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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/05/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2841/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2841/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'Avv. Francesco Bortiglio, presso il cui C.F._3
studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Santo Controparte_1 P.IVA_1
Spagnolo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandra
Formisano, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Controparte_2
(C.F. ); P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Pag. 1 di 11 CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 06.11.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
e - in qualità di eredi di - hanno
[...] Parte_3 Persona_1
convenuto in giudizio e Controparte_1 [...]
chiedendo accertarsi il diritto all'indennizzo previsto Controparte_2
dalla polizza infortuni n. IU7/370131780, stipulata dal de cuius, e condannarsi le parti convenute, anche in via solidale, al pagamento dell'importo assicurato per il caso morte, con interessi e rivalutazione monetaria.
Gli attori hanno esposto che, in data 03.05.2020, il loro dante causa riportava gravi ustioni di II e III grado su circa il 60% della superficie corporea, a seguito di ritorno di fiamma durante l'accensione di un barbecue. A seguito del sinistro, il veniva Parte_2
ricoverato dapprima presso il Centro Grandi Ustionati dell Controparte_3
, poi presso il reparto di Medicina Riabilitativa dell , per un
[...] Controparte_4
lungo periodo di degenza, durante il quale subiva plurimi interventi chirurgici e trattamenti specialistici. Il decesso interveniva il 15.10.2020, dopo una lunga fase di progressivo deterioramento delle condizioni generali.
Secondo la prospettazione attorea, l'infortunio del 03.05.2020 costituirebbe la causa diretta ed esclusiva della morte, verificatasi nel corso delle cure conseguenti allo stesso evento lesivo. Gli attori hanno dedotto che l'evento rientra pienamente nella nozione di infortunio assicurato, quale fatto fortuito, violento ed esterno, produttivo di lesioni fisiche oggettivamente accertabili, come previsto dall'art. 12 delle condizioni generali di polizza.
Hanno inoltre escluso che potessero rilevare, ai fini dell'indennizzabilità, eventuali concause preesistenti, sostenendo che il decesso risulta eziologicamente ricollegabile in via esclusiva alle conseguenze dell'infortunio, senza che sussistano cause autonome, sopravvenute o eccezionali in grado di interrompere il nesso causale.
Pag. 2 di 11 Sulla base di tali presupposti, hanno richiesto la condanna della compagnia di assicurazione e dell'ente gestore della polizza al pagamento della prestazione prevista per il caso morte, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al soddisfo.
2. - costituitasi ritualmente in giudizio, ha resistito alla domanda Controparte_1
attorea, contestandone integralmente la fondatezza.
La compagnia ha, in particolare, sostenuto che il decesso del non sia Parte_2
causalmente riconducibile all'infortunio occorso il 03.05.2020, ma debba invece attribuirsi a un autonomo processo morboso di natura tumorale, insorto successivamente. Ha dedotto che il decesso sarebbe intervenuto in conseguenza di una grave emorragia cerebrale verificatasi nel corso del ricovero riabilitativo, evento da correlarsi a una patologia neoplastica preesistente, sino ad allora clinicamente non diagnosticata.
Secondo la prospettazione difensiva, tale patologia avrebbe avuto carattere autonomo e sufficiente a determinare l'evento letale, assumendo perciò efficacia interruttiva rispetto al nesso di causalità tra l'infortunio e il decesso. La compagnia ha quindi ritenuto che il decesso non rientri tra gli eventi coperti dalla garanzia assicurativa, in quanto non direttamente ed esclusivamente riconducibile all'infortunio del 03.05.2020.
Ha comunque contestato l'entità dell'indennizzo richiesto dagli attori, riservandosi di proporre, in sede di quantificazione, rilievi in ordine ai criteri contrattuali applicabili e al possibile concorso di fattori patologici preesistenti.
3. - Il ritualmente Controparte_2
convenuto in giudizio mediante notifica dell'atto di citazione, non si è costituito in giudizio;
pertanto, con ordinanza pronunciata a verbale di udienza del 10.11.2021, ne è stata dichiarata la contumacia.
4. - La causa, istruita mediante produzione documentale e tramite espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 06.11.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale in atti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 3 di 11 5. - La polizza assicurativa n. IU7/370131780 stipulata da con CP_2 Persona_1 prevede all'art. 12 la definizione di “infortunio” quale “evento Controparte_1
dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili”, e all'art. 22 l'indennizzo per il caso morte, da erogarsi qualora il decesso rappresenti una “conseguenza” dello “infortunio indennizzabile a termini di polizza”.
Ai fini del presente giudizio, assume rilievo centrale l'analisi della clausola di cui all'art. 37, rubricata “Criteri di indennizzabilità”, secondo cui: “La Società corrisponde
l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana”.
La formulazione della clausola richiama il requisito della “conseguenza diretta ed esclusiva” dell'infortunio, e dichiara indennizzabili solo le conseguenze “che si sarebbero comunque verificate” in un soggetto sano, in tal modo introducendo un giudizio controfattuale tipico della causalità giuridica, come definita dall'art. 1223 c.c.
