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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 4082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4082 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1043/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Sebastiano Napolitano Presidente est.
2) dr. Arturo Avolio Consigliere
3) dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 27 novembre 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1043/2025 del ruolo generale lavoro
T R A
, Parte_1
in persona del legale rappresentante rappresentata e difeso dall'avv. Gianluca Pescolla
APPELLANTE
E
generalizzato in atti Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara
APPELLATO
OGGETTO: Licenziamento disciplinare per giusta causa. Onere della prova. in Pt_2 appello. Limiti.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di appello tempestivamente depositato, in data 05.05.2025, la Società datrice,
, contumace Parte_1 in primo grado, ha impugnato la sentenza n. 1500/2025 del 31 marzo 2023, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dal lavoratore ha dichiarato la nullità del licenziamento Controparte_1 disciplinare intimato a in data 25.03.2024 e condannato la Controparte_1 [...] in persona dell'Amministratore Unico, ex art.3, Controparte_2 grare nel posto di lavoro in Controparte_1 precedenza occupato ed al pagamento di un' indennità risarcitoria commisurata all' ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia eventualmente percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative e in misura non superiore a 12 mensilità dell' ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto , oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo oltre al versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra;
con condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3600,00 oltre rimborso forfettario Iva e CPA come per legge con attribuzione.
La Società appellante, premettendo che “effettivamente, per un mero disguido interno all'azienda, essa non si costituiva nel giudizio di primo grado” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello), spiega in questo grado di giudizio, la difesa che avrebbe dovuto svolgere in primo grado, limitando, comunque, l'oggetto dell'appello all'accertamento della legittimità formale del licenziamento e dei procedimenti disciplinari avviati il 21.2.2024 e l'11.3.2024, che assume essere alla base dell'unica e massima sanzione irrogata il 25 marzo 2024 (non contestando che le condotte addebitate al ricorrente, con procedimenti avviati in data 15.2.2024 e 21.2.2024, per i medesimi fatti, fossero state giustificate dal lavoratore). L'appellante, invero deduce che “al momento del licenziamento datato 25.3.2024, l'Azienda ha legittimamente considerato due contestazioni disciplinari, una è quella datata 21.2.2024 (riferita solo al dicembre 2023) e l'altra è quella datata 11.3.2024 (riferita al febbraio 2024)” (cfr. pag.13 dell'atto di appello); assume, conseguentemente l'inapplicabilità dell'art.8 del CCNL di categoria (a mente del quale se la sanzione non viene adottata nel termine in esso indicato -6 gg.- le giustificazioni si riterranno accolte), atteso che si era in presenza, nel caso in esame, di comportamenti, di rilevanza penale, che sebbene contestati in modo frazionato, andavano valutati nel loro complesso ed erano tali da ingenerare una indubbia negazione degli elementi essenziali del rapporto e, in particolare, di quello fiduciario (“Di conseguenza, la non ha eluso il termine previsto dal CCNL di Parte_1 categoria per comminare la sanzione del licenziamento al sig. , considerando che le due CP_1 contestazioni di riferimento risalgono al 21.2.2024 ed all'11.3. sono per queste ultime il
aveva presentato le sue giustificazioni” pag.16 dell'atto di appello). CP_1 Pt_3
Pertanto, ad avviso della Difesa dell'appellante, il provvedimento di licenziamento per giusta causa datato 25.03.24, non sarebbe tardivo rispetto alle prime contestazioni inviate al lavoratore, “in quanto esse, accanto all'ultima contestazione del 11.03.24, si inseriscono nel medesimo procedimento disciplinare con cui è stata censurata la rottura del vincolo fiduciario tra lavoratore e ”. Controparte_3
2 L'appellante si duole, inoltre, che la Corte abbia ritenuto generica la contestazione disciplinare formulata dalla società, atteso che, nella prospettazione difensiva, pur senza essere analitica, la stessa conteneva gli elementi essenziali per individuare nella sua materialità il fatto o i fatti addebitati, in un determinato contesto. Evidenzia, inoltre, al riguardo che, nella scrittura di assegnazione del mezzo RL al si precisava CP_1 che egli fosse autorizzato all'uso del mezzo aziendale e della relativa tessera carburante per scopi lavorativi, nel rispetto dei seguenti obblighi, tra cui quelli di: - indicare sul tagliando, ad ogni rifornimento del mezzo, il numero di chilometri effettuati all'atto dell'approvvigionamento di carburante;
