Articolo 1626 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1618Articolo 1627
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9 ottobre 2010
Art. 1626. Corpo speciale volontario 1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, la Croce rossa italiana arruola proprio personale che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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