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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 854/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI NOSSE LUCIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4485/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362500000056 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362500000469 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362500000991 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data10.11.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso gli avvisi di accertamento, relativi al mancato pagamento della TARI per gli anni 2019, 2020 e 2021, a lui notificato dalla concessionaria Publiservizi, esponendo i motivi di impugnativa.
Non si costituiva l'ente resistente, al quale veniva rirualmente notificato il ricorso a mezzo PEC.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 2.2.2026, della quale veniva dato regolare avviso alle parti.
All'esito della discussione la Corte, in composizione monocratica, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di opposizione sono fondati, per cui il ricorso deve essere accolto.
Va esaminata per prima, in quanto assorbente, l'eccezione relativa alla contestata legittimazione passiva del ricorrente, il quale ha affermato di essere soltanto il nudo proprietario dell'immobile indicato nell'atto impugnato, deducendo che la TARI era dovuta dall'usufruttuario, il quale peraltro aveva locato l'immobile ad un terzo soggetto, con contratto regolarmente registrato.
Risulta evidente che il ricorrente, quale nudo proprietario, non è legittimato passivo della TARI, perché egli non ha il possesso, né la detenzione dell'immobile.
Alla luce delle circostanze indicate, il ricorso deve essere accolto, e l'avviso di accertamento deve essere annullato.
Al ricorrente vanno riconosciute le spese, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento impugnati;
condanna la resistente srl. Publiservizi al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che liquida in E.30,00 per CUT e in E.300,00 per compenso, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Caserta, il 2.2.2026
Il giudice monocratico
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI NOSSE LUCIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4485/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362500000056 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362500000469 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362500000991 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data10.11.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso gli avvisi di accertamento, relativi al mancato pagamento della TARI per gli anni 2019, 2020 e 2021, a lui notificato dalla concessionaria Publiservizi, esponendo i motivi di impugnativa.
Non si costituiva l'ente resistente, al quale veniva rirualmente notificato il ricorso a mezzo PEC.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 2.2.2026, della quale veniva dato regolare avviso alle parti.
All'esito della discussione la Corte, in composizione monocratica, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di opposizione sono fondati, per cui il ricorso deve essere accolto.
Va esaminata per prima, in quanto assorbente, l'eccezione relativa alla contestata legittimazione passiva del ricorrente, il quale ha affermato di essere soltanto il nudo proprietario dell'immobile indicato nell'atto impugnato, deducendo che la TARI era dovuta dall'usufruttuario, il quale peraltro aveva locato l'immobile ad un terzo soggetto, con contratto regolarmente registrato.
Risulta evidente che il ricorrente, quale nudo proprietario, non è legittimato passivo della TARI, perché egli non ha il possesso, né la detenzione dell'immobile.
Alla luce delle circostanze indicate, il ricorso deve essere accolto, e l'avviso di accertamento deve essere annullato.
Al ricorrente vanno riconosciute le spese, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento impugnati;
condanna la resistente srl. Publiservizi al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che liquida in E.30,00 per CUT e in E.300,00 per compenso, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Caserta, il 2.2.2026
Il giudice monocratico