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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 817/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente
AB NA, RE
ND LI PATRIZIA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 110/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 353 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 226 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 dicembre 2024, la signora Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento esecutivo n. 353 del 30 novembre 2023 (IMU 2021) per euro 41.880,00 e n. 226 del 20 novembre 2023
(IMU 2022) per euro 40.737,00, comprensivi di sanzioni e interessi, notificati il 24 ottobre 2024.
Ragioni del ricorrente
La ricorrente non contesta l'imposta dovuta ma chiede l'esclusione delle sanzioni amministrative e degli interessi moratori per complessivi euro 23.810,28, invocando la causa di non punibilità per forza maggiore prevista dall'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997.
La ricorrente espone che nell'aprile 2016 è stata destinataria, unitamente ai familiari, di provvedimenti di sequestro giudiziario ai fini della confisca preventiva da parte del Tribunale di Reggio Calabria - Sezione
Misure di Prevenzione, che hanno interessato l'intero patrimonio immobiliare e finanziario. Il sequestro preventivo, attuato dal 29 aprile 2016 e convertito in confisca il 10 luglio 2018, è stato successivamente revocato con provvedimento della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 5 febbraio 2021, pubblicato il 12 aprile 2022.
La ricorrente sostiene che durante l'intero periodo di vigenza delle misure restrittive si è trovata nell'oggettiva impossibilità di adempiere al pagamento dei tributi per l'evidente impossibilità di attingere alle proprie risorse economiche, essendo stati "congelati" sia gli immobili che i conti correnti. Evidenzia inoltre di non essere stata nemmeno legittimata a provvedere al pagamento, essendo subentrato l'amministratore giudiziario nella gestione del patrimonio secondo le disposizioni del Codice Antimafia.
Ragioni del resistente
Il Comune di Reggio Calabria si è costituito con controdeduzioni del 29 luglio 2025, sostenendo la legittimità degli atti impugnati e l'infondatezza dell'eccezione di forza maggiore.
Il Comune evidenzia che, anche considerando la data di pubblicazione del provvedimento di revoca (12 aprile 2022) o la data di consegna degli immobili (7 luglio 2022), la pretesa relativa a interessi e sanzioni sarebbe comunque legittima, in quanto l'amministrazione comunale non ha mai ricevuto la comunicazione da parte dell'amministratore giudiziario prevista dall'art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. n.
159/2011 ai fini della liquidazione dell'imposta. Il Comune precisa espressamente che "ove vi fosse stata la comunicazione prevista dalla norma, l'Ente si sarebbe limitato a richiedere il tributo, scevro di interessi e sanzioni, così come previsto dalla normativa surrichiamata".
Il resistente aggiunge che sono comunque trascorsi due anni tra la data di consegna degli immobili e la data di notifica degli avvisi di accertamento, e che la ricorrente risulta evasore totale per l'IMU 2021 e
2022, non avendo versato neanche l'imposta.
Contenuto della memoria di replica
Con brevi repliche del 19 gennaio 2026, la ricorrente ha precisato che il dissequestro dell'intero compendio patrimoniale non è avvenuto contestualmente alla restituzione degli immobili. Mentre questi ultimi sono stati riconsegnati il 7 luglio 2022, ogni somma contenuta nei conti correnti sequestrati è stata restituita solo il 14 novembre 2024, come documentato dal verbale di notifica del modello C per la restituzione delle somme sequestrate redatto dalla Associazione_1 Calabria.
La ricorrente sottolinea che è stata nell'indisponibilità delle proprie risorse economico-finanziarie per oltre otto anni (aprile 2016 - novembre 2024) e che tale situazione costituisce circostanza anomala, anormale, inevitabile ed estranea al contribuente. Evidenzia inoltre che non ha avuto nemmeno la disponibilità dei frutti che gli immobili hanno prodotto negli anni di sequestro, essendo stati interamente amministrati dagli organi di giustizia preposti.
La ricorrente ribadisce che l'omessa comunicazione prevista dall'art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. n.
159/2011 non è a lei ascrivibile, trattandosi di obbligo dell'amministratore giudiziario e non del proposto, e che tale omissione non può ripercuotersi sulla sua posizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che l'art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997, richiamato dalla ricorrente, risulta abrogato dal D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173. Tuttavia, trattandosi di atti impugnati emessi nel 2023 e relativi a periodi di imposta 2021-2022, trova applicazione la disciplina previgente, secondo il principio tempus regit actum.
La questione centrale della presente controversia attiene all'interpretazione e applicazione dell'art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), che stabilisce: "Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi".
La norma prevede inoltre che "se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti".
Elemento decisivo: la mancata comunicazione dell'amministratore giudiziario Il dato normativo e fattuale che assume carattere decisivo per la risoluzione della controversia è costituito dalla mancata comunicazione, prevista dall'art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, da parte dell'amministratore giudiziario al Comune di Reggio Calabria.
Tale circostanza risulta pacifica tra le parti e assume rilevanza determinante per due ordini di considerazioni. In primo luogo, lo stesso Comune resistente ha espressamente riconosciuto nelle proprie controdeduzioni che "ove vi fosse stata la comunicazione prevista dalla norma, l'Ente si sarebbe limitato a richiedere il tributo, scevro di interessi e sanzioni, così come previsto dalla normativa surrichiamata". Tale dichiarazione costituisce una inequivocabile ammissione che la presenza della comunicazione avrebbe comportato l'esclusione automatica delle componenti sanzionatorie e degli interessi moratori.
In secondo luogo, la ratio della norma è chiaramente quella di garantire che gli enti impositori siano informati della particolare situazione giuridica del contribuente sottoposto a misure antimafia, al fine di applicare il regime tributario speciale previsto dal Codice. L'omessa comunicazione da parte dell'amministratore giudiziario ha quindi privato il Comune della conoscenza necessaria per applicare correttamente la disciplina normativa di favore.
Elemento altrettanto decisivo è che l'omessa comunicazione non può essere in alcun modo addebitata alla ricorrente. L'art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 159/2011 pone espressamente l'obbligo di comunicazione in capo all'amministratore giudiziario, non al soggetto sottoposto a misure di prevenzione.
La ricorrente, durante il periodo di vigenza delle misure restrittive, era priva di qualsiasi legittimazione sostanziale e processuale, essendo subentrato l'amministratore giudiziario nella gestione dell'intero patrimonio.
Non può quindi configurarsi alcuna responsabilità della ricorrente per l'inadempimento di un obbligo che la legge pone in capo a un soggetto terzo (l'amministratore giudiziario) e che la stessa ricorrente non aveva la possibilità giuridica di assolvere.
La mancata comunicazione dell'amministratore giudiziario ha determinato l'applicazione di un regime tributario più gravoso rispetto a quello previsto dalla legge per i casi di revoca della confisca. Il Comune, non essendo stato informato della particolare situazione giuridica della ricorrente, ha legittimamente applicato il regime ordinario comprensivo di sanzioni e interessi.
Tuttavia, una volta accertata l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. n.
159/2011 e l'imputabilità dell'omessa comunicazione a soggetto diverso dalla ricorrente, deve necessariamente trovare applicazione il regime di favore previsto dalla norma, che esclude l'applicazione di sanzioni e interessi per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria.
La ricostruzione fattuale conferma la sussistenza dei presupposti normativi. Risulta documentalmente provato che mentre gli immobili sono stati restituiti il 7 luglio 2022, il patrimonio finanziario è rimasto sequestrato fino al 14 novembre 2024. Tale circostanza dimostra che la ricorrente, anche dopo la restituzione degli immobili, non disponeva delle risorse liquide necessarie per adempiere agli obblighi tributari, essendo rimasta in una situazione di oggettiva impossibilità economica derivante dalle misure giudiziarie.
La perdurante indisponibilità del patrimonio finanziario fino al novembre 2024 conferma che la situazione di impossibilità di adempimento si è protratta ben oltre i termini di scadenza degli obblighi tributari in questione (16 dicembre 2021 per l'IMU 2021 e 16 dicembre 2022 per l'IMU 2022).
La mancata comunicazione dell'amministratore giudiziario, prevista dall'art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs.
n. 159/2011, costituisce l'elemento centrale e decisivo della presente controversia. Tale omissione, non imputabile alla ricorrente ma a soggetto terzo, ha impedito l'applicazione del regime tributario di favore espressamente previsto dalla legge per i casi di revoca della confisca. La pretesa del Comune appare quindi legittima limitatamente all'imposta dovuta, mentre deve essere esclusa la componente sanzionatoria e gli interessi moratori, dovendo conseguentemente essere rideterminato il credito tributario.
Il principio della soccombenza giustifica la condanna del Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 800,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie annullando gli avvisi di accertamento esecutivi n. 353 del 30 novembre 2023 e n. 226 del 20 novembre 2023 limitatamente alle sanzioni amministrative e agli interessi moratori;
condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 800,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori che ne hanno fatto richiesta.
Reggio Calabria, 30.1.2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente
AB NA, RE
ND LI PATRIZIA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 110/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 353 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 226 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 dicembre 2024, la signora Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento esecutivo n. 353 del 30 novembre 2023 (IMU 2021) per euro 41.880,00 e n. 226 del 20 novembre 2023
(IMU 2022) per euro 40.737,00, comprensivi di sanzioni e interessi, notificati il 24 ottobre 2024.
Ragioni del ricorrente
La ricorrente non contesta l'imposta dovuta ma chiede l'esclusione delle sanzioni amministrative e degli interessi moratori per complessivi euro 23.810,28, invocando la causa di non punibilità per forza maggiore prevista dall'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997.
La ricorrente espone che nell'aprile 2016 è stata destinataria, unitamente ai familiari, di provvedimenti di sequestro giudiziario ai fini della confisca preventiva da parte del Tribunale di Reggio Calabria - Sezione
Misure di Prevenzione, che hanno interessato l'intero patrimonio immobiliare e finanziario. Il sequestro preventivo, attuato dal 29 aprile 2016 e convertito in confisca il 10 luglio 2018, è stato successivamente revocato con provvedimento della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 5 febbraio 2021, pubblicato il 12 aprile 2022.
La ricorrente sostiene che durante l'intero periodo di vigenza delle misure restrittive si è trovata nell'oggettiva impossibilità di adempiere al pagamento dei tributi per l'evidente impossibilità di attingere alle proprie risorse economiche, essendo stati "congelati" sia gli immobili che i conti correnti. Evidenzia inoltre di non essere stata nemmeno legittimata a provvedere al pagamento, essendo subentrato l'amministratore giudiziario nella gestione del patrimonio secondo le disposizioni del Codice Antimafia.
Ragioni del resistente
Il Comune di Reggio Calabria si è costituito con controdeduzioni del 29 luglio 2025, sostenendo la legittimità degli atti impugnati e l'infondatezza dell'eccezione di forza maggiore.
Il Comune evidenzia che, anche considerando la data di pubblicazione del provvedimento di revoca (12 aprile 2022) o la data di consegna degli immobili (7 luglio 2022), la pretesa relativa a interessi e sanzioni sarebbe comunque legittima, in quanto l'amministrazione comunale non ha mai ricevuto la comunicazione da parte dell'amministratore giudiziario prevista dall'art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. n.
159/2011 ai fini della liquidazione dell'imposta. Il Comune precisa espressamente che "ove vi fosse stata la comunicazione prevista dalla norma, l'Ente si sarebbe limitato a richiedere il tributo, scevro di interessi e sanzioni, così come previsto dalla normativa surrichiamata".
Il resistente aggiunge che sono comunque trascorsi due anni tra la data di consegna degli immobili e la data di notifica degli avvisi di accertamento, e che la ricorrente risulta evasore totale per l'IMU 2021 e
2022, non avendo versato neanche l'imposta.
Contenuto della memoria di replica
Con brevi repliche del 19 gennaio 2026, la ricorrente ha precisato che il dissequestro dell'intero compendio patrimoniale non è avvenuto contestualmente alla restituzione degli immobili. Mentre questi ultimi sono stati riconsegnati il 7 luglio 2022, ogni somma contenuta nei conti correnti sequestrati è stata restituita solo il 14 novembre 2024, come documentato dal verbale di notifica del modello C per la restituzione delle somme sequestrate redatto dalla Associazione_1 Calabria.
La ricorrente sottolinea che è stata nell'indisponibilità delle proprie risorse economico-finanziarie per oltre otto anni (aprile 2016 - novembre 2024) e che tale situazione costituisce circostanza anomala, anormale, inevitabile ed estranea al contribuente. Evidenzia inoltre che non ha avuto nemmeno la disponibilità dei frutti che gli immobili hanno prodotto negli anni di sequestro, essendo stati interamente amministrati dagli organi di giustizia preposti.
La ricorrente ribadisce che l'omessa comunicazione prevista dall'art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. n.
159/2011 non è a lei ascrivibile, trattandosi di obbligo dell'amministratore giudiziario e non del proposto, e che tale omissione non può ripercuotersi sulla sua posizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che l'art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997, richiamato dalla ricorrente, risulta abrogato dal D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173. Tuttavia, trattandosi di atti impugnati emessi nel 2023 e relativi a periodi di imposta 2021-2022, trova applicazione la disciplina previgente, secondo il principio tempus regit actum.
La questione centrale della presente controversia attiene all'interpretazione e applicazione dell'art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), che stabilisce: "Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi".
