TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 6440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6440 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 23.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2805/2025 Ruolo Generale Previdenza
TRA
nato a [...] il [...], e residente Comune di Forio Parte_1
(NA) in via Lo Russo, n.24, rappresentato e difeso dall'Alfonso Pezzella, elettivamente domiciliato come in atti in Portici (NA) alla Via Gianturco n. 21, Parco Elvira. RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Napoli, via de Gasperi n.55. CP_1
RESISTENTE
oggetto: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 5.2.2025 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 18.9.2023 domanda finalizzata ad accertare invalidità civile, delle CP_1
condizioni visive e della sordità per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
che l lo aveva riconosciuto invalido CP_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave al 100%; di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU non aveva riconosciuto l'invalidità necessaria per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
di avere depositato in data 7.1.2025 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
Ha concluso chiedendo di “in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del ricorrente è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del
100 % di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento mediante un consulente tecnico d'ufficio. Per l'effetto riconoscere mediante sentenza il beneficio economico ed amministrativo come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio a far data dalla domanda amministrativa presentata in data 18/09/2023, con condanna al pagamento dei ratei maturati e non riscossi al soddisfo da parte dell'ente resistente. Si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio con nuovo CTU a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, con riserva di nominare proprio consulente. Con vittoria di spese diritti e compenso dell'intero procedimento a distrarsi”.
L si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso, basato su motivazioni CP_1 non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria;
ha sostenuto la carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici;
ha eccepito la prescrizione del diritto e dei ratei. Ha concluso chiedendo che “Si dichiari inammissibile o in via gradata si rigetti l'avverso ricorso”.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note sopra indicate, la causa
è stata decisa, come da presente sentenza della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va inoltre osservato che il deposito del ricorso è tempestivo, essendo avvenuto entro il trentesimo giorno dalla presentazione del dissenso, risalendo quest'ultimo al 7.1.2025 e il deposito del ricorso al 5.2.2025.
Inoltre, sempre in via preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., infatti, il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio. È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso parte ricorrente ha precisato - onde motivare la contestazione - che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sarebbero state adeguatamente e ne ha specificato i motivi, per quanto si dirà.
Quanto al merito, la domanda è infondata poiché ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta.
Ed invero, in ordine ai requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la indennità di accompagnamento, va ricordato che – per quanto previsto dalle L. n. 18/80 e 508/88 – occorre che il soggetto totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche ovvero avente difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età, se ultrasessantacinquenne o infradiciottenne, si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o sia nella incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua. Ai fini del riconoscimento del diritto in esame è sufficiente la sola sussistenza dei requisiti sanitari appena indicati, per come sopra indicato. Inoltre, non occorre che l'invalido versi in determinate condizioni economiche (come è invece richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità ai sensi degli artt. 12 e 13 della L. 118/71) atteso che “la finalità del beneficio è quella di incoraggiare le famiglie a tenere in casa i soggetti minorati, evitandone il ricovero e la conseguente emarginazione e pertanto è giustificato anche nei confronti delle famiglie non povere e contribuisce a sollevare lo Stato da un onere più gravoso” (Cass., n. 10480 del 7.12.94; Cass., n. 4641 del 16.4.92). La Cassazione ha precisato sul punto (v. sent. n. 7273 del 30/03/2011) che “Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana”. Ed ancora, (v. Cass., ord. n. 26092 del 23/12/2010): “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)”. Pertanto, occorre che le condizioni globali di salute della parte rendano impossibile la deambulazione autonoma o il compimento degli atti della vita quotidiana o entrambi.
Nella specie, il ricorrente ha sostenuto che il c.t.u. ha effettuato una errata valutazione del quadro patologico;
in particolare non avrebbe indagato, relazionato e calcolato “le patologie invalidanti ed i relativi codici di invalidità di cui alla domanda amministrativa e relativo certificato medico inviato, in particolare Setto nasale deviato con ipertrofia dei turbinati. Ipertensione arteriosa. Rizoartrosi mano destra. Ipercolesterolemia. Cardiopatia ischemica cronica. Pregressa PTCA. Nel 2014 PICI con impianto di DES a livello del tratto prossimale del ramo Cx > I MO. 14-10-2022
F.E. al 48%. Deterioramento cognitivo caratterizzato da deficit di memoria CP_2
a breve termine. IPB. IRC. Aterosclerosi TSA. Ernia iatale da scivolamento”; ha sostenuto che, come documentato dal certificato neurologico, geriatrico e dalla terapia farmacologica somministrata dalla moglie convivente, è affetto da patologie neurologiche determinate da un deterioramento cognitivo e deficit di memoria a breve termine.
Tanto premesso, nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U. nominato, ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie così come descritte nella relazione di consulenza tecnica ed in particolare da: “Erniectomia sx - IMA trattato con PTCA e stent - Imprecisata lesione in OSx con visus conservato - Imprecisata epatite”.
Il c.t.u., pertanto, ha ritenuto che tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa (D.M. Ministero della sanità del 25.7.80 ed a decorrere dal 12.3.92 D.M. Ministero Sanità del 5.2.92) nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3,4 e 5 del D.lgs. n. 508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80 – relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta –, non cagionino una invalidità tale da determinare il riconoscimento del dritto alla concessione della indennità di accompagnamento.
In c.t.u. ha precisato nella relazione: “Appena in studio, chiede e va da solo in bagno. Notizie anamnestiche riferite dal periziando, che si mostra lucido, orientato, con corretto esame di realtà e consapevolezza delle ragioni della visita. Riferisce dati anagrafici, abitativi, familiari sufficientemente corretti (qualche imprecisione nella data della visita e nella indicazione del numero civico)., il pranzo del giorno, il luogo della visita (studio medico, a Casoria, al II piano). Nascita e prime tappe di sviluppo psicomotorio in epoca e con modalità normali. Scolarità: III media. Ha fatto il militare. Ex idraulico. Coniugato, ha 3 figli, ne declina i nomi. Modico fumatore. Poco vino a pasto. Alimentazione variata. Alvo regolare, diuresi nella norma, qualche difficoltà minzionale da IPB. Anamnesi patologica - Erniectomia sx - IMA trattato con
PTCA e stent - Imprecisata lesione in OSx con visus conservato - Imprecisata epatite Riferisce con la collaborazione della moglie la terapia in atto: Triatec al mattino,
alle 12, Omeprazolo al mattino, Lura per IPB la sera. Racconta Per_1 Per_2 che si alza verso le 10.00, fa colazione a letto. Riferisce autonomia nell'accudimento personale e nell'uso degli igienici. Sta in casa per lo più in pigiama. Segue la TV (specifica: canale 52: documentari, trasmissioni di approfondimento come “Focus”)”. Quanto all'esame obiettivo ha inoltre precisato quanto segue: “Soggetto di anni 77, in buone condizioni generali. Cute e mucose visibili normoirrorate. Masse muscolari congrue con l'età. Assenza di cianosi, edemi, cicatrici visibili, varici. Facies composita, orientamento corretto. Nulla di significativo nelle linfoghiandolari esplorabili L'esame obbiettivo non ha evidenziato limitazioni funzionali significative ai fini del quesito. Vi è infatti buon compenso cardio-respiratorio (F.E. in anamnesi 48% - II classe NYHA), F.C. 76 b/m', ritmica, assenza di edemi;
sO2 98%. Vi è autonomia motoria e assenza di apprezzabili deficit sensoriali, Non documentare patologie rilevanti a carico dell'apparato digerente (ernia iatale) e renale (non storia di litiasi, documentalmente esami di laboratorio nella norma. L'osservazione non ha evidenziato sintomi neurologici. Sono presenti difficoltà mnesiche parcellari, di modesto rilievo disfunzionale, in un contesto di conservata funzione cognitiva, alla luce della sostanziale completezza del racconto anamnestico e della valida collaborazione alla visita, con evidenza di comprensione delle richieste del CTU con risposte alle domande ed esecuzione delle prove richieste, corrette. Assenza di patologia psichiatrica. Soggetto autonomo”. Ha pertanto concluso che , di anni 77, da Forio, non presenta Parte_1
i presupposti clinico-disfunzionali per il riconoscimento del dritto alla concessione della indennità di accompagnamento”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell'a.t.p. In particolare, non appare corretto quanto osservato nel ricorso che occupa da parte del ricorrente, vale a dire che nella bozza non vengono indagate, relazionate e calcolate le patologie invalidanti ed i relativi codici di invalidità di cui alla domanda amministrativa e relativo certificato medico inviato, in particolare Setto nasale deviato con ipertrofia dei turbinati. Ipertensione arteriosa. Rizoartrosi mano destra. Ipercolesterolemia. Cardiopatia ischemica cronica. Pregressa PTCA. Nel 2014 PICI con impianto di DES a livello del tratto prossimale del ramo Cx > I MO. 14-10-2022 F.E. al 48%. Deterioramento cognitivo caratterizzato da deficit di memoria CP_2
a breve termine. IPB. IRC. Aterosclerosi TSA. Ernia iatale da scivolamento. Emerge infatti che il c.t.u. ha visionato la documentazione medica elencata nella relazione, tra cui il certificato medico del 15.9.23., da cui emergono buona parte delle patologie sopra citate, tra cui quella cardiologica, avendo tra l'altro anche motivato sul punto asserendo la sussistenza di un buon compenso cardio-respiratorio (F.E. in anamnesi 48% - II classe NYHA), F.C. 76 b/m', ritmica, assenza di edemi;
sO2 98%. Ne consegue che, a fronte peraltro delle precisazioni fornite nella relazione quanto alla sostanziale autonomia del ricorrente, non solo appare irrilevante la mancata indicazione delle percentuali invalidanti (stante l'oggetto della domanda, coincidente con l'accertamento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento, che non postula il calcolo della invalidità lavorativa) ma la relazione risulta motivata in rapporto alle censure mosse, in quanto i dati sostanziali in essa riportati in ordine alle condizioni generali del ricorrente appaiono decisivi rispetto a qualunque altra valutazione dei dati medici in atti.
