Sentenza 25 luglio 2002
Massime • 2
Con riguardo a procura alle liti rilasciata all'estero, il requisito della legalizzazione da parte di autorità consolare italiana, di cui all'art. 15 della legge 4 gennaio 1958, n. 15, non è richiesto ove la procura medesima sia conferita a mezzo di notaio in Paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge n. 1253 del 1966, poiché il relativo atto, di natura sostanziale, rientra tra quelli per i quali detta Convenzione ha abolito l'obbligo della ricordata legalizzazione.
La persona fisica che si costituisce in giudizio allegando la sua qualità di legale rappresentante di una persona giuridica non ha l'onere di provare detta qualità, spettando alla parte che ne contesta la sussistenza fornire la relativa dimostrazione negativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10901 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ITALUNION SERVIZI SAS, in persona dell'accomandataria sig. AB ST, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che la difende unitamente all'avvocato GIAN FRANCO FONTAINE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONFESERCENTI FEDERAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA FRA GLI ESERCENTI, attività Commerciali e Turistiche, elettivamente domiciliata in ROMA PZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato GUIDO POTTINO, che la difende unitamente all'avvocato FLAVIO PECCENINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
EDILCONSORZIO SRL, in liquidazione, in persona del suo liquidatore rappresentante pro tempore AR AP, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la difende unitamente all'avvocato ALBERTO JORIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5703/99 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 10/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/10/01 dal Consigliere Dott. Roberto, PREDEN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLIA che chiede che il ricorso per revocazione sia dichiarato inammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19.6.1990 al Presidente del Tribunale di Bologna la S.a.s. IT Servizi deduceva che la S.r.l. DI le aveva affidato incarico esclusivo di procurare la vendita di alcuni edifici da realizzare su terreni per l'acquisto dei quali aveva stipulato contratti preliminari;
che, in esecuzione dell'incarico, aveva rinvenuto nella SE di Bologna l'ente interessato all'affare; che era stato stipulato preliminare di vendita;
che la DI non aveva provveduto al pagamento della provvigione;
chiedeva sequestro conservativo sino alla concorrenza di L. 4.500.000.000.
Il sequestro veniva autorizzato ed eseguito.
Con atti notificati il 13.7.1990 ed il 17.7.1990, la IT conveniva davanti al Tribunale di Bologna la DI e la SE chiedendo la convalida del sequestro e, nel merito, la condanna dei convenuti al pagamento delle provvigioni in relazione all'affare, del valore di L. 67.485.000.000, ed al risarcimento dei danni.
Con successivo atto notificato il 27.7.1990, la IT rinunciava alla domanda di pagamento della provvigione nei confronti della SE. insistendo solo nella domanda di risarcimento. La DI e la SE resistevano. La DI proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione di provvigione pagata alla IT in relazione al preliminare per l'acquisto dei terreni.
Il tribunale, con sentenza del 16.7.1993, non convalidava il sequestro, rigettava le domande e la riconvenzionale. Considerava che la IT aveva svolto unicamente attività di mediazione e non di mandato e che in relazione alla detta attività aveva chiesto il pagamento della provvigione;
che la legge n. 39 del 1989 riconosce tale diritto solo ai soggetti iscritti nei ruoli degli agenti per gli affari di mediazione;
che ne' la socia accomandataria ne' altri soci della IT risultavano iscritti in detti ruoli;
che la IT non aveva azione per il pagamento del compenso, essendo il contratto di cui alla lettera di incarico del 6.6.1981 affetto da nullità assoluta;
che, comunque, la IT non aveva diritto alla provvigione, in quanto il contratto preliminare era sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio entro il 31.1.1990, da parte del Comune di Castenaso, della concessione di cambio di destinazione dei terreni da turistico alberghiero a commerciale, che non era stata rilasciata;
che la riconvenzionale dell'DI era inammissibile.
Avverso la decisione proponevano appello la IT e la DI. La SE si limitava a resistere all'appello della prima.
