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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5450 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11174/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
DR TI Presidente
ST TI IU
IA ER IU relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11174/2024, avente come oggetto “divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Matteo Venditti, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. , elettivamente domiciliata a ZZ Controparte_1 C.F._2
(BS), presso lo studio dell'Avv. Emanuele Taddeolini Marangoni, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 2.12.2025)
Per parte ricorrente: “ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta, rifuse le spese ed onorari di lite, piaccia al Tribunale Ill.mo:
- Dichiarare la cessazione degli affetti civili del matrimonio celebrato in data 25.07.1994;
- Dichiarare che non sussistono i presupposti di legge per l'erogazione di un assegno divorzile da parte del sig. e a favore della signora Pt_1 CP_1
- Nella denegata ipotesi che Codesto IU confermasse anche parzialmente le disposizioni relative all'assegno di mantenimento in favore della signora si chiede venga disposta CP_1 compensazione giudiziale del credito in capo al sig. con la versanda somma da parte di Pt_1 quest'ultimo, sino ad estinzione del medesimo;
- revocare l'assegnazione della casa coniugale sancito con provvedimento del 02.08.2018 non sussistendo più i presupposti di legge;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente richiesta, statuire che la signora abbia a versare in favore del sig il CP_1 Pt_1
50% del mutuo gravante sull'immobile e il 50% delle spese condominiali ordinarie e straordinarie,
- revocare l'obbligo in capo al sig, di versare a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1 figlio la somma di €, 500,00 avendo quest'ultimo raggiunto l'autonomia patrimoniale”; Per_1
Per parte resistente: “In via principale:
- confermare i provvedimenti assunti in via temporanea ed urgente all'udienza del 26/03/2025, ovvero:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in ZZ in data 26.07.1994, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di ZZ l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio la emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio al numero 13P, 2S.B anno 1994.
- sull'istanza di revoca dell'assegnazione della casa familiare ci si rimette a giustizia, rappresentando in ogni caso che la signora è comproprietaria della Controparte_1 medesima;
- rigettare la richiesta avanzata in subordine alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale del versamento del 50% delle spese di mutuo e del 50% spese condominiali ordinarie e straordinarie in favore del signor riguardanti la casa coniugale, in quanto ex adverso Pt_1 non provata;
- statuire un assegno divorzile pari ad euro 600,00 oltre ISTAT in favore della signora CP_1 stante la sua fragile situazione di salute (soffre di depressione) e la sua condizione di disoccupazione e comunque in ogni caso pari ad euro 500,00 come già statuito in sede di separazione, pronunciata con decreto di omologa all'esito della camera di consiglio del
02.08.2018;
- revocare, con decorrenza dalla domanda giudiziale introdotta ex adverso (19.09.2024), l'assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 in favore di in quanto all'accertato dal G.I. dott.ssa Per_1
ER, in sede di prima udienza (26.03.2025), l'indipendenza economica del medesimo.
In ogni caso:
Con condanna alle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.9.2024 deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario a ZZ (BS) in data 23.7.1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 33, parte II, serie A, anno 1994, unione dalla quale era nato, il 26.9.2001, il figlio Per_1
Il ricorrente aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 2.8.2018, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data
10.7.2018 alle seguenti condizioni, per quanto in questa sede di interesse: a carico del ricorrente, un contributo al mantenimento del figlio, allora minorenne, pari ad € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 300,00 mensili, da elevare ad € 500,00 mensili quando fosse divenuto autosufficiente, e assegnazione della Per_1 casa coniugale alla resistente in qualità di genitore collocatario del minore.
Il ricorrente deduceva che dal 22.2.2023, lavorava con un contratto full-time a tempo Per_1 indeterminato come operaio metalmeccanico, con retribuzione netta mensile pari ad € 1.380,00 circa per tredici mensilità, e chiedeva la revoca del contributo al suo mantenimento posto a proprio carico e dell'assegnazione della casa familiare alla resistente, nonché la revoca del contributo al mantenimento della moglie, abile al lavoro, anche in considerazione del lungo tempo trascorso dalla separazione senza che ella si fosse impegnata nella ricerca di un'attività lavorativa.
Si costituiva tardivamente la resistente, con comparsa di costituzione depositata il giorno prima della prima udienza dinanzi alla IU delegata, per opporsi alla revoca del contributo al mantenimento del figlio e dell'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, dichiarando che la retribuzione del figlio non fosse in ogni caso sufficiente a consentirgli di mantenersi, e per chiedere un assegno divorzile di € 600,00 mensili.
All'esito della prima udienza dinanzi alla IU delegata, celebrata il 26.3.2025, in via temporanea ed urgente, venivano revocati il contributo al mantenimento di a carico del Per_1 padre a decorrere dal 22.2.2023 e l'assegnazione casa familiare alla madre, con conferma dell'assegno di mantenimento separativo in favore della resistente.
La causa veniva istruita in via documentale e, all'udienza del 2.12.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la IU riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata omologata la separazione consensuale” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale in data 10.7.2018, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (19.9.2024), erano già trascorsi ben più di sei mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 2.8.2018.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da sette anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, sin dal deposito dei rispettivi atti introduttivi, hanno concordato sulla pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2) Sulla revoca del contributo al mantenimento di e dell'assegnazione della casa Per_1 familiare alla resistente
La maggiore età di un figlio non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento: lo si ricava dall'art. 337-septies c.c., che prevede la possibilità per il giudice di disporre il pagamento di un assegno periodico anche in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
In questa sede, il ricorrente chiede la revoca dell'assegno previsto a suo carico per il mantenimento del figlio dalla sentenza di separazione, domanda alla quale la resistente si oppone. La giurisprudenza ha precisato che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. civ. n. 26875/2023).
Nel caso di specie, nato nel 2001, ha un contratto di lavoro full-time a tempo Per_1 indeterminato come operaio metalmeccanico con retribuzione netta mensile pari € 1.380,00 per tredici mensilità, pertanto, appare pienamente autosufficiente dal punto di vista economico.
Il contributo al mantenimento di posto a carico del padre in sede di separazione deve, Per_1 quindi, essere revocato, ma tale revoca, contrariamente a quanto ritenuto dal IU delegato, non può farsi retroagire a data anteriore all'introduzione del presente giudizio (19.9.2024): lo si argomenta dalla lettera dell'art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., secondo cui la regola, in materia di decorrenza dei contributi economici posti a carico delle parti (e, pertanto, della relativa revoca), è quella ex nunc, con facoltà del IU di disporne una retroazione, ma non oltre la data della domanda.
Del resto, anche la giurisprudenza ha più volte ribadito il concetto suddetto: “avuto riguardo alle questioni di ripetibilità poste in ordine ad assegni di mantenimento dei figli, in linea con i principi affermati dalle Sezioni unite, si chiarisce che in ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, e non alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita. Pertanto, il diritto di ritenere quanto è stato pagato, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza ab origine, quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo” (cfr.
Cass. civ. 32676/2023).
Deve, pertanto, essere confermata anche la revoca dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. in favore della resistente in qualità di convivente con il figlio data l'intervenuta autosufficienza economica di quest'ultimo. 3) Sulla domanda di assegno divorzile
La domanda di attribuzione di un assegno divorzile in favore della resistente deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva, poiché formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza, ossia in violazione del termine di decadenza di cui agli artt. 167 e 473-bis.16 c.p.c. L'assegno di mantenimento separativo in favore della resistente, invece, deve essere confermato sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, non essendo stati allegati elementi sopravvenuti idonei a rideterminare i reciproci rapporti economici fra le parti rispetto a quanto statuito in sede di separazione.
4) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al
Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra Parte_1 ed a ZZ (BS) in data 23.7.1994, trascritto nel registro
[...] Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 33, parte II, serie A, anno 1994;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) REVOCA il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre, Per_1
a decorrere dalla data di introduzione del presente giudizio Parte_1
(19.9.2024);
4) DICHIARA inammissibile la domanda di attribuzione di un assegno divorzile avanzata dalla resistente;
5) CONDANNA la resistente, , a rimborsare al ricorrente, Controparte_1 Parte_1
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in €
125,00 per esborsi.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 4.12.2025.
