Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10901
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Sentenza 25 luglio 2002

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Con riguardo a procura alle liti rilasciata all'estero, il requisito della legalizzazione da parte di autorità consolare italiana, di cui all'art. 15 della legge 4 gennaio 1958, n. 15, non è richiesto ove la procura medesima sia conferita a mezzo di notaio in Paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge n. 1253 del 1966, poiché il relativo atto, di natura sostanziale, rientra tra quelli per i quali detta Convenzione ha abolito l'obbligo della ricordata legalizzazione.

La persona fisica che si costituisce in giudizio allegando la sua qualità di legale rappresentante di una persona giuridica non ha l'onere di provare detta qualità, spettando alla parte che ne contesta la sussistenza fornire la relativa dimostrazione negativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10901
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10901
    Data del deposito : 25 luglio 2002

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