Tale formulazione impone un'interpretazione sistematica della clausola ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c., con particolare riferimento:
al significato letterale delle espressioni utilizzate;
all'intenzione dei contraenti;
al coordinamento della clausola con la funzione complessiva del contratto e con la struttura della prestazione assicurativa.
In primo luogo, va chiarito che l'inciso “conseguenze dirette ed esclusive” non può essere inteso in senso assoluto, nel senso di escludere l'indennizzabilità in presenza di concause preesistenti, concomitanti o sopravvenute. Ciò, infatti, sarebbe incompatibile con il principio civilistico di equivalenza causale, espressamente desunto dall'art. 41
c.p., in base al quale, ad esempio, la presenza di una condizione patologica preesistente non elide il nesso di causalità materiale, se l'infortunio ha comunque rappresentato una condizione necessaria dell'evento dannoso.
Pag. 4 di 11 In secondo luogo, la parte finale della clausola (“sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana”) introduce una valutazione di tipo ipotetico- comparativo, fondata sul criterio controfattuale. Essa rispecchia i canoni dell'art. 1223
c.c., secondo cui il risarcimento (nel caso di specie, l'indennizzo) deve riguardare solo le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento (qui del sinistro oggetto di garanzia convenzionale), escluse quelle che si sarebbero comunque verificate indipendentemente dall'evento coperto dalla garanzia.
Tale criterio assume piena coerenza e applicabilità nei casi in cui l'infortunio determini esiti invalidanti permanenti, suscettibili di quantificazione medico-legale. In tali ipotesi, la clausola funge da parametro di delimitazione del quantum indennitario, in sostanziale coerenza con la logica del danno iatrogeno differenziale1.
Diversamente, in caso di evento morte, come nella fattispecie in esame, la clausola si rivela strutturalmente inidonea ad operare quale meccanismo di riduzione dell'indennizzo. La morte è infatti un evento unitario, non frazionabile in “conseguenze indennizzabili” e “conseguenze non indennizzabili”. Una volta accertata la riconducibilità eziologica dell'evento all'infortunio (sia pure in presenza di concause preesistenti, come nel caso in cui l'assicurato non fosse “fisicamente integro e sano”), la preesistenza può rilevare solo in funzione del giudizio di accertamento del nesso di causalità giuridica, ma non di quello materiale, ciò essendo escluso dall'art. 41 c.p., secondo cui, ai fini dell'esclusione del nesso di causalità (materiale) possono assumere rilevanza soltanto le “cause sopravvenute ... da sole sufficienti a determinare l'evento”
(comma 2), ma non anche quelle “preesistenti o simultanee” (comma 1).
Ne consegue che la clausola 37 può essere invocata solo per escludere l'indennizzo, qualora sia accertata l'interruzione del nesso di causalità materiale tra l'infortunio e l'evento morte, secondo la regola di cui all'art. 41, comma 2, c.p.
Pag. 5 di 11 In mancanza, la clausola in esame non può giustificare l'adozione di un parametro riduttivo del quantum, essendo incompatibile, per sua natura, con l'indivisibilità e la non graduabilità dell'evento morte.
6. - All'esito delle indagini condotte dal dott. , con l'ausilio del dott. Persona_2
per la parte radiologica, è stata depositata in atti una articolata relazione Persona_3
medico-legale, corredata da osservazioni critiche dei consulenti di parte.
Il CTU ha ricostruito con precisione l'evoluzione clinica del de cuius, a partire dall'infortunio occorso in data 03.05.2020, allorché riportava gravi ustioni di secondo e terzo grado su oltre il 50% della superficie corporea, in seguito a ritorno di fiamma durante l'accensione di un barbecue. Il consulente ha descritto le fasi di degenza ospedaliera e riabilitativa, i plurimi interventi di innesto cutaneo, le complicanze infettive, le gravi difficoltà respiratorie, la sindrome ipocinetica, la comparsa di piaga sacrale e l'evidente compromissione generale dello stato di salute.
Durante la fase riabilitativa, il paziente è stato colpito da un'emorragia cerebrale, verificatasi in corrispondenza di una formazione espansiva intracranica, successivamente diagnosticata come glioblastoma o, comunque, neoplasia cerebrale ad elevata aggressività.
Sotto il profilo causale, il consulente ha affermato quanto segue:
l'infortunio del 03.05.2020 deve ritenersi evento iniziale determinante, che ha dato avvio a un decorso clinico culminato nel decesso;
la patologia tumorale preesistente ha agito quale concausa concorrente,
determinando la complicanza emorragica, che a sua volta ha accelerato e aggravato il quadro clinico;
la morte è da attribuirsi alla combinazione tra le conseguenze sistemiche dell'infortunio e la complicanza emorragica su base neoplastica, in un soggetto già fortemente indebolito e privo di autonomia vitale.