Si condivide pertanto quanto dal c.t.u. asserito in relazione al complesso morboso di cui è affetto parte ricorrente;
emerge dal contenuto della relazione peritale che il ctu ha dato conto delle motivazioni, ritenute complete e coerenti, oltre che scientificamente ineccepibili. Non sussistono, pertanto, i sufficienti elementi medico-legali previsti dalla legge per riconoscere il requisito sanitario posto a fondamento del diritto all'indennità di accompagnamento per il periodo per il quale è stata avanzata la richiesta che occupa. Le affermazioni contenute in ricorso non sono state, in buona sostanza, provate. Quanto alle spese di giudizio, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., applicabile nella fattispecie, parte ricorrente, stante la soccombenza e tenuto conto dell'avvenuta autocertificazione inerente la sussistenza a suo carico dei requisiti reddituali previsti ex lege sottoscritta dalla parte, il ricorrente può essere ritenuto esente dal relativo pagamento;
le spese del c.t.u. sono state poste a carico dell , come da CP_1 separato provvedimento.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente di cui in epigrafe è persona per la quale non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita autonomamente e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore,
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite, ponendo quelle del c.t.u. nominato a carico dell , come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Napoli, 23.9.25
Il G.L. Dr. Elisa Tomassi
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 23.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2805/2025 Ruolo Generale Previdenza
TRA
nato a [...] il [...], e residente Comune di Forio Parte_1
(NA) in via Lo Russo, n.24, rappresentato e difeso dall'Alfonso Pezzella, elettivamente domiciliato come in atti in Portici (NA) alla Via Gianturco n. 21, Parco Elvira. RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Napoli, via de Gasperi n.55. CP_1
RESISTENTE
oggetto: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 5.2.2025 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 18.9.2023 domanda finalizzata ad accertare invalidità civile, delle CP_1
condizioni visive e della sordità per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
che l lo aveva riconosciuto invalido CP_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave al 100%; di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU non aveva riconosciuto l'invalidità necessaria per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
di avere depositato in data 7.1.2025 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
Ha concluso chiedendo di “in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del ricorrente è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del
100 % di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento mediante un consulente tecnico d'ufficio. Per l'effetto riconoscere mediante sentenza il beneficio economico ed amministrativo come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio a far data dalla domanda amministrativa presentata in data 18/09/2023, con condanna al pagamento dei ratei maturati e non riscossi al soddisfo da parte dell'ente resistente. Si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio con nuovo CTU a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, con riserva di nominare proprio consulente. Con vittoria di spese diritti e compenso dell'intero procedimento a distrarsi”.
L si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso, basato su motivazioni CP_1 non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria;
ha sostenuto la carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici;
ha eccepito la prescrizione del diritto e dei ratei. Ha concluso chiedendo che “Si dichiari inammissibile o in via gradata si rigetti l'avverso ricorso”.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note sopra indicate, la causa
è stata decisa, come da presente sentenza della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va inoltre osservato che il deposito del ricorso è tempestivo, essendo avvenuto entro il trentesimo giorno dalla presentazione del dissenso, risalendo quest'ultimo al 7.1.2025 e il deposito del ricorso al 5.2.2025.
Inoltre, sempre in via preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., infatti, il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio. È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso parte ricorrente ha precisato - onde motivare la contestazione - che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sarebbero state adeguatamente e ne ha specificato i motivi, per quanto si dirà.
Quanto al merito, la domanda è infondata poiché ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta.
