Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2010, n. 10607
CASS
Sentenza 23 febbraio 2010

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Massime1

Nel procedimento camerale l'omessa citazione del codifensore comporta una nullità a regime intermedio, la quale va eccepita prima della deliberazione della sentenza che definisce il grado, senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell'imputato o del codifensore ritualmente citato. (Fattispecie relativa all'omessa notifica dell'avviso di udienza del giudizio d'appello ad uno dei codifensori dell'imputato).

Commentario1

  • 1Citazione in giudizio dell'imputato a PEC sbagliata nullità insanabile (Cass. 4652/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 novembre 2019

    L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori dell'imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio: la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello), deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, dello stesso codice. Iin tema di notificazione della citazione dell'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. quando la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2010, n. 10607
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10607
Data del deposito : 23 febbraio 2010

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