Sebbene la relazione non si esprima in modo espresso e puntuale sull'alternativa “morte anche in assenza dell'infortunio”, la struttura complessiva del ragionamento peritale consente di affermare che, secondo il CTU, il tumore non ha avuto efficacia causale
Pag. 6 di 11 esclusiva, idonea a interrompere il nesso eziologico con l'infortunio. Al contrario,
l'evento traumatico è stato riconosciuto come condizione necessaria e antecedente nella catena patogenetica che ha condotto al decesso.
A fronte di tali considerazioni, e in assenza di valutazioni di segno contrario sufficientemente argomentate da parte dei consulenti tecnici di parte, deve ritenersi accertata la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'infortunio del 03.05.2020 e l'evento morte del 15.10.2020, nel senso che, alla luce di un giudizio controfattuale di aggiunta mentale conforme ai principi che governano l'accertamento causale, deve ritenersi che, ipotizzando come non verificatosi l'infortunio, l'evento morte - così come accaduto hic et nunc - non si sarebbe avverato.
Tale conclusione risulta ulteriormente rafforzata dalla previsione di cui all'art. 41 c.p., secondo cui il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità (comma 1), salvo che si tratti di un fatto sopravvenuto, da solo sufficiente a determinare l'evento (comma 2). Nel caso di specie, trattandosi di condizione patologica preesistente, e non sopravvenuta, non può ritenersi interrotto il nesso eziologico materiale, ancorché la patologia abbia avuto un ruolo concorrente nell'evoluzione clinica esitata nell'exitus del paziente.
7. - Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ha ricostruito il decorso clinico di e ha riconosciuto l'infortunio del 03.05.2020 come Persona_1
causa iniziale del processo morboso che ha condotto al decesso, deve ritenersi accertata la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'infortunio e l'evento morte.
Alla luce dei principi espressi nel §5 della presente sentenza, la clausola contenuta all'art. 37 delle condizioni generali di polizza non può essere interpretata come causa di esclusione della copertura in presenza di condizioni patologiche preesistenti.
Deve pertanto ritenersi integrato anche il presupposto causale richiesto dall'art. 22 della polizza per il riconoscimento dell'indennizzo da morte, secondo cui il decesso deve costituire conseguenza dell'infortunio indennizzabile a termini di polizza.
Sotto il profilo della causalità giuridica, la clausola 37, letta alla luce dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., si configura come clausola delimitativa
Pag. 7 di 11 dell'ambito del rischio assicurato, e, in particolare, del nesso tra evento e conseguenze giuridicamente rilevanti ai fini dell'indennizzo. Come chiarito, tuttavia, essa trova applicazione solo nel caso in cui le conseguenze dell'infortunio siano suscettibili di graduazione (es. postumi invalidanti permanenti). Nel caso dell'evento morte, che costituisce una conseguenza unitaria, non graduabile né frazionabile, la clausola 37 non può essere invocata per ridurre l'entità dell'indennizzo.
Accertata l'efficienza causale dell'infortunio nella genesi dell'evento morte (nesso di causalità materiale), anche alla luce dell'irrilevanza della patologia preesistente sul piano della causalità materiale (art. 41, comma 1, c.p.), e considerata l'inidoneità della clausola 37 ad incidere sul quantum indennitario, l'indennizzo contrattualmente previsto deve essere riconosciuto come richiesto in citazione, non essendo ipotizzabile alcuna esclusione né graduazione.
8. - Tanto chiarito, deve ora procedersi alla determinazione dell'indennizzo spettante agli attori, come richiesto in via principale.
L'art. 22 della polizza prevede che: “Se l'infortunio indennizzabile a termini di polizza ha come conseguenza la morte dell'Assicurato, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, un indennizzo determinato in base allo stato di famiglia dell'Assicurato al momento del sinistro, facendo riferimento ad una delle situazioni familiari sotto descritte: [...] Se
l'Assicurato/a risulta coniugato/a (o convivente more uxorio) e senza figlio/i minori o permanentemente inabili al lavoro [...] Indennizzo [...] 1,5 volte la somma assicurata per il caso morte”.
Nel caso di specie, il de cuius risultava coniugato e privo di figli minori o permanentemente inabili al lavoro, situazione per la quale la tabella contrattuale prevede un indennizzo pari a 1,5 volte la somma assicurata per il caso morte.
Poiché, come da documentazione in atti, la somma assicurata risulta essere pari a €
115.000,00, l'importo contrattualmente dovuto da deve essere Controparte_1 determinato in € 172.500,00, da suddividersi in parti uguali tra gli eredi legittimi, come risultante dallo stato di famiglia.
Pag. 8 di 11 Nessun ulteriore importo risulta dovuto a titolo di inabilità temporanea, avendo parte attrice espressamente richiesto tale voce di indennizzo solo in via subordinata, e dunque non esaminabile a fronte dell'accoglimento della domanda principale.
9. - L'indennizzo previsto dal contratto di assicurazione per il caso morte, pur avendo natura diversa dal risarcimento del danno ex delicto o ex contractu, svolge comunque una funzione di reintegrazione patrimoniale in conseguenza di un evento lesivo e incerto, e va pertanto trattato, sul piano civilistico, alla stregua di un credito di valore soggetto a rivalutazione monetaria (cfr., da ultimo, Cass. n. 7216/2025).
Ne consegue che l'importo di € 172.500,00, come determinato al § precedente, deve essere:
rivalutato monetariamente dal momento dell'evento (15.10.2020, data di decesso dell'assicurato) fino alla data della presente decisione;
maggiorato, sulla somma via via rivalutata, di interessi compensativi, purché ne sia stata fatta espressa richiesta da parte attrice e risulti allegato un danno da ritardo.
Nel caso di specie, gli attori hanno chiesto la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ma non hanno allegato in modo specifico un danno da ritardo né fornito prova del pregiudizio derivante dal mancato tempestivo adempimento. In assenza di detta allegazione, e in applicazione dei principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ancora una volta, Cass. n. 7216/2025), gli interessi compensativi non possono cumularsi alla rivalutazione.
Pertanto, sul capitale rivalutato secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data dell'evento (15.10.2020), dovranno essere riconosciuti gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente decisione e, da tale momento in poi, gli interessi legali sul capitale nominale rivalutato.
10. - Il ritualmente Controparte_2
convenuto in giudizio, è rimasto contumace. La sua contumacia è stata formalmente dichiarata con ordinanza resa a verbale di udienza del 10.11.2021.
Pag. 9 di 11 Dalla documentazione contrattuale versata in atti, emerge con chiarezza che la prestazione assicurativa oggetto di controversia - e in particolare l'obbligo indennitario per il caso morte - grava esclusivamente su in qualità di impresa Controparte_1
assicuratrice.
Il risulta essere soggetto promotore o gestore del piano assicurativo collettivo, CP_2
ma non riveste alcuna funzione contrattuale di garanzia diretta né assume obbligazioni proprie nei confronti degli assicurati.
In difetto di titolo contrattuale o legale che fondi un obbligo di pagamento in capo al
CSAP, la domanda proposta nei suoi confronti deve essere rigettata per carenza di legittimazione sostanziale dal lato passivo, senza che rilevi, in senso contrario, la sua mancata costituzione in giudizio.
11. - Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico di in favore degli attori, non ricorrendo alcuna ipotesi di Controparte_1
compensazione.
Tenuto conto del valore dell'accolto, pari all'importo dell'indennizzo contrattuale di €
172.500,00, nonché della natura e della complessità delle questioni trattate, della durata del processo, dell'effettiva attività processuale svolta nelle sue diverse fasi e dei criteri di liquidazione stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, si ritiene congruo liquidare:
le spese vive documentate in complessivi € 759,00 per contributo unificato ed €
27,00 per marca da bollo;
i compensi di avvocato in € 14.103,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore antistatario, che ha dichiarato di averle anticipate e di non aver riscosso i relativi compensi.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio devono essere parimenti poste a carico della parte convenuta, in quanto integralmente soccombente.
Pag. 10 di 11 Nulla è invece a disporsi in ordine alle spese tra gli attori e il
[...]
rimasto contumace, atteso che tale parte non Controparte_2
ha sopportato spese di lite delle quali possa domandarsi il rimborso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2841/2021 r.g., così dispone:
1) Condanna al pagamento, in favore degli attori, quali eredi Controparte_1
legittimi di della somma di € 172.500,00, a titolo di Persona_1 indennizzo per il caso morte previsto dall'art. 22 delle condizioni generali di polizza infortuni n. IU7/370131780, oltre rivalutazione monetaria e interessi nei sensi indicati in motivazione.
2) Rigetta la domanda proposta nei confronti del
[...]
Controparte_2
3) Condanna alla rifusione, in favore degli attori, delle spese Controparte_1
di lite, che liquida in complessivi € 786,00 per spese vive (di cui € 759,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo), ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, CPA al 4% e IVA al 22%, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. , dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Parte_2
4) Pone definitivamente a carico di le spese di consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato provvedimento.
