TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 7953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7953 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 1492/2025 R.G., alla quale è riunita quella n. 3991/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno 4.11.2025;
posto che con decreto del 10.06.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 3.11.2025
lette le “note scritte” depositate dalle parti da parte ricorrente;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Sarpa e Alessandro Esposito
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.02.2024 (al quale veniva assegnato il n. 3991/2024 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, parte ricorrente, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità civile (sulla base della domanda amministrativa CP_ inoltrata all' il 6.6.2023). Lamentava che la competente commissione medica lo aveva riconosciuto invalido “solo” nella misura del 60%. CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda. Il c.t.u. nominato, dott.ssa concludeva la sua relazione, Persona_1 ritenendo il ricorrente invalido nella misura del 60% a decorrere dalla domanda amministrativa, così confermando la valutazione della commissione medica.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 22.1.2025 (al quale veniva assegnato il n. 1492/2025 R.G.), proponeva rituale opposizione, chiedendo di accertare la sussistenza del proprio diritto all'assegno di invalidità civile, a far data dalla domanda amministrativa o in subordine dalla diversa data che dovesse risultare nel giudizio, vinte le spese di lite, con attribuzione.
1 CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Riunita la causa relativa alla precedente fase di ATPO a quella in esame, è stata disposta ed espletata ulteriore consulenza tecnica medico-legale.
*** L'opposizione è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Il C.T.U. nominato nel giudizio di opposizione, dott. , ha ritenuto che il Persona_2 ricorrente è invalido nella misura del 75%, con decorrenza dal mese di Gennaio 2025.
Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi, e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rinvia per relationem, vanno pienamente condivise.
Deve, dunque, dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario di cui all'assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di Gennaio 2025.
Non può, invece, accogliersi la richiesta di accertamento del diritto a percepire tale prestazione, in ragione dell'ormai consolidato orientamento di legittimità - cui il Tribunale aderisce (mutando il precedente orientamento) in ragione della funzione nomofilattica della Corte di cassazione - che ritiene tale domanda incompatibile con il dettato di cui all'art. 445 bis c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. 8817/2025).
CP_ Quanto, infine, alle spese di lite, non potendo ritenersi che l' abbia in alcun modo dato causa all'instaurazione del giudizio - visto che è stata accertata la sussistenza dei requisiti sanitari oggetto di domanda solo in seguito ad un aggravamento in corso di causa, e segnatamente a decorrere da data successiva sia alla domanda amministrativa sia alla visita espletata dalla commissione medica, sia al deposito della relazione di consulenza di cui alla precedente fase di ATP - le stesse vengono integralmente compensate tra le parti, ad eccezione di quelle relative alle consulenze tecniche d'ufficio che, liquidate con separato decreto, CP_ vengono poste a carico dell' con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito sanitario di cui all'assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di Gennaio 2025; b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite tra le parti;
CP_ d) pone a carico dell' le spese relative alle consulenze tecniche liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
In Napoli, il 3.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
2
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 1492/2025 R.G., alla quale è riunita quella n. 3991/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno 4.11.2025;
posto che con decreto del 10.06.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 3.11.2025
lette le “note scritte” depositate dalle parti da parte ricorrente;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Sarpa e Alessandro Esposito
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.02.2024 (al quale veniva assegnato il n. 3991/2024 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, parte ricorrente, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità civile (sulla base della domanda amministrativa CP_ inoltrata all' il 6.6.2023). Lamentava che la competente commissione medica lo aveva riconosciuto invalido “solo” nella misura del 60%. CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda. Il c.t.u. nominato, dott.ssa concludeva la sua relazione, Persona_1 ritenendo il ricorrente invalido nella misura del 60% a decorrere dalla domanda amministrativa, così confermando la valutazione della commissione medica.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 22.1.2025 (al quale veniva assegnato il n. 1492/2025 R.G.), proponeva rituale opposizione, chiedendo di accertare la sussistenza del proprio diritto all'assegno di invalidità civile, a far data dalla domanda amministrativa o in subordine dalla diversa data che dovesse risultare nel giudizio, vinte le spese di lite, con attribuzione.
1 CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Riunita la causa relativa alla precedente fase di ATPO a quella in esame, è stata disposta ed espletata ulteriore consulenza tecnica medico-legale.
*** L'opposizione è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Il C.T.U. nominato nel giudizio di opposizione, dott. , ha ritenuto che il Persona_2 ricorrente è invalido nella misura del 75%, con decorrenza dal mese di Gennaio 2025.
Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi, e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rinvia per relationem, vanno pienamente condivise.
Deve, dunque, dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario di cui all'assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di Gennaio 2025.
Non può, invece, accogliersi la richiesta di accertamento del diritto a percepire tale prestazione, in ragione dell'ormai consolidato orientamento di legittimità - cui il Tribunale aderisce (mutando il precedente orientamento) in ragione della funzione nomofilattica della Corte di cassazione - che ritiene tale domanda incompatibile con il dettato di cui all'art. 445 bis c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. 8817/2025).
CP_ Quanto, infine, alle spese di lite, non potendo ritenersi che l' abbia in alcun modo dato causa all'instaurazione del giudizio - visto che è stata accertata la sussistenza dei requisiti sanitari oggetto di domanda solo in seguito ad un aggravamento in corso di causa, e segnatamente a decorrere da data successiva sia alla domanda amministrativa sia alla visita espletata dalla commissione medica, sia al deposito della relazione di consulenza di cui alla precedente fase di ATP - le stesse vengono integralmente compensate tra le parti, ad eccezione di quelle relative alle consulenze tecniche d'ufficio che, liquidate con separato decreto, CP_ vengono poste a carico dell' con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito sanitario di cui all'assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di Gennaio 2025; b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite tra le parti;
CP_ d) pone a carico dell' le spese relative alle consulenze tecniche liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
In Napoli, il 3.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
2