Sentenza 5 aprile 2017
Massime • 2
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile anche in caso di attività occasionale commessa non soltanto dai titolari di imprese e responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche da qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto.
In tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., non è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il bene è servito per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della stessa che tende a prevenire la commissione di nuovi reati. (Nella specie, la S. C. ha ritenuto inadeguata ed insufficiente la motivazione con cui i giudici avevano disposto la confisca di un automezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti, limitandosi ad affermare che trattavasi di bene di pertinenza del reato).
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- 1. Art. 240 - Confiscahttps://www.filodiritto.com/
- 2. Il reato di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è confiAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 13 agosto 2023
Il reato di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell'agente o della natura dell'attività medesima. Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13/04/2023) 31-07-2023, n. 33410 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAMACCI Luca - Presidente - Dott. GALTIERO Donatella - Consigliere - Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere - Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere - Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - …
Leggi di più… - 3. L'istituto della confisca nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 18 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2017, n. 30133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30133 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2017 |
Testo completo
30133-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo ITno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE сп Composta da А .12.13 TO Di Nicola -Presidente - Sent. n. Sez. Claudio Cerroni -PU 05/04/2017 R.G.N. 31690/2015 Aldo Aceto -Relatore - Alessio Scarcella Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. RD FR, nato a [...] il [...], 2. TT NG, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 12/11/2014 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, avv. Enzo Giardiello, sostituto processuale dell'avv. Eugenio Colella. RITENUTO IN FATTO 1.I sigg.ri RD FR e TT NG ricorrono per l'annullamento della sentenza del 12/11/2014 della Corte di appello di Napoli che, rigettando la loro impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di duemila euro di ammenda inflitta dal Tribunale di Avellino che, a seguito di giudizio abbreviato, con sentenza del 14/04/2014, li aveva dichiarati colpevoli del reato di cui gli artt. 110, cod. pen., 256, comma 1, lett. a), e comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, commesso in S. NG a Scala il 24/04/2013. 2.FR RD propone due motivi.
2.1.Con il primo, deducendo che nemmeno il pubblico ministero aveva proceduto alla modifica del capo di imputazione, eccepisce che, in violazione dell'art. 441-bis, commi 1 e 5, cod. proc. pen., è stato condannato per un fatto diverso da quello contestato.
2.2.Con il secondo motivo, deducendo che non v'è stata alcuna attività di trasporto di rifiuti, bensì un occasionale smaltimento (e non sversamento) di rifiuti rinvenuti durante un'operazione di taglio di erba effettuata dal dipendente TT, eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 256, commi 1, lett. a), e 2, d.lgs. n. 152 del 2006, la violazione dei diritti di difesa (non essendosi potuto difendere dall'accusa di un fatto diverso da quello contestato) e la mancanza o l'illogicità della motivazione su un punto decisivo dell'imputazione (l'omessa vigilanza sull'operato del lavoratore dipendente, non contestata nella rubrica) nonché sulla confisca dell'automezzo.
3.NG TT propone sostanzialmente gli stessi argomenti, precisando che, diversamente da quanto sostiene il Giudice, le proprie mansioni non erano quelle di deposito di materiale solido, bensì di tagliaerba.
4.Gli argomenti difensivi sono stati ribaditi con memoria depositata il 29/03/2017. CONSIDERATO IN DIRITTO 5.Il ricorso del RD è fondato per quanto di ragione;
quello del TT è inammissibile.
6. La rubrica ipotizza a carico degli imputati il reato p. e p. dagli artt. 110, cod. pen., 256\3, d.lgs. n. 152 del 2006 perché, il TT quale operaio in servizio presso la società RD FR & C. S.n.c.>>, il RD quale legale rappresentante della citata società, sversavano circa mezzo metro cubo di rifiuti speciali derivanti da attività cimiteriali all'interno dell'area adibita a parcheggio ed asservita al cimitero comunale di S. NG a Scala >>.
