CASS
Sentenza 26 luglio 2022
Sentenza 26 luglio 2022
Massime • 1
La competenza a decidere in materia di conversione e revoca della libertà controllata, nonché di sanzioni sostitutive in genere, spetta al magistrato di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/07/2022, n. 29809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29809 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Trieste con ordinanza del 04/01/2022, nei confronti del Tribunale di Pordenone quale giudice dell'esecuzione nel procedimento a carico di RG AT nato in [...] il [...] visti gli atti e l'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto;
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
sentita la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI , ha concluso per la competenza del Magistrato di sorveglianza di Trieste;
sentito il difensore del condannato avv. CLAUDIO BARBIERI che ha concluso per la competenza del Tribunale di Pordenone . Penale Sent. Sez. 1 Num. 29809 Anno 2022 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 24/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 4 gennaio 2022 il Magistrato di sorveglianza di Trieste ha sollevato conflitto di competenza con il Tribunale di Pordenone, il quale con provvedimento del 15 novembre 2021 , aveva declinato la propria competenza, a favore dell'autorità denunciante, ravvisando la competenza di quest'ultima, in relazione all'incidente di esecuzione instaurato a seguito della rinuncia - da parte del condannato SZ RG (detenuto presso la Casa circondariale di Trieste) - della sanzione sostitutiva della libertà controllata per mesi dieci e giorni venti irrogatagli con sentenza del Tribunale di Pordenone del 6 giugno 2016 (irrevocabile l' 1 ottobre 2016), con richiesta di esecuzione della pena detentiva sostituita (reclusione per mesi cinque e giorni dieci), al fine di potere procedere alla espiazione della pena in cumulo con le altre condanne a pena detentiva nello Stato di provenienza in applicazione della decisione quadro 2008/909/ gai. 1.1. Il Tribunale d Pordenone ha declinato la propria competenza osservando che l'istanza di rinuncia alla libertà controllata equivale, sostanzialmente, ad una revoca della sanzione sostitutiva irrogata sulla quale è competente il Magistrato di sorveglianza. 1.2. Il Magistrato di sorveglianza di Trieste, invece, ritiene che non essendo state ancora determinate le modalità di esecuzione della libertà controllata (non ancora iniziata) non vi è possibilità di violazione delle medesime, di talché non sussiste la competenza dello stesso Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art.66 1.689/81, poiché essa presuppone l'avvenuta inosservanza delle prescrizioni della sanzione sostitutiva iniziata dopo la fissazione delle relative modalità esecutive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va dichiarata l'ammissibilità del conflitto in quanto entrambi i giudici hanno espressamente ricusato di procedere rispetto all'incidente di esecuzione promosso dal condannato e da ciò consegue una stasi del procedimento che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Così circoscritto il conflitto quanto al suo oggetto, esso deve essere risolto, nel merito, con l'affermazione della competenza del Magistrato di sorveglianza di Trieste. 2 3. Infatti, nella fattispecie, sussiste la competenza del Magistrato di sorveglianza di Trieste a decidere sulla richiesta di revoca sulla base del principio generale secondo cui la competenza a decidere in materia di conversione e revoca della libertà controllata, nonché delle sanzioni sostitutive in genere, spetta al Magistrato di sorveglianza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9096 del 4/2/2011, Rv. 249616 ). 3.1. Ne consegue che, sulla base del principio sopra indicato, la competenza appartiene al Magistrato di sorveglianza di Trieste senza che assuma rilievo la mancata determinazione delle modalità esecutive, considerato che nella fattispecie si verte in tema di eventuale revoca della libertà controllata a seguito della rinuncia da parte del condannato. 4. Pertanto risulta erronea la decisione che ha indotto a declinare la propria competenza il Magistrato di sorveglianza di Trieste, al quale devono essere rimessi gli atti in ordine alla rinuncia alla libertà controllata da parte del condannato.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Trieste, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 24 giugno 2022.
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
sentita la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI , ha concluso per la competenza del Magistrato di sorveglianza di Trieste;
sentito il difensore del condannato avv. CLAUDIO BARBIERI che ha concluso per la competenza del Tribunale di Pordenone . Penale Sent. Sez. 1 Num. 29809 Anno 2022 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 24/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 4 gennaio 2022 il Magistrato di sorveglianza di Trieste ha sollevato conflitto di competenza con il Tribunale di Pordenone, il quale con provvedimento del 15 novembre 2021 , aveva declinato la propria competenza, a favore dell'autorità denunciante, ravvisando la competenza di quest'ultima, in relazione all'incidente di esecuzione instaurato a seguito della rinuncia - da parte del condannato SZ RG (detenuto presso la Casa circondariale di Trieste) - della sanzione sostitutiva della libertà controllata per mesi dieci e giorni venti irrogatagli con sentenza del Tribunale di Pordenone del 6 giugno 2016 (irrevocabile l' 1 ottobre 2016), con richiesta di esecuzione della pena detentiva sostituita (reclusione per mesi cinque e giorni dieci), al fine di potere procedere alla espiazione della pena in cumulo con le altre condanne a pena detentiva nello Stato di provenienza in applicazione della decisione quadro 2008/909/ gai. 1.1. Il Tribunale d Pordenone ha declinato la propria competenza osservando che l'istanza di rinuncia alla libertà controllata equivale, sostanzialmente, ad una revoca della sanzione sostitutiva irrogata sulla quale è competente il Magistrato di sorveglianza. 1.2. Il Magistrato di sorveglianza di Trieste, invece, ritiene che non essendo state ancora determinate le modalità di esecuzione della libertà controllata (non ancora iniziata) non vi è possibilità di violazione delle medesime, di talché non sussiste la competenza dello stesso Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art.66 1.689/81, poiché essa presuppone l'avvenuta inosservanza delle prescrizioni della sanzione sostitutiva iniziata dopo la fissazione delle relative modalità esecutive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va dichiarata l'ammissibilità del conflitto in quanto entrambi i giudici hanno espressamente ricusato di procedere rispetto all'incidente di esecuzione promosso dal condannato e da ciò consegue una stasi del procedimento che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Così circoscritto il conflitto quanto al suo oggetto, esso deve essere risolto, nel merito, con l'affermazione della competenza del Magistrato di sorveglianza di Trieste. 2 3. Infatti, nella fattispecie, sussiste la competenza del Magistrato di sorveglianza di Trieste a decidere sulla richiesta di revoca sulla base del principio generale secondo cui la competenza a decidere in materia di conversione e revoca della libertà controllata, nonché delle sanzioni sostitutive in genere, spetta al Magistrato di sorveglianza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9096 del 4/2/2011, Rv. 249616 ). 3.1. Ne consegue che, sulla base del principio sopra indicato, la competenza appartiene al Magistrato di sorveglianza di Trieste senza che assuma rilievo la mancata determinazione delle modalità esecutive, considerato che nella fattispecie si verte in tema di eventuale revoca della libertà controllata a seguito della rinuncia da parte del condannato. 4. Pertanto risulta erronea la decisione che ha indotto a declinare la propria competenza il Magistrato di sorveglianza di Trieste, al quale devono essere rimessi gli atti in ordine alla rinuncia alla libertà controllata da parte del condannato.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Trieste, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 24 giugno 2022.