Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00606/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02802/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2802 del 2025, proposto da
EO UR GI, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Pietro e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1145/25 del 14/03/2025 del Tribunale di Catania-Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. US NN AR MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 1145/2025 del 14/03/2025 del Tribunale di Catania -Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva in data 25.04.2025, è stato riconosciuto il diritto del Sig. EO UR GI a fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; e per l’effetto il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, è stato condannato ad attribuire allo stesso la carta elettronica, con accredito su di essa di somme per un valore complessivo di euro 2.500,00 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94;
Nonostante la notifica della sentenza in data 25.04.2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha ancora adempiuto agli obblighi di cui alla sopra indicata sentenza.
Ritenendo esser vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il Sig. EO UR GI, con ricorso notificato in data 23 dicembre 2025, ha agito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 1145/2025 del 14/03/2025 del Tribunale di Catania -Sezione Lavoro.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
In data 25/02/2026 veniva depositata in segreteria copia di attestazione del passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, rilasciata dai competenti uffici di segreteria in data 24 dicembre 2025.
Il giorno 26/02/2026 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe. Ma qui il difensore di parte ricorrente dichiarava di aver ricevuto notizia del sopravvenuto rilascio in favore del proprio assistito della carta docente, e chiedeva pertanto che il presente giudizio venisse dichiarato estinto per cessata materia del contendere, non senza insistere per la refusione delle spese di lite in favore del ricorrente secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale.
In base alle sopravvenute circostanze di cui sopra, il Collegio dichiara estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere.
Per quanto poi attiene alla pronuncia sulle spese di lite, stante la astratta accoglibilità del ricorso in epigrafe - essendo stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 25/04/2025) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 23/12/2025, dopo più di sette mesi dall’avvenuta notifica della sentenza n. 1145/2025 del 14/03/2025 del Tribunale di Catania -Sezione Lavoro, ed essendo altresì stato comprovato il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza qui si tratta -, il Collegio condanna il Ministero intimato alla loro refusione nei confronti del ricorrente, rinviando per la liquidazione al dispositivo, ed operandone altresì la loro distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente – i quali dichiarano in gravame di avere anticipato le spese e non ancora riscosso le competenze della presente procedura -, così come consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 500,00 (cinquecento/00) euro – più accessori così come per legge -, e che distrae in favore dei patrocinatori antistatari del ricorrente, in persona degli Avv.ti Marco Di Pietro e Fabio Ganci, nella misura del 50% della relativa somma in favore di ciascuno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI RZ, Presidente
US NN AR MI, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US NN AR MI | NI RZ |
IL SEGRETARIO