Riunite le due impugnazioni, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 25.5.1996, le rigettava. Avverso la sentenza la IT proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 5703/99, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza la IT ha proposto ricorso per revocazione.
Hanno resistito, con distinti controricorsi, la S.r.l. DI in liquidazione e la SE.
La IT e la S.r.l. DI in liquidazione hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va pregiudizialmente rilevato che, con plico spedito a mezzo posta al Presidente ed al relatore, l'avv. Graziano ST, qualificandosi come "già procuratore speciale alle liti della S.a.s. IT Servizi", ha inviato alcuni documenti (copia del ricorso e della sentenza impugnata;
esposto-memoria; atti relativi ad un procedimento penale;
lettere e scritture varie).
Dei documenti suddetti non può essere disposta l'acquisizione, atteso che si tratta di produzione irrituale, in quanto non proveniente da difensore della S.a.s. IT (difesa dagli avv.ti Mario Contaldi e Gianfranco Fontaine), ed inammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c., sia perché i documenti non riguardano la nullità della sentenza ne' l'ammissibilità del ricorso o del controricorso, sia perché il deposito non è stato notificato, mediante elenco, alle altre parti, con conseguente violazione del contraddittorio.
2. La S.r.l. DI ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo che questo, come ritenuto necessario da una pronuncia di questa S.C. (sent. n. 3682/99), dovrebbe contenere l'indicazione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso per cassazione sul quale è stata pronunciata la sentenza oggetto della revocazione, mentre tale indicazione sarebbe nella specie carente.
2.1. L'eccezione è infondata.
Il richiamato indirizzo giurisprudenziale non può trovare applicazione nel caso in esame. Il complessivo tenore del ricorso consente infatti di individuare le questioni sottoposte a questa S.C. con l'originario ricorso.
3. La S.a.s. IT ha eccepito l'inammissibilità del controricorso della S.r.l. DI deducendo che la procura speciale rilasciata con separata scrittura privata sarebbe nulla, in quanto trattasi di procura rilasciata all'estero con firma non autenticata.
3.1. L'eccezione non è fondata.
La procura speciale risulta rilasciata dal liquidatore della S.r.l. DI AR AP con scrittura privata, sottoscritta con firma autenticata dal notaio Rinaldo Maderni di Chiasso (Svizzera) che ha dichiarato di conoscere personalmente il sottoscrittore, e munita di apostille della Cancelleria di Stato del Cantone Ticino, attestante la qualità del predetto notaio. Una procura siffatta è valida anche in difetto di legalizzazione. Questa S.C. ha infatti avuto modo di statuire che, con riguardo a procura alla lite rilasciata all'estero, il requisito della legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, di cui all'art. 15 della legge 4.1.1968 n. 15, non è richiesto ove la procura medesima sia conferita a mezzo di notaio o rilasciata con scrittura privata autenticata da notaio in paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, resa esecutiva con la legge 20.12.1966 n. 1253, poiché il relativo atto, di natura sostanziale,
rientra tra quelli per i quali detta convenzione ha abolito l'obbligo della legalizzazione (sent. n. 12863/92; n. 5021/95).
4. La S.a.s. IT ha altresì eccepito l'inammissibilità del controricorso proposto dalla S.r.l. DI in liquidazione, trattandosi di soggetto diverso dalla S.r.l. DI convenuta in giudizio davanti alla Corte di cassazione nel giudizio definito con la sentenza oggetto di revocazione, ed ha posto in dubbio la qualità di legale rappresentante di AR AP, qualificatosi come liquidatore della società.
4.1. L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili. Quanto al primo, è sufficiente ricordare che, per pacifica giurisprudenza, la società in liquidazione non rappresenta un ente diverso da quello prima operante, che continua ad esistere con la propria struttura e la propria organizzazione, ma con ristretta capacità, attesa la modificazione dello scopo, che non è più quello dell'esercizio dell'impresa, ma quello della liquidazione (sent. n. 2962/78). Circa il secondo, va rilevato che la persona fisica che si costituisce in giudizio allegando la sua qualità di legale rappresentante di una persona giuridica non ha l'onere di dare la prova di tale qualità (sent. n. 4642/95), spettando alla parte che contesta la sussistenza di detta qualità fornire la relativa prova negativa (sent. n. 5699/99).
