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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/11/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n° 7243/2020 al Ruolo Generale e ora vertente tra
(avv. Roberto Tournier) Parte_1
-ATTRICE- e
(avv. Daniele Tognin) Controparte_1
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento danni CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte_1
Voglia il Tribunale adito
“a) accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale dell'associazione
[...]
, con sede legale in per gli anni 2016 e Controparte_2 CP_2
2017, nonché per l'anno 2020, per le ragioni ed in conformità dei fatti dedotti nella narrativa dell'atto di citazione del 30/10/2020;
b) conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell'associazione
, con sede legale in per i fatti Controparte_2 CP_2 tutti dedotti nell'esposizione dell'atto di citazione del 30/10/2020;
c) sempre conseguentemente, accertare e dichiarare l'obbligo dell'associazione
[...]
, di risarcire il danno subito dalla società attrice Controparte_2 nella misura complessiva di € 30.655,00.-, così come dedotto nel punto 14°) e 16°) della narrativa dell'atto di citazione del 30/10/2020, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
d) per l'effetto, accertare e dichiarare che l'associazione Controparte_2
, in persona del suo Presidente Generale pro-tempore e comunque in persona del
[...] suo legale rappresentante pro-tempore, è obbligata a corrispondere in favore della società attrice la somma complessiva di € 30.655,00.-, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
e) accertata e dichiarata la già avvenuta e concordata parziale compensazione del predetto importo con la somma di € 1.693,20.-, in virtù di quanto dedotto nel punto 19°) della narrativa dell'atto di citazione del 30/10/2020, e dichiarata l'ulteriore compensazione parziale del complessivo importo di € 30.655,00.-, di cui al punto d) che precede, anche con l'importo di €
1.093,22.-, richiesto a titolo di ulteriore compenso contrattuale dalla suddetta associazione per
l'attività svolta sino al terzo trimestre dell'anno 2020, condannare l'associazione
[...]
, in persona del suo Presidente Generale pro- Controparte_2 tempore e comunque in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in
al pagamento in favore della società istante della residua complessiva somma di € CP_2
27.868,58.-, per i titoli tutti di cui all'esposizione del presente atto, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA, all'occorrenza, si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori
(interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio) come formulati e richiesti nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 C.p.c. del 12/10/2022, nonchè nella denegata ipotesi di ammissione dell'avversa prova testimoniale, nell'ammissione della prova contraria sulle stesse posizioni articolate da controparte con i testimoni già indicati per la prova diretta nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, C.p.c. del 12/10/2022”. Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
ACCERTATA l'assoluta estraneità di in relazione ai fatti per cui è causa Controparte_1
RESPINGERE le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e/o non provate.
In ogni caso con vittoria, di spese, competenze ed onorari di causa oltre ad accessori di legge”.
***************
ha agito nei confronti di da essa incaricata Parte_1 Controparte_1
“della gestione tenuta libri paga/rapporti di lavoro, con i relativi adempimenti mensili ed annuali, come indicati nel punto 1) del contratto, nonché di espletare servizi saltuari e/o a richiesta, quali assunzioni, cessazioni, variazioni rapporti di lavoro, pratiche centro per l'impiego, disoccupazioni, sospensioni, denuncia infortuni, previdenza complementare, ecc”, per la risoluzione di detto rapporto e per il risarcimento dei danni subiti -per complessivi €.30.655, di cui € 27.868,58 ancora da risarcire-
a causa dell'altrui inadempimento, consistito:
a) nella errata gestione della pratica Cigo per l'anno 2016 e dell'errata comunicazione del DM-2013 relativa all'anno 2017, che aveva determinato da parte dell' richieste di adeguamento CP_3 contributivo e rettifica, generanti un aggravio di oneri contributivi, oneri previdenziali, sanzioni civili, interessi e spese di consulenza di parte, per complessivi € 29.055;
b) nel successivo rifiuto di svolgere le proprie prestazioni contrattuali per l'ultimo trimestre dell'anno 2020, cui era seguita la necessità di rivolgersi ad altro consulente, con aggravio di costi per €. 1.600.
ha negato di aver mai assunto l'incarico che controparte assume esser stato Controparte_1 negligentemente svolto.
Ha anche convenuto in causa una assicurazione, ma successivamente ha rinunciato alla domanda di garanzia, e tale rapporto processuale è stato estinto.
Delle rispettive ragioni delle parti fra cui il processo è proseguito si darà conto nella parte motiva. Depositate da tali parti le memorie ex art.183 co.6° cpc e ritenuto dall'istruttore superfluo ogni approfondimento istruttorio, la causa, scaduti in data 20 gennaio 2025 i termini assegnati ex art.190 cpc, è stata riservata in decisione monocratica, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte.
OSSERVA
1) Dai documenti e dalle allegazioni delle parti risulta certo che il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi di gestione contabile dei dipendenti in favore dell'attrice si sia originariamente formato a seguito di proposta, inviata all'attrice in allegato a mail da Tes_1 quale “responsabile di , evidentemente accettata
[...] Parte_2 CP_2 dall'attrice.
