Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2009, n. 30573
CASS
Sentenza 19 marzo 2009

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In tema di riesame, la violazione del termine di tre giorni liberi di cui all'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen. non determina una nullità di carattere assoluto, con la conseguenza che essa è assoggettata ai termini di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen. ed alla sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.; inoltre, la nullità, ex art. 182, comma primo, cod. proc. pen. non può essere eccepita da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto sanata la predetta nullità, in quanto la negligenza del difensore consistita nel non consentire la notifica dell'avviso di udienza a mezzo telefono, costantemente occupato, ha concorso a dare causa alla predetta nullità, impedendo che possa essere eccepita dal suddetto difensore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2009, n. 30573
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30573
    Data del deposito : 19 marzo 2009

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