- consegnare, alla fine di ogni mese, gli originali dei tagliandi attestanti i prelievi di carburante effettuati. In ogni contestazione disciplinare erano stati indicati, con precisione, i giorni in cui è stato registrato un uso anomalo della carta carburante. Nel merito l'appellante circa la sussistenza della giusta causa premettendo che “ovviamente, tenuto conto della contumacia dell'Azienda nel processo di primo grado, occorrerà fare corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di prove in appello e ciò al fine di un corretto accertamento della c.d. verità sostanziale”, assume che
“indipendentemente dalla qualificazione penalistica del fatto – che qui non interessa – la condotta di un dipendente che, abusando della fiducia del datore di lavoro, utilizza per finalità non lavorative una carta carburanti dell'Azienda, pone in essere una condotta lesiva dei suoi obblighi contrattuali e del vincolo di fiducia che deve sussistere con il datore di lavoro” e a riscontro di detta affermazione deposita in appello documentazione di cui assume l'indispensabilità ai fini della decisione da ritenersi ammissibile ex art.437 c.p.c., in quanto, attesterebbero che, “nelle giornate oggetto di contestazione disciplinare, il aveva utilizzato la carta carburante fuori dall'orario di lavoro e per CP_1 finalità che nulla avevano a e con lo svolgimento delle sue mansioni”.
Ritualmente citato, si è costituito in giudizio l'originario ricorrente che ha invocato, con articolate argomentazioni, il rigetto dei motivi di appello evidenziando come la Pt_1 resistente, rimasta contumace in primo grado, non possa godere, nel giudizio di di diritti processuali così ampi da poter produrre documentazione che avrebbe dovuto produrre in primo grado se non fosse stata contumace e dovendo, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi, nel merito, in ogni caso, insistendo per il rigetto, in quanto infondato, in fatto e in diritto, concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza. Vinte le spese.
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello si appalesa infondato per le ragioni che si passano ad esporre.
1. E' pacifica la circostanza che la Società appellante, in primo grado sia rimasta contumace.
1.1 Ciò premesso la difesa svolta, in questo grado di giudizio, per la prima volta, dall'Appellante, con allegazioni che vuole riscontrate da produzione documentale, pone
3 la questione, avversata, con varie argomentazioni, dalla Difesa dell'appellato, della possibilità di deroga al divieto ex art. 437 c.2 c.p.c.
1.2 Va, al riguardo, sottolineato che nel rito del lavoro, il principio dispositivo è contemperato - atteso il riconoscimento dei poteri officiosi del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c., alla luce del principio del giusto processo e dell'art. 6 della CEDU - con le esigenze della ricerca della verità materiale al fine di assicurare ai diritti che con esso vengono azionati una tutela differenziata in ragione della loro natura (v. Cass. 18410/13, in tema di tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie). L'uso dei poteri istruttori da parte del giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dar conto (v. Cass. 14731/06 e 25374/17), sicché il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, primo comma, della Costituzione sul "giusto processo regolato dalla legge" - di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso (v. Cass. sez. un. 11353/04).
1.2.1 È, pertanto, da ritenersi consolidato il principio di diritto secondo cui la produzione di nuovi documenti, in deroga al divieto ex art. 437 c.p.c., può avvenire qualora essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, in quanto dotati di un grado di decisività e certezza tale che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia (Cass. n. 2729 del 2015).
1.2.2 Con la sentenza della Suprema corte n. 6498 del 22/03/2011 (che richiama quella precedente delle Sezioni unite n. 8203/2005 cit., relativa al rito ordinario), si è affermato che per indispensabilità delle nuove prove ai fini della decisione della causa si intende fare riferimento a una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a "prove che, per il loro spessore contenutistico, sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità' materiale".
1.2.3 Appare evidente che la nozione in esame si può' attagliare innanzitutto e in via emblematica a quei documenti, idonei ad assumere valore di prova legale, quali gli atti pubblici e le scritture private suscettibili di riconoscimento, attestanti il fatto costitutivo del diritto azionato, o un fatto estintivo o impeditivo del medesimo.
