socie di maggioranza di detta società, indotto in errore i soci di minoranza sul valore delle azioni e sull'utilità economica di cederle a due società, accordandosi con le società acquirenti per vendere tutte le azioni della Biochimici PSN s.p.a. ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore effettivo, con l'intesa che sarebbero state poi acquistate da una società, Eidos s.p.a., detenuta al 54% dagli imputati, procurandosi l'ingiusto profitto di acquistare, in data 25.3.2002, tramite Eidos s.p.a., le azioni della Biochimici PSN s.p.a. per un pezzo inferiore al loro valore reale e procedendo poi alla distribuzione degli utili accontonati a riserva della Biochimici PSN, fino al 2.2.2005), che la condotta truffaldina contestata riguardava una prima fase, concernente la cessione,a prezzo vile, di un pacchetto azionario ed un'ulteriore fase costituita dalla distribuzione di utili accantonati, condotte unificate dal vincolo della continuazione.
Con riferimento a detto successivo momento della condotta criminosa,proseguita fino al 2.2.2005, doveva escludersi la intervenuta prescrizione del reato, rapportata erroneamente, nella sentenza impugnata, alla data della cessione azionaria, esaurita il 25.3.2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
La Corte territoriale ha individuato la consumazione del reato di truffa nella data (25.3.2002) in cui i soci di minoranza della s.p.a. Biochimici PSN avevano ceduto le azioni in loro possesso, rapportando il danno subito dai soci stessi a tale data;
ha, invece, ritenuto penalmente irrilevanti le successive operazioni, quale la distribuzione degli utili societari di cui all'imputazione, ravvisando il danno subito dai soci di minoranza esclusivamente nell'atto di vendita delle azioni in quanto determinante la perdita dei diritti correlati alla titolarità delle azioni stesse, compreso il diritto alla percezione degli utili e la possibilità di usufruire della loro distribuzione, tenuto conto, inoltre, della valutazione delle azioni cedute in relazione all'intero patrimonio sociale della Biochimici PSN s.p.a..
Tale motivazione è del tutto condivisibile, essendo la truffa c.d. contrattuale un delitto istantaneo e di danno (S.U. n. 18/2000) la cui consumazione coincide con la perdita definitiva del bene, comportante il danno del raggirato ed il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente.
Come evidenziato nella sentenza impugnata, il pregiudizio subito dalle vittime della truffa, nella specie, trova causa esclusivamente nella originaria condotta truffaldina contestata, consistente nella induzione dei soci di minoranza alla vendita delle loro azioni, stante, fra l'altro, il carattere eventuale della distribuzione degli utili, dipendente dagli utili di bilancio e non potendosi, comunque, configurare quest'ultima operazione come prolungamento della condotta e del progetto truffaldino originario, determinativo della vendita delle azioni. Nè può ravvisarsi, nel caso in esame, una truffa a consumazione prolungata, comprensiva della condotta concernente la distribuzione degli utili, posto che, come già osservato, il danno delle persone offese è collegato funzionalmente ed unitariamente alla vendita delle azioni sicché la distribuzione degli utili va qualificato come un "post factum", esulante dal momento consumativo del reato, già perfezionatosi con la realizzazione della condotta tipica da parte degli autori cui ha fatto seguito la "deminutio patrimoni" dei soggetti passivi e la interruzione del collegamento causale tra la condotta ingannatoria e l'ulteriore vantaggio patrimoniale conseguito dagli imputati, a seguito della distribuzione degli utili della Biochimici s.p.a..
Correttamente, quindi, i giudici di appello hanno individuato la decorrenza della prescrizione del reato nella data di cessione delle azioni.
I ricorsi vanno, pertanto, rigettati.
Consegue la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi della parte civile e del P.G. e condanna il primo al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011