Sentenza 18 ottobre 2021
Massime • 1
Il riconoscimento del vizio parziale di mente non è incompatibile con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo esse presupposti logico-giuridici diversi ed operando su piani differenti, purché le plurime diminuzioni di pena siano fondate su fatti e motivi diversi.(Conf. Sez. 5, n. 426 del 1971, Rv.118251).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2021, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2021 |
Testo completo
01080-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da EDUARDO DE GREGORIO -Presidente - Sent. n. sez. 2586/2021 P.U. 18/10/2021 ENRICO V. S. SCARLINI R.G.N. 909/2021 MARIA TERESA BELMONTE -Relatore- RENATA SESSA ELISABETTA MARIA MOROSINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SO AN nato ad [...] il [...] Avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria difensiva dell'avvocato Nello PIZZA nell'interesse del ricorrente, con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso. Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 13 febbraio 2015 della Corte di Assise di Avellino, TO RI è stato dichiarato colpevole dell'omicidio di IT PE CO, attinto da 22 coltellate che lo attingevano in diverse aree del corpo, esclusa la premeditazione, nonché del porto ingiustificato del coltello avente lama di lunghezza pari a 7 cm., e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni diciotto di reclusione, con le pene accessorie di legge e le statuizioni in favore della costituita parte civile, Di PA IC, in cui favore riconosceva una provvisionale di euro 50.000. -1.1. Con La sentenza impugnata, la Corte d'Assise d'Appello di Napoli - decidendo quale giudice del rinvio a seguito della sentenza n. 11286/2018 di annullamento della I Sezione della Corte di cassazione, che aveva censurato la motivazione con la quale era stata negata la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. in parziale riforma della - decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato sub b), perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha riconosciuto la circostanza attenuante del vizio parziale di mente, rideterminando in anni dodici di reclusione la pena in relazione al reato di omicidio di cui al capo a).
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi:
2.1. Con il primo, lamenta un errore di calcolo nella determinazione della pena, per avere il giudice del rinvio, alla luce del riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, comminato una pena finale di anni 15 e mesi sei di reclusione, laddove la riduzione di un terzo, ove eseguita correttamente, avrebbe portato ad una pena finale di anni 15 e mesi 4 di reclusione.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia difetto di motivazione nella parte in cui il giudice di rinvio ha escluso il riconoscimento, nella sua massima estensione, dell'attenuante del vizio parziale di mente, in forza del fatto che le attenuanti generiche fossero state riconosciute proprio fondandosi sui medesimi presupposti logico giuridici che avrebbero giustificato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 89 c.p. Sostiene la Difesa ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in un errore logico - giuridico, giacchè i presupposti dei due istituti sono differenti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato, e se ne impone il rigetto.
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non risponde al vero quanto affermato in ricorso, ovvero che i giudici di merito avessero riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, cosicchè avrebbe dovuto procedersi, anche nel giudizio di rinvio, per il divieto di reformatio in pejus declinato dall'art. 597 comma terzo cod. proc. pen., alla riduzione di un terzo netto della pena base individuata in anni 23 di reclusione. 2 1.1.Come si legge, infatti, nella sentenza impugnata, la Corte di Assise di appello, nella sentenza poi cassata nel giudizio di legittimità, dopo avere individuato ( in melius rispetto al giudice di primo grado) la pena base in anni 23 di reclusione, l'aveva aveva poi ridotta, per il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. ( già avvenuto nel giudizio di primo grado), ad anni quindici e mesi sei di reclusione. Tale calcolo, sia con riguardo alla individuazione della pena base che per la riduzione ex art. 62 bis cod. pen. ha trovato piena conferma nella sentenza rescissoria, come chiaramente si legge a pagina otto della stessa.
1.2. Questo comporta, sotto un duplice profilo, la totale infondatezza della pretesa difensiva di vedersi ridurre la pena di un terzo secco, rispetto alla pena base, pervenendosi alla pena di anni quindici e mesi quattro di reclusione ( in luogo di anni quindici e mesi sei inflitti concretamente dalla Corte di appello). Innanzitutto, perché, in nessun grado di merito i Giudici hanno considerato una riduzione massima della pena in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
in secondo luogo, perché l'art. 62 bis cod. pen. non prevede affatto una riduzione "secca" di un terzo, essendo consentita, piuttosto, secondo la discrezionale valutazione di merito, una riduzione "fino a un terzo". Cosicchè, dal momento che la riduzione in questione, per come operata dai giudici di merito, risulta contenuta in tale "forbice edittale", il vizio contestato non è affatto ravvisabile. A tanto deve aggiungersi, che, come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale presso questa Corte, sul punto, si era già formato il giudicato, in assenza di ricorso avverso la sentenza di secondo grado con specifico riferimento a tale punto della decisione.
2. Anche il secondo motivo è infondato. Come premesso, con la sentenza rescissoria, qui impugnata, la Corte di Assise di appello di Napoli, dopo avere rinnovato l'istruttoria dibattimentale, disponendo una perizia psichiatrica, ha riconosciuto la sussistenza del vizio parziale di mente, ai sensi dell'art. 89 cod. pen.