1.2.4 Appare anche importante rilevare che privilegiare la potenziale incontrovertibilità e decisività probatoria dei documenti aventi una speciale incidenza probatoria ai fini di un superamento delle preclusioni processuali è giustificato dal fatto che, da un lato, in ragione della loro assorbente decisività, la loro ammissione in linea di massima non comporta l'esigenza di una complessiva riapertura dell'istruttoria, e, dall'altro, che, se la decisione non tenesse conto dei medesimi documenti, sarebbe evidente e incontestabile, sempre in ragione della loro efficacia probatoria, il contrasto tra decisione e verità' materiale (Cassazione civile sez. VI, 26/06/2012, n.10677; per il riferimento nella
4 giurisprudenza delle sezioni semplici alla nozione di influenza causale più' incisiva rispetto alle prove semplicemente rilevanti, cfr. Cass. n. 9120/2006, n. 12179/2008, n. 21980/2009; n. 14133/2006 con riferimento al rito del lavoro).
1.3 Il discorso essenziale è dunque che la nuova produzione in appello può far superare le preclusioni che il codice di rito prevede per il giudizio di primo grado, solo se è dotata di un grado di decisività e certezza tale che da sola considerata, e quindi a prescindere dal suo collegamento con altri elementi e da altre indagini, conduca ad un esito "necessario" della controversia: la prova principe o la prova regina.
1.3.1 Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Corte che con la sentenza n. 10790 del 2017 hanno puntualizzato come, "nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 2, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado".
1.3.2 Il concetto di indispensabilità, poi, è stato meglio definito in relazione ai suoi limiti esterni. Le prove, infatti, vanno ammesse “pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti o emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse”, (Cass. n. 12856 del 2010; n. 20055 del 2016; n. 25899 del 2021; n. 20026 del 2022).
1.4 I poteri officiosi, poi, non possono essere utilizzati per ribaltare gli oneri probatori: come chiarito dalla Suprema corte, infatti, i mezzi di prova possono essere ammessi d'ufficio se sono “necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto” (da ultimo, Cass. 19 settembre 2019, n. n.33393, Cass. 5 novembre 2018, n. 28134; Cass. 15 maggio 2018, n., 11845).
1.5 Stante, quindi, l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della "verità materiale", nel rito del lavoro il giudice (anche in grado di appello), ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (v. ex multis Cass. 7694/18 e 6753/12).
1.5.1 È necessario, cioè, che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dagli atti di causa, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (Cass., 5 febbraio 2007, n. 2379; Cass., 5 novembre 2012, n. 18924; Cass. Sez.Un. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 6 luglio 2000, n. 9034): solo così, infatti, il giudice non si sostituisce alla parte, ma si limita a riempire le lacune probatorie di un accertamento che, pur se incompleto, presenta tuttavia notevoli gradi di fondatezza (Cassazione civile sez. lav., 15/05/2018, n.11845).
5 2) Orbene venendo al caso in esame ed esaminate le deduzioni dell'Appellante, va preliminarmente, ed in modo assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, rilevato che mai la Difesa dell'Appellante abbia contestato, prima ancora che offerto di provare con la documentazione odiernamente prodotta a corredo dell'atto di appello, la circostanza che il veicolo aziendale – automezzo RL tg. FW402CJ- e l'annessa EN - n.710200147357000638 - per il relativo rifornimento di carburante, non fossero in uso anche ad altri dipendenti, come dedotto sin dal primo grado di giudizio dalla Difesa del ricorrente e prima ancora esposto nelle giustificazioni rese dal lavoratore ed accolte dalla Società datrice, con riguardo ai primi due procedimenti disciplinari (cfr. pag. 13 dell'atto di appello), chiusi conseguentemente senza irrogazione di alcuna sanzione.
3. In assenza di tale netta e chiara contestazione, neppure la documentazione odiernamente prodotta dalla Difesa dell'appellante si appalesa idonea a provare questa circostanza, non potendosi desumere dalla stessa l'uso esclusivo del mezzo e della annessa carta carburanti da parte del lavoratore, odierno appellato, tanto più che gli asseriti anomali rifornimenti, che presuppongono una sottrazione del carburante dal veicolo o la destinazione del carburante ad altro impiego (circostanza mai chiarita dalla Società datrice) sarebbero stati registrati al di fuori degli orari di lavoro osservati dallo stesso ricorrente, il che induce a ritenere che l'attribuzione della condotta appropriativa allo stesso si appalesa una mera illazione priva di riscontri anche indiziari concreti.
4. Dalle medesime considerazioni espresse al punto precedente (cfr.§3.) discende la conferma della sentenza impugnata anche laddove accerta la completa genericità ed indeterminatezza della contestazione, con inevitabile ripercussione sul diritto di difesa di esso lavoratore.
