Sentenza 12 maggio 2004
Massime • 1
L'omissione dell'avviso della data fissata per il dibattimento al difensore dell'imputato, quando questi sia assistito anche da altro difensore regolarmente avvisato, non integra una nullità assoluta, dato che non determina una "assenza" della difesa rilevante per il primo comma dell'art. 179 cod. proc. pen., ma una nullità a regime intermedio, la quale resta sanata, ai sensi dell'art. 182 comma secondo dello stesso codice, se un difensore presenzia all'udienza e nulla eccepisce al proposito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2004, n. 24717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24717 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 12/05/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA PE - Consigliere - N. 818
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 8367/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA PE, n. a Napoli il 7 aprile 1957;
OR AL, n. a Napoli l'il gennaio 1947;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 17 ottobre 2002;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. Galati Giovanni che ha chiesto l'inammissibilità.
uditi i difensori Avv.ti Cinque Vincenzo e Ducci Domenico. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. AL OR e PE CA impugnano per Cassazione la sentenza che ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di entrambi in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta, in relazione alla distrazione di merci e all'occultamento di contabilità della Dima s.r.l., dichiarata fallita il 27 ottobre 1994, e ha prosciolto OR dal delitto di simulazione di reato, estinto per prescrizione.
PE CA propone tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio di secondo grado per omesso avviso al difensore di fiducia avv. Ducei, essendo stato avvisato solo l'altro difensore avv. Franciosi. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della sua responsabilità, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di prendere in esame le censure d'appello, in particolare per quanto attiene al dolo, privo di sufficiente supporto probatorio in relazione alla riconosciuta marginalità della sua posizione all'interno della società fallita.
Con il terzo motivo infine il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che i giudici del merito non abbiano preso in considerazione le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
2. AL OR propone sei motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio d'appello, illegittimamente celebrato nonostante il comprovato impedimento suo, per malattia, e del suo difensore, per altro impegno professionale. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l'incostituzionalità della disciplina delle indagini preliminari nella parte in cui non consente sempre la partecipazione dell'imputato, cui non riconosce nè il diritto di chiedere l'assunzione di prove non rinviabili ne' il diritto a una proroga delle investigazioni;
e lamenta che i giudici del merito non abbiano preso in considerazione alcuna tali questioni di costituzionalità.
Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 181 c.p.p. e lamenta che i giudici del merito abbiano erroneamente ritenuto tardive le sue eccezioni di nullità delle indagini preliminari, non considerando che le eccezioni erano state tempestivamente formulate già prima del decreto di rinvio a giudizio. Aggiunge che illegittimamente la corte milanese ha disatteso l'eccezione di nullità dell'interrogatorio reso al P.M., ritenendo che la dichiarazione dell'organo dell'accusa potesse comprovare l'inesistente avviso al suo difensore;
ha disatteso l'eccezione di nullità dell'udienza preliminare per mancata nomina di un difensore d'ufficio, erroneamente interpretando l'eccezione come riferita alla nomina di un unico difensore anche per PE CA;
ha omesso di considerare che i due difensori di fiducia inizialmente revocati erano stati nuovamente nominati e che egli era rimasto contumace in primo grado;
ha trattato come errore materiale la falsa attestazione di contestuale lettura della motivazione di primo grado, depositata invece a distanza di dodici giorni;
ha ritenuto di superare la mancata notificazione ai suoi difensori del decreto di rinvio a giudizio con l'irrilevante rilievo che uno dei due difensori aveva depositato la lista testi per il dibattimento;
ha frainteso l'eccezione di nullità della sentenza di fallimento, priva di indicazioni del legale rappresentante della società fallita. Con il quarto motivo il ricorrente deduce omessa motivazione in ordine alle questioni di legittimità costituzionale di cui al precedente motivo, nonché alle seguenti eccezioni di nullità: delle indagini preliminari per lacunosità, non essendo stato identificato tale NT BO che si assume suo concorrente nel reato;
delle indagini compiute dopo la scadenza del termine prorogato e in particolare del suo interrogatorio, anche per l'omesso avviso ai suoi difensori;
dell'udienza preliminare per la mancata nomina del difensore all'imputato che ne sia privo, che in contrasto con il verbale di udienza viene invece indicato in decreto come nominato nella persona dello stesso difensore assegnato a PE CA;
dell'udienza preliminare per omesso avviso all'imputato;
dell'udienza preliminare per l'utilizzazione di atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini;
della deposizione della teste VI AN, che si limitò a confermare in dibattimento le enunciazioni di accusa del P.M.; del dibattimento di primo grado per mancanza della relazione del P.M.; della sentenza di primo grado per mancanza di corrispondenza con l'imputazione di simulazione di reato e per utilizzazione di atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 603 c.p.p., lamentando che ingiustificatamente sia stata negata la richiesta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Con il sesto motivo infine il ricorrente deduce violazione dell'art. 216 legge fall., e vizio di motivazione della sentenza impugnata,
lamentando che i giudici del merito si siano fondati su testimonianze irrilevanti e abbiano omesso invece di acquisire o esaminare le prove dalle quali sarebbe risultata l'inesistenza delle distrazioni beni, dell'occultamento di contabilità e delle simulazioni di reato contestategli. Aggiunge che inadeguata è anche la giustificazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il primo motivo del ricorso di PE CA è infondato. Viene infatti eccepita tardivamente una nullità che, essendo a regime intermedio, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre nel giudizio d'appello (art. 182 comma 2 c.p.p.). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, se l'imputato dispone di due difensori, l'omesso avviso a uno di essi non da luogo a una nullità assoluta, in quanto, allorché l'avviso sia stato dato a uno dei difensori, questi, quantunque non comparso, è da ritenere formal-mente presente, onde non potrebbe parlarsi di "assenza" della difesa (Cass., sez. un., 25 giugno 1997, Gattellaro, m. 208163); da luogo, appunto, a nullità di ordine generale a regime intermedio, sanabile, quando l'altro difensore presente in udienza non la eccepisca entro i termini fissati dall'art. 182 comma 2 c.p.p. (Cass., sez. 6^, 4 maggio 1992, Del Col, m. 191085, Cass., sez. 6^, 9 luglio 2003, Massari, m. 226285).
