Sentenza 17 dicembre 2007
Massime • 3
In tema di notificazioni urgenti, qualora la notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame sia effettuata per telegramma, ex art. 149, comma quinto, cod. proc. pen., la prova richiesta ai fini della sua validità ed efficacia è costituita, ex art. 55 disp. att. cod. proc. pen., dalla sola copia del telegramma e dalla ricevuta di spedizione dello stesso, mentre non è richiesta la firma del destinatario, per ricezione del telegramma.
Il difensore che abbia accettato il mandato fiduciario deve osservare la necessaria diligenza per consentire la notificazione degli avvisi per i quali la legge preveda l'urgenza, apprestando a tal fine presso il recapito dello studio i mezzi tecnici idonei alla ricezione di tali avvisi e preoccupandosi di garantire l'accesso agli stessi mezzi.(Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto legittimo l'abbandono della procedura di notificazione a mezzo telefono dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di riesame a causa dell'impossibilità di contattare l'utenza del difensore risultata costantemente occupata).
La notificazione al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza nel procedimento di riesame, attesa la ristrettezza dei termini previsti per tale procedimento, può essere effettuata anche per mezzo del telefono e deve considerarsi validamente completata anche quando la comunicazione viene ricevuta da un collega di studio del suddetto difensore, atteso che la convivenza cui fa riferimento l'art. 149, comma terzo, cod. proc. pen., non è solo quella di natura familiare o affettiva, bensì anche quella determinata dalla condivisione dello studio professionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/2007, n. 16369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16369 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 17/12/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 2125
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 023971/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI MA, N. IL 25/05/1954;
2) LI RE, N. IL 29/08/1979;
avverso ORDINANZA del 18/05/2007 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MELONI Vittorio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Cort:
OSSERVA
1) LI MA e LI RE hanno proposto ricorso congiunto contro l'ordinanza 18 maggio 2007 del Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza 28 aprile 2007 del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale che, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, aveva applicato nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione e trasporto a fini di spaccio di oltre otto kg. di eroina).
Nel ricorso si deduce, per entrambi gli indagati, la nullità dell'ordinanza impugnata per omessa notifica ai difensori della data e ora dell'udienza del giudizio di riesame.
Si evidenzia nel ricorso che i ricorrenti avevano nominato loro difensori gli avv.ti GIAN LUIGI TIZZONI e GIOVANNI ZANNINI e che gli avvisi di fissazione dell'udienza per il riesame trasmessi ad entrambi erano viziati da nullità e da ciò conseguirebbe la nullità dell'ordinanza impugnata.
2) Il ricorso è infondato per entrambi i ricorrenti e deve conseguentemente essere rigettato.
Va premesso che l'udienza per il riesame nel procedimento di cui trattasi era stata fissata per il giorno 18 maggio 2007 e quindi l'avviso dell'udienza doveva essere notificato ai difensori - giusta il disposto dell'art. 309 c.p.p., comma 8 che prevede un termine di tre giorni liberi - entro il 14 maggio 2007.
La ristrettezza dei termini previsti per il procedimento di riesame delle misure cautelari personali rende ovviamente applicabile l'art.149 c.p.p. per gli avvisi al difensore e dunque la notificazione a mezzo del telefono e per telegramma;
modalità che, nei casi in esame, è stata effettivamente eseguita e la cui correttezza va verificata in relazione alle critiche proposte con il ricorso. 3) Per quanto riguarda l'avviso all'avv. GIAN LUIGI TIZZONI, risulta dagli atti che la telefonata è stata ricevuta da un collega di studio e dunque deve ritenersi correttamente eseguita perché la convivenza, anche temporanea, cui fa riferimento l'art. 149 c.p.p., comma 3, ricomprende non solo le convivenze di natura familiare o affettiva ma anche le situazioni di condivisione dello studio professionale.
La censura relativa all'avviso inviato all'avv. TIZZONI è peraltro infondata anche per quanto riguarda il secondo profilo di censura. I ricorrenti evidenziano infatti che il telegramma di conferma, previsto dal medesimo art. 149 c.p.p., comma 4, sarebbe stato ricevuto, dal legale indicato, il giorno 16 maggio e quindi tardivamente.
Non tengono peraltro conto, i ricorrenti, della circostanza che la notificazione, nel caso di utilizzazione della procedura in esame, si perfeziona con l'invio del telegramma come è reso evidente dal tenore dell'art. 55 disp. att. c.p.p., comma 2, che prevede l'allegazione agli atti della ricevuta di spedizione del telegramma e non anche della documentazione relativa alla ricezione (v. Cass., sez. 1, 7 luglio 2004 n. 37200, Cafarelli, rv. 229980; sez. 6, 23 febbraio 2004 n. 18937, Bonetti, rv. (229405). 4) Parimenti infondate sono le censure che si riferiscono all'avviso all'avv. ZANNINI.
In questo caso risulta dall'attestazione del cancelliere che l'utenza telefonica del difensore era sempre occupata.
Correttamente quindi, non essendo possibile procedere nei modi indicati nei primi commi dell'art. 149 c.p.p., si è proceduto secondo quanto previsto dall'ultimo comma della norma indicata, cioè con l'invio del telegramma contenente le indicazioni necessarie sulla celebrazione dell'udienza di riesame.
Nè l'indimostrata affermazione della mancata ricezione del telegramma da parte del destinatario vale a porre nel nulla la circostanza che la notificazione, avvenuta a mezzo di telegramma, si considera avvenuta con la spedizione del medesimo telegramma come precisato nell'esame del motivo concernente la notificazione dell'avviso all'avv. TIZZONI.
In tema di notificazioni urgenti va infatti ribadito il principio che la notificazione avvenuta per telegramma ai sensi (del ricordato art.149 c.p.p., comma 5 si perfeziona con la spedizione e che non è
necessario che sia acquisita la firma per ricezione del destinatario (cfr. Cass., sez. 2, 16 marzo 2006 n. 15901, Nasuti, rv. 234245). Va infine ribadito che il difensore che abbia accettato il mandato fiduciario deve osservare la necessaria diligenza per consentire la notificazione degli avvisi per i quali la legge preveda l'urgenza;
diligenza che, nel caso in esame, non è stata seguita perché l'utenza indicata non è stata lasciata libera (in, questo senso v. Cass., sez. 3, 15 febbraio 2005 n. 21401, Serafini, rv. 231978). 5) Per le considerazioni svolte il proposto ricorso congiunto deve essere" rigettato.
Al rigetto consegue la condanna de ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2008