4.1 È noto che la previa contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e per questo deve risultare sufficientemente specifica, in modo da fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. (sul punto Cass. sez. lav., 24/07/2018 n.19632) “… ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, comma 2 ai fini della legittima irrogazione di una sanzione disciplinare si impone la previa contestazione dell'addebito, da intendersi come esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base della sanzione da irrogare. La contestazione disciplinare deve delineare l'addebito, come individuato dal datore di lavoro, e quindi la condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, in modo da tracciare il perimetro dell'immediata attività difensiva del lavoratore. Conseguentemente per essere specifica deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari (cfr. tra le tante Cass. 21/04/2017 n. 10154, 13/06/2013 n. 14880, 06/05/2011 n. 10015).
5. Nel caso in esame, le condotte addebitate al ricorrente proprio in considerazione della circostanza da ritenersi pacificamente acquisita, in assenza di specifica contestazione, della non esclusività dell'uso del veicolo e della correlata carta carburante, ed in
6 considerazione della mancata indicazione delle modalità, anche solo indiziarie, oltre che il contesto spazio-temporale in cui sarebbe avvenuta la presunta sottrazione del carburante implicitamente sottesa al contestato e generico “anomalo” utilizzo della carta carburante, risultano completamente generiche ed indeterminate, non contenendo alcuna indicazione (cosa è successo? quando? dove? con chi?). Né in mancanza di riferimenti concreti a specifiche condotte, la motivazione del licenziamento può essere successivamente completata con la documentazione odiernamente prodotta che oltre a non essere idonea a tal fine, non possiede le caratteristiche sopra enunciate per derogare al divieto ex art. 437 c.2 c.p.c. Ciò in quanto, nei termini sopra accertati, anche alla luce della citata documentazione, la motivazione addotta rimane estremamente generica e adattabile a qualsivoglia situazione, rimanendo una motivazione solo “apparente”, in sostanza inidonea ad assolvere il fine cui tende l'onere motivazionale (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 7136/2002).
6. L'appello va, pertanto, rigettato con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
7. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
9. Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il medesimo
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2906,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
3) l'appellante è tenuto al pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il medesimo
7 Così deciso in Napoli in data 27 novembre 2025
Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Sebastiano Napolitano Presidente est.
2) dr. Arturo Avolio Consigliere
3) dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 27 novembre 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1043/2025 del ruolo generale lavoro
T R A
, Parte_1
in persona del legale rappresentante rappresentata e difeso dall'avv. Gianluca Pescolla
APPELLANTE
E
generalizzato in atti Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara
APPELLATO
OGGETTO: Licenziamento disciplinare per giusta causa. Onere della prova. in Pt_2 appello. Limiti.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di appello tempestivamente depositato, in data 05.05.2025, la Società datrice,
, contumace Parte_1 in primo grado, ha impugnato la sentenza n. 1500/2025 del 31 marzo 2023, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dal lavoratore ha dichiarato la nullità del licenziamento Controparte_1 disciplinare intimato a in data 25.03.2024 e condannato la Controparte_1 [...] in persona dell'Amministratore Unico, ex art.3, Controparte_2 grare nel posto di lavoro in Controparte_1 precedenza occupato ed al pagamento di un' indennità risarcitoria commisurata all' ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia eventualmente percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative e in misura non superiore a 12 mensilità dell' ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto , oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo oltre al versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra;
con condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3600,00 oltre rimborso forfettario Iva e CPA come per legge con attribuzione.
