Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/2007, n. 16369
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Sentenza 17 dicembre 2007

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In tema di notificazioni urgenti, qualora la notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame sia effettuata per telegramma, ex art. 149, comma quinto, cod. proc. pen., la prova richiesta ai fini della sua validità ed efficacia è costituita, ex art. 55 disp. att. cod. proc. pen., dalla sola copia del telegramma e dalla ricevuta di spedizione dello stesso, mentre non è richiesta la firma del destinatario, per ricezione del telegramma.

Il difensore che abbia accettato il mandato fiduciario deve osservare la necessaria diligenza per consentire la notificazione degli avvisi per i quali la legge preveda l'urgenza, apprestando a tal fine presso il recapito dello studio i mezzi tecnici idonei alla ricezione di tali avvisi e preoccupandosi di garantire l'accesso agli stessi mezzi.(Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto legittimo l'abbandono della procedura di notificazione a mezzo telefono dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di riesame a causa dell'impossibilità di contattare l'utenza del difensore risultata costantemente occupata).

La notificazione al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza nel procedimento di riesame, attesa la ristrettezza dei termini previsti per tale procedimento, può essere effettuata anche per mezzo del telefono e deve considerarsi validamente completata anche quando la comunicazione viene ricevuta da un collega di studio del suddetto difensore, atteso che la convivenza cui fa riferimento l'art. 149, comma terzo, cod. proc. pen., non è solo quella di natura familiare o affettiva, bensì anche quella determinata dalla condivisione dello studio professionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/2007, n. 16369
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16369
    Data del deposito : 17 dicembre 2007

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