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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/04/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1546 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. , con l'avv. VALVO CORRADO;
C.F._1
ricorrente contro
IN PERSONA DEL DIRETTORE P.T. (c.f. ) con CP_1 P.IVA_1
l'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 3 con ricorso ex art. 442 e 445 bis c.p.c., ha contestato Parte_1
le conclusioni raggiunte dal c.t.u. in seno al procedimento per a.t.p., chiedendo l'accertamento in capo a sé del presupposto sanitario dell'indennità di accompagnamento nonché dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità.
L' ha eccepito la genericità delle contestazioni svolte dalla CP_1
ricorrente alla c.t.u. resa nella fase precedente ed ha comunque chiesto il rigetto nel merito del ricorso.
L'eccezione di inammissibilità sollevata dall' è infondata. Infatti la CP_1
ricorrente, conformemente al disposto di cui all'art. 445 bis, co. 6, c.p.c., ha sollevato specifiche contestazioni all'esito dell'indagine peritale svolta dal consulente dell'ufficio nominato nella fase di a.t.p. Invero, ella ha puntualmente contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario, lamentando la mancata considerazione, da parte del c.t.u., della documentazione prodotta nonché l'errata valutazione del complessivo quadro clinico nella sua effettiva e grave entità.
Il c.t.u. nominato nel presente procedimento ha così concluso: “Il pertanto risulta inabile nella misura del 100 % con il riscontro Pt_1
dei requisiti sanitari necessari per usufruire dei benefici della indennità di accompagnamento a norma delle vigenti leggi. Inoltre è portatore di
Handicap grave (comma 3, art 3) L. 104/1992”, indicando la decorrenza di tali presupposti nel gennaio 2025.
Le parti non hanno svolto alcuna contestazione.
Ne deriva la necessità di recepire in questa sede le conclusioni del c.t.u., che appaiono esenti da vizi logici, con conseguente accoglimento del ricorso. Le spese vanno compensate risalendo gli status accertati a data successiva alla proposizione del ricorso. Le spese di c.t.u. restano invece a carico dell' essendo indifferenti alla decorrenza degli status CP_1
accertati.
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P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara invalido al 100% con necessità di Parte_1
accompagnamento nonché portatore di handicap in condizioni di gravità
a decorrere da gennaio 2025;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell . CP_1
06/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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