Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 666/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il TR
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
666/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Imbersago, via Pisciola n. 5, con il patrocinio dell'avv. SANGALLI MARCO
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. RIVA FRANCESCA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo TR
CONCLUSIONI
OMOLOGARE CON SENTENZA
La separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. In ordine all'affidamento dei figli, questi ultimi restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. In ogni caso i minori restano prevalentemente collocati presso la madre, con determinazione della residenza anagrafica e fiscale ad Imbersago (LC) in via Pisciola n. 5.
4. In ordine al diritto di visita paterno: il NO potrà tenere con sé i figli a weekend alternati Parte_2 con la RA , ossia dal venerdì alle ore 21:00 fino alla domenica sera dopo cena con inclusi i Parte_1 pernottamenti, fatta eccezione per la figlia che, in base ai propri impegni scolastici del sabato, in alcune Per_1 occasioni starà con il padre a decorrere dal dopo scuola. Il NO terrà con sé i minori Parte_2 Per_
e anche il mercoledì dall'uscita della scuola (ritiro però alternato settimanalmente con la madre) Per_2 fino alle ore 21:00 quando il weekend non è di competenza del padre. Quest'ultimo si impegna inoltre a ritirare i Per_ figli (quando non si reca a calcio) e dai differenti istituti scolastici nelle giornate di lunedì e Per_2 giovedì per poi accompagnarli presso la residenza paterna ove li accudirà una babysitter.
5. Quanto alle modalità di concorso paterno al mantenimento dei minori, il NO contribuirà Parte_2 al mantenimento ordinario dei tre figli con la corresponsione dell'importo mensile di € 1.000,00 tramite bonifico bancario che verrà accreditato entro il 10 di ogni mese presso il conto corrente intestato alla RA Pt_1
, nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse dei figli, dietro semplice
[...] presentazione della documentazione fiscale comprovante la relativa spesa, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato da DE TR (che qui si intende interamente trascritto). Il c.d. Assegno Unico Universale pari ad € 724,00, erogato a favore dei minori, sarà integralmente percepito dalla RA . Parte_1
6. Salvo diverso accordo, i periodi di vacanza (e dunque le festività di maggior rilievo) saranno così suddivisi: i minori trascorreranno le vacanze natalizie alternativamente, di anno in anno, con i genitori suddividendo le stesse in due differenti periodi e segnatamente dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Parimenti di anno in anno verranno suddivise le vacanze pasquali e così i figli alternativamente trascorreranno con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro genitore il successivo lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze scolastiche di breve durata (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, altri eventuali ponti scolastici)
i figli staranno con l'uno o con l'altro genitore alternativamente negli anni e compatibilmente con i propri impegni lavorativi. Nel periodo estivo i tre figli minori pernotteranno il lunedì e il giovedì presso la residenza paterna e trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante i mesi di luglio ed agosto. La definizione dei periodi di vacanza dovrà avvenire entro il 15 aprile di ogni anno.
7. Il NO si impegna personalmente a corrispondere il pagamento del finanziamento acceso Parte_2 per l'acquisto di un camper (con scadenza il 15/09/2028), di cui la RA risulta garante (doc. Parte_1 12).
8. I coniugi sono economicamente autosufficienti e dunque alcun assegno di mantenimento è dovuto tra gli stessi, non sussistendone i presupposti e le condizioni legittimanti.
9. La RA e il NO si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno Parte_1 Parte_2 di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
10. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario il 28/07/2011 a Robbiate e dalla loro unione sono nati i figli (il Per_1
15.9.2010), (il 7.3.2014) e (l'11.5.2019), tutti ancora minorenni. Per_2 Per_3
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30/04/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il TR, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il TR, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Robbiate il Parte_2
28/07/2011, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2011, parte II, serie A, numero 8;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Robbiate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 09/06/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada