Sentenza 17 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/03/2004, n. 5393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5393 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Roseto Capo Spulico in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, viale Battista Baldanzellu 52, presso l'avv. Patrizia Martilotti con l'avv. Gaetano Parise di CE (CS) che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EN OC;
- intimato -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di CE n. 245 dell'11.2.02. Udita la relazione della causa svolta nella p. u. del 4.12.03 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito l'avv. Parise che ha chiesto accogliersi il ricorso, per i motivi esposti ed illustrati in memoria.
Udito fl P.M., in persona del Sost Proc. Gen. Dr. UCCELLA F. che ha concluso per l'iammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.2.2001 innanzi al Giudice di Pace di CE EN OC esponeva che gli era stato notificato, ad istanza della Polizia Municipale del Comune di Roseto Capo Spulico, verbale di contestazione di infrazione all'art 142 c.l. del Codice della Strada, per superamento dei limiti di velocità consentiti e come accertato dal meccanismo di rilevazione automatica operante sul luogo;
deduceva l'opponente la nullità della contestazione, non essendo stata immediatamente contestata l'infrazione rilevata;
concludeva l'opponente per l'annullamento del verbale opposto. Costituitosi il Comune ed istruita la causa, l'adito Giudice di Pace con sentenza in data 11.2.02. accoglieva l'opposizione ed annullava il verbale di contestazione notificato all'opponente. Osservava il Giudicante in motivazione che l'obbligo di procedere alla contestazione immediata di cui all'art. 200 C.d.S., e che ben poteva essere derogato al ricorrere delle situazioni a cui affari. 384 del reg.to di esecuzione del CAS., non era stato osservato - all'atto della rilevazione dell'eccesso di velocità a mezzo apparecchiatura autovelox mod. 104/C2 - essendo state addotte ragioni prive di consistenza e fondatela, avendo riguardo alle caratteristiche dell'apparecchio ed alla possibilità di organizzare un servizio adeguato alle esigenze di arrestare la marcia dei veicoli per effettuare contestazione immediata al conducente. Per la cassazione di tale sentenza è stato proposto ricorso 6.6.2002 mediante deposito dell'atto nella cancelleria del GdP di CE. L'intimato non ha espletato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Risulta, infatti, che l'opponente al verbale di contestazione ebbe a scegliere di stare in giudizio di persona ai sensi dell'art. 23 e 4 L. 680/01 ed ebbe ad affermare di essere residente in [...], mancando, pertanto, di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio ai sensi dell'art. 22 c. 5 della l. 689/81 (e come già disposto dall'art. 58 disputi c.p.c. per i giudizi nei quali era consentito che la parte si difendesse personalmente) e pertanto imponendo che le notificazioni e comunicazioni durante il procedimento venissero in ad esso opponente effettuate mediante deposito dell'atto presso la cancelleria dell'adito GdP. Ma la disposizione di cui al cit. art. 22 c. 5 si riferisce, come ripetutamente affermato da questa Corte, alte sole notificazioni interne ci procedimento di apposizione e non certo al luogo di notificazione dell'impugnazione della sentenza che tale procedimento abbia concluso, in relazione alla quale, applicandosi il combinato disposto degli artt. 137 e segg. e 330 c.p.c., la notificazione deve effettuarsi personalmente alla parte (Cass. 246/02 - 8516/01 - 7593/01 - 7526/01 - 6657/01- 6331/01- 6226/01). Da tanto consegue che, ove detta notificazione sia stata eseguita in cancelleria, essa deve ritenersi inesistente (atteso che la chiusura del pregresso giudizio ha comportalo la rescissione di ogni legame del destinatario con la cancelleria del giudice a quo, ormai inidonea a configurarsi come legittimo luogo di consegna dell'atto). E di qui, avendo il ricorrente Comune effettuato la notifica 6.6.2004 del ricorso presso la cancelleria del GdP di CE e non personalmente all'intimato, l'inammissibilità dell'impugnazione (nulla disponendosi per le spese, in difetto di attività defensionale dell'intimato stesso).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2004