La norma prevede inoltre che "se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti".
Elemento decisivo: la mancata comunicazione dell'amministratore giudiziario Il dato normativo e fattuale che assume carattere decisivo per la risoluzione della controversia è costituito dalla mancata comunicazione, prevista dall'art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, da parte dell'amministratore giudiziario al Comune di Reggio Calabria.
Tale circostanza risulta pacifica tra le parti e assume rilevanza determinante per due ordini di considerazioni. In primo luogo, lo stesso Comune resistente ha espressamente riconosciuto nelle proprie controdeduzioni che "ove vi fosse stata la comunicazione prevista dalla norma, l'Ente si sarebbe limitato a richiedere il tributo, scevro di interessi e sanzioni, così come previsto dalla normativa surrichiamata". Tale dichiarazione costituisce una inequivocabile ammissione che la presenza della comunicazione avrebbe comportato l'esclusione automatica delle componenti sanzionatorie e degli interessi moratori.
In secondo luogo, la ratio della norma è chiaramente quella di garantire che gli enti impositori siano informati della particolare situazione giuridica del contribuente sottoposto a misure antimafia, al fine di applicare il regime tributario speciale previsto dal Codice. L'omessa comunicazione da parte dell'amministratore giudiziario ha quindi privato il Comune della conoscenza necessaria per applicare correttamente la disciplina normativa di favore.
Elemento altrettanto decisivo è che l'omessa comunicazione non può essere in alcun modo addebitata alla ricorrente. L'art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 159/2011 pone espressamente l'obbligo di comunicazione in capo all'amministratore giudiziario, non al soggetto sottoposto a misure di prevenzione.
La ricorrente, durante il periodo di vigenza delle misure restrittive, era priva di qualsiasi legittimazione sostanziale e processuale, essendo subentrato l'amministratore giudiziario nella gestione dell'intero patrimonio.
Non può quindi configurarsi alcuna responsabilità della ricorrente per l'inadempimento di un obbligo che la legge pone in capo a un soggetto terzo (l'amministratore giudiziario) e che la stessa ricorrente non aveva la possibilità giuridica di assolvere.
La mancata comunicazione dell'amministratore giudiziario ha determinato l'applicazione di un regime tributario più gravoso rispetto a quello previsto dalla legge per i casi di revoca della confisca. Il Comune, non essendo stato informato della particolare situazione giuridica della ricorrente, ha legittimamente applicato il regime ordinario comprensivo di sanzioni e interessi.
Tuttavia, una volta accertata l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. n.
159/2011 e l'imputabilità dell'omessa comunicazione a soggetto diverso dalla ricorrente, deve necessariamente trovare applicazione il regime di favore previsto dalla norma, che esclude l'applicazione di sanzioni e interessi per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria.
La ricostruzione fattuale conferma la sussistenza dei presupposti normativi. Risulta documentalmente provato che mentre gli immobili sono stati restituiti il 7 luglio 2022, il patrimonio finanziario è rimasto sequestrato fino al 14 novembre 2024. Tale circostanza dimostra che la ricorrente, anche dopo la restituzione degli immobili, non disponeva delle risorse liquide necessarie per adempiere agli obblighi tributari, essendo rimasta in una situazione di oggettiva impossibilità economica derivante dalle misure giudiziarie.
La perdurante indisponibilità del patrimonio finanziario fino al novembre 2024 conferma che la situazione di impossibilità di adempimento si è protratta ben oltre i termini di scadenza degli obblighi tributari in questione (16 dicembre 2021 per l'IMU 2021 e 16 dicembre 2022 per l'IMU 2022).
La mancata comunicazione dell'amministratore giudiziario, prevista dall'art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs.
n. 159/2011, costituisce l'elemento centrale e decisivo della presente controversia. Tale omissione, non imputabile alla ricorrente ma a soggetto terzo, ha impedito l'applicazione del regime tributario di favore espressamente previsto dalla legge per i casi di revoca della confisca. La pretesa del Comune appare quindi legittima limitatamente all'imposta dovuta, mentre deve essere esclusa la componente sanzionatoria e gli interessi moratori, dovendo conseguentemente essere rideterminato il credito tributario.
Il principio della soccombenza giustifica la condanna del Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 800,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie annullando gli avvisi di accertamento esecutivi n. 353 del 30 novembre 2023 e n. 226 del 20 novembre 2023 limitatamente alle sanzioni amministrative e agli interessi moratori;
condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 800,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori che ne hanno fatto richiesta.
Reggio Calabria, 30.1.2026