5) Nulla è a disporsi in ordine alle spese tra gli attori e la parte convenuta contumace Controparte_2
Così deciso a Siracusa, in data 22 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 11 di 11
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si veda, ad esempio, Cass. n. 6341/2014, secondo cui, in caso di lesione concorrente con una preesistenza, il danno deve essere monetizzato per intero, e da tale importo va sottratto, sempre in termini monetari, il valore della menomazione che sarebbe comunque residuata per effetto della preesistenza. Il risarcimento o l'indennizzo si riferisce dunque solo alla parte immediata e diretta del danno, imputabile all'evento lesivo, non all'intera percentuale accertata.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2841/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'Avv. Francesco Bortiglio, presso il cui C.F._3
studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Santo Controparte_1 P.IVA_1
Spagnolo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandra
Formisano, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Controparte_2
(C.F. ); P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Pag. 1 di 11 CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 06.11.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
e - in qualità di eredi di - hanno
[...] Parte_3 Persona_1
convenuto in giudizio e Controparte_1 [...]
chiedendo accertarsi il diritto all'indennizzo previsto Controparte_2
dalla polizza infortuni n. IU7/370131780, stipulata dal de cuius, e condannarsi le parti convenute, anche in via solidale, al pagamento dell'importo assicurato per il caso morte, con interessi e rivalutazione monetaria.
Gli attori hanno esposto che, in data 03.05.2020, il loro dante causa riportava gravi ustioni di II e III grado su circa il 60% della superficie corporea, a seguito di ritorno di fiamma durante l'accensione di un barbecue. A seguito del sinistro, il veniva Parte_2
ricoverato dapprima presso il Centro Grandi Ustionati dell Controparte_3
, poi presso il reparto di Medicina Riabilitativa dell , per un
[...] Controparte_4
lungo periodo di degenza, durante il quale subiva plurimi interventi chirurgici e trattamenti specialistici. Il decesso interveniva il 15.10.2020, dopo una lunga fase di progressivo deterioramento delle condizioni generali.
Secondo la prospettazione attorea, l'infortunio del 03.05.2020 costituirebbe la causa diretta ed esclusiva della morte, verificatasi nel corso delle cure conseguenti allo stesso evento lesivo. Gli attori hanno dedotto che l'evento rientra pienamente nella nozione di infortunio assicurato, quale fatto fortuito, violento ed esterno, produttivo di lesioni fisiche oggettivamente accertabili, come previsto dall'art. 12 delle condizioni generali di polizza.
Hanno inoltre escluso che potessero rilevare, ai fini dell'indennizzabilità, eventuali concause preesistenti, sostenendo che il decesso risulta eziologicamente ricollegabile in via esclusiva alle conseguenze dell'infortunio, senza che sussistano cause autonome, sopravvenute o eccezionali in grado di interrompere il nesso causale.
Pag. 2 di 11 Sulla base di tali presupposti, hanno richiesto la condanna della compagnia di assicurazione e dell'ente gestore della polizza al pagamento della prestazione prevista per il caso morte, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al soddisfo.
2. - costituitasi ritualmente in giudizio, ha resistito alla domanda Controparte_1
attorea, contestandone integralmente la fondatezza.
La compagnia ha, in particolare, sostenuto che il decesso del non sia Parte_2
causalmente riconducibile all'infortunio occorso il 03.05.2020, ma debba invece attribuirsi a un autonomo processo morboso di natura tumorale, insorto successivamente. Ha dedotto che il decesso sarebbe intervenuto in conseguenza di una grave emorragia cerebrale verificatasi nel corso del ricovero riabilitativo, evento da correlarsi a una patologia neoplastica preesistente, sino ad allora clinicamente non diagnosticata.
Secondo la prospettazione difensiva, tale patologia avrebbe avuto carattere autonomo e sufficiente a determinare l'evento letale, assumendo perciò efficacia interruttiva rispetto al nesso di causalità tra l'infortunio e il decesso. La compagnia ha quindi ritenuto che il decesso non rientri tra gli eventi coperti dalla garanzia assicurativa, in quanto non direttamente ed esclusivamente riconducibile all'infortunio del 03.05.2020.
Ha comunque contestato l'entità dell'indennizzo richiesto dagli attori, riservandosi di proporre, in sede di quantificazione, rilievi in ordine ai criteri contrattuali applicabili e al possibile concorso di fattori patologici preesistenti.
3. - Il ritualmente Controparte_2
convenuto in giudizio mediante notifica dell'atto di citazione, non si è costituito in giudizio;
pertanto, con ordinanza pronunciata a verbale di udienza del 10.11.2021, ne è stata dichiarata la contumacia.
4. - La causa, istruita mediante produzione documentale e tramite espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 06.11.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale in atti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 3 di 11 5. - La polizza assicurativa n. IU7/370131780 stipulata da con CP_2 Persona_1 prevede all'art. 12 la definizione di “infortunio” quale “evento Controparte_1
dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili”, e all'art. 22 l'indennizzo per il caso morte, da erogarsi qualora il decesso rappresenti una “conseguenza” dello “infortunio indennizzabile a termini di polizza”.
Ai fini del presente giudizio, assume rilievo centrale l'analisi della clausola di cui all'art. 37, rubricata “Criteri di indennizzabilità”, secondo cui: “La Società corrisponde
l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana”.
La formulazione della clausola richiama il requisito della “conseguenza diretta ed esclusiva” dell'infortunio, e dichiara indennizzabili solo le conseguenze “che si sarebbero comunque verificate” in un soggetto sano, in tal modo introducendo un giudizio controfattuale tipico della causalità giuridica, come definita dall'art. 1223 c.c.
