TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/10/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
626/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata I sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 626/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. n. 3222/2020 depositata in data 07.07.2020, non notificata, vertente
TRA
(C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e DESIDERATO LA (C.F. nata il [...] a [...] C.F._2
Stabia, rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'avv. Gabriele Coppola, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Scafati (SA) alla Via Poggiomarino n. 35
APPELLANTI
E
(già P.I. con sede legale in Viale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Certosa, 222, 20156, Milano, in persona del suo procuratore speciale, Dr. Controparte_3 delegato alla rappresentanza processuale giusta procura del 11/09/2014 a firma del Notaio Dott. Per_1
rep. n. 90608, racc. 18233, rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Petruccelli di Senise e con
[...] questi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caserta, alla Via Gian Lorenzo Bernini n.
27, giusta procura in atti
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_4
APPELLATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 4.06.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, e la compagnia Controparte_4 [...]
[..
[...] al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni riportati Controparte_5 dal veicolo Peugeot 3008, tg. DZ730HR, di loro proprietà, quantificati in euro 3.858,46 iva esclusa, oltre interessi e rivalutazione, previa detrazione dell'acconto già percepito di euro 500,00, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, determinata in corso di causa. In particolare, allegavano che in data 25.11.2017, alle ore 22:40, mentre il era a bordo della propria autovettura Peugeot Pt_1
3008, tg. DZ730HR, in Castellammare di Stabia, assicurata all'epoca del sinistro con la compagnia fermo in attesa di immettersi su via Vecchia Fontanelle, detta autovettura veniva Controparte_1 urtata alla parte anteriore sinistra dal veicolo RE IO, tg. DX610LX, di proprietà di CP_4
che il conducente della RE IO, nel percorrere la via Vecchia Fontanelle,
[...] improvvisamente si spostava verso destra per evitare un veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, impattando con la propria parte anteriore destra il veicolo Peugeot 3008.
Pertanto, vista l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo RE IO nella causazione del sinistro, gli attori chiedevano di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni come sopra quantificati, oltre sosta tecnica, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la che, nel contestare la pretesa risarcitoria, Controparte_1 rivendicava la congruità della somma già liquidata dalla convenuta in atti in fase stragiudiziale e chiedeva comunque il rigetto della domanda.
Rimaneva, invece, contumace Controparte_4
Espletata l'istruttoria, mediante l'escussione di un testimone e l'espletamento di c.t.u. tecnica, il
Giudice di Pace di Torre Annunziata, con sentenza n. 3222/2020 depositata in data 07.07.2020, rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.. In particolare, il giudice di prime cure rigettava la domanda sul presupposto della mancata prova della proprietà del veicolo in capo agli attori.
e proponevano impugnazione avverso la menzionata sentenza Parte_1 Parte_2 rilevando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di pace, ritenendo di aver assolto al proprio onere probatorio sia rispetto al profilo della “titolarità” del rapporto giuridico, sia rispetto alla prova del nesso causale e del quantum. Concludevano, pertanto, per la riforma integrale della sentenza e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva la compagnia eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c.; nel merito, rilevava che non vi era prova della legittimazione attiva e che, soprattutto, non era stata offerta la prova della dinamica del sinistro e dei danni riportati dal veicolo. Chiedeva, pertanto, di rigettare l'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado, oltre vittoria di spese e competenze di lite.
2 Non si costituiva, invece, nonostante la ritualità della notifica eseguita a mezzo Controparte_4 posta e perfezionatasi in data 15.02.2021.
Atteso il mancato rinvenimento del fascicolo di primo grado, come da attestazione in atti del
23.03.2024, e acquisite le copie dei verbali di primo grado depositate dalla parte appellante e della c.t.u. espletata innanzi al giudice di pace, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, poi, riassegnata allo scrivente magistrato in attuazione del decreto presidenziale n. 301/2024 del
16.09.2024. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 05.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 4.06.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (31.01.2021) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(07.07.2020), nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(08.02.2021).
Ed ancora in via preliminare, va precisato che l'appello, così come proposto, è ammissibile e procedibile in quanto l'appellante ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.. In particolare, il gravame proposto appare rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nella specie, infatti, dal contenuto dell'atto di appello, è possibile individuare le ragioni sottese all'impugnazione al fine, dunque, di ottenere la riforma integrale della sentenza.
Ancora, in via preliminare, va dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente Controparte_4 evocata in giudizio, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Occorre osservare che, nel caso di specie, il giudice di pace ha rigettato la domanda risarcitoria spiegata nel primo giudizio, ritenendola infondata, in ragione della mancata dimostrazione, ad opera di parte istante, della "titolarità del rapporto giuridico attivo dedotto in giudizio".
Tuttavia, la qualità in capo all'istante di proprietario del veicolo danneggiato - così come la proprietà del veicolo antagonista in capo alla - si evincono in modo chiaro dalla documentazione CP_4 allegata in primo grado dagli attori. Infatti, risultano depositate la carta di circolazione nonché le visure PRA (quest'ultime tanto per il veicolo attoreo quanto per il veicolo di parte convenuta), da cui
3 si evince la proprietà del veicolo Peugeot 3008 in capo a e , Parte_1 Parte_2 nonché la proprietà del veicolo RE IO in capo a Detta documentazione Controparte_4 allegata tempestivamente in primo grado (cfr. verbale di prima udienza del 19.12.2018), in assenza di precise contestazioni, è sufficiente a dimostrare la proprietà del veicolo in capo agli odierni appellanti;
né può dirsi, come invece argomentato dal giudice di prime cure, che “nella produzione documentale dell'attore vi sono delle semplici cartule, tra l'altro in fotocopie poco leggibili, che non possono in alcun modo dimostrare la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa”. Infatti, il giudice di pace, oltre a non tenere conto della documentazione effettivamente in atti, non ha considerato che alcuna contestazione - chiara e precisa - circa la conformità della copia all'originale
è stata sollevata dalla parte convenuta costituita.
Nel merito, analizzando l'istruttoria svolta in primo grado, deve concludersi che la pretesa risarcitoria spiegata dalla parte appellante è infondata.
In particolare, il teste ha dichiarato di trovarsi, al momento dell'incidente, a piedi su via Vecchia
Fontanelle in direzione Pompei, che era il mese di novembre e che il sinistro si verificava intorno alle ore 22:00/23:00; non ha però fornito alcun elemento da cui poter desumere la sua esatta posizione sulla strada e, dunque, comprendere a quale distanza assisteva al sinistro (per di più verificatosi in orario serale). Sebbene, poi, abbia descritto la dinamica indicata in citazione - salvo precisare che dopo l'urto l'auto Peugeot “finiva con la sua parte anteriore destra ossia lo spigolo destro contro il muretto” (circostanza questa neppure dedotta in citazione) - nella deposizione resa sussistono delle incongruenze che depongono per l'inattendibilità del testimone.
In primo luogo, il teste pur ricordando il modello dei veicoli coinvolti nell'impatto, nulla ha detto circa il modello o il colore del veicolo proveniente dal senso opposto, per evitare il quale il veicolo
RE IO avrebbe sterzato alla propria destra impattando contro il lato anteriore sinistro del veicolo attoreo;
in secondo luogo, il teste ha riferito che il veicolo RE IO era condotto da un uomo di circa 50/60 anni, mentre alla guida della Peugeot vi era un uomo di circa 20/25 anni.
Orbene, premesso che il modello CAI allegato in atti - in mancanza di indicazioni sui dati anagrafici delle parti rimaste coinvolte nel sinistro - non consente di individuare con esattezza l'età della persona alla guida del veicolo RE, è pacifico che alla guida del veicolo Peugeot vi fosse l'appellante
- come allegato nella citazione di primo grado - il quale all'epoca del sinistro aveva Parte_1
53 anni, per cui appare inverosimile quando dichiarato dal testimone.