5. A sostegno della revocazione, afferma la ricorrente che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore di fatto per non aver percepito che la sentenza della Corte d'appello di Bologna non si era limitata a rigettare il gravame, come riferito nella narrativa della sentenza n. 5703/99, ma aveva riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che l'incarico conferito dalla S.r.l. Edilconsorzi alla S.a.s. IT aveva natura di mandato con rappresentanza a vendere alcuni immobili, e non una semplice mediazione.
Sostiene che il suindicato errore di fatto avrebbe poi inficiato la pronuncia della Corte di cassazione, che non avrebbe considerato, nel rigettare i relativi motivi di ricorso: che si trattava di mandato di durata biennale;
che la mandante lo aveva unilateralmente interrotto dopo soli otto mesi;
che il mancato adempimento del mandato era stato determinato da fatto imputabile alla mandante, che si era accordata con la SE per privare fraudolentemente la IT del suo compenso;
che tale comportamento rendeva fondata la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti delle predette.
6. Osserva il Collegio che la situazione denunciata, astrattamente considerata, può configurare errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., atteso che si assume che la Corte di cassazione avrebbe pronunciato, per erronea lettura della sentenza impugnata, in relazione ad una fattispecie concreta diversa da quella risultante dalla detta sentenza, e cioè in relazione ad una fattispecie di mediazione, laddove il giudice di appello aveva ritenuto sussistente, in difformità dal primo giudice, una fattispecie di mandato.
Va tuttavia rilevato che, in concreto, il denunciato errore di percezione non vi è stato.
La Corte di cassazione, pur essendosi limitata, nel riepilogare le fasi processuali precedenti, a riferire che la corte d'appello aveva "pronunciato il rigetto" dell'impugnazione della IT, non ha poi mancato di precisare, nella motivazione, le ragioni fondanti la pronuncia di rigetto.
Ha in particolare dato atto che la corte d'appello aveva ritenuto che, in virtù degli accordi intervenuti, il diritto al compenso per la IT sarebbe scattato se (e solo se) essa avesse venduto i realizzandi manufatti, così assolvendo il mandato, non soltanto se essa avesse procurato un potenziale acquirente, agendo come mediatore, ed aveva conclusivamente affermato che, non essendosi realizzata nessuna vendita, la IT non aveva diritto al compenso.
Risulta quindi che la Corte di cassazione non è incorsa in una erronea percezione del contenuto della sentenza impugnata, ma ha avuto ben presente che il giudice di appello aveva diversamente qualificato il rapporto tra DI ed IT, ravvisando un mandato a vendere e non un incarico di mediazione, ma aveva poi tenuto ferma la pronuncia negativa sulla pretesa patrimoniale, escludendo che la mandataria avesse maturato il diritto al compenso, con conseguente rigetto dell'appello.
Le ulteriori doglianze, incentrate su ulteriori pretesi errori nei quali sarebbe incorsa la Corte di cassazione, nel rigettare le ulteriori censure mosse con il ricorso alla sentenza della corte di appello, riguardanti la revoca anticipata del mandato e l'imputabilità della mancata vendita all'accordo fraudolento tra DI e SE con conseguente obbligo risarcitorio, sono inammissibili, poiché si tratta di pronunce su questioni controverse, in quanto oggetto di motivo di ricorso, sicché si configura la specifica ipotesi di esclusione della revocazione prevista dall'art. 395, n. 4, seconda parte, c.p.c.
7. In conclusione, il ricorso è rigettato.
8. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per revocazione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della S.r.l. DI in liquidazione, in Euro 259,000, oltre L. 20.000.000 (venti milioni) per onorari, e, in favore della SE, in Euro 264,00 oltre L. 15.000.000 (quindici milioni) per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 17 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2002