Tale formulazione impone un'interpretazione sistematica della clausola ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c., con particolare riferimento:
al significato letterale delle espressioni utilizzate;
all'intenzione dei contraenti;
al coordinamento della clausola con la funzione complessiva del contratto e con la struttura della prestazione assicurativa.
In primo luogo, va chiarito che l'inciso “conseguenze dirette ed esclusive” non può essere inteso in senso assoluto, nel senso di escludere l'indennizzabilità in presenza di concause preesistenti, concomitanti o sopravvenute. Ciò, infatti, sarebbe incompatibile con il principio civilistico di equivalenza causale, espressamente desunto dall'art. 41
c.p., in base al quale, ad esempio, la presenza di una condizione patologica preesistente non elide il nesso di causalità materiale, se l'infortunio ha comunque rappresentato una condizione necessaria dell'evento dannoso.
Pag. 4 di 11 In secondo luogo, la parte finale della clausola (“sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana”) introduce una valutazione di tipo ipotetico- comparativo, fondata sul criterio controfattuale. Essa rispecchia i canoni dell'art. 1223
c.c., secondo cui il risarcimento (nel caso di specie, l'indennizzo) deve riguardare solo le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento (qui del sinistro oggetto di garanzia convenzionale), escluse quelle che si sarebbero comunque verificate indipendentemente dall'evento coperto dalla garanzia.
Tale criterio assume piena coerenza e applicabilità nei casi in cui l'infortunio determini esiti invalidanti permanenti, suscettibili di quantificazione medico-legale. In tali ipotesi, la clausola funge da parametro di delimitazione del quantum indennitario, in sostanziale coerenza con la logica del danno iatrogeno differenziale1.
Diversamente, in caso di evento morte, come nella fattispecie in esame, la clausola si rivela strutturalmente inidonea ad operare quale meccanismo di riduzione dell'indennizzo. La morte è infatti un evento unitario, non frazionabile in “conseguenze indennizzabili” e “conseguenze non indennizzabili”. Una volta accertata la riconducibilità eziologica dell'evento all'infortunio (sia pure in presenza di concause preesistenti, come nel caso in cui l'assicurato non fosse “fisicamente integro e sano”), la preesistenza può rilevare solo in funzione del giudizio di accertamento del nesso di causalità giuridica, ma non di quello materiale, ciò essendo escluso dall'art. 41 c.p., secondo cui, ai fini dell'esclusione del nesso di causalità (materiale) possono assumere rilevanza soltanto le “cause sopravvenute ... da sole sufficienti a determinare l'evento”
(comma 2), ma non anche quelle “preesistenti o simultanee” (comma 1).
Ne consegue che la clausola 37 può essere invocata solo per escludere l'indennizzo, qualora sia accertata l'interruzione del nesso di causalità materiale tra l'infortunio e l'evento morte, secondo la regola di cui all'art. 41, comma 2, c.p.
Pag. 5 di 11 In mancanza, la clausola in esame non può giustificare l'adozione di un parametro riduttivo del quantum, essendo incompatibile, per sua natura, con l'indivisibilità e la non graduabilità dell'evento morte.
6. - All'esito delle indagini condotte dal dott. , con l'ausilio del dott. Persona_2
per la parte radiologica, è stata depositata in atti una articolata relazione Persona_3
medico-legale, corredata da osservazioni critiche dei consulenti di parte.
Il CTU ha ricostruito con precisione l'evoluzione clinica del de cuius, a partire dall'infortunio occorso in data 03.05.2020, allorché riportava gravi ustioni di secondo e terzo grado su oltre il 50% della superficie corporea, in seguito a ritorno di fiamma durante l'accensione di un barbecue. Il consulente ha descritto le fasi di degenza ospedaliera e riabilitativa, i plurimi interventi di innesto cutaneo, le complicanze infettive, le gravi difficoltà respiratorie, la sindrome ipocinetica, la comparsa di piaga sacrale e l'evidente compromissione generale dello stato di salute.
Durante la fase riabilitativa, il paziente è stato colpito da un'emorragia cerebrale, verificatasi in corrispondenza di una formazione espansiva intracranica, successivamente diagnosticata come glioblastoma o, comunque, neoplasia cerebrale ad elevata aggressività.
Sotto il profilo causale, il consulente ha affermato quanto segue:
l'infortunio del 03.05.2020 deve ritenersi evento iniziale determinante, che ha dato avvio a un decorso clinico culminato nel decesso;
la patologia tumorale preesistente ha agito quale concausa concorrente,
determinando la complicanza emorragica, che a sua volta ha accelerato e aggravato il quadro clinico;
la morte è da attribuirsi alla combinazione tra le conseguenze sistemiche dell'infortunio e la complicanza emorragica su base neoplastica, in un soggetto già fortemente indebolito e privo di autonomia vitale.