2.1. Si duole la Difesa che il Giudice distrettuale abbia omesso di considerare una riduzione della pena, per tale circostanza, nella sua massima estensione, sul rilievo di "una sostanziale identificazione degli elementi ritenuti significativi al fine del riconoscimento delle indicate attenuanti ( generiche, n.d.e.) con la condizione patologica poi accertata che ha indotto il momentaneo obnubilamento della capacità del RI". La Corte di primo grado, infatti, aveva fondato il riconoscimento delle attenuanti generiche proprio sulla considerazione della pregressa ossessiva e risalente convinzione del RI che gli fosse stato artatamente sottratto il compenso per l'attività edilizia realizzata e dell'essere, quindi, vittima di una insanabile ingiustizia ( così la sentenza impugnata a pg. 8). Secondo la Difesa, la Corte di appello sarebbe incorsa in un errore logico- giuridico non tenendo conto delle differenti connotazioni dei due istituti.
2.2. La deduzione difensiva non coglie nel segno. La stessa Difesa riconosce che i presupposti logico giuridici che fondano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono diversi rispetto a quelli che stanno alla base del vizio parziale di mente. In effetti, si ritiene pacificamente, che la diminuente del vizio parziale di 3 mente possa coesistere con quella delle attenuanti generiche, dal momento che non è ravvisabile, nell'ordinamento, un principio generale di incompatibilità della stessa con il complesso delle circostanze indicate genericamente dall'art. 62 bis cod. pen., potendosi al più, ed in concreto, discutersi della legittimità della reiterazione della riduzione della pena allorché, per il conseguimento di tale effetto ai sensi del cit. art. 62 bis, si prendesse in considerazione il vizio parziale di mente ( Sez. 5 n. 7350 del 26/05/1992, Rv. 190999, in fattispecie in cui il giudice di appello aveva invece ritenuto la diminuente delle attenuanti generiche assorbita in quella di cui all'art. 89 cod. pen.). In tal senso viene, infatti, evocato il principio per cui un medesimo elemento di fatto non può essere valutato più volte in favore dell'imputato (Sez. 1, n. 1376 del 28/10/1997 (dep. 1998) Rv. 209841), ma, pur escludendosi, appunto, che lo stato di seminfermità mentale possa essere preso in considerazione allo stesso tempo ai fini dell'applicazione della diminuente prevista dall'art. 89 cod. pen. e come fondamento per la concessione delle attenuanti generiche, da tanto “non deriva anche una incompatibilità tra il riconoscimento della seminfermità e la concessione delle predette attenuanti, poiché esse operano su piani diversi"( Sez. 6 n. n. 9509 del 13/05/1983, Rv. 161141; Sez. 5, n. 426 del 10/03/1971 Rv. 118251). Cosicchè, qualora, in base alle risultanze di causa, si possa configurare la diminuente del vizio parziale di mente, essa può coesistere con le attenuanti generiche, purchè queste ultime siano fondate su fatti e motivi diversi (Sez. 5, n. 426 del 10/03/1971, Rv. 118251; Conf 104078, anno 1967).
2.3. Poiché il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento, purché il fattore stesso presenti un significato polivalente, così da rendere legittima la plurima utilizzazione sotto differenti profili ( Sez. 2, n. 18892 del 05/03/2004, Rv. 229221), si giustifica la affermazione che considera compatibile il riconoscimento dell'attenuante di pena di cui all'art. 89 cod. pen. con la concessione delle attenuanti generiche, che tendono ad adeguare la pena al fatto concreto e al suo disvalore effettivo, attesa la differenza delle caratteristiche strutturali e teleologiche dei due istituti.
2.4. Tirando le fila del ragionamento, può quindi dirsi, da un lato, che il vizio parziale di mente opera, pacificamente, su un piano logico - giuridico differente rispetto a quello che legittima il riconoscimento delle attenuanti generiche;
dall'altro, che non è consentito al giudice di merito di prendere in considerazione più di una volta lo stato di infermità per ottenere plurime diminuzioni della pena se non giustificate da differenti valutazioni di merito.
2.5. Se così è, le argomentazioni con le quali la Corte di appello ha giustificato una riduzione della pena ex art. 89 cod.pen. in una misura inferiore al massimo, risultano corrette e immuni dai vizi denunciati, avendo considerato come già parzialmente valutato, in sede di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il medesimo elemento ovvero la costituente il condizione parossistica nella quale era caduto, psicologicamente, l'agente fondamento sostanziale del riconoscimento del vizio parziale di mente.
2.6. Dal momento che la stessa sentenza impugnata riferisce che, in primo grado, il Giudice aveva fondato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche in ragione dello stato di incensuratezza dell'imputato, deve altresì escludersi una piena sovrapposizione dei piani di valutazione delle due circostanze, che potrebbe dare luogo a una incompatibilità in concreto, alla luce delle già esposte considerazioni ( Sez. 5, n. 426/1971 cit. ).
2.7. In conclusione, la doglianza difensiva risulta del tutto infondata, poiché, delle due l'una: o si ritiene sussistente la incompatibilità tra le due circostanze attenuanti, nel qual caso non sarebbe stato possibile la doppia riduzione, e il ricorrente non avrebbe da dolersi di una statuizione favorevole all'imputato. Oppure, come si è argomentato, in ragione della loro diversità, esse sono state legittimamente riconosciute, entrambe, sulla base di argomenti giuridicamente corretti, avendo la Corte di appello dato pienamente conto dell'esercizio del proprio potere discrezionale, attraverso uno scrutinio congiunto dei presupposti di fatto sue quali il relativo giudizio si è fondato.
3. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 18 ottobre 2021 N Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte heave for elements Il Presidente Eduardo De Gregorioorio Corte Suprema di Cassazione Penale Sez. in Cancelleria De 13 GEN. 2022 Roma Funzionario Giudiziario Carmela Lazuise оиa juun 5