Ulteriori incongruenze si ravvisano rispetto ai danni riportati dal veicolo attoreo: il teste, infatti, pur riferendo la presenza di danni alla parte anteriore sinistra del veicolo Peugeot, nulla ha saputo riferire circa i danni presenti alla parte anteriore destra, dichiarando di non poter dire se le ammaccature e i graffi ivi presenti fossero già esistenti al momento del sinistro.
4 Dunque, le dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste escusso nel giudizio di prime cure non convincono quanto all'affidabilità del narrato: esse si limitano a un racconto laconico del sinistro e presentano incongruenze che ne minano la genuinità.
A fronte di ciò, per la prova del sinistro, non può ritenersi sufficiente la valutazione del c.t.u., il quale si è espresso in termini di mera coerenza (parziale) tra i danni lamentati e la dinamica del sinistro descritta in citazione. Infatti, premesso che non vi è prova che il fatto storico così come descritto in citazione si sia effettivamente verificato, non è stato neppure possibile ispezionare entrambi i veicoli coinvolti, ma unicamente il veicolo RE, rispetto al quale l'ausiliario ha, tra l'altro, riscontrato danneggiamenti sovrapposti non riconducibili al sinistro neppure così come descritto in citazione.
Ne consegue che, in assenza di altri e più convincenti argomenti istruttori, restano sostanzialmente non provati il danno, come dedotto e descritto in citazione, e il nesso di causalità tra la condotta colposa di controparte e il danno stesso.
Dunque, la domanda risarcitoria avanzata in primo grado va rigettata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 tenuto conto del valore della controversia, tra i parametri minimi e medi attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_4
2) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
n. 3222/2020 depositata in data 07.07.2020;
3) condanna gli appellanti al pagamento in favore di in persona del Controparte_5 legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 1.276,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 02.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata I sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 626/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. n. 3222/2020 depositata in data 07.07.2020, non notificata, vertente
TRA
(C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e DESIDERATO LA (C.F. nata il [...] a [...] C.F._2
Stabia, rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'avv. Gabriele Coppola, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Scafati (SA) alla Via Poggiomarino n. 35
APPELLANTI
E
(già P.I. con sede legale in Viale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Certosa, 222, 20156, Milano, in persona del suo procuratore speciale, Dr. Controparte_3 delegato alla rappresentanza processuale giusta procura del 11/09/2014 a firma del Notaio Dott. Per_1
rep. n. 90608, racc. 18233, rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Petruccelli di Senise e con
[...] questi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caserta, alla Via Gian Lorenzo Bernini n.
27, giusta procura in atti
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_4
APPELLATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 4.06.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, e la compagnia Controparte_4 [...]
[..
[...] al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni riportati Controparte_5 dal veicolo Peugeot 3008, tg. DZ730HR, di loro proprietà, quantificati in euro 3.858,46 iva esclusa, oltre interessi e rivalutazione, previa detrazione dell'acconto già percepito di euro 500,00, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, determinata in corso di causa. In particolare, allegavano che in data 25.11.2017, alle ore 22:40, mentre il era a bordo della propria autovettura Peugeot Pt_1
3008, tg. DZ730HR, in Castellammare di Stabia, assicurata all'epoca del sinistro con la compagnia fermo in attesa di immettersi su via Vecchia Fontanelle, detta autovettura veniva Controparte_1 urtata alla parte anteriore sinistra dal veicolo RE IO, tg. DX610LX, di proprietà di CP_4
che il conducente della RE IO, nel percorrere la via Vecchia Fontanelle,
[...] improvvisamente si spostava verso destra per evitare un veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, impattando con la propria parte anteriore destra il veicolo Peugeot 3008.
Pertanto, vista l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo RE IO nella causazione del sinistro, gli attori chiedevano di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni come sopra quantificati, oltre sosta tecnica, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la che, nel contestare la pretesa risarcitoria, Controparte_1 rivendicava la congruità della somma già liquidata dalla convenuta in atti in fase stragiudiziale e chiedeva comunque il rigetto della domanda.
Rimaneva, invece, contumace Controparte_4
Espletata l'istruttoria, mediante l'escussione di un testimone e l'espletamento di c.t.u. tecnica, il
Giudice di Pace di Torre Annunziata, con sentenza n. 3222/2020 depositata in data 07.07.2020, rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.. In particolare, il giudice di prime cure rigettava la domanda sul presupposto della mancata prova della proprietà del veicolo in capo agli attori.
e proponevano impugnazione avverso la menzionata sentenza Parte_1 Parte_2 rilevando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di pace, ritenendo di aver assolto al proprio onere probatorio sia rispetto al profilo della “titolarità” del rapporto giuridico, sia rispetto alla prova del nesso causale e del quantum. Concludevano, pertanto, per la riforma integrale della sentenza e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva la compagnia eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c.; nel merito, rilevava che non vi era prova della legittimazione attiva e che, soprattutto, non era stata offerta la prova della dinamica del sinistro e dei danni riportati dal veicolo. Chiedeva, pertanto, di rigettare l'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado, oltre vittoria di spese e competenze di lite.
2 Non si costituiva, invece, nonostante la ritualità della notifica eseguita a mezzo Controparte_4 posta e perfezionatasi in data 15.02.2021.
Atteso il mancato rinvenimento del fascicolo di primo grado, come da attestazione in atti del
23.03.2024, e acquisite le copie dei verbali di primo grado depositate dalla parte appellante e della c.t.u. espletata innanzi al giudice di pace, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, poi, riassegnata allo scrivente magistrato in attuazione del decreto presidenziale n. 301/2024 del
16.09.2024. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 05.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 4.06.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (31.01.2021) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(07.07.2020), nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(08.02.2021).
Ed ancora in via preliminare, va precisato che l'appello, così come proposto, è ammissibile e procedibile in quanto l'appellante ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.. In particolare, il gravame proposto appare rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nella specie, infatti, dal contenuto dell'atto di appello, è possibile individuare le ragioni sottese all'impugnazione al fine, dunque, di ottenere la riforma integrale della sentenza.
Ancora, in via preliminare, va dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente Controparte_4 evocata in giudizio, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Occorre osservare che, nel caso di specie, il giudice di pace ha rigettato la domanda risarcitoria spiegata nel primo giudizio, ritenendola infondata, in ragione della mancata dimostrazione, ad opera di parte istante, della "titolarità del rapporto giuridico attivo dedotto in giudizio".
Tuttavia, la qualità in capo all'istante di proprietario del veicolo danneggiato - così come la proprietà del veicolo antagonista in capo alla - si evincono in modo chiaro dalla documentazione CP_4 allegata in primo grado dagli attori. Infatti, risultano depositate la carta di circolazione nonché le visure PRA (quest'ultime tanto per il veicolo attoreo quanto per il veicolo di parte convenuta), da cui
3 si evince la proprietà del veicolo Peugeot 3008 in capo a e , Parte_1 Parte_2 nonché la proprietà del veicolo RE IO in capo a Detta documentazione Controparte_4 allegata tempestivamente in primo grado (cfr. verbale di prima udienza del 19.12.2018), in assenza di precise contestazioni, è sufficiente a dimostrare la proprietà del veicolo in capo agli odierni appellanti;
né può dirsi, come invece argomentato dal giudice di prime cure, che “nella produzione documentale dell'attore vi sono delle semplici cartule, tra l'altro in fotocopie poco leggibili, che non possono in alcun modo dimostrare la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa”. Infatti, il giudice di pace, oltre a non tenere conto della documentazione effettivamente in atti, non ha considerato che alcuna contestazione - chiara e precisa - circa la conformità della copia all'originale
è stata sollevata dalla parte convenuta costituita.