La Società appellante, premettendo che “effettivamente, per un mero disguido interno all'azienda, essa non si costituiva nel giudizio di primo grado” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello), spiega in questo grado di giudizio, la difesa che avrebbe dovuto svolgere in primo grado, limitando, comunque, l'oggetto dell'appello all'accertamento della legittimità formale del licenziamento e dei procedimenti disciplinari avviati il 21.2.2024 e l'11.3.2024, che assume essere alla base dell'unica e massima sanzione irrogata il 25 marzo 2024 (non contestando che le condotte addebitate al ricorrente, con procedimenti avviati in data 15.2.2024 e 21.2.2024, per i medesimi fatti, fossero state giustificate dal lavoratore). L'appellante, invero deduce che “al momento del licenziamento datato 25.3.2024, l'Azienda ha legittimamente considerato due contestazioni disciplinari, una è quella datata 21.2.2024 (riferita solo al dicembre 2023) e l'altra è quella datata 11.3.2024 (riferita al febbraio 2024)” (cfr. pag.13 dell'atto di appello); assume, conseguentemente l'inapplicabilità dell'art.8 del CCNL di categoria (a mente del quale se la sanzione non viene adottata nel termine in esso indicato -6 gg.- le giustificazioni si riterranno accolte), atteso che si era in presenza, nel caso in esame, di comportamenti, di rilevanza penale, che sebbene contestati in modo frazionato, andavano valutati nel loro complesso ed erano tali da ingenerare una indubbia negazione degli elementi essenziali del rapporto e, in particolare, di quello fiduciario (“Di conseguenza, la non ha eluso il termine previsto dal CCNL di Parte_1 categoria per comminare la sanzione del licenziamento al sig. , considerando che le due CP_1 contestazioni di riferimento risalgono al 21.2.2024 ed all'11.3. sono per queste ultime il
aveva presentato le sue giustificazioni” pag.16 dell'atto di appello). CP_1 Pt_3
Pertanto, ad avviso della Difesa dell'appellante, il provvedimento di licenziamento per giusta causa datato 25.03.24, non sarebbe tardivo rispetto alle prime contestazioni inviate al lavoratore, “in quanto esse, accanto all'ultima contestazione del 11.03.24, si inseriscono nel medesimo procedimento disciplinare con cui è stata censurata la rottura del vincolo fiduciario tra lavoratore e ”. Controparte_3
2 L'appellante si duole, inoltre, che la Corte abbia ritenuto generica la contestazione disciplinare formulata dalla società, atteso che, nella prospettazione difensiva, pur senza essere analitica, la stessa conteneva gli elementi essenziali per individuare nella sua materialità il fatto o i fatti addebitati, in un determinato contesto. Evidenzia, inoltre, al riguardo che, nella scrittura di assegnazione del mezzo RL al si precisava CP_1 che egli fosse autorizzato all'uso del mezzo aziendale e della relativa tessera carburante per scopi lavorativi, nel rispetto dei seguenti obblighi, tra cui quelli di: - indicare sul tagliando, ad ogni rifornimento del mezzo, il numero di chilometri effettuati all'atto dell'approvvigionamento di carburante;
- consegnare, alla fine di ogni mese, gli originali dei tagliandi attestanti i prelievi di carburante effettuati. In ogni contestazione disciplinare erano stati indicati, con precisione, i giorni in cui è stato registrato un uso anomalo della carta carburante. Nel merito l'appellante circa la sussistenza della giusta causa premettendo che “ovviamente, tenuto conto della contumacia dell'Azienda nel processo di primo grado, occorrerà fare corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di prove in appello e ciò al fine di un corretto accertamento della c.d. verità sostanziale”, assume che
“indipendentemente dalla qualificazione penalistica del fatto – che qui non interessa – la condotta di un dipendente che, abusando della fiducia del datore di lavoro, utilizza per finalità non lavorative una carta carburanti dell'Azienda, pone in essere una condotta lesiva dei suoi obblighi contrattuali e del vincolo di fiducia che deve sussistere con il datore di lavoro” e a riscontro di detta affermazione deposita in appello documentazione di cui assume l'indispensabilità ai fini della decisione da ritenersi ammissibile ex art.437 c.p.c., in quanto, attesterebbero che, “nelle giornate oggetto di contestazione disciplinare, il aveva utilizzato la carta carburante fuori dall'orario di lavoro e per CP_1 finalità che nulla avevano a e con lo svolgimento delle sue mansioni”.
Ritualmente citato, si è costituito in giudizio l'originario ricorrente che ha invocato, con articolate argomentazioni, il rigetto dei motivi di appello evidenziando come la Pt_1 resistente, rimasta contumace in primo grado, non possa godere, nel giudizio di di diritti processuali così ampi da poter produrre documentazione che avrebbe dovuto produrre in primo grado se non fosse stata contumace e dovendo, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi, nel merito, in ogni caso, insistendo per il rigetto, in quanto infondato, in fatto e in diritto, concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza. Vinte le spese.
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello si appalesa infondato per le ragioni che si passano ad esporre.
1. E' pacifica la circostanza che la Società appellante, in primo grado sia rimasta contumace.
1.1 Ciò premesso la difesa svolta, in questo grado di giudizio, per la prima volta, dall'Appellante, con allegazioni che vuole riscontrate da produzione documentale, pone
3 la questione, avversata, con varie argomentazioni, dalla Difesa dell'appellato, della possibilità di deroga al divieto ex art. 437 c.2 c.p.c.