La IU estensora Il Presidente
IA ER DR TI
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
DR TI Presidente
ST TI IU
IA ER IU relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11174/2024, avente come oggetto “divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Matteo Venditti, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. , elettivamente domiciliata a ZZ Controparte_1 C.F._2
(BS), presso lo studio dell'Avv. Emanuele Taddeolini Marangoni, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 2.12.2025)
Per parte ricorrente: “ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta, rifuse le spese ed onorari di lite, piaccia al Tribunale Ill.mo:
- Dichiarare la cessazione degli affetti civili del matrimonio celebrato in data 25.07.1994;
- Dichiarare che non sussistono i presupposti di legge per l'erogazione di un assegno divorzile da parte del sig. e a favore della signora Pt_1 CP_1
- Nella denegata ipotesi che Codesto IU confermasse anche parzialmente le disposizioni relative all'assegno di mantenimento in favore della signora si chiede venga disposta CP_1 compensazione giudiziale del credito in capo al sig. con la versanda somma da parte di Pt_1 quest'ultimo, sino ad estinzione del medesimo;
- revocare l'assegnazione della casa coniugale sancito con provvedimento del 02.08.2018 non sussistendo più i presupposti di legge;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente richiesta, statuire che la signora abbia a versare in favore del sig il CP_1 Pt_1
50% del mutuo gravante sull'immobile e il 50% delle spese condominiali ordinarie e straordinarie,
- revocare l'obbligo in capo al sig, di versare a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1 figlio la somma di €, 500,00 avendo quest'ultimo raggiunto l'autonomia patrimoniale”; Per_1
Per parte resistente: “In via principale:
- confermare i provvedimenti assunti in via temporanea ed urgente all'udienza del 26/03/2025, ovvero:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in ZZ in data 26.07.1994, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di ZZ l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio la emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio al numero 13P, 2S.B anno 1994.
- sull'istanza di revoca dell'assegnazione della casa familiare ci si rimette a giustizia, rappresentando in ogni caso che la signora è comproprietaria della Controparte_1 medesima;
- rigettare la richiesta avanzata in subordine alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale del versamento del 50% delle spese di mutuo e del 50% spese condominiali ordinarie e straordinarie in favore del signor riguardanti la casa coniugale, in quanto ex adverso Pt_1 non provata;
- statuire un assegno divorzile pari ad euro 600,00 oltre ISTAT in favore della signora CP_1 stante la sua fragile situazione di salute (soffre di depressione) e la sua condizione di disoccupazione e comunque in ogni caso pari ad euro 500,00 come già statuito in sede di separazione, pronunciata con decreto di omologa all'esito della camera di consiglio del
02.08.2018;
- revocare, con decorrenza dalla domanda giudiziale introdotta ex adverso (19.09.2024), l'assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 in favore di in quanto all'accertato dal G.I. dott.ssa Per_1
ER, in sede di prima udienza (26.03.2025), l'indipendenza economica del medesimo.
In ogni caso:
Con condanna alle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.9.2024 deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario a ZZ (BS) in data 23.7.1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 33, parte II, serie A, anno 1994, unione dalla quale era nato, il 26.9.2001, il figlio Per_1
Il ricorrente aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 2.8.2018, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data
10.7.2018 alle seguenti condizioni, per quanto in questa sede di interesse: a carico del ricorrente, un contributo al mantenimento del figlio, allora minorenne, pari ad € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 300,00 mensili, da elevare ad € 500,00 mensili quando fosse divenuto autosufficiente, e assegnazione della Per_1 casa coniugale alla resistente in qualità di genitore collocatario del minore.
Il ricorrente deduceva che dal 22.2.2023, lavorava con un contratto full-time a tempo Per_1 indeterminato come operaio metalmeccanico, con retribuzione netta mensile pari ad € 1.380,00 circa per tredici mensilità, e chiedeva la revoca del contributo al suo mantenimento posto a proprio carico e dell'assegnazione della casa familiare alla resistente, nonché la revoca del contributo al mantenimento della moglie, abile al lavoro, anche in considerazione del lungo tempo trascorso dalla separazione senza che ella si fosse impegnata nella ricerca di un'attività lavorativa.