Nella proposta è l'attuale convenuta ad offrire i servizi, e nel testo non vi è alcun riferimento a soggetti terzi.
La convenuta, d'altra parte, in questa sede nega la titolarità passiva del rapporto, ma non contesta specificamente che tale documento sia rappresentativo degli iniziali accordi, Anzi, riconosce che
“controparte, anche nella fase antecedente il presente contenzioso, si sia sempre rapportata con ”. CP_2
2) Tale accordo, secondo la proposta accettata, aveva ad oggetto:
a) la prestazione di servizi di gestione tenuta libri paga/rapporti di lavoro, in corrispettivo dei prezzi unitari per servizio reso, analiticamente indicati, nonché di tenuta dell'armadio digitale, senza costi aggiuntivi;
b) l'iscrizione dell'attrice quale associata al costo annuo di €.350, con conseguente accesso ai servizi di informazioni e consulenze riservati agli associati, ivi elencati.
La parte del contratto sub b), relativa alla costituzione del rapporto associativo, è certamente rimasta in capo a , ma non rileva a fini di causa. CP_2
A detti fini, occorre occuparsi della parte dell'accordo relativa alla prestazione dei servizi.
In effetti, l'eccezione della convenuta si fonda proprio sul fatto di non aver prestato i servizi dai quali sarebbero emersi gli errori asseritamente commessi.
3) Il coacervo probatorio ed assertivo delle parti conferisce altrettanta certezza alla circostanza che fin dall'inizio tutte le prestazioni dei servizi sub a), includenti quelle dalla cui esecuzione sono derivati all'attrice i danni oggetto di causa:
- sono state prestate da EA, ovvero da una associata della convenuta, che è certamente soggetto giuridico distinto da questa;
- sono state da EA fatturate ad Parte_1
- sono state pagate dall'attrice a EA.
4) Occorre, pertanto, qualificare giuridicamente la relazione fra l'accordo iniziale relativo alla prestazione dei servizi, certamente intercorso con , ed il suo concreto sviluppo, che ha visto CP_2
EA subentrare al suo posto prima che al contratto fosse stata data esecuzione.
5) Sostiene l'attrice che la convenuta è “l'unica con la quale la società attrice si è rapportata e
l'unica con la quale è intercorso il rapporto giuridico di cui è causa”, per cui il fatto che “l'attività di consulenza venga esercitata dalla per il tramite di altro soggetto o persona giuridica... è CP_2 del tutto indifferente per la società . Parte_1
In effetti, ogni parte contrattuale ha facoltà di farsi sostituire da altri nell'esecuzione dei propri obblighi di natura non personale, poiché, per regola generale, “l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione” (art.1180 co.1° cc).
5.1) Nel caso in esame, però, il mutamento soggettivo non ha riguardato la prestazione singola, ma entrambe le prestazioni tipiche corrispettive, visto che, a fronte delle prestazioni rese in suo favore da EA, fin dall'inizio ha eseguito i pagamenti in suo favore, ed i Parte_1 rapporti risultano anche contabilmente regolati soltanto fra di loro.
Nella specie, pertanto, la convenuta non si è limitata ad assegnare ad un terzo l'esecuzione dei propri obblighi.
Gli ha ceduto l'intera sua posizione contrattuale -a parte la porzione relativa alla causale associativa, qui irrilevante.
In effetti, “ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”
(art.1406 cc).
Si è in tal modo realizzata una cessione del contratto;
ovvero “una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione del nuovo soggetto cessionario nella posizione giuridica attiva e passiva dell'originario contraente cedente” (Cass. SU n°20004 del
2007), attraverso “un negozio complesso di trasmissione tra cedente, cessionario e contraente ceduto, per cui il consenso di quest'ultimo è elemento costitutivo del negozio al pari del consenso degli altri due soggetti, e ciò a differenza della cessione del credito, nella quale il consenso del debitore ceduto è estrinseco alla convenzione” (Cass. n°3547 del 2004).
In particolare, il consenso del contraente ceduto segna il momento di efficacia della sostituzione soggettiva, che ha effetto immediatamente liberatorio in favore del cedente, salvo che il contraente ceduto non abbia “dichiarato di non liberare il cedente”, nel qual caso può chiamarlo a rispondere delle conseguenze dell'inadempimento del cessionario (art.1408 cc).
Si tratta, all'evidenza, di dichiarazione che va resa contestualmente alla prestazione del consenso alla sostituzione poiché, in sua mancanza, si verifica istantaneamente ed irreversibilmente l'effetto liberatorio.
5.2) Com'è noto, “il consenso alla cessione, il quale può anche essere successivo all'atto intervenuto tra cedente e cessionario, può essere, oltre che espresso, anche tacito, purché venga manifestata in maniera adeguata la volontà di porre in essere una modificazione soggettiva del rapporto” (ex multis Cass 27681/22).
Nella specie, risulta evidente per quanto detto che la committente, attraverso un comportamento tacito concludente, ha accettato EA quale nuovo titolare dei diritti e degli obblighi sorti dal contratto intercorso con . CP_2
Non risulta, invece, che abbia contestualmente manifestato l'intenzione di non liberare la cedente.