1.2 Va, al riguardo, sottolineato che nel rito del lavoro, il principio dispositivo è contemperato - atteso il riconoscimento dei poteri officiosi del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c., alla luce del principio del giusto processo e dell'art. 6 della CEDU - con le esigenze della ricerca della verità materiale al fine di assicurare ai diritti che con esso vengono azionati una tutela differenziata in ragione della loro natura (v. Cass. 18410/13, in tema di tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie). L'uso dei poteri istruttori da parte del giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dar conto (v. Cass. 14731/06 e 25374/17), sicché il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, primo comma, della Costituzione sul "giusto processo regolato dalla legge" - di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso (v. Cass. sez. un. 11353/04).
1.2.1 È, pertanto, da ritenersi consolidato il principio di diritto secondo cui la produzione di nuovi documenti, in deroga al divieto ex art. 437 c.p.c., può avvenire qualora essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, in quanto dotati di un grado di decisività e certezza tale che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia (Cass. n. 2729 del 2015).
1.2.2 Con la sentenza della Suprema corte n. 6498 del 22/03/2011 (che richiama quella precedente delle Sezioni unite n. 8203/2005 cit., relativa al rito ordinario), si è affermato che per indispensabilità delle nuove prove ai fini della decisione della causa si intende fare riferimento a una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a "prove che, per il loro spessore contenutistico, sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità' materiale".
1.2.3 Appare evidente che la nozione in esame si può' attagliare innanzitutto e in via emblematica a quei documenti, idonei ad assumere valore di prova legale, quali gli atti pubblici e le scritture private suscettibili di riconoscimento, attestanti il fatto costitutivo del diritto azionato, o un fatto estintivo o impeditivo del medesimo.
1.2.4 Appare anche importante rilevare che privilegiare la potenziale incontrovertibilità e decisività probatoria dei documenti aventi una speciale incidenza probatoria ai fini di un superamento delle preclusioni processuali è giustificato dal fatto che, da un lato, in ragione della loro assorbente decisività, la loro ammissione in linea di massima non comporta l'esigenza di una complessiva riapertura dell'istruttoria, e, dall'altro, che, se la decisione non tenesse conto dei medesimi documenti, sarebbe evidente e incontestabile, sempre in ragione della loro efficacia probatoria, il contrasto tra decisione e verità' materiale (Cassazione civile sez. VI, 26/06/2012, n.10677; per il riferimento nella
4 giurisprudenza delle sezioni semplici alla nozione di influenza causale più' incisiva rispetto alle prove semplicemente rilevanti, cfr. Cass. n. 9120/2006, n. 12179/2008, n. 21980/2009; n. 14133/2006 con riferimento al rito del lavoro).
1.3 Il discorso essenziale è dunque che la nuova produzione in appello può far superare le preclusioni che il codice di rito prevede per il giudizio di primo grado, solo se è dotata di un grado di decisività e certezza tale che da sola considerata, e quindi a prescindere dal suo collegamento con altri elementi e da altre indagini, conduca ad un esito "necessario" della controversia: la prova principe o la prova regina.
1.3.1 Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Corte che con la sentenza n. 10790 del 2017 hanno puntualizzato come, "nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 2, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado".
1.3.2 Il concetto di indispensabilità, poi, è stato meglio definito in relazione ai suoi limiti esterni. Le prove, infatti, vanno ammesse “pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti o emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse”, (Cass. n. 12856 del 2010; n. 20055 del 2016; n. 25899 del 2021; n. 20026 del 2022).
1.4 I poteri officiosi, poi, non possono essere utilizzati per ribaltare gli oneri probatori: come chiarito dalla Suprema corte, infatti, i mezzi di prova possono essere ammessi d'ufficio se sono “necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto” (da ultimo, Cass. 19 settembre 2019, n. n.33393, Cass. 5 novembre 2018, n. 28134; Cass. 15 maggio 2018, n., 11845).
1.5 Stante, quindi, l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della "verità materiale", nel rito del lavoro il giudice (anche in grado di appello), ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (v. ex multis Cass. 7694/18 e 6753/12).