6.1.Ammessi entrambi al rito abbreviato, il Tribunale ha descritto il fatto in questi termini: in data 24.4.13 alcune persone (...) che stavano passeggiando nei pressi del cimitero di Sant'NG a Scala notavano un furgone recante la 2 scritta "RD FR & C. servizi cimiteriali" che stava scaricando del materiale di risulta, costituito da calcinacci, terreno, fiori di plastica (delle dimensioni di circa 1/2 metro cubo) nell'area di parcheggio comunale antistante al cimitero ed, in particolare, sopra una vasta quantità di altri rifiuti di analoga natura ivi presenti. Quindi allertavano i Carabinieri che sopraggiungevano sul posto mentre la persona che aveva appena scaricato, messo in allarme dalle rimostranze dei due passanti, aveva preso a rimettere i rifiuti sul furgone. I militari accertavano che colui che aveva effettuato il deposito dei rifiuti era l'imputato TT NG, dipendente della società sopra menzionata, amministrata da RD FR. Secondo quanto riferito dallo stesso TT in sede di interrogatorio (...) detta società di occupa di eseguire i lavori di potatura e di edilizia relativi ai loculi cimiteriali all'interno del cimitero di Sant'NG a Scala>>.
6.2. Esclusa l'ipotesi della gestione di discarica abusiva, evocata dal richiamo al comma 3 dell'art. 256, d.lgs. n.152 del 2006 (attribuito ad un refuso), il Tribunale ha inquadrato il fatto nella fattispecie del comma 1, lett. a), in relazione al comma secondo dello stesso articolo: l'abbandono incontrollato dei rifiuti ha affermato appare in maniera lampante laddove si consideri che - - lo scarico è avvenuto sopra un cumulo molto più consistente di rifiuti della stessa natura, il che denota la evidente intenzione di disfarsene definitivamente e rende del tutto inverosimile la versione degli imputati secondo cui il TT avrebbe solo temporaneamente appoggiato il materiale di risulta in quel luogo per poi andarlo a riprendere (si consideri solo la circostanza che, una volta scaricato, neppure era più possibile identificare il cumulo di rifiuti trasportato dal TT, che andava a confondersi con l'enorme quantità di materiale di risulta presente già sul posto) (...) è chiaro che di tale condotta debba rispondere il TT, quale esecutore materiale, in concorso con il RD, titolare dell'impresa (...) anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta dell'abbandono>>. Alla condanna aveva fatto seguito la confisca del mezzo di trasporto, obbligatoria ex art. 259 d.lgs. cit. >>.
6.3.In sede di appello gli imputati, con argomenti in buona parte comuni, avevano eccepito che: a) a fronte della contestazione del reato di realizzazione/ gestione di discarica abusiva, erano stati ritenuti responsabili, all'esito di giudizio abbreviato incondizionato, di un fatto diverso (primo motivo); b) la società RD FR & C. S.n.c.>> non esercita attività di raccolta/trasporto/ smaltimento di rifiuti ed un singolo episodio non è sufficiente a ritenere un'attività abituale e ripetuta, né ad attribuire la qualità di titolare di impresa che svolge tale attività; c) in ogni caso i rifiuti, rinvenuti durante l'attività di taglio dell'erba, non erano stati abbandonati ma semplicemente accantonati prima di essere trasportati altrove in attesa che il TT portasse a compimento il proprio lavoro;
d) il RD non era a conoscenza del fatto e non l'avrebbe potuto impedire, tant'è vero che lo contestò disciplinarmente al lavoratore dipendente;
e) la confisca non poteva essere disposta poiché il mezzo di trasporto era stato solo occasionalmente utilizzato.
7.Nel rigettare gli appelli, la Corte territoriale ha affermato che:
7.1.gli imputati sono stati dichiarati responsabili del fatto così come descritto nella rubrica che non ha subito alcuna modifica;
7.2.la tesi del recupero del materiale solo provvisoriamente appoggiato non ha alcun fondamento logico e fattuale sia perché i Carabinieri colsero il TT nell'atto di scaricare i rifiuti (e non di caricarli), sia perché era materialmente impossibile separare i rifiuti "nuovi" dal cumulo di quelli preesistenti;
7.3.il titolare dell'impresa risponde dell'operato dei dipendenti a titolo di omessa vigilanza;
7.4.la confisca dell'automezzo si giustifica con l'utilizzo che ne è stato fatto per commettere il reato.