Si costituiva tardivamente la resistente, con comparsa di costituzione depositata il giorno prima della prima udienza dinanzi alla IU delegata, per opporsi alla revoca del contributo al mantenimento del figlio e dell'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, dichiarando che la retribuzione del figlio non fosse in ogni caso sufficiente a consentirgli di mantenersi, e per chiedere un assegno divorzile di € 600,00 mensili.
All'esito della prima udienza dinanzi alla IU delegata, celebrata il 26.3.2025, in via temporanea ed urgente, venivano revocati il contributo al mantenimento di a carico del Per_1 padre a decorrere dal 22.2.2023 e l'assegnazione casa familiare alla madre, con conferma dell'assegno di mantenimento separativo in favore della resistente.
La causa veniva istruita in via documentale e, all'udienza del 2.12.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la IU riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata omologata la separazione consensuale” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale in data 10.7.2018, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (19.9.2024), erano già trascorsi ben più di sei mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 2.8.2018.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da sette anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, sin dal deposito dei rispettivi atti introduttivi, hanno concordato sulla pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2) Sulla revoca del contributo al mantenimento di e dell'assegnazione della casa Per_1 familiare alla resistente
La maggiore età di un figlio non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento: lo si ricava dall'art. 337-septies c.c., che prevede la possibilità per il giudice di disporre il pagamento di un assegno periodico anche in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
In questa sede, il ricorrente chiede la revoca dell'assegno previsto a suo carico per il mantenimento del figlio dalla sentenza di separazione, domanda alla quale la resistente si oppone. La giurisprudenza ha precisato che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. civ. n. 26875/2023).
Nel caso di specie, nato nel 2001, ha un contratto di lavoro full-time a tempo Per_1 indeterminato come operaio metalmeccanico con retribuzione netta mensile pari € 1.380,00 per tredici mensilità, pertanto, appare pienamente autosufficiente dal punto di vista economico.
Il contributo al mantenimento di posto a carico del padre in sede di separazione deve, Per_1 quindi, essere revocato, ma tale revoca, contrariamente a quanto ritenuto dal IU delegato, non può farsi retroagire a data anteriore all'introduzione del presente giudizio (19.9.2024): lo si argomenta dalla lettera dell'art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., secondo cui la regola, in materia di decorrenza dei contributi economici posti a carico delle parti (e, pertanto, della relativa revoca), è quella ex nunc, con facoltà del IU di disporne una retroazione, ma non oltre la data della domanda.
Del resto, anche la giurisprudenza ha più volte ribadito il concetto suddetto: “avuto riguardo alle questioni di ripetibilità poste in ordine ad assegni di mantenimento dei figli, in linea con i principi affermati dalle Sezioni unite, si chiarisce che in ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, e non alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita. Pertanto, il diritto di ritenere quanto è stato pagato, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza ab origine, quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo” (cfr.
Cass. civ. 32676/2023).
Deve, pertanto, essere confermata anche la revoca dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. in favore della resistente in qualità di convivente con il figlio data l'intervenuta autosufficienza economica di quest'ultimo. 3) Sulla domanda di assegno divorzile
La domanda di attribuzione di un assegno divorzile in favore della resistente deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva, poiché formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza, ossia in violazione del termine di decadenza di cui agli artt. 167 e 473-bis.16 c.p.c. L'assegno di mantenimento separativo in favore della resistente, invece, deve essere confermato sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, non essendo stati allegati elementi sopravvenuti idonei a rideterminare i reciproci rapporti economici fra le parti rispetto a quanto statuito in sede di separazione.
4) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al
Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra Parte_1 ed a ZZ (BS) in data 23.7.1994, trascritto nel registro
[...] Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 33, parte II, serie A, anno 1994;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) REVOCA il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre, Per_1
a decorrere dalla data di introduzione del presente giudizio Parte_1
(19.9.2024);
4) DICHIARA inammissibile la domanda di attribuzione di un assegno divorzile avanzata dalla resistente;
5) CONDANNA la resistente, , a rimborsare al ricorrente, Controparte_1 Parte_1
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in €
125,00 per esborsi.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 4.12.2025.
La IU estensora Il Presidente
IA ER DR TI