Ed invero, in ordine ai requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la indennità di accompagnamento, va ricordato che – per quanto previsto dalle L. n. 18/80 e 508/88 – occorre che il soggetto totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche ovvero avente difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età, se ultrasessantacinquenne o infradiciottenne, si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o sia nella incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua. Ai fini del riconoscimento del diritto in esame è sufficiente la sola sussistenza dei requisiti sanitari appena indicati, per come sopra indicato. Inoltre, non occorre che l'invalido versi in determinate condizioni economiche (come è invece richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità ai sensi degli artt. 12 e 13 della L. 118/71) atteso che “la finalità del beneficio è quella di incoraggiare le famiglie a tenere in casa i soggetti minorati, evitandone il ricovero e la conseguente emarginazione e pertanto è giustificato anche nei confronti delle famiglie non povere e contribuisce a sollevare lo Stato da un onere più gravoso” (Cass., n. 10480 del 7.12.94; Cass., n. 4641 del 16.4.92). La Cassazione ha precisato sul punto (v. sent. n. 7273 del 30/03/2011) che “Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana”. Ed ancora, (v. Cass., ord. n. 26092 del 23/12/2010): “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)”. Pertanto, occorre che le condizioni globali di salute della parte rendano impossibile la deambulazione autonoma o il compimento degli atti della vita quotidiana o entrambi.
Nella specie, il ricorrente ha sostenuto che il c.t.u. ha effettuato una errata valutazione del quadro patologico;
in particolare non avrebbe indagato, relazionato e calcolato “le patologie invalidanti ed i relativi codici di invalidità di cui alla domanda amministrativa e relativo certificato medico inviato, in particolare Setto nasale deviato con ipertrofia dei turbinati. Ipertensione arteriosa. Rizoartrosi mano destra. Ipercolesterolemia. Cardiopatia ischemica cronica. Pregressa PTCA. Nel 2014 PICI con impianto di DES a livello del tratto prossimale del ramo Cx > I MO. 14-10-2022
F.E. al 48%. Deterioramento cognitivo caratterizzato da deficit di memoria CP_2
a breve termine. IPB. IRC. Aterosclerosi TSA. Ernia iatale da scivolamento”; ha sostenuto che, come documentato dal certificato neurologico, geriatrico e dalla terapia farmacologica somministrata dalla moglie convivente, è affetto da patologie neurologiche determinate da un deterioramento cognitivo e deficit di memoria a breve termine.
Tanto premesso, nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U. nominato, ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie così come descritte nella relazione di consulenza tecnica ed in particolare da: “Erniectomia sx - IMA trattato con PTCA e stent - Imprecisata lesione in OSx con visus conservato - Imprecisata epatite”.
Il c.t.u., pertanto, ha ritenuto che tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa (D.M. Ministero della sanità del 25.7.80 ed a decorrere dal 12.3.92 D.M. Ministero Sanità del 5.2.92) nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3,4 e 5 del D.lgs. n. 508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80 – relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta –, non cagionino una invalidità tale da determinare il riconoscimento del dritto alla concessione della indennità di accompagnamento.
In c.t.u. ha precisato nella relazione: “Appena in studio, chiede e va da solo in bagno. Notizie anamnestiche riferite dal periziando, che si mostra lucido, orientato, con corretto esame di realtà e consapevolezza delle ragioni della visita. Riferisce dati anagrafici, abitativi, familiari sufficientemente corretti (qualche imprecisione nella data della visita e nella indicazione del numero civico)., il pranzo del giorno, il luogo della visita (studio medico, a Casoria, al II piano). Nascita e prime tappe di sviluppo psicomotorio in epoca e con modalità normali. Scolarità: III media. Ha fatto il militare. Ex idraulico. Coniugato, ha 3 figli, ne declina i nomi. Modico fumatore. Poco vino a pasto. Alimentazione variata. Alvo regolare, diuresi nella norma, qualche difficoltà minzionale da IPB. Anamnesi patologica - Erniectomia sx - IMA trattato con
PTCA e stent - Imprecisata lesione in OSx con visus conservato - Imprecisata epatite Riferisce con la collaborazione della moglie la terapia in atto: Triatec al mattino,