8. Così inquadrata la vicenda, il Collegio osserva quanto segue.
8.1.Il primo motivo, comune a entrambi i ricorsi, è totalmente destituito di fondamento. E' evidente che, a parte un irrilevante richiamo al trasporto dei rifiuti, sia il Tribunale che la Corte di appello hanno ritenuto gli imputati responsabili del reato di abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 256, comma 2, in relazione al comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, in perfetta sintonia con il fatto descritto dalla rubrica. Il richiamo in essa effettuato al comma 3 dell'art. 256, non rende il fatto diverso, ma costituisce un'evidente superfetazione la cui espunzione è stata effettuata dal Tribunale al solo fine di armonizzare, sul piano giuridico, il fatto storico contestato con la sua formale intitolazione. Non è perciò coerente con le vicende processuali descritte l'eccepita violazione dell'art. 441-bis, comma 1, cod. proc. pen., posto che la piena aderenza del fatto contestato a quello oggetto di condanna non è in discussione, né potrebbe esserlo per non aver il PM formalmente sfrondato la rubrica da un inutile orpello. Sotto altro profilo non è in dubbio che il concetto si "sversare" evochi esattamente la condotta del "depositare", "abbandonare", non di certo quella del "trasportare". In ogni caso: a) la sentenza della Corte EDU 11 dicembre 2007, nel procedimento IC c. IT (richiamata nella memoria del 29/03/2017) impone l'obbligo di informazione all'imputato solo nel caso in cui il titolo del reato ravvisato sia più grave, per cui l'imputato venga a subire dalla modifica dell'imputazione conseguenze sfavorevoli (Sez. 6, n. 24631 del 15/05/2012, Cusumano, Rv. 253109; b) l'osservanza del diritto al contraddittorio 4 in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. IC c. IT, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012, Manara, Rv. 254135).
8.2.Escluso pertanto che gli imputati siano stati condannati per il reato di trasporto abusivo di rifiuti, deriva la totale infondatezza del secondo motivo nella parte in cui sostiene la necessaria abitualità del reato di trasporto. L'abbandono o il deposito incontrollati di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 possono essere anche occasionali e sono penalmente puniti sol se realizzati da titolari di imprese o responsabili di enti, qualunque sia l'attività da essi svolta (Sez. 3, n. 22035 del 13/04/2010, Brilli, Rv. 247626, che ha ribadito il principio per il quale il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall'art. 256, comma secondo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile non soltanto in capo ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo della richiamata disposizione raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ma anche nei confronti di qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto;
nello stesso senso, Sez. 3, n. 9544 del 11/02/2004, Rainaldi, Rv. 227570). La linea di confine con l'omologo illecito amministrativo è tracciata dalla qualifica soggettiva dell'autore della condotta, non certo dalla natura abituale della condotta stessa. La norma incriminatrice ha natura di reato proprio (Sez. 3, n. 5042 del 17/01/2012, Golfré Andreasi, Rv. 252131) ma nel far riferimento esplicito ai titolari delle imprese (o ai responsabili degli enti) non sottende, ai fini della loro punibilità, che essi siano necessariamente gli autori materiali della condotta, bensì che le condotte incriminate siano poste in essere nell'ambito dell'attività di impresa e dunque soggette al loro dominio finalistico. Non si tratta ovviamente di responsabilità oggettiva da posizione, ma di responsabilità colpevole fondata, in caso di condotta posta in essere dal dipendente, sulla possibilità di evitarla (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 40530 del 11/06/2014, Mangone, Rv. 261383; Sez. 3, n. 23971 del 25/05/2011, Graniero, Rv. 250485, Sez. 3, n. 24736 del 22/06/2007, Sorce, Rv. 236882, secondo le quali il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono). L'omessa vigilanza sull'operato altrui, dunque, 5 costituisce elemento strutturale della fattispecie contravvenzionale che, essendo punita anche a titolo di colpa, individua nella titolarità dell'impresa (ovvero nella responsabilità dell'ente) il fondamento giuridico-fattuale dell'addebito omissivo (lo stesso fondamento che alimenta il criterio di imputazione della responsabilità dell'ausiliario a quella del titolare dell'impresa, con la differenza che tale forma di responsabilità è, in sede civile, di natura oggettiva;
