Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 817
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Esclusione sanzioni e interessi per forza maggiore

    La Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione da parte dell'amministratore giudiziario, obbligo previsto dall'art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, non sia imputabile alla ricorrente. Tale omissione ha impedito l'applicazione del regime di favore previsto dalla norma, che esclude sanzioni e interessi. La perdurante indisponibilità del patrimonio finanziario fino al novembre 2024 conferma la situazione di impossibilità di adempimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 817
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 817
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo