Sentenza 24 settembre 1998
Massime • 1
In tema di notificazione degli atti all'estero, la Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 6 febbraio 1981, n. 42, si limita a regolare la procedura che le autorità dei vari stati sono tenuti ad osservare reciprocamente, sia quando richiedono sia quando eseguono la notificazione. Nessuna norma di tale convenzione interferisce con l'assetto burocratico del servizio, svolto, con modalità organizzative del tutto autonome, dagli organi dei vari stati secondo l'ordinamento interno. Nell'ordinamento italiano, l'ufficiale giudiziario, la cui attività è disciplinata da norme di diritto pubblico, e che svolge senza dubbio un servizio pubblico, consistente, tra le altre attribuzioni, nell'assicurare la conoscenza legale di un atto da parte del suo destinatario, nel momento in cui riceve gli atti da spedire per la notifica all'estero e introita le somme relative al servizio, esercita poteri certificativi che si esplicano attraverso la registrazione dell'atto ricevuto e il rilascio di documenti aventi efficacia probatoria, rivestendo così la qualità di pubblico ufficiale. V. Cass., sez. un. civ., sent. n. 3311 del 4 ottobre 1975.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/1998, n. 10619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10619 |
| Data del deposito : | 24 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 24.9.1998
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Tito Garribba Consigliere N. 1173
3. Dott. Arturo Cortese Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 6890/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LA OC AN, n. a Napoli il 23.4.1940
avverso la sentenza in data 26 novembre 1997 della Corte di appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianfranco Ciani, che ha concluso per il rigetto del ricorso, qualificato il fatto come truffa aggravata;
Udito il difensore del ricorrente, avv. Bruno von Arx. Fatto
Con sentenza in data 21 luglio 1993, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava LA OC AN colpevole: a) del reato continuato di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) per avere, nella sua qualità di ufficiale giudiziario reggente l'Ufficio di notificazioni civili del Tribunale di Napoli, giovandosi dell'errore in cui erano incorsi in varie occasioni avvocati richiedenti la notificazione all'estero di atti giudiziari riceveva o comunque riteneva indebitamente la differenza tra la somma consegnata per le spese di notificazione e quella realmente dovuta a tale titolo;
b) del reato continuato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) per avere, nel compimento delle condotte di cui sopra, omesso di iscrivere gli atti nel registro cronologico e di rilasciare ricevuta per le somme versate dai richiedenti (reati commessi in Napoli dall'anno 1988 agli inizi del 1993).
A seguito di appello dell'imputato, con sentenza in data 26 novembre 1997, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato dai reati di abuso di ufficio per insussistenza dei fatti, rideterminando in mesi tre di reclusione la pena inflitta quanto ai reati di cui all'art.316 c.p. Osservava la Corte di merito, relativamente all'addebito di peculato ex art. 316 c.p., che non poteva accogliersi la tesi sostenuta dall'appellante della natura privatistica dell'attività demandata al LL OC nell'ambito della procedura per la notificazione di atti all'estero regolata dalla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, ratificata e resa esecutiva con legge 6 febbraio 1981, n. 42, essendo quella svolta dall'ufficiale giudiziario a ciò addetto una pubblica funzione o, al più, un pubblico servizio;
ne' erano ravvisabili gli estremi della truffa in luogo del delitto contestato, posto che il LL OC non aveva posto in essere una condotta di induzione in errore dei legali richiedenti le notifiche, ma, approfittando della non conoscenza da parte dei medesimi della entità delle spese connesse al servizio, aveva richiesto, in ognuno degli episodi contestati, somme maggiori di quelle dovute. Ad avviso della Corte di merito, sussisteva poi la prova del dolo, desumibile dalla professionalità dell'imputato e dalla sua esperienza nel ramo, nonché dalla circostanza che egli aveva ogni volta accuratamente omesso ogni registrazione o rendiconto.
Quanto all'abuso di ufficio, riteneva il giudice d'appello che, data la natura sussidiaria di tale reato e del fatto che, prima dell'ultima riforma, esso richiedeva una condotta omissiva, mentre quelle addebitate all'imputato erano condotte omissive, non si fosse integrata la relativa fattispecie.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando, con un primo motivo la illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della condotta appropriativa e del relativo dolo, assumendo che la ricostruzione operata in sentenza travisa le dichiarazioni dei testimoni, dalle quali in realtà è emerso che l'imputato acquisiva dai legali somme superiori alle sole spese di spedizione dell'atto da notificare all'estero ma certamente inferiori a quelle che sarebbero state in un secondo tempo richieste dagli Stati destinatari degli atti ad avvenuto perfezionamento delle notifiche, secondo la procedura prevista dall'art. 12 della Convenzione dell'Aja, ratificata con legge 6 febbraio 1981, n. 42. Ne deriva pertanto che al momento dell'introito, tali somme non erano acquisite dall'imputato definitivamente, dovendosi attendere per il regolamento dei conti la comunicazione dello stato estero circa l'onere relativo alla vera e propria notificazione.
Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia la erronea applicazione degli artt. 357 e 358 c.p. per mancanza nell'imputato della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in relazione all'attività di trasmissione degli atti all'estero per le notificazioni. Si osserva al riguardo che l'attività di notificazione degli atti giudiziari all'estero, come disciplinata dalla citata Convenzione, si caratterizza per l'assenza delle connotazioni pubblicistiche che contraddistinguono invece l'attività di notifica nel territorio dello Stato, non essendo la prima accompagnata da adempimenti tipici (registrazione, esazione di diritti, emissione di ricevute).