Sicché nel caso in esame l'eccezione è infondata, essendo indiscusso che non fu eccepita dal difensore presente all'udienza dibattimentale di secondo grado.
Il secondo e il terzo motivo del ricorso sono inammissibili per violazione dell'art. 606 comma 1 c.p.p., perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valuta-zione del ruolo del ricorrente, accertato sulla base di deposizioni "testimoniali ragionevolmente considerate attendibili, e dei precedenti penali dell'imputato.
4. Quanto al ricorso di AL OR, il primo motivo è infondato, perché i giudici del merito valutarono plausibilmente come non assoluto l'impedimento dell'imputato, che denunciava uno stato febbrile sia pure nel contesto di una grave malattia non specificamente rilevante come causa di impedimento;
mentre è indiscusso che un difensore di fiducia fu presente al giudizio d'appello. Manifestamente infondate sono le questioni di legittimità costituzionale riproposte con il secondo motivo di impugnazione, attesa la funzione meramente preparatoria delle indagini preliminari, nel corso delle quali un'esigenza di partecipazione dell'imputato si manifesta solo rispetto a singoli atti eccezionalmente utilizzabili nella fase dibattimentale, mentre il diritto a espletare indagini difensive, anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, vale di per sè a garantire il diritto di difesa anche nei casi in cui, essendo la prova rinviabile al dibattimento, il contraddittorio non può essere incidentalmente anticipato. Il terzo motivo è inammissibile per genericità nella parte in cui eccepisce l'inutilizzabilità delle indagini tardive, ma senza precisare quali siano gli atti cui l'eccezione si riferisce, salvo l'interrogatorio, di cui peraltro non si deduce alcuna effettiva utilizzazione probatoria da parte dei giudici del merito. Il motivo è invece per il resto infondato, perché, secondo quanto lo stesso ricorrente deduce, il suo interrogatorio fu espletato con l'assistenza di un nuovo difensore di fiducia, avendo egli revocato la nomina dei difensori di fiducia nominati in precedenza;
perché, come risulta dal decreto di rinvio a giudizio, AL OR fu assistito in udienza preliminare dallo stesso difensore d'ufficio nominato anche per PE CA, non essendovi alcuna incompatibilità nelle due posizioni, mentre i suoi difensori di fiducia, presenti all'udienza del 15 ottobre 1996, furono avvisati del rinvio all'udienza del 12 novembre 1996, a conclusione della quale fu pronunciato il decreto di rinvio a giudizio;
perché non ha alcuna rilevanza l'erronea indicazione della lettura in udienza anche della motivazione, oltre che del dispositivo, della sentenza di primo grado, che fu invece tempestivamente depositata nei termini previsti dall'art. 544 comma 2 c.p.p. e notificata per estratto all'imputato contumace a norma dell'art. 548 comma 3 c.p.p.; perché "l'art. 429 c.p.p. non prevede alcuna forma di comunicazione al difensore del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, sicché l'omissione di tale comunicazione non è produttiva di nullità" (Cass., sez. 4^, 13 maggio 1997, Zouari, m. 209283); perché la dichiarazione di fallimento di una società di capitali, che ha personalità giuridica, non richiede alcuna "personalizzazione" e il ricorrente risponde penalmente per il suo indiscusso ruolo di amministratore. Il quarto motivo è inammissibile, perché non è deducibile la mancanza di motivazione sulle questioni processuali prospettate dal ricorrente, che sono infondate per come risulta da quanto già esposto e inammissibili quanto alla non meglio chiarita mancanza di corrispondenza tra la sentenza e l'imputazione di simulazione di reato;
mentre nessuna nullità è prevista per la lacunosità delle indagini preliminari ne' invalidità alcuna è prevista per la violazione delle norme sui limiti di ammissibilità delle domande suggestive (Cass., sez. 1^, 21 gennaio 1992, Daniele, m. 189656) o per la mancanza di una non meglio precisata relazione del P.M.. Il quinto e il sesto motivo del ricorso sono inammissibili per violazione dell'art. 606 comma 1 c.p.p., perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile ricostruzione dei fatti, fondata sulle deposizioni del curatore fallimentare e delle testimoni AN e AT, che secondo una ragionevole valutazione dei giudici del merito rendevano irrilevanti le prove dedotte in appello dal ricorrente, e a un prudente apprezzamento del comportamento dell'imputato e dei suoi precedenti. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 lettera e) c.p.p., quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.
Non c'è nessuna prova, infatti, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile. Sicché, il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2004