Art. 1626. Corpo speciale volontario 1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, la Croce rossa italiana arruola proprio personale che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 67
- 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 27/06/2022, n. 8691Provvedimento: […] Detto personale, dapprima regolamentato da legge speciale, il R.D. 10.2.1936 n. 484, è oggi disciplinato dal d.lgs. 15.3.2010 n. 66 (recante "Codice dell'Ordinamento Militare") che agli artt. 1626 - 1728 dedica ad esso alcune specifiche norme, nella sostanza riproducendo la normativa precedente; quanto alle disposizioni in tema di avanzamento del personale, rilevano gli artt. 1681 e segg. del ridetto d.lgs. n. 66/2010.Leggi di più...
- contraddittorio·
- annullamento di giudizio·
- valutazione della discrezionalità tecnica·
- spese di lite·
- norme sulla privacy·
- eccesso di potere·
- procedimento amministrativo·
- violazione art. 1692 d.lgs. 66/2010·
- avanzamento di grado·
- giusto procedimento·
- sospensione dell'esecuzione·
- illegittimità derivata·
- violazione art. 1688 d.lgs. 66/2010