Con un terzo motivo, in via subordinata il ricorrente si lamenta della mancata applicazione della ipotesi delittuosa di cui all'art.640 c.p., rilevando che criterio discretivo di tale figura rispetto a quella di peculato è che nella truffa l'errore è ingenerato dal pubblico ufficiale mentre nel peculato ex art. 316 c.p. l'errore è riconducibile ad una falsata valutazione della somma dovuta autonomamente determinata da privato. Nella specie, appunto, l'errore sarebbe stato determinato dalla richiesta espressa dell'imputato. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità per difetto querela, non ricorrendo l'aggravante contestata, stante l'insussistenza della qualità di pubblica ufficiale.
Diritto
È inammissibile il primo motivo, con il quale ricorrente lamenta un travisamento delle risultanze processuali da parte dei giudici di merito, che avrebbero malamente interpretato la portata e il senso delle dichiarazioni rese dai testimoni, e cioè dai soggetti che avevano versato le somme a fini di notifica all'estero. La censura attiene a valutazioni in punto di fatto che, in quanto congruamente motivate, sono sottratte al sindacato di legittimità. La pretesa del ricorrente secondo cui parte delle somme ricevute erano trattenute solo a titolo di acconto, in atteso del conteggio circa le spese di notifica che avrebbero dovuto effettuare in un secondo tempo le autorità competenti dello stato richiesto, rimane sfornita di dimostrazione ed è comunque puntualmente controbattuta dai giudici di merito. Si rileva al riguardo che tutti i testimoni riferirono di non aver mai ottenuto ricevuta degli esborsi, il che logicamente impediva alcun ragguaglio finale tra somme corrisposte e somme definitivamente dovute, tanto più che il LL OC evitava accuratamente ogni registrazione degli importi ricevuti per le varie pratiche.
Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente vorrebbe assegnare natura privatistica all'attività svolta dall'ufficiale giudiziario richiesto di avviare la notificazione di un atto all'estero, richiamando del tutto impropriamente la Convenzione dell'Aja, che si limita a regolare la procedura che le autorità dei vari stati sono tenuti ad osservare reciprocamente, sia quando richiedono sia quando eseguono la notificazione. Nessuna norma di tale convenzione interferisce (nè potrebbe farlo) con l'assetto burocratico del servizio, svolto, con modalità organizzative del tutto autonome, dagli organi dei vari stati secondo l'ordinamento interno, ne' alcuna particolare previsione al riguardo è contenuta nella legge di ratifica n. 42 del 1981. Nè ha rilievo la previsione della facoltà dell'interessato di inoltrare direttamente, tramite posta, atti giudiziari a soggetti esteri (art. 10 lett. a della Convenzione), trattandosi di procedura alternativa a quella nella specie seguita, che implica per l'appunto la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Ora, nel nostro ordinamento, l'ufficiale giudiziario, la cui attività è disciplinata da norme di diritto pubblico, e che svolge senza dubbio un servizio pubblico (cfr. Cass., sez. un. civ., sent. n. 3311 del 4 ottobre 1975), consistente, tra le altre attribuzioni, nell'assicurare la conoscenza legale di un atto da parte del suo destinatario, nel momento in cui riceve gli atti da spedire per la notifica e introita le somme relative al servizio, esercita poteri certificativi che si esplicano attraverso la registrazione dell'atto ricevuto e il rilascio di documenti aventi efficacia probatoria, rivestendo così la qualità di pubblico ufficiale (vedi, per il principio, Cass., sez. VI, 4 luglio 1997, Dezzutti). Naturalmente, non assume rilievo il fatto che, nella specie, l'agente non abbia proceduto alle dovute certificazioni e registrazioni, costituendo ciò un comportamento antidoveroso realizzato al fine di non offrire prove documentali delle illegittime appropriazioni delle somme non dovute.
Quanto al terzo motivo, è esatto il rilievo del ricorrente per cui mentre nel peculato mediante profitto dell'errore altrui l'errore deriva da una autonoma falsa valutazione del soggetto passivo, nella truffa esso è ingenerato dall'agente (cfr. Cass., sez. VI, u.p. 18 gennaio 1984, Fresu). Ora, nella specie, fu l'imputato a determinare l'errore dei richiedenti la notifica, usando il raggiro di far loro credere che per la prestazione richiesta occorresse versare una somma maggiore di quanto in realtà dovuta, approfittando della inevitabile ignoranza in cui versavano le vittime circa le tariffe stabilite in relazione all'atto da compiere. Si tratta peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, di ipotesi di truffa aggravata ex art. 61 n. 9 c.p., essendo l'agente un pubblico ufficiale, perseguibile di ufficio, a norma dell'art. 640 terzo comma c.p.. Il fatto, ferma restando la pena, trattandosi di fattispecie punita più gravemente, deve conseguentemente essere in tal modo qualificato, non vertendosi in un caso di immutatio facti, posto che tutti gli elementi di esso erano presenti nella contestazione, tanto che lo stesso ricorrente, fatta esclusione per la qualità di pubblico ufficiale, ha sollecitato in tal senso il mutamento della definizione giuridica.
Non avendo a ciò provveduto i giudici di merito, deve essere dichiarata l'interdizione del ricorrente dai pubblici uffici, a norma degli artt. 28, quarto comma, 31 e 37 c.p., per la durata di anni uno.
Data la parziale fondatezza del terzo motivo, non deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Qualifica il fatto come truffa aggravata continuata ex artt. 81 cpv., 640, 61 n. 9 c.p. e rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara il ricorrente interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni uno.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 1998