Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/1998, n. 10619
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Sentenza 24 settembre 1998

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In tema di notificazione degli atti all'estero, la Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 6 febbraio 1981, n. 42, si limita a regolare la procedura che le autorità dei vari stati sono tenuti ad osservare reciprocamente, sia quando richiedono sia quando eseguono la notificazione. Nessuna norma di tale convenzione interferisce con l'assetto burocratico del servizio, svolto, con modalità organizzative del tutto autonome, dagli organi dei vari stati secondo l'ordinamento interno. Nell'ordinamento italiano, l'ufficiale giudiziario, la cui attività è disciplinata da norme di diritto pubblico, e che svolge senza dubbio un servizio pubblico, consistente, tra le altre attribuzioni, nell'assicurare la conoscenza legale di un atto da parte del suo destinatario, nel momento in cui riceve gli atti da spedire per la notifica all'estero e introita le somme relative al servizio, esercita poteri certificativi che si esplicano attraverso la registrazione dell'atto ricevuto e il rilascio di documenti aventi efficacia probatoria, rivestendo così la qualità di pubblico ufficiale. V. Cass., sez. un. civ., sent. n. 3311 del 4 ottobre 1975.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/1998, n. 10619
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10619
    Data del deposito : 24 settembre 1998

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