Sebbene la relazione non si esprima in modo espresso e puntuale sull'alternativa “morte anche in assenza dell'infortunio”, la struttura complessiva del ragionamento peritale consente di affermare che, secondo il CTU, il tumore non ha avuto efficacia causale
Pag. 6 di 11 esclusiva, idonea a interrompere il nesso eziologico con l'infortunio. Al contrario,
l'evento traumatico è stato riconosciuto come condizione necessaria e antecedente nella catena patogenetica che ha condotto al decesso.
A fronte di tali considerazioni, e in assenza di valutazioni di segno contrario sufficientemente argomentate da parte dei consulenti tecnici di parte, deve ritenersi accertata la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'infortunio del 03.05.2020 e l'evento morte del 15.10.2020, nel senso che, alla luce di un giudizio controfattuale di aggiunta mentale conforme ai principi che governano l'accertamento causale, deve ritenersi che, ipotizzando come non verificatosi l'infortunio, l'evento morte - così come accaduto hic et nunc - non si sarebbe avverato.
Tale conclusione risulta ulteriormente rafforzata dalla previsione di cui all'art. 41 c.p., secondo cui il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità (comma 1), salvo che si tratti di un fatto sopravvenuto, da solo sufficiente a determinare l'evento (comma 2). Nel caso di specie, trattandosi di condizione patologica preesistente, e non sopravvenuta, non può ritenersi interrotto il nesso eziologico materiale, ancorché la patologia abbia avuto un ruolo concorrente nell'evoluzione clinica esitata nell'exitus del paziente.
7. - Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ha ricostruito il decorso clinico di e ha riconosciuto l'infortunio del 03.05.2020 come Persona_1
causa iniziale del processo morboso che ha condotto al decesso, deve ritenersi accertata la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'infortunio e l'evento morte.
Alla luce dei principi espressi nel §5 della presente sentenza, la clausola contenuta all'art. 37 delle condizioni generali di polizza non può essere interpretata come causa di esclusione della copertura in presenza di condizioni patologiche preesistenti.
Deve pertanto ritenersi integrato anche il presupposto causale richiesto dall'art. 22 della polizza per il riconoscimento dell'indennizzo da morte, secondo cui il decesso deve costituire conseguenza dell'infortunio indennizzabile a termini di polizza.
Sotto il profilo della causalità giuridica, la clausola 37, letta alla luce dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., si configura come clausola delimitativa
Pag. 7 di 11 dell'ambito del rischio assicurato, e, in particolare, del nesso tra evento e conseguenze giuridicamente rilevanti ai fini dell'indennizzo. Come chiarito, tuttavia, essa trova applicazione solo nel caso in cui le conseguenze dell'infortunio siano suscettibili di graduazione (es. postumi invalidanti permanenti). Nel caso dell'evento morte, che costituisce una conseguenza unitaria, non graduabile né frazionabile, la clausola 37 non può essere invocata per ridurre l'entità dell'indennizzo.
Accertata l'efficienza causale dell'infortunio nella genesi dell'evento morte (nesso di causalità materiale), anche alla luce dell'irrilevanza della patologia preesistente sul piano della causalità materiale (art. 41, comma 1, c.p.), e considerata l'inidoneità della clausola 37 ad incidere sul quantum indennitario, l'indennizzo contrattualmente previsto deve essere riconosciuto come richiesto in citazione, non essendo ipotizzabile alcuna esclusione né graduazione.
8. - Tanto chiarito, deve ora procedersi alla determinazione dell'indennizzo spettante agli attori, come richiesto in via principale.
L'art. 22 della polizza prevede che: “Se l'infortunio indennizzabile a termini di polizza ha come conseguenza la morte dell'Assicurato, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, un indennizzo determinato in base allo stato di famiglia dell'Assicurato al momento del sinistro, facendo riferimento ad una delle situazioni familiari sotto descritte: [...] Se
l'Assicurato/a risulta coniugato/a (o convivente more uxorio) e senza figlio/i minori o permanentemente inabili al lavoro [...] Indennizzo [...] 1,5 volte la somma assicurata per il caso morte”.
Nel caso di specie, il de cuius risultava coniugato e privo di figli minori o permanentemente inabili al lavoro, situazione per la quale la tabella contrattuale prevede un indennizzo pari a 1,5 volte la somma assicurata per il caso morte.
Poiché, come da documentazione in atti, la somma assicurata risulta essere pari a €
115.000,00, l'importo contrattualmente dovuto da deve essere Controparte_1 determinato in € 172.500,00, da suddividersi in parti uguali tra gli eredi legittimi, come risultante dallo stato di famiglia.
Pag. 8 di 11 Nessun ulteriore importo risulta dovuto a titolo di inabilità temporanea, avendo parte attrice espressamente richiesto tale voce di indennizzo solo in via subordinata, e dunque non esaminabile a fronte dell'accoglimento della domanda principale.