1.5.1 È necessario, cioè, che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dagli atti di causa, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (Cass., 5 febbraio 2007, n. 2379; Cass., 5 novembre 2012, n. 18924; Cass. Sez.Un. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 6 luglio 2000, n. 9034): solo così, infatti, il giudice non si sostituisce alla parte, ma si limita a riempire le lacune probatorie di un accertamento che, pur se incompleto, presenta tuttavia notevoli gradi di fondatezza (Cassazione civile sez. lav., 15/05/2018, n.11845).
5 2) Orbene venendo al caso in esame ed esaminate le deduzioni dell'Appellante, va preliminarmente, ed in modo assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, rilevato che mai la Difesa dell'Appellante abbia contestato, prima ancora che offerto di provare con la documentazione odiernamente prodotta a corredo dell'atto di appello, la circostanza che il veicolo aziendale – automezzo RL tg. FW402CJ- e l'annessa EN - n.710200147357000638 - per il relativo rifornimento di carburante, non fossero in uso anche ad altri dipendenti, come dedotto sin dal primo grado di giudizio dalla Difesa del ricorrente e prima ancora esposto nelle giustificazioni rese dal lavoratore ed accolte dalla Società datrice, con riguardo ai primi due procedimenti disciplinari (cfr. pag. 13 dell'atto di appello), chiusi conseguentemente senza irrogazione di alcuna sanzione.
3. In assenza di tale netta e chiara contestazione, neppure la documentazione odiernamente prodotta dalla Difesa dell'appellante si appalesa idonea a provare questa circostanza, non potendosi desumere dalla stessa l'uso esclusivo del mezzo e della annessa carta carburanti da parte del lavoratore, odierno appellato, tanto più che gli asseriti anomali rifornimenti, che presuppongono una sottrazione del carburante dal veicolo o la destinazione del carburante ad altro impiego (circostanza mai chiarita dalla Società datrice) sarebbero stati registrati al di fuori degli orari di lavoro osservati dallo stesso ricorrente, il che induce a ritenere che l'attribuzione della condotta appropriativa allo stesso si appalesa una mera illazione priva di riscontri anche indiziari concreti.
4. Dalle medesime considerazioni espresse al punto precedente (cfr.§3.) discende la conferma della sentenza impugnata anche laddove accerta la completa genericità ed indeterminatezza della contestazione, con inevitabile ripercussione sul diritto di difesa di esso lavoratore.
4.1 È noto che la previa contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e per questo deve risultare sufficientemente specifica, in modo da fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. (sul punto Cass. sez. lav., 24/07/2018 n.19632) “… ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, comma 2 ai fini della legittima irrogazione di una sanzione disciplinare si impone la previa contestazione dell'addebito, da intendersi come esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base della sanzione da irrogare. La contestazione disciplinare deve delineare l'addebito, come individuato dal datore di lavoro, e quindi la condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, in modo da tracciare il perimetro dell'immediata attività difensiva del lavoratore. Conseguentemente per essere specifica deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari (cfr. tra le tante Cass. 21/04/2017 n. 10154, 13/06/2013 n. 14880, 06/05/2011 n. 10015).
5. Nel caso in esame, le condotte addebitate al ricorrente proprio in considerazione della circostanza da ritenersi pacificamente acquisita, in assenza di specifica contestazione, della non esclusività dell'uso del veicolo e della correlata carta carburante, ed in
6 considerazione della mancata indicazione delle modalità, anche solo indiziarie, oltre che il contesto spazio-temporale in cui sarebbe avvenuta la presunta sottrazione del carburante implicitamente sottesa al contestato e generico “anomalo” utilizzo della carta carburante, risultano completamente generiche ed indeterminate, non contenendo alcuna indicazione (cosa è successo? quando? dove? con chi?). Né in mancanza di riferimenti concreti a specifiche condotte, la motivazione del licenziamento può essere successivamente completata con la documentazione odiernamente prodotta che oltre a non essere idonea a tal fine, non possiede le caratteristiche sopra enunciate per derogare al divieto ex art. 437 c.2 c.p.c. Ciò in quanto, nei termini sopra accertati, anche alla luce della citata documentazione, la motivazione addotta rimane estremamente generica e adattabile a qualsivoglia situazione, rimanendo una motivazione solo “apparente”, in sostanza inidonea ad assolvere il fine cui tende l'onere motivazionale (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 7136/2002).
6. L'appello va, pertanto, rigettato con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
7. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
9. Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il medesimo
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2906,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
3) l'appellante è tenuto al pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il medesimo
7 Così deciso in Napoli in data 27 novembre 2025
Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano
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