Ne consegue che quest'ultima non ha più alcuna responsabilità nei confronti dell'attrice, che possa trovare genesi nel contratto.
6) Dal rilievo che non è più parte del contratto di prestazione di servizi intercorso con CP_2
l'attrice, consegue il rigetto delle domande, da quest'ultima proposte:
a) di risoluzione del contratto, che non può pronunciarsi nei confronti del cedente, in assenza del cessionario;
b) di risarcimento dei danni derivati da condotte di inadempimento o rifiuto della prestazione poste in essere dalla cessionaria dopo il suo subentro nel contratto.
7) La circostanza che, nel corso del rapporto, l'attrice abbia sempre avuto quale CP_2 interlocutore non è idonea a condurre ad opposte conclusioni.
L'attività di interlocuzione posta in essere da non attiene al contenuto tipico del contratto e CP_2 dunque non riguarda la vicenda della sua cessione.
A cessione avvenuta, si tratta di condotta posta in essere da soggetto esterno al rapporto.
8) Nella fase patologica del rapporto la convenuta ha dato corso all'interlocuzione sul risarcimento con l'attrice, inviando la pratica all'assicurazione, compensando alcune poste (in parte con crediti associativi propri, in parte con crediti della cessionaria), etc.
Il tutto, senza mai comunicare alla controparte la natura meramente intermediaria del suo intervento, e senza mai invitarla a coinvolgere il diverso soggetto giuridico obbligato, proprio associato. Ha, quindi, indotto nella controparte un affidamento sul fatto che la convenuta interloquisse per conto proprio, in qualità di obbligata o coobbligata, e non per esclusivo conto altrui, quale sua mandataria.
In tale ottica, la compensazione ha costituito, agli occhi dell'attrice, condotta chiaramente ricognitiva del debito compensato.
Senonchè “la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale” (ex multis, Cass. n°31818 del
2024).
Nella specie, per quanto detto in precedenza, v'è prova certa dell'inesistenza sopravvenuta del rapporto fondamentale rispetto a , in quanto contraente cedente liberato. CP_2
La condotta preprocessuale della convenuta, quindi, non rileva a detti fini.
In astratto, rileva quale possibile causa di danni da colpa nell'aver ingenerato l'altrui erroneo affidamento.
Si tratta, però, di danni che presuppongono la definitiva impossibilità di recupero nei confronti dell'effettivo obbligato, Ovvero di danni fondati su fatti costitutivi parzialmente diversi, mai allegati in causa (v. al punto seguente).
Rileva invece senz'altro, ai fini della compensazione delle spese di lite, come si dirà al punto 11).
9) L'attrice, per la prima volta in memoria ex art.183 co.6° n°2) cpc, ha sostenuto che
“quand'anche, per assurdo, si volesse intendere l'operato della come quello di un semplice CP_2 intermediario, è pacifico che, sussisterebbe, comunque, la responsabilità solidale –di natura contrattuale- della medesima. In tal senso, per esempio, in materia bancaria, sussiste CP_2 sempre una responsabilità solidale, di natura contrattuale, della banca che crea il rapporto
(deposito titoli, conto corrente) sul quale poggia l'operazione ed extracontrattuale dell'intermediario finanziario.”
Si è già detto che la convenuta cedente non ha più alcuna responsabilità sorgente da contratto nei confronti dell'attrice ceduta.
Nell'analogia addotta dall'attrice con la materia bancaria, la posizione di sarebbe quella CP_2 dell'intermediario che presenta la cliente a EA.
E' invocata, pertanto, la sua responsabilità extracontrattuale.
Senonché l'azione di risarcimento del danno riguarda diritti c.detti eterodeterminati, per la cui
“individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte”, e la cui “modificazione comporta modificazione della domanda” (ex multis Cass. n°15142 del 2003). In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta inizialmente determinato dalla prospettazione originaria della parte attrice, che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
A certe condizioni (fissate da Cass., SU n°12310 del 2015) in corso di causa “il creditore può dedurre, in relazione al medesimo diritto, un fatto costitutivo alternativo, a condizione che rispetti il sistema di preclusioni processuali (Cass. n°18956 del 2017).
La preclusione qui rilevante è quella assertiva, che (nel rito ante-riforma, qui applicabile) ha come termine quello assegnato alle parti per il deposito della memoria ex art.183 co.6° n°1) cpc.
La domanda di risarcimento dei danni per altrui colpa extracontrattuale, ogni altra questione assorbita, risulta pertanto tardiva.
10) Ogni domanda proposta da parte attrice va pertanto rigettata.
11) La condotta tenuta dalla convenuta, parte vittoriosa, in fase preprocessuale, come riassunta al punto 8), valutata alla luce del principio di causalità, in funzione correttiva e giustificativa del principio di soccombenza, va ritenuta ragione grave ed eccezionale che, ex art.92 co.2° cpc, nella versione introdotta da Corte Cost. n. 77 del 2018, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando
1) RIGETTA ogni domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
2) DICHIARA le spese di lite integralmente compensate fra tali parti.
Modena, 11 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
LE LL