artt. 1228, 2049, cod. civ.), Sicché la mancata contestazione esplicita del non aver impedito la condotta del dipendente non viola, come sostiene il RD, il diritto di difesa. Resta il fatto che, secondo quanto riconoscono gli stessi ricorrenti, la condotta è stata posta in essere dal TT nell'esercizio dell'attività d'impresa senza che ne sia nemmeno stata eccepita la natura eccezionale, imprevedibile, abnorme. Ogni diversa allegazione, volta a sovvertire il fatto "raccontato" dal Giudice sostituendolo con quello ricostruibile "aliunde", non è ammesso in questa sede in assenza di travisamento della prova (nemmeno eccepito). Per cui sono inammissibili (e francamente generiche) le deduzioni relative al fatto che la condotta non fosse consona alle mansioni tipiche del TT, che questi stesse caricando, piuttosto che sversando i rifiuti, che si trattasse di rifiuti occasionalmente rinvenuti nel corso dell'attività di sfalcio e pulitura dell'erba. Entrambi i Giudici concordano nell'affermare che il TT stava scaricando i rifiuti: il Tribunale in base alle testimonianze oculari rese da chi vide l'imputato prima che intervenissero i Carabinieri;
la Corte di appello in base alla ulteriore considerazione logica che era impossibile distinguere i rifiuti già accumulati da quelli preesistenti. La valenza difensiva probatoria del verbale dei Carabinieri, dal quale, sostiene la Corte di appello (e con essa gli imputati), si poteva oggettivamente evincere che l'imputato stesse caricando i rifiuti, è stata annullata dalla valutazione congiunta di tutte le prove, non ultima il fatto che - come annota il Tribunale- l'imputato, preoccupato di esser stato visto, aveva preso a rimettere i rifiuti sul camion temendo l'arrivo dei CC che, evidentemente, lo colsero proprio in questa postuma operazione. Occorre perciò ribadire che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata;
b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova solo quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;
c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli.
8.3.E' invece fondato il ricorso del RD relativamente alla confisca dell'automezzo; l'analogo motivo proposto dal TT è inammissibile per carenza di interesse, non essendo egli il proprietario del mezzo.
8.4.Il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 non prevede la confisca obbligatoria del mezzo eventualmente utilizzato per la sua consumazione. Di ciò è consapevole la Corte di appello che, nel disattendere sul punto il Tribunale, afferma la natura facoltativa della confisca, confermando per quest'altra via la relativa statuizione. Il rilievo, però, che il provvedimento di confisca non è motivato è fondato, non essendo sufficiente affermare che il bene è stato utilizzato per commettere il reato. La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen. è misura di sicurezza patrimoniale fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto;
talchè l'istituto, che consiste nell'espropriazione di quelle cose a favore dello Stato, tende a prevenire la commissione di nuovi reati e, come tale, ha carattere cautelare e non punitivo, anche se, al pari della pena, i suoi effetti ablativi si risolvono in una sanzione pecuniaria>> (Sez. U, n. 1 del 22/01/1983, Costa;
Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007, Mauro Martinez). Il giudice è pertanto tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni in quanto serviti o destinati a commettere il reato, ovvero prodotto o profitto dello stesso, non essendo sufficiente riconoscerne la natura di bene utilizzato per la consumazione del reato;
tale natura del bene costituisce il presupposto dell'esercizio del potere di confisca e non esaurisce perciò l'onere motivazionale del giudice che la dispone (Sez. 6, n. 10531 del 21/02/2007, Baffoè, Rv. 235928; Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, D'Ambrosio, Rv. 245387; Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Trevisan, Rv. 247085; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275). La sentenza impugnata si mostra carente sul punto, non potendosi ritenere esaustiva la motivazione fornita dalla Corte d'appello che, in termini assoluti, tradisce l'errata applicazione dei principi uniformemente stabiliti da questa Suprema Corte in tema.
8.5.Ne consegue che, in accoglimento dell'ultimo motivo del ricorso del RD, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione sulla confisca con rinvio, sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli;
nel resto il ricorso del RD deve essere dichiarato inammissibile.
8.6.Il ricorso del TT è totalmente inammissibile. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del 7 A procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca e rinvia, sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso del RD. Dichiara inammissibile il ricorso del TT e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente TO Di Nicola Aldo Aceto in To Clicite Now Neel DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 GIU 2017 CAMOEIL CANCELLIERE Luana Mariani