9. - L'indennizzo previsto dal contratto di assicurazione per il caso morte, pur avendo natura diversa dal risarcimento del danno ex delicto o ex contractu, svolge comunque una funzione di reintegrazione patrimoniale in conseguenza di un evento lesivo e incerto, e va pertanto trattato, sul piano civilistico, alla stregua di un credito di valore soggetto a rivalutazione monetaria (cfr., da ultimo, Cass. n. 7216/2025).
Ne consegue che l'importo di € 172.500,00, come determinato al § precedente, deve essere:
rivalutato monetariamente dal momento dell'evento (15.10.2020, data di decesso dell'assicurato) fino alla data della presente decisione;
maggiorato, sulla somma via via rivalutata, di interessi compensativi, purché ne sia stata fatta espressa richiesta da parte attrice e risulti allegato un danno da ritardo.
Nel caso di specie, gli attori hanno chiesto la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ma non hanno allegato in modo specifico un danno da ritardo né fornito prova del pregiudizio derivante dal mancato tempestivo adempimento. In assenza di detta allegazione, e in applicazione dei principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ancora una volta, Cass. n. 7216/2025), gli interessi compensativi non possono cumularsi alla rivalutazione.
Pertanto, sul capitale rivalutato secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data dell'evento (15.10.2020), dovranno essere riconosciuti gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente decisione e, da tale momento in poi, gli interessi legali sul capitale nominale rivalutato.
10. - Il ritualmente Controparte_2
convenuto in giudizio, è rimasto contumace. La sua contumacia è stata formalmente dichiarata con ordinanza resa a verbale di udienza del 10.11.2021.
Pag. 9 di 11 Dalla documentazione contrattuale versata in atti, emerge con chiarezza che la prestazione assicurativa oggetto di controversia - e in particolare l'obbligo indennitario per il caso morte - grava esclusivamente su in qualità di impresa Controparte_1
assicuratrice.
Il risulta essere soggetto promotore o gestore del piano assicurativo collettivo, CP_2
ma non riveste alcuna funzione contrattuale di garanzia diretta né assume obbligazioni proprie nei confronti degli assicurati.
In difetto di titolo contrattuale o legale che fondi un obbligo di pagamento in capo al
CSAP, la domanda proposta nei suoi confronti deve essere rigettata per carenza di legittimazione sostanziale dal lato passivo, senza che rilevi, in senso contrario, la sua mancata costituzione in giudizio.
11. - Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico di in favore degli attori, non ricorrendo alcuna ipotesi di Controparte_1
compensazione.
Tenuto conto del valore dell'accolto, pari all'importo dell'indennizzo contrattuale di €
172.500,00, nonché della natura e della complessità delle questioni trattate, della durata del processo, dell'effettiva attività processuale svolta nelle sue diverse fasi e dei criteri di liquidazione stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, si ritiene congruo liquidare:
le spese vive documentate in complessivi € 759,00 per contributo unificato ed €
27,00 per marca da bollo;
i compensi di avvocato in € 14.103,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore antistatario, che ha dichiarato di averle anticipate e di non aver riscosso i relativi compensi.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio devono essere parimenti poste a carico della parte convenuta, in quanto integralmente soccombente.
Pag. 10 di 11 Nulla è invece a disporsi in ordine alle spese tra gli attori e il
[...]
rimasto contumace, atteso che tale parte non Controparte_2
ha sopportato spese di lite delle quali possa domandarsi il rimborso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2841/2021 r.g., così dispone:
1) Condanna al pagamento, in favore degli attori, quali eredi Controparte_1
legittimi di della somma di € 172.500,00, a titolo di Persona_1 indennizzo per il caso morte previsto dall'art. 22 delle condizioni generali di polizza infortuni n. IU7/370131780, oltre rivalutazione monetaria e interessi nei sensi indicati in motivazione.
2) Rigetta la domanda proposta nei confronti del
[...]
Controparte_2
3) Condanna alla rifusione, in favore degli attori, delle spese Controparte_1
di lite, che liquida in complessivi € 786,00 per spese vive (di cui € 759,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo), ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, CPA al 4% e IVA al 22%, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. , dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Parte_2
4) Pone definitivamente a carico di le spese di consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato provvedimento.
5) Nulla è a disporsi in ordine alle spese tra gli attori e la parte convenuta contumace Controparte_2
Così deciso a Siracusa, in data 22 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 11 di 11
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si veda, ad esempio, Cass. n. 6341/2014, secondo cui, in caso di lesione concorrente con una preesistenza, il danno deve essere monetizzato per intero, e da tale importo va sottratto, sempre in termini monetari, il valore della menomazione che sarebbe comunque residuata per effetto della preesistenza. Il risarcimento o l'indennizzo si riferisce dunque solo alla parte immediata e diretta del danno, imputabile all'evento lesivo, non all'intera percentuale accertata.