Nel merito, analizzando l'istruttoria svolta in primo grado, deve concludersi che la pretesa risarcitoria spiegata dalla parte appellante è infondata.
In particolare, il teste ha dichiarato di trovarsi, al momento dell'incidente, a piedi su via Vecchia
Fontanelle in direzione Pompei, che era il mese di novembre e che il sinistro si verificava intorno alle ore 22:00/23:00; non ha però fornito alcun elemento da cui poter desumere la sua esatta posizione sulla strada e, dunque, comprendere a quale distanza assisteva al sinistro (per di più verificatosi in orario serale). Sebbene, poi, abbia descritto la dinamica indicata in citazione - salvo precisare che dopo l'urto l'auto Peugeot “finiva con la sua parte anteriore destra ossia lo spigolo destro contro il muretto” (circostanza questa neppure dedotta in citazione) - nella deposizione resa sussistono delle incongruenze che depongono per l'inattendibilità del testimone.
In primo luogo, il teste pur ricordando il modello dei veicoli coinvolti nell'impatto, nulla ha detto circa il modello o il colore del veicolo proveniente dal senso opposto, per evitare il quale il veicolo
RE IO avrebbe sterzato alla propria destra impattando contro il lato anteriore sinistro del veicolo attoreo;
in secondo luogo, il teste ha riferito che il veicolo RE IO era condotto da un uomo di circa 50/60 anni, mentre alla guida della Peugeot vi era un uomo di circa 20/25 anni.
Orbene, premesso che il modello CAI allegato in atti - in mancanza di indicazioni sui dati anagrafici delle parti rimaste coinvolte nel sinistro - non consente di individuare con esattezza l'età della persona alla guida del veicolo RE, è pacifico che alla guida del veicolo Peugeot vi fosse l'appellante
- come allegato nella citazione di primo grado - il quale all'epoca del sinistro aveva Parte_1
53 anni, per cui appare inverosimile quando dichiarato dal testimone.
Ulteriori incongruenze si ravvisano rispetto ai danni riportati dal veicolo attoreo: il teste, infatti, pur riferendo la presenza di danni alla parte anteriore sinistra del veicolo Peugeot, nulla ha saputo riferire circa i danni presenti alla parte anteriore destra, dichiarando di non poter dire se le ammaccature e i graffi ivi presenti fossero già esistenti al momento del sinistro.
4 Dunque, le dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste escusso nel giudizio di prime cure non convincono quanto all'affidabilità del narrato: esse si limitano a un racconto laconico del sinistro e presentano incongruenze che ne minano la genuinità.
A fronte di ciò, per la prova del sinistro, non può ritenersi sufficiente la valutazione del c.t.u., il quale si è espresso in termini di mera coerenza (parziale) tra i danni lamentati e la dinamica del sinistro descritta in citazione. Infatti, premesso che non vi è prova che il fatto storico così come descritto in citazione si sia effettivamente verificato, non è stato neppure possibile ispezionare entrambi i veicoli coinvolti, ma unicamente il veicolo RE, rispetto al quale l'ausiliario ha, tra l'altro, riscontrato danneggiamenti sovrapposti non riconducibili al sinistro neppure così come descritto in citazione.
Ne consegue che, in assenza di altri e più convincenti argomenti istruttori, restano sostanzialmente non provati il danno, come dedotto e descritto in citazione, e il nesso di causalità tra la condotta colposa di controparte e il danno stesso.
Dunque, la domanda risarcitoria avanzata in primo grado va rigettata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 tenuto conto del valore della controversia, tra i parametri minimi e medi attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_4
2) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
n. 3222/2020 depositata in data 07.07.2020;
3) condanna gli appellanti al pagamento in favore di in persona del Controparte_5 legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 1.276,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 02.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
5