alle 12, Omeprazolo al mattino, Lura per IPB la sera. Racconta Per_1 Per_2 che si alza verso le 10.00, fa colazione a letto. Riferisce autonomia nell'accudimento personale e nell'uso degli igienici. Sta in casa per lo più in pigiama. Segue la TV (specifica: canale 52: documentari, trasmissioni di approfondimento come “Focus”)”. Quanto all'esame obiettivo ha inoltre precisato quanto segue: “Soggetto di anni 77, in buone condizioni generali. Cute e mucose visibili normoirrorate. Masse muscolari congrue con l'età. Assenza di cianosi, edemi, cicatrici visibili, varici. Facies composita, orientamento corretto. Nulla di significativo nelle linfoghiandolari esplorabili L'esame obbiettivo non ha evidenziato limitazioni funzionali significative ai fini del quesito. Vi è infatti buon compenso cardio-respiratorio (F.E. in anamnesi 48% - II classe NYHA), F.C. 76 b/m', ritmica, assenza di edemi;
sO2 98%. Vi è autonomia motoria e assenza di apprezzabili deficit sensoriali, Non documentare patologie rilevanti a carico dell'apparato digerente (ernia iatale) e renale (non storia di litiasi, documentalmente esami di laboratorio nella norma. L'osservazione non ha evidenziato sintomi neurologici. Sono presenti difficoltà mnesiche parcellari, di modesto rilievo disfunzionale, in un contesto di conservata funzione cognitiva, alla luce della sostanziale completezza del racconto anamnestico e della valida collaborazione alla visita, con evidenza di comprensione delle richieste del CTU con risposte alle domande ed esecuzione delle prove richieste, corrette. Assenza di patologia psichiatrica. Soggetto autonomo”. Ha pertanto concluso che , di anni 77, da Forio, non presenta Parte_1
i presupposti clinico-disfunzionali per il riconoscimento del dritto alla concessione della indennità di accompagnamento”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell'a.t.p. In particolare, non appare corretto quanto osservato nel ricorso che occupa da parte del ricorrente, vale a dire che nella bozza non vengono indagate, relazionate e calcolate le patologie invalidanti ed i relativi codici di invalidità di cui alla domanda amministrativa e relativo certificato medico inviato, in particolare Setto nasale deviato con ipertrofia dei turbinati. Ipertensione arteriosa. Rizoartrosi mano destra. Ipercolesterolemia. Cardiopatia ischemica cronica. Pregressa PTCA. Nel 2014 PICI con impianto di DES a livello del tratto prossimale del ramo Cx > I MO. 14-10-2022 F.E. al 48%. Deterioramento cognitivo caratterizzato da deficit di memoria CP_2
a breve termine. IPB. IRC. Aterosclerosi TSA. Ernia iatale da scivolamento. Emerge infatti che il c.t.u. ha visionato la documentazione medica elencata nella relazione, tra cui il certificato medico del 15.9.23., da cui emergono buona parte delle patologie sopra citate, tra cui quella cardiologica, avendo tra l'altro anche motivato sul punto asserendo la sussistenza di un buon compenso cardio-respiratorio (F.E. in anamnesi 48% - II classe NYHA), F.C. 76 b/m', ritmica, assenza di edemi;
sO2 98%. Ne consegue che, a fronte peraltro delle precisazioni fornite nella relazione quanto alla sostanziale autonomia del ricorrente, non solo appare irrilevante la mancata indicazione delle percentuali invalidanti (stante l'oggetto della domanda, coincidente con l'accertamento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento, che non postula il calcolo della invalidità lavorativa) ma la relazione risulta motivata in rapporto alle censure mosse, in quanto i dati sostanziali in essa riportati in ordine alle condizioni generali del ricorrente appaiono decisivi rispetto a qualunque altra valutazione dei dati medici in atti.
Si condivide pertanto quanto dal c.t.u. asserito in relazione al complesso morboso di cui è affetto parte ricorrente;
emerge dal contenuto della relazione peritale che il ctu ha dato conto delle motivazioni, ritenute complete e coerenti, oltre che scientificamente ineccepibili. Non sussistono, pertanto, i sufficienti elementi medico-legali previsti dalla legge per riconoscere il requisito sanitario posto a fondamento del diritto all'indennità di accompagnamento per il periodo per il quale è stata avanzata la richiesta che occupa. Le affermazioni contenute in ricorso non sono state, in buona sostanza, provate. Quanto alle spese di giudizio, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., applicabile nella fattispecie, parte ricorrente, stante la soccombenza e tenuto conto dell'avvenuta autocertificazione inerente la sussistenza a suo carico dei requisiti reddituali previsti ex lege sottoscritta dalla parte, il ricorrente può essere ritenuto esente dal relativo pagamento;
le spese del c.t.u. sono state poste a carico dell , come da CP_1 separato provvedimento.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente di cui in epigrafe è persona per la quale non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita autonomamente e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore,
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite, ponendo quelle del c.t.u. nominato a carico dell , come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Napoli, 23.9.25
Il